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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/11/2024, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 910 dell'anno 2024 vertente
TRA
difesa dall'Avv. MARIANI ALESSANDRO, Parte_1
ricorrente
E
, Controparte_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previa immediata sospensione, inaudita altera parte, in opposizione al decreto ingiuntivo emesso, fissi udienza di discussione del ricorso anche per la domanda riconvenzionale che si articola con la presente opposizione, e per gli effetti, e in accoglimento della opposizione, revochi il decreto ingiuntivo perché emesso per crediti di lavoro che vanno compensati con le somme che la lavoratrice deve restituire. Per gli effetti, in via riconvenzionale Voglia il Tribunale accertare e dichiarare e comunque riconoscere che la IG.ra , opposta, non ha prestato alcuna attività lavorativa Controparte_1 dall'11.12.2020 al 31.03.2021 avendo lavorato solo dal 01.04.2021 fino al licenziamento del
30.11.2022, e per gli effetti, accerti e dichiari che, in relazione agli importi di cui alle buste
1 paga relativamente ai mesi di cui alla eccezione in compensazione, che la retribuzione netta per i citati mesi risulta pari ad € 646,00 per dicembre 2020; € 1.200,00 per gennaio 2021; €
1.200,00 per febbraio 2021; € 1.200,00 per marzo 2021 ed € 1.200,00 per aprile 2021, e che, per il citato periodo non ha lavorato;
per gli effetti condanni la opposta, qualora non venga raccolta la domanda come eccezione di compensazione, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanni la opposta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite senza prestazione lavorativa corrispondenti, in totale, alla intera somma di €
5.446,00. Si insiste perché il Tribunale accolga la domanda di condanna in via riconvenzionale con fissazione della data di udienza di discussione previa ammissione del giuramento decisorio, e, all'esito, condanni l'opposta alla restituzione dell'intera somma come determinata, retribuita alla opposta senzache la stessa abbia effettuato la prestazione lavorativa. La domanda di condanna valga in via subordinata come eccezione di compensazione che riduce la somma di cui al decreto ingiuntivo emesso, per l'importo di €
7.660,91, residuando per la differenza, in favore della opposta, la somma di € 2.214,91. Ed ancora, con riferimento al TFR come reclamato, Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che lo stesso va ridotto perché la lavoratrice non ha lavorato per quattro mesi che invece hanno maggiorato l'importo di TFR reclamato. Vittoria di spese, competenze e onorari di lite.”
Il giudice con decreto rigettava l'istanza di sospensione e disponeva la fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 19.11.2024, invitando parte ricorrente a notificare il ricorso e copia del decreto a controparte nei termini di legge.
La parte convenuta non si è costituita e all'odierna udienza, disposta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno ha depositato le note.
*****
Deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Osserva il giudicante che, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS.UU. del 30 luglio 2008 n. 20604, nel processo del lavoro non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allorché la stessa sia stata totalmente omessa.
Nella citata pronuncia la Cassazione ha evidenziato che, nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul
2 deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua
"ragionevole durata".
Ne consegue che, a fronte di una omessa notifica, il giudizio deve definirsi con una pronuncia di mero rito e deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e
421 c.p.c.
Tale conclusione non può mutare neanche alla luce dell'orientamento espresso dalla
Suprema Corte con pronuncia del 27.1.2015 n. 1483, dal quale questo giudice ritiene di dissentire – concordando invece con la pronuncia espressa dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nel 2008 – non potendo ragionevolmente ritenersi, per le ragioni già espresse, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un atto mai compiuto.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 32/24, dichiarando il decreto opposto definitivamente esecutivo per l'importo ivi indicato;
- nulla sulle spese.
3 Latina, 19/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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