Articolo 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93
Articolo 24Articolo 26
Versione
21 aprile 1983
Art. 25. Organismi rappresentativi dei dipendenti

Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1983
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