CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2891/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4420/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401517424 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugna l'avviso di accertamento n.112401517424, con il quale veniva richiesto il pagamento della TARI anno 2021 ed anno 2022, notificato in data 15/11/2024 da Roma LE.
La ricorrente ha dedotto:
1. l'inesistenza del credito tributario poiché gli importi richiesti risultano essere già stati integralmente versati dal locatore dell'immobile, dott. Nominativo_1, come comprovato dai bollettini di pagamento prodotti;
2. l'erroneità della pretesa per duplicazione del tributo, essendo stati correttamente assolti i pagamenti TARI per gli anni oggetto di accertamento;
3. la mancata considerazione dell'istanza di autotutela presentata il 23/12/2024.
È stata prodotta documentazione attestante:
l'avvenuto pagamento da parte del locatore;
il contratto di locazione;
copia dell'avviso impugnato.
La ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Roma LE non si è costituita in giudizio, né ha depositato controdeduzioni o documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente impositore non si è costituito in giudizio, né ha contestato i fatti dedotti e documentati dalla ricorrente.
Tale condotta processuale comporta che le prove versate in atti rimangono incontroverse, rafforzando la credibilità delle deduzioni della contribuente.
Sebbene la mancata costituzione non comporti automaticamente l'accoglimento del ricorso, è costante orientamento giurisprudenziale che la pretesa tributaria deve comunque essere pienamente provata dall'amministrazione, e non può ritenersi fondata ove il contribuente fornisca prova documentale contraria non contestata. Tale principio si ricava anche dalla giurisprudenza sulla corretta motivazione degli avvisi
TARI, che richiede una ricostruzione puntuale dei presupposti impositivi.
1. Sulla inesistenza del credito tributario
Dalla documentazione depositata risulta che la TARI per le annualità 2021 e 2022 è stata interamente versata dal proprietario dell'immobile locato, dott. Nominativo_1, tramite i bollettini allegati.
L'avviso di accertamento oggetto di impugnazione richiede quindi un tributo già corrisposto, con conseguente duplicazione del credito, vizio che la giurisprudenza considera causa di illegittimità dell'atto impositivo. La prassi professionale conferma, inoltre, che molti avvisi TARI vengono annullati per errori materiali o dati non aggiornati negli archivi dell'ente impositore.
2. Sulla motivazione dell'avviso La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata (sent. n. 27/2023) ha chiarito che un avviso
TARI è nullo ove non contenga elementi essenziali e una motivazione sufficiente per consentire al contribuente piena comprensione della pretesa e adeguata difesa. [lexced.com]
Nel caso di specie:
l'avviso non riporta alcuna ricostruzione che giustifichi la richiesta di somme già versate;
non confuta né considera i pagamenti pregressi.
Tale difetto motivazionale è rilevante e comporta la nullità dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna Roma LE alle spese liquidate in
€ 100,00 (cento/00) oltre oneri di legge se dovuti da distrarre all'Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Il Giudice Unico
FR LI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4420/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401517424 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugna l'avviso di accertamento n.112401517424, con il quale veniva richiesto il pagamento della TARI anno 2021 ed anno 2022, notificato in data 15/11/2024 da Roma LE.
La ricorrente ha dedotto:
1. l'inesistenza del credito tributario poiché gli importi richiesti risultano essere già stati integralmente versati dal locatore dell'immobile, dott. Nominativo_1, come comprovato dai bollettini di pagamento prodotti;
2. l'erroneità della pretesa per duplicazione del tributo, essendo stati correttamente assolti i pagamenti TARI per gli anni oggetto di accertamento;
3. la mancata considerazione dell'istanza di autotutela presentata il 23/12/2024.
È stata prodotta documentazione attestante:
l'avvenuto pagamento da parte del locatore;
il contratto di locazione;
copia dell'avviso impugnato.
La ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Roma LE non si è costituita in giudizio, né ha depositato controdeduzioni o documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente impositore non si è costituito in giudizio, né ha contestato i fatti dedotti e documentati dalla ricorrente.
Tale condotta processuale comporta che le prove versate in atti rimangono incontroverse, rafforzando la credibilità delle deduzioni della contribuente.
Sebbene la mancata costituzione non comporti automaticamente l'accoglimento del ricorso, è costante orientamento giurisprudenziale che la pretesa tributaria deve comunque essere pienamente provata dall'amministrazione, e non può ritenersi fondata ove il contribuente fornisca prova documentale contraria non contestata. Tale principio si ricava anche dalla giurisprudenza sulla corretta motivazione degli avvisi
TARI, che richiede una ricostruzione puntuale dei presupposti impositivi.
1. Sulla inesistenza del credito tributario
Dalla documentazione depositata risulta che la TARI per le annualità 2021 e 2022 è stata interamente versata dal proprietario dell'immobile locato, dott. Nominativo_1, tramite i bollettini allegati.
L'avviso di accertamento oggetto di impugnazione richiede quindi un tributo già corrisposto, con conseguente duplicazione del credito, vizio che la giurisprudenza considera causa di illegittimità dell'atto impositivo. La prassi professionale conferma, inoltre, che molti avvisi TARI vengono annullati per errori materiali o dati non aggiornati negli archivi dell'ente impositore.
2. Sulla motivazione dell'avviso La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata (sent. n. 27/2023) ha chiarito che un avviso
TARI è nullo ove non contenga elementi essenziali e una motivazione sufficiente per consentire al contribuente piena comprensione della pretesa e adeguata difesa. [lexced.com]
Nel caso di specie:
l'avviso non riporta alcuna ricostruzione che giustifichi la richiesta di somme già versate;
non confuta né considera i pagamenti pregressi.
Tale difetto motivazionale è rilevante e comporta la nullità dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna Roma LE alle spese liquidate in
€ 100,00 (cento/00) oltre oneri di legge se dovuti da distrarre all'Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Il Giudice Unico
FR LI