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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/11/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 97/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. TO RE – Presidente rel. dott. UE De GO – Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 97/2021 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. NO AR, con domicilio presso il difensore, PEC
per procura in atti Email_1
– appellante –
E
, cod. fiscale n. in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco Dott. rappresentato e difeso dell'avv.to Grazia Zarbo del Foro di Controparte_2
Agrigento, funzionario dell'Avvocatura Comunale cf. , PEC C.F._2
presso cui chiede vengano inoltrate comunicazioni e notificazioni, Email_2 giusta procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e Determina
Sindacale n. 148 del 01/09/2021, elettivamente domiciliati in P.zza Progresso n. 10, presso il CP_1
Palazzo Municipale della Città
-appellata-
Oggetto: responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla L. n. 117/1988). Risarcimento danni per demolizione di fabbricati qualificati abusivi.
1 CONCLUSIONI:
L'appellante non ha depositato le note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive Parte_1 dell'udienza del 24/04/2025. Restano ferme, quindi, le conclusioni rassegnate con l'atto di appello.
L'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni depositando le note ex Controparte_1 art. 127-ter c.p.c.: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa - confermare la sentenza n. 378/2020, emessa dal Collegio del Tribunale di Caltanissetta nel proc. R.G. 2613/2016 - con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del Giudizio e, essendo l'Ente difeso da un avvocato iscritto all'Albo Speciale, si chiede la liquidazione delle spese di lite comprensiva degli “oneri riflessi” nella misura di legge in luogo di IVA e CPA dovuti all'avvocato del libero Foro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, con sentenza n. 378/2020, pubblicata in data 20/10/2020, definendo la causa iscritta al n. 2613/2016 R.G. promossa dall'attrice Parte_1
nei confronti dei convenuti
[...] Controparte_1 Controparte_3
, , , nella Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 contumacia di tutti i convenuti ad eccezione del solo , ha così statuito: “Il Controparte_1
Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) dichiara inammissibile la domanda proposta da
nei confronti della , Parte_1 Controparte_3 Controparte_6
, ; 2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta CP_7 CP_8 da nei confronti del Comune di , di e Parte_1 CP_1 Controparte_4 Controparte_5 per appartenere la stessa al giudice amministrativo;
3) condanna parte attrice alla rifusione, in favore del , delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 2.801,00, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimborso spese nella misura del 15%, come per legge.
La sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Caltanissetta è così motivata:
<<1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
il , nonchè e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 [...]
Con
, rispettivamente e dirigente predetto , CP_5 CP_9 CP_1 Controparte_6 CP_7
e , rispettivamente Procuratore della Repubblica di Agrigento, procuratore aggiunto CP_8 della stessa Procura e giudice dell'esecuzione penale del Tribunale di Agrigento, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 547.759,00, quale ristoro per il danno subito in conseguenza della - a suo dire - illegittima demolizione di due immobili di sua proprietà, siti in
, c.da IS. CP_1
2 In particolare, parte attrice si doleva, per quanto riguarda i magistrati, della condotta del giudice della esecuzione penale che non aveva accolto il suo ricorso diretto alla revoca, previa sospensione, dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo contenuto nella sentenza resa dalla Pretura di
Agrigento l'8/05/1997, e della condotta dei pubblici ministeri che avevano sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune di , finalizzato alla demolizione di immobili abusivi, non conforme alla CP_1 legge;
l'attrice si doleva altresì nei confronti dell'operato del , del suo Sindaco Controparte_1
e del suo dirigente del dipartimento urbanistica per avere Controparte_4 Controparte_5 commesso delle irregolarità nella serie procedimentale che aveva condotto alla demolizione degli immobili, in particolare sotto il profilo della mancata immissione in possesso e del mancato esame di una istanza di sanatoria dei manufatti.
Il Comune di Licata si costituiva con comparsa eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la materia dell'edilizia e urbanistica appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
contestava altresì nel merito la domanda attorea chiedendo il rigetto della medesima.
La , , , Controparte_3 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_4
ed non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
[...] Controparte_5
La causa era istruita con produzioni documentali ed all'udienza del 17/12/2018 le parti concludevano come da verbale in pari data;
la causa veniva dunque posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In seno alla comparsa conclusionale parte attrice rilevava la mancanza della procura alle liti nella comparsa di risposta del convenuto e la mancanza della sottostante determina sindacale. CP_1
2.1 Tanto premesso, deve preliminarmente osservarsi come la procura rilasciata dal Comune di
all'avv. Zarbo risulti versata in atti tra gli allegati telematici della comparsa di risposta CP_1 trasmessa il 29/11/2016, così come la determina sindacale sottostante con la proposta che l'aveva preceduta.
2.2 Quanto alla domanda svolta nei confronti della ai sensi Controparte_3 della L. 117/1988 per l'operato dei magistrati agrigentini, giova richiamare l'art. 4, comma 2, della
L. 117/1988, in materia di responsabilità civile dei magistrati, secondo cui:“l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile”.
3 Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, il mancato esperimento di tutti i rimedi previsti dalla legge contro il provvedimento giurisdizionale apprestati dall'ordinamento per eliminare o ridurre il danno preclude l'azione di risarcimento contro lo Stato ai sensi dell'art. 4, L. n. 117/1988 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7924 del 17/04/2015 - Rv. 635023 –
01; Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 932 del 17/01/2017 - Rv. 642702 - 02).
Nella fattispecie in esame, dopo il rigetto del ricorso presentato al giudice dell'esecuzione penale per l'ottenimento della revoca, previa sospensione, dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo,
l'odierna attrice non risulta aver svolto impugnazione alcuna (in particolare, avrebbe potuto proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p.).
Il protocollo di intesa in materia di demolizione di manufatti abusivi (cfr. allegato 4 di parte attrice), invece, costituisce solo un atto di indirizzo generico nei rapporti tra Autorità giudiziaria e Autorità amministrativa che lo hanno sottoscritto, e non ha esplicato alcuna valenza lesiva nei confronti di
. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta insussistente il presupposto di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 117/1988, con conseguente inammissibilità della domanda.
2.3 Con riguardo, invece, alla domanda proposta nei confronti della P.A., parte attrice si duole di alcune asserite illegittimità nella serie procedimentale che ha condotto alla demolizione dei fabbricati di cui si discute, e segnatamente la mancanza della immissione in possesso degli immobili da parte della P.A. e il silenzio serbato dalla medesima su una istanza di sanatoria.
L'art. 133, lett. f) del codice del processo amministrativo dispone la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Il medesimo codice all'art. 7, comma 5, dispone che “Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.”.
Ancor prima della entrata in vigore del codice del processo amministrativo, la Corte regolatrice della giurisdizione, in fattispecie vertente sulla materia de qua, aveva inoltre statuito che “La controversia promossa dal privato avverso l'ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di demolizione ovvero di acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, "ex" art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a nulla rilevando che il abbia agito in assunta carenza CP_1
4 di potere (nella specie, per omessa notificazione dell'ordinanza sindacale ad uno dei comproprietari)” Sez. U, Sentenza n. 19357 del 17/12/2003 - Rv. 569023 - 01).
Orbene, traendo le fila delle superiori osservazioni, sulla scorta degli indici normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, ritiene il Collegio che la giurisdizione sulla domanda di risarcimento fondata sulla illegittima demolizione degli immobili siti in , c.da IS, svolta CP_1 da parte attrice nei confronti della P.A. convenuta appartenga al giudice amministrativo, segnatamente al per la SI (che peraltro si era già espresso in ordine al silenzio serbato CP_10 dal sulla istanza di sanatoria presentata da per gli immobili Controparte_1 Parte_1 di c.da IS: cfr. sentenza TAR SI – allegato 5 di parte convenuta).
3. Quanto alle spese, nulla deve statuirsi nei confronti dei convenuti contumaci, non avendo essi svolto attività difensiva, mentre seguono la soccombenza nei confronti del costituito e sono CP_1 liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14>>.
La predetta sentenza è stata appellata da con atto di citazione in appello Parte_1 notificato al in data 19/04/2021, sulla scorta dei seguenti motivi. Controparte_1
Con il primo motivo di appello deduce che la domanda di danni proposta dall'attrice nei confronti del , per i danni patiti in conseguenza dell'avvenuta demolizione Controparte_1 dei due immobili abusivi di sua proprietà, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo la prospettazione dell'appellante si controverte su una questione di diritti soggettivi e, in particolare, sulla lesione del diritto patrimoniale correlato alla demolizione di due immobili di proprietà della , oggetto di domanda di sanatoria edilizia;
quindi - secondo la Parte_1 prospettazione dell'appellante - la demolizione degli immobili (con l'asportazione coatta di tutte le suppellettili) è un mero comportamento materiale produttivo di un danno ingiusto che esclude la giurisdizione amministrativa.
Afferma che, in prime cure, è stata prospettata dall'attrice la colpa del , Controparte_1 ravvisabile nell'omessa attività di esame della domanda di sanatoria dei due immobili abusivi presentata dalla;
che l'attrice non ha sollevato alcuna censura relativamente alla Parte_1 procedura amministrativa adottata dal Comune di per l'appalto per i lavori di CP_1 demolizione degli immobili abusivi;
che non essendo stata sollevata dall'attrice alcuna doglianza nei confronti degli atti di gara e di immissione in possesso degli immobili abusivi, nella controversia vengono in questione non valutazioni discrezionali, connesse all'esercizio di un potere amministrativo di organizzazione del servizio pubblico, quanto piuttosto apprezzamenti tecnici circa la diligenza adottata dall'ente comunale e dalla Procura della Repubblica di Agrigento nella gestione del servizio di demolizione di opere abusive site nel territorio comunale di;
che, in altri CP_1 termini, la tutela è domandata dall'attrice per la lesione derivante da un comportamento della P.A., privo di qualsiasi interferenza con un atto autoritativo, volendosi far valere l'illiceità della condotta
5 del e dei convenuti citati in solido e rimasti contumaci, suscettibile di incidere su Controparte_1 posizioni di diritto soggettivo del privato, danneggiato dalla demolizione di immobili di sua proprietà.
L'appellante deduce che la controversia nei confronti del contrariamente a Controparte_1 quanto affermato dal giudice di primo grado, non ricade in nessuna ipotesi di giurisdizione esclusiva che abiliti il giudice amministrativo a conoscere di diritti soggettivi, in quanto a fondamento della domanda dell'originaria attrice non vi è la mancata adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali ma il comportamento materiale dell'amministrazione comunale, consistente nella demolizione delle opere ritenute ingiustamente abusive, pur in presenza di una domanda di sanatoria edilizia pendente e, quindi, viene in rilievo il comportamento omissivo della pubblica amministrazione nel compimento di un'attività vincolata;
che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto si tratta di domanda di risarcimento del danno preteso dal privato nei confronti del causato dall'illegittima azione da quest'ultimo posta in CP_1 essere, vedendo in rilievo la violazione del generale dovere di “neminem laedere”.
Sostiene che il presente giudizio di appello va sospeso e che va demandato alla Corte di
Cassazione il compito di individuare il giudice competente a decidere sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla nei confronti del , e cioè Parte_1 Controparte_1 se vi è giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo di appello deduce la violazione dell'art. 174 c.p.c. in quanto il processo, in prime cure, è stato istruito da più giudici - persone fisiche e non vi è stata comunicazione alle parti della sostituzione dell'ultimo giudice istruttore che all'udienza del
17/12/2018 ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c., per riferire successivamente in camera di consiglio al Tribunale di Caltanissetta, che ha deciso in composizione collegiale.
Con il terzo motivo di appello denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione del mancato pronunciamento del Tribunale nisseno sulla richiesta di risarcimento del danno per sottrazione di valori, beni mobili e suppellettili esistenti all'interno degli immobili demoliti.
In particolare, deduce che in uno dei due immobili demoliti, precisamente nella villetta di
140 mq., sarebbe esistita una cassaforte (collocata a muro in una intercapedine) che conteneva denaro (per un ammontare di € 140.000) e gioielli (per un valore di € 30.000), per un valore totale complessivo di 140.000 euro. Ed ancora, sarebbero stati sottratti dagli immobili, poi demoliti, senza fare l'inventario e violando le formalità previste dall'art. 609 c.p.c., mobili ed arredi che presenti negli immobili poi demoliti per un valore di € 49.759,00.
Con il quarto motivo di appello impugna la statuizione relativa alle spese processuali deducendo che il si è difesa con un proprio funzionario (Avv. Zarbo) e che Controparte_1
6 non è consentita la liquidazione delle spese di lite in favore dell'amministrazione vittoriosa qualora sia difesa da propri funzionari.
ha rassegnato le seguenti conclusioni nell'atto di appello: Parte_1
“a)accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare:
b) in via preliminare la propria competenza e previa sospensione del presente procedimento provvedere al regolamento obbligatorio di giurisdizione avanti la Suprema Corte di Cassazione per le ragioni esposte nel presente appello;
c) dichiarare - dopo la decisione della Suprema Corte di Cassazione - chiamata pronunciarsi sulla competenza di giurisdizione e quindi, della competenza del giudice ordinario, della nullità radicale della sentenza nr. 378/2020 emessa dal tribunale civile di Caltanissetta il 20 ottobre 2020 mai notificata per le motivazioni esposte in narrativa;
d) accertare la responsabilità del nella sua qualità di obbligato principale e della Controparte_1
e dei convenuti in solido rimasti contumaci - per responsabilità Controparte_3 ex art. 2043 c.c. in quanto i fatti esposti nel procedimento di primo grado hanno causato un danno ingiusto alla SI.ra già proprietaria degli immobili già siti in in C.da Parte_1 CP_1
IS e per come meglio esposto in citazione soggetto certamente titolare di una posizione di garanzia che gli impone di attivarsi per impedire e quindi richiedere il risarcimento dei danni ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 31 (cfr. Cass. Pen. Sez. III sent. 42394 del 29 novembre 2005); in
Licata;
e) conseguentemente condannare il in persona del sindaco pro tempore anche in Controparte_1 solido con la per responsabilità ex art. 2043 c.c., al Controparte_3 risarcimento del danno, in favore della SI.ra , mediante il pagamento della Parte_1 somma di euro 547.759,00 oltre interessi e rivalutazione;
f) conseguentemente condannare il in persona del sindaco pro tempore anche in Controparte_1 solido con la al risarcimento dei danni morali, per la cui Controparte_3 quantificazione si rimette all'equa determinazione del giudice adito;
g) per l'effetto, condannare in solido il e la Controparte_1 Controparte_3 in solido al pagamento della somma complessiva di euro 547.759,00 o quella che sarà determinata da questo giudicante nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì al soddisfo. Ritenere
e dichiarare anche responsabili in solido i SI.ri , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e – rimasti contumaci - nella cauzione dei danni materiali e non patrimoniali
[...] CP_7 patiti dalla SI.ra , per come ampiamente esposto nell'atto di citazione e Parte_2 per l'effetto, condannarli al risarcimento in solido con il e la Controparte_1 [...] di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle demolizioni Controparte_3 disposte in danno di nella misura di euro 547.759,00 o quella che sarà Parte_1
7 determinata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì al soddisfo. Il tutto per un totale di euro 547.759,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre
a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla rivalutata. In ogni caso condannare in solido i convenuti alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme dovute ritenute di giustizia anche in relazione alla compensazione di cui al punto A). Procedere all'atto della decisione alla rivalutazione del condannato storio in ragione della svalutazione monetaria con gli interessi dal dì al soddisfo;
h) rideterminare infine le spese legali del giudizio di primo grado stabilendo non dovute per come ampiamente esposto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri come per legge per i tuoi gradi di giudizio”.
Il , costituitosi, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1 di primo grado, con vittoria delle spese del grado.
In ordine alla ricostruzione dei fatti il deduce: CP_1
- che la controversia riguarda la demolizione di un manufatto abusivo che, per effetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia, non avendo l'interessato provveduto ad ottemperare la ingiunzione di demolizione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 (art. 7 L. 47/85) è stato, prima, acquisito al patrimonio comunale e, successivamente, demolito giacché insisteva in area con vincolo di inedificabilità assoluta;
- che dovendo il Comune procedere alla loro demolizione, è stato richiesto al Provveditorato alle
OO.PP. per la SI, di potere stipulate la convenzione prevista dalla vigente normativa, affinché a provvedere alle demolizioni fossero le strutture operative del Genio Militare;
- che poiché molti degli immobili acquisiti al patrimonio del Comune sono anche colpiti da ordine di demolizione per effetto di sentenza definitiva nell'ambito di procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Agrigento, sussistendo un comune e concorrente interesse ad attuare il provvedimento sanzionatorio della demolizione, in data 7/10/2015, è stato stipulato un protocollo di intesa fra il Sindaco di e il Procuratore della Repubblica di Agrigento, secondo una procedura CP_1 ormai adottata in diverse decine di Comuni siciliani e non, al fine di coordinare ed attuare il comune obiettivo (All.
8-b fascicolo di parte del nel proc. di primo grado), stabilendo in Controparte_1 particolare la preliminare formazione di elenchi individuati con atti formali a firma congiunta, che individuassero gli immobili da demolire secondo le priorità concordate;
- che il primo elenco a firma congiunta conseguente alla stipula della convenzione (All. 13 fascicolo di parte del nel proc. di primo grado), riguarda esclusivamente immobili già Controparte_1 acquisiti al patrimonio del comune ai sensi dell'art. 31 del D.P.R., e per i quali è stata anche pronunciata sentenza passata in giudicata, con ordine di demolizione;
8 - che, in considerazione del prolungato ritardo verificatosi per la costituzione del Comitato Tecnico
Regionale per le demolizioni (organo previsto nell'ambito delle procedure che investono le competenze del Genio Militare e la cui mancanza impedisce la stipula della convenzione tra il
Comune e il Provveditorato alle Opere Pubbliche), stante comunque la necessità comunque di dare attuazione alle demolizioni più volte sollecitate anche dalla Procura della Repubblica di Agrigento, si è bandita una gara d'appalto ed è stata individuata dal Comune una ditta per l'esecuzione delle demolizioni;
- che a è stata inoltrata la nota prot. n. 20528 del 07.04.2016 (All.
8-a fascicolo di Parte_1 parte del nel proc. di primo grado), con la quale si invitava l'attrice a sgomberare Controparte_1 da persone e cose l'immobile di proprietà comunale dal 18.04.2016, in considerazione della programmata demolizione;
- che in data 29.06.2016, previo verbale di immissione in possesso (All.9 fascicolo di parte del
Comune di nel proc. di primo grado), si dava seguito alla demolizione. CP_1
In tal modo ricostruiti i fatti, il ha contestato i motivi di appello e ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto, svolgendo le seguenti difese.
Quanto al primo motivo di appello, deduce che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi degli artt. 34 e 35 D. lgs. 31.03.1998, N.80, come modificati dall'art. 7 della legge 21.07.2000, n.205, nonché dell'art. 133 d.lgs. n.104/2010 (cod. proc. amm.), che inserisce l'urbanistica e l'edilizia tra le materie di giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo.
Il Comune di deduce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie CP_1 aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti della P.A. e dei soggetti alla stessa equiparati in materia urbanistica ed edilizia;
che il G.A. nelle suddette materie dispone anche il risarcimento del danno ingiusto;
che la demolizione delle opere abusive rientra nella materia del controllo dell'attività urbanistico edilizia da parte del Comune ai sensi dell'art. 14 e 27 della L. 47/85 legge n. 47/85; che a fondamento della domanda risarcitoria dell'attrice sono posti presunti vizi di legittimità di provvedimenti amministrativi ed un presunto illegittimo esercizio del potere autoritativo/sanzionato della P.A. in materia urbanistico edilizia;
che, in presenza di tali contestazioni, le connesse domande risarcitorie andavano proposte innanzi al Giudice Amministrativo (nella specie T.A.R. SI-
Palermo); che sono state depositate dal alcune sentenze di merito che in simili CP_1 casi hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo (Allegati n. 14 e 15 del fascicolo di primo grado del
). CP_1 CP_1
Quanto al secondo motivo di appello, deduce che la ratio dell'art. 174 c.p.c. presuppone che vi sia identità soggettiva del magistrato che ha partecipato all'istruzione della causa ed alla udienza di
9 precisazione delle conclusioni con quello che provvederà a decidere la controversia;
che non è affetta da nullità la sentenza deliberata da un giudice diverso da quello che ha istruito la causa ma che ha partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni;
che è irrilevante che la causa di primo grado sia stata istruita da più giudici in quanto è decisivo il fatto che il giudice dott.
LE CO, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni e che ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., abbia poi, quale relatore, composto il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, che ha deliberato la sentenza in questa sede appellata e della cui motivazione è stato l'estensore.
In ordine al terzo motivo di appello, con cui la lamenta la violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c. per mancato pronunciamento del giudice di prime cure sulla richiesta di risarcimento danno per sottrazione di valori, beni mobili e suppellettili esistenti all'interno degli immobili demoliti, il deduce: che il giudice di prime cure ha ritenuto che la giurisdizione sulla domanda di CP_1 risarcimento fondata sulla illegittima demolizione degli immobili siti in , c.da IS, svolta CP_1 da parte attrice nei confronti della P.A. convenuta, appartenga al giudice amministrativo, segnatamente al T.A.R. per la SI, il quale peraltro si è già espresso in ordine al silenzio serbato dal Comune di sulla istanza di sanatoria presentata da per gli immobili di CP_1 Parte_1
c.da IS (cfr. sentenza TAR SI – allegato 5 di parte convenuta); che è agli atti d'ufficio copiosissima documentazione fotografica di ogni fase dell'accesso e della demolizione, che il
Comune si offre di produrre in ogni momento, nonché i filmati della Polizia Scientifica di Agrigento, che ha ripreso ogni angolo interno ed esterno delle costruzioni e delle aree adiacenti e di cui chiede di essere autorizzato a produrre se ritenuti necessari ai fini del giudizio;
che non è credibile né ragionevole che si lascino incustoditi simili beni in una casa di campagna non abitata e, peraltro, di proprietà del Comune;
che dall'attività di rilevamento degli ambienti effettuata al momento della immissione in possesso e durante la esecuzione dei lavori, non si è rilevata alcuna cassaforte.
In ordine al quarto motivo di appello, deduce che i legali dell'avvocatura civica comunale hanno diritto a percepire i compensi ex art. 9 d.l. 90/14 conv. 114/2014 e quindi anche quelli derivanti dalla condanna alle spese legali a carico della controparte soccombente;
che qualora la parte vittoriosa sia una pubblica amministrazione difesa da un avvocato iscritto all'Albo Speciale, risponde a criteri di ragionevolezza equiparare gli avvocati dell'avvocatura pubblica a quelli del libero foro e, la formula comunemente utilizzata nella parte dispositiva “oltre oneri accessori di legge” deve essere intesa nel senso che devono essere corrisposti dalla parte soccombente i c.d. “oneri riflessi” nella misura di legge, in luogo di Iva e CPA dovuta all'avvocato del libero foro.
Il , quindi, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1 gravata, con vittoria delle spese del grado.
10 La Corte, con ordinanza depositata in date 19-27/10/2022 ha ritenuto integro il contradditorio e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.9.2024, poi successivamente rinviata all'udienza del 24.4.2025 che è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.
La Corte, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. ha posto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Il solo ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_1
§§§
In rito, occorre ribadire il contenuto dell'ordinanza emessa da questa Corte in date 19-
27/10/2022.
In particolare, l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 378/2020, pubblicata il 20 ottobre 2020, non notificata.
L'appellante, originaria parte attrice, ha citato in appello il solo sebbene nel corpo Controparte_1 dell'impugnazione e nelle conclusioni abbia formulato domande sia nei confronti del CP_1
(originario convenuto già costituitosi in primo grado), sia nei confronti di altre parti, originarie
[...] convenute, rimaste contumaci in primo grado ( dei Ministri, Controparte_3 CP_4
, , i magistrati , , .
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
Per queste ultime parti non vi è prova che l'appellante abbia provveduto a citarle in appello ed a notificare nei loro confronti l'impugnazione nel termine “lungo” dell'art. 327 c.p.c.
Tuttavia, nella fattispecie, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 331 c.p.c. (impugnazione relativa a cause inscindibili) bensì quella prevista dall'art. 332 c.p.c. (impugnazione relativa a cause scindibili), ragione per cui non è necessario che al giudizio di appello partecipino anche gli originari convenuti che in primo grado erano rimasti contumaci, nei cui confronti, decorso ormai il termine “lungo” per l'impugnazione, la sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Caltanissetta deve considerarsi passata in giudicato.
Infatti la proposizione da parte della di una domanda risarcitoria nei confronti di più Parte_1 responsabili in solido ha dato luogo a un litisconsorzio facoltativo passivo (tradottosi, in grado di appello, in un cumulo di cause scindibili ex art. 332 c.p.c.) e quindi l'impugnazione della decisione di primo grado relativamente ad uno solo dei rapporti processuali cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri (cfr. per tali questioni Cass. 36100/2023).
Sempre in rito, la Corte non ravvisa i presupposti per accogliere la richiesta della , Parte_1 formulata alle pagine 15-16 dell'atto di appello, di sospendere il presente giudizio di appello per demandare alla Corte di Cassazione di individuare quale giudice (giudice ordinario o giudice amministrativo) è competente a decidere sulla domanda di danni proposta dalla originaria attrice.
11 Invero non spetta alla Corte d'Appello sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. bensì a ciascuna parte e non vi è notizia che alcuna delle parti abbia abbia proposto istanza di regolamento di giurisdizione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, con conseguente possibile sospensione del processo di merito ex art. 367 c.p.c.
Nel merito, la Corte ritiene opportuno esaminare immediatamente il secondo motivo di appello, col quale la deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. Parte_1
174 c.p.c.
Il motivo è infondato.
L'articolo 189 c.p.c., nel testo successivo all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, applicabile ai processi iniziati successivamente al 30 aprile 1995 e prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (come quello in esame), dispone che il giudice istruttore, quando rimette la causa al Collegio, invita le parti a precisare le conclusioni davanti a lui.
Nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni innanzi a sé, non ha alcun obbligo di fissare un'ulteriore udienza innanzi al collegio, dinnanzi al quale, tuttavia, ciascuna parte può chiedere, previa fissazione di udienza, la discussione orale, presentando un'istanza in tal senso, una prima volta, al momento della precisazione delle conclusioni e, una seconda, direttamente al presidente del tribunale, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (Cass. 1662/2017).
Il giudice istruttore, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni, deve poi necessariamente comporre il collegio che pronuncia la sentenza, a pena di nullità della stessa sentenza.
E' stato pure chiarito che “Il difetto di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persone estranee all'ufficio giudiziario e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile se si verifica una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, poiché l'inosservanza del disposto degli artt. 174 c.p.c. 79 disp. att.
c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza”
(Cass. 29281/2024).
Dalla lettura degli atti processuali emerge la prova che in primo grado le parti hanno precisato le rispettive conclusioni dinanzi al giudice istruttore dott. LE CO all'udienza del 17/12/2018 e che lo stesso giudice ha posto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
12 Lo stesso giudice dott. LE CO ha poi composto il collegio del Tribunale di Caltanissetta che ha pronunciato la sentenza n. 378/2020, pubblicata in data 20/10/2020, ed è stato anche l'estensore della sentenza medesima.
Quindi, alla luce delle norme processuali applicabili “ratione temporis”, per come chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste affatto la nullità della sentenza di primo grado per il motivo prospettato dalla . Parte_1
Ugualmente infondato è il primo motivo di appello.
La , nella domanda introduttiva, ha formulato nei confronti del Parte_1 Controparte_1 una domanda di risarcimento del danno prospettando che sia stata illegittima la demolizione di due fabbricati abusivi di sua proprietà avvenuta nel giugno-luglio 2016.
La Corte rileva che dalla lettura della documentazione versata in atti dal Comune di CP_1
(cfr. documenti da 1 a 13 fascicolo di parte in prime cure) si evince chiaramente che la demolizione dei detti fabbricati - costruiti in assenza di permesso di costruire - è avvenuta all'esito di un procedimento amministrativo riferibile allo stesso Comune e funzionale alla demolizione degli stessi fabbricati abusivi.
Il ha depositato, in particolare, il verbale di immissione in possesso emesso Controparte_1 dal Dipartimento Lavori Pubblici e Urbanistica datato 29 giugno 2016 degli immobili abusivi e poi demoliti (cfr. doc. 9 fascicolo in prime cure), che contiene pure l'indicazione CP_1 degli atti amministrativi presupposti rispetto a tale immissione in possesso da parte della
Pubblica Amministrazione, funzionale alla demolizione dei due fabbricati abusivi.
E' decisivo osservare che , nel caso specifico, il verbale di immissione in possesso fa riferimento: 1) all'ingiunzione a demolire emessa in data 29/09/2000, prot. n. 2350, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 47/1985, dei fabbricati abusivi insistenti in Comune di , CP_1
Contrada IS, foglio di mappa n. 67, particella 295, riferibili alla ditta AR NO
e ; 2) all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 2350 del Parte_1
29/09/2000, emessa con provvedimento n. 40063 del 22/10/2001, notificato agli interessati in data 23/10/2001.
L'appellante sostiene che gli atti amministrativi emessi dal Comune di e che hanno CP_1 condotto alla demolizione dei fabbricati ritenuti abusivi sono stati emessi in violazione di legge o carenza di potere.
Il Collegio osserva come non sia sostenibile che ci si trovi in presenza di comportamenti materiali posti in essere dalla P.A., una volta che è stata documentata l'esistenza degli atti amministrativi emessi dal Comune di e tutti funzionali alla demolizione dei detti CP_1 fabbricati abusivi.
13 La Suprema Corte, con recente pronuncia, ha riaffermato un principio ormai consolidato e cioè che “Il potere di demolizione di un manufatto abusivo spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale e all'amministrazione comunale, di modo che, ove il relativo provvedimento sia stato emesso dalla P.A. in esecuzione di una statuizione del giudice penale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta a contestare le valutazioni da quest'ultimo effettuate in sede di individuazione del colpevole dell'abuso edilizio, e non già i vizi del suddetto provvedimento o del procedimento amministrativo ad esso prodromico” (Sez. U - ,
Ordinanza n. 9442 del 10/04/2025 Rv. 674680 - 01).
Questa pronuncia richiama vari precedenti della stessa giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, Sez. U, Ordinanza n. 19889 del 22/09/2014, così massimata: “Il potere di demolizione di un manufatto, e quello, propedeutico, di sgombero, spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale ed alla amministrazione comunale, sicché ove il provvedimento sia stato adottato dalla P.A., la controversia, nella quale si contesti le spettanze del potere dell'amministrazione ovvero le modalità in cui esso è esercitato, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza che assuma rilievo che la misura sia stata posta in essere a seguito di ingiunzione di demolizione indirizzata al Comune da una Procura della Repubblica, in esito ad una sentenza irrevocabile di condanna per reati edilizi” (Rv. 632993 - 01).
Nel caso di specie, il Tribunale di Caltanissetta ha correttamente negato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno asseritamente patito dall'attrice per la demolizione dei due manufatti (seppure tale demolizione si assume illegittima). Infatti, nella specie, l'ordine di demolizione emesso dal Comune di si CP_1 qualifica indubbiamente come atto amministrativo (e non già mero atto di natura esecutiva di una statuizione del giudice penale), espressione del potere di demolizione dei manufatti abusivi che, in maniera autonoma, spetta all'Amministrazione comunale e che, in concreto, è stato esercitato dalla stessa Amministrazione comunale.
Posto che la demolizione delle opere costruite abusivamente sul suolo del demanio rientra nella materia del controllo dell'attività urbanistico - edilizia da parte del Comune, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito ad opera dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la domanda con cui il privato chieda nei confronti del Comune medesimo il risarcimento dei danni conseguenti a tale demolizione, sul presupposto che essa sia stata compiuta illegittimamente (Sez. U,
Ordinanza n. 6347 del 18/04/2003 Rv. 562356 - 01).
Ne discende che la giurisdizione in relazione al provvedimento di demolizione (e in relazione a quello
"propedeutico" di sgombero) adottato dalla P.A. spetta al giudice amministrativo, e ciò a prescindere dalle ragioni addotte in tale provvedimento - che saranno eventualmente sindacate dinanzi a quel
14 giudice - onde ogni eventuale contestazione circa la spettanza del relativo potere in capo alla
Amministrazione che ha adottato il provvedimento ovvero circa le modalità con cui esso è stato esercitato (anche in relazione ai presupposti del medesimo ed alla motivazione con riguardo ad una eventuale concessione in sanatoria e in ogni caso non costituente doglianza proponibile in relazione all'ordine di demolizione disposto dal giudice penale) configura questione devoluta al giudice amministrativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, costituendo i provvedimenti amministrativi impugnati dalla espressione del potere di demolizione del manufatto spettante in via autonoma alla Parte_1 amministrazione comunale, in concorrenza con il potere del giudice penale, la controversia che attiene alle relative modalità di esercizio e alla sussistenza medesima dei presupposti di esercizio di tale potere spetta al giudice amministrativo (Cass. n.19889/2014).
Consegue che trova applicazione, come correttamente affermato dal giudice di primo grado,
l'art. 133 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), che dispone la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per “...f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Il medesimo codice, all'art. 7, comma 5, dispone che “Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”.
In definitiva, spetterà al giudice amministrativo conoscere, pure ai fini risarcitori, la controversia che attiene alle modalità di esercizio, da parte del di , del potere di demolizione CP_1 CP_1 ed alla sussistenza medesima dei presupposti di esercizio, come pure delle questioni risarcitorie proposte dalla , nelle quali si fa evidente questione della lesione di diritti soggettivi. Parte_1
Le superiori considerazioni portano ad affermate che spetta al giudice amministrativo conoscere in via esclusiva di tutte le conseguenze dannose, a fini risarcitori, dei provvedimenti di cui di discute e che sono stati emessi dal Comune di , i quali, in concreto, hanno infine CP_1 portato alla demolizione degli immobili descritti nella domanda introduttiva e, del pari, all'asserita perdita di arredi e valori che erano custoditi all'interno di detti immobili.
Invero non si può, sul punto, distinguere tra gli effetti dannosi dell'ordine di demolizione che hanno portato alla concreta distruzione dei fabbricati e gli effetti dannosi del medesimo ordine che hanno portato alla asserita perdita di arredi e valori custoditi all'interno degli stessi immobili demoliti.
15 Perciò risulta assorbito il motivo di appello afferente alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c
(mancato pronunciamento sulla richiesta di risarcimento del danno per sottrazione di valori, beni mobili e suppellettili esistenti all'interno degli immobili demoliti).
Parimenti infondato è l'ultimo motivo di appello, relativo alle spese di lite liquidate dal giudice di primo grado in favore del . Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che qualora l'autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e
87 c.p.c., il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 4970/1999). Più di recente si è ribadito che qualora l'autorità amministrativa sia assistita in giudizio da difensori iscritti nell'apposito albo, il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., non
è limitato alle sole spese vive ma comprende anche i relativi compensi, ancorché lo stesso difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1740 del 20/01/2022
Rv. 664171 - 04). Il principio di diritto è consolidato ed è stato affermato pure dalla recentissima
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20980 del 23/07/2025 Rv. 675698 – 01.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti processuali emerge la prova che il convenuto
è stato rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Grazia Controparte_1
Zarbo del Foro di Agrigento, funzionario dell'Avvocatura Comunale, giusta procura conferita in calce alla stessa comparsa di costituzione e risposta e determina sindacale n. 38 del 30/09/2016.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado, facendo applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ha condannato la a pagare al vittorioso Parte_1 [...]
non solo le spese vive ma anche i relativi compensi del giudizio di primo grado, CP_1 liquidati secondo i parametri del D.M. 55/2014 nel testo “ratione temporis” applicabile.
La giurisprudenza richiamata a sostegno del motivo di appello non risulta pertinente in quanto si riferisce alla ben diversa ipotesi in cui una P.A. sia difesa in giudizio da un proprio funzionario delegato, non iscritto all'albo speciale per gli avvocati degli enti pubblici (cfr. art. 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, “Nuova disciplina dell'ordinamento forense”).
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado è quindi confermata.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellato , in base agli atti, applicando i parametri Controparte_1 tariffari di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in € 14.239,00 per compensi
16 (valore dichiarato della causa € 497.759,00; fase studio;
fase introduttiva;
fase decisionale;
valori medi), oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 378/2020, pubblicata in data 20/10/2020, appellata da Parte_1
[...]
Condanna al pagamento, in favore del , delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 del giudizio di appello che si liquidano in euro 14.239,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UE De GO TO RE
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. TO RE – Presidente rel. dott. UE De GO – Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 97/2021 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. NO AR, con domicilio presso il difensore, PEC
per procura in atti Email_1
– appellante –
E
, cod. fiscale n. in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco Dott. rappresentato e difeso dell'avv.to Grazia Zarbo del Foro di Controparte_2
Agrigento, funzionario dell'Avvocatura Comunale cf. , PEC C.F._2
presso cui chiede vengano inoltrate comunicazioni e notificazioni, Email_2 giusta procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e Determina
Sindacale n. 148 del 01/09/2021, elettivamente domiciliati in P.zza Progresso n. 10, presso il CP_1
Palazzo Municipale della Città
-appellata-
Oggetto: responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla L. n. 117/1988). Risarcimento danni per demolizione di fabbricati qualificati abusivi.
1 CONCLUSIONI:
L'appellante non ha depositato le note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive Parte_1 dell'udienza del 24/04/2025. Restano ferme, quindi, le conclusioni rassegnate con l'atto di appello.
L'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni depositando le note ex Controparte_1 art. 127-ter c.p.c.: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa - confermare la sentenza n. 378/2020, emessa dal Collegio del Tribunale di Caltanissetta nel proc. R.G. 2613/2016 - con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del Giudizio e, essendo l'Ente difeso da un avvocato iscritto all'Albo Speciale, si chiede la liquidazione delle spese di lite comprensiva degli “oneri riflessi” nella misura di legge in luogo di IVA e CPA dovuti all'avvocato del libero Foro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, con sentenza n. 378/2020, pubblicata in data 20/10/2020, definendo la causa iscritta al n. 2613/2016 R.G. promossa dall'attrice Parte_1
nei confronti dei convenuti
[...] Controparte_1 Controparte_3
, , , nella Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 contumacia di tutti i convenuti ad eccezione del solo , ha così statuito: “Il Controparte_1
Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) dichiara inammissibile la domanda proposta da
nei confronti della , Parte_1 Controparte_3 Controparte_6
, ; 2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta CP_7 CP_8 da nei confronti del Comune di , di e Parte_1 CP_1 Controparte_4 Controparte_5 per appartenere la stessa al giudice amministrativo;
3) condanna parte attrice alla rifusione, in favore del , delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 2.801,00, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimborso spese nella misura del 15%, come per legge.
La sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Caltanissetta è così motivata:
<<1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
il , nonchè e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 [...]
Con
, rispettivamente e dirigente predetto , CP_5 CP_9 CP_1 Controparte_6 CP_7
e , rispettivamente Procuratore della Repubblica di Agrigento, procuratore aggiunto CP_8 della stessa Procura e giudice dell'esecuzione penale del Tribunale di Agrigento, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 547.759,00, quale ristoro per il danno subito in conseguenza della - a suo dire - illegittima demolizione di due immobili di sua proprietà, siti in
, c.da IS. CP_1
2 In particolare, parte attrice si doleva, per quanto riguarda i magistrati, della condotta del giudice della esecuzione penale che non aveva accolto il suo ricorso diretto alla revoca, previa sospensione, dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo contenuto nella sentenza resa dalla Pretura di
Agrigento l'8/05/1997, e della condotta dei pubblici ministeri che avevano sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune di , finalizzato alla demolizione di immobili abusivi, non conforme alla CP_1 legge;
l'attrice si doleva altresì nei confronti dell'operato del , del suo Sindaco Controparte_1
e del suo dirigente del dipartimento urbanistica per avere Controparte_4 Controparte_5 commesso delle irregolarità nella serie procedimentale che aveva condotto alla demolizione degli immobili, in particolare sotto il profilo della mancata immissione in possesso e del mancato esame di una istanza di sanatoria dei manufatti.
Il Comune di Licata si costituiva con comparsa eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la materia dell'edilizia e urbanistica appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
contestava altresì nel merito la domanda attorea chiedendo il rigetto della medesima.
La , , , Controparte_3 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_4
ed non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
[...] Controparte_5
La causa era istruita con produzioni documentali ed all'udienza del 17/12/2018 le parti concludevano come da verbale in pari data;
la causa veniva dunque posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In seno alla comparsa conclusionale parte attrice rilevava la mancanza della procura alle liti nella comparsa di risposta del convenuto e la mancanza della sottostante determina sindacale. CP_1
2.1 Tanto premesso, deve preliminarmente osservarsi come la procura rilasciata dal Comune di
all'avv. Zarbo risulti versata in atti tra gli allegati telematici della comparsa di risposta CP_1 trasmessa il 29/11/2016, così come la determina sindacale sottostante con la proposta che l'aveva preceduta.
2.2 Quanto alla domanda svolta nei confronti della ai sensi Controparte_3 della L. 117/1988 per l'operato dei magistrati agrigentini, giova richiamare l'art. 4, comma 2, della
L. 117/1988, in materia di responsabilità civile dei magistrati, secondo cui:“l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile”.
3 Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, il mancato esperimento di tutti i rimedi previsti dalla legge contro il provvedimento giurisdizionale apprestati dall'ordinamento per eliminare o ridurre il danno preclude l'azione di risarcimento contro lo Stato ai sensi dell'art. 4, L. n. 117/1988 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7924 del 17/04/2015 - Rv. 635023 –
01; Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 932 del 17/01/2017 - Rv. 642702 - 02).
Nella fattispecie in esame, dopo il rigetto del ricorso presentato al giudice dell'esecuzione penale per l'ottenimento della revoca, previa sospensione, dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo,
l'odierna attrice non risulta aver svolto impugnazione alcuna (in particolare, avrebbe potuto proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p.).
Il protocollo di intesa in materia di demolizione di manufatti abusivi (cfr. allegato 4 di parte attrice), invece, costituisce solo un atto di indirizzo generico nei rapporti tra Autorità giudiziaria e Autorità amministrativa che lo hanno sottoscritto, e non ha esplicato alcuna valenza lesiva nei confronti di
. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta insussistente il presupposto di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 117/1988, con conseguente inammissibilità della domanda.
2.3 Con riguardo, invece, alla domanda proposta nei confronti della P.A., parte attrice si duole di alcune asserite illegittimità nella serie procedimentale che ha condotto alla demolizione dei fabbricati di cui si discute, e segnatamente la mancanza della immissione in possesso degli immobili da parte della P.A. e il silenzio serbato dalla medesima su una istanza di sanatoria.
L'art. 133, lett. f) del codice del processo amministrativo dispone la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Il medesimo codice all'art. 7, comma 5, dispone che “Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.”.
Ancor prima della entrata in vigore del codice del processo amministrativo, la Corte regolatrice della giurisdizione, in fattispecie vertente sulla materia de qua, aveva inoltre statuito che “La controversia promossa dal privato avverso l'ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di demolizione ovvero di acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, "ex" art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a nulla rilevando che il abbia agito in assunta carenza CP_1
4 di potere (nella specie, per omessa notificazione dell'ordinanza sindacale ad uno dei comproprietari)” Sez. U, Sentenza n. 19357 del 17/12/2003 - Rv. 569023 - 01).
Orbene, traendo le fila delle superiori osservazioni, sulla scorta degli indici normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, ritiene il Collegio che la giurisdizione sulla domanda di risarcimento fondata sulla illegittima demolizione degli immobili siti in , c.da IS, svolta CP_1 da parte attrice nei confronti della P.A. convenuta appartenga al giudice amministrativo, segnatamente al per la SI (che peraltro si era già espresso in ordine al silenzio serbato CP_10 dal sulla istanza di sanatoria presentata da per gli immobili Controparte_1 Parte_1 di c.da IS: cfr. sentenza TAR SI – allegato 5 di parte convenuta).
3. Quanto alle spese, nulla deve statuirsi nei confronti dei convenuti contumaci, non avendo essi svolto attività difensiva, mentre seguono la soccombenza nei confronti del costituito e sono CP_1 liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14>>.
La predetta sentenza è stata appellata da con atto di citazione in appello Parte_1 notificato al in data 19/04/2021, sulla scorta dei seguenti motivi. Controparte_1
Con il primo motivo di appello deduce che la domanda di danni proposta dall'attrice nei confronti del , per i danni patiti in conseguenza dell'avvenuta demolizione Controparte_1 dei due immobili abusivi di sua proprietà, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo la prospettazione dell'appellante si controverte su una questione di diritti soggettivi e, in particolare, sulla lesione del diritto patrimoniale correlato alla demolizione di due immobili di proprietà della , oggetto di domanda di sanatoria edilizia;
quindi - secondo la Parte_1 prospettazione dell'appellante - la demolizione degli immobili (con l'asportazione coatta di tutte le suppellettili) è un mero comportamento materiale produttivo di un danno ingiusto che esclude la giurisdizione amministrativa.
Afferma che, in prime cure, è stata prospettata dall'attrice la colpa del , Controparte_1 ravvisabile nell'omessa attività di esame della domanda di sanatoria dei due immobili abusivi presentata dalla;
che l'attrice non ha sollevato alcuna censura relativamente alla Parte_1 procedura amministrativa adottata dal Comune di per l'appalto per i lavori di CP_1 demolizione degli immobili abusivi;
che non essendo stata sollevata dall'attrice alcuna doglianza nei confronti degli atti di gara e di immissione in possesso degli immobili abusivi, nella controversia vengono in questione non valutazioni discrezionali, connesse all'esercizio di un potere amministrativo di organizzazione del servizio pubblico, quanto piuttosto apprezzamenti tecnici circa la diligenza adottata dall'ente comunale e dalla Procura della Repubblica di Agrigento nella gestione del servizio di demolizione di opere abusive site nel territorio comunale di;
che, in altri CP_1 termini, la tutela è domandata dall'attrice per la lesione derivante da un comportamento della P.A., privo di qualsiasi interferenza con un atto autoritativo, volendosi far valere l'illiceità della condotta
5 del e dei convenuti citati in solido e rimasti contumaci, suscettibile di incidere su Controparte_1 posizioni di diritto soggettivo del privato, danneggiato dalla demolizione di immobili di sua proprietà.
L'appellante deduce che la controversia nei confronti del contrariamente a Controparte_1 quanto affermato dal giudice di primo grado, non ricade in nessuna ipotesi di giurisdizione esclusiva che abiliti il giudice amministrativo a conoscere di diritti soggettivi, in quanto a fondamento della domanda dell'originaria attrice non vi è la mancata adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali ma il comportamento materiale dell'amministrazione comunale, consistente nella demolizione delle opere ritenute ingiustamente abusive, pur in presenza di una domanda di sanatoria edilizia pendente e, quindi, viene in rilievo il comportamento omissivo della pubblica amministrazione nel compimento di un'attività vincolata;
che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto si tratta di domanda di risarcimento del danno preteso dal privato nei confronti del causato dall'illegittima azione da quest'ultimo posta in CP_1 essere, vedendo in rilievo la violazione del generale dovere di “neminem laedere”.
Sostiene che il presente giudizio di appello va sospeso e che va demandato alla Corte di
Cassazione il compito di individuare il giudice competente a decidere sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla nei confronti del , e cioè Parte_1 Controparte_1 se vi è giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo di appello deduce la violazione dell'art. 174 c.p.c. in quanto il processo, in prime cure, è stato istruito da più giudici - persone fisiche e non vi è stata comunicazione alle parti della sostituzione dell'ultimo giudice istruttore che all'udienza del
17/12/2018 ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c., per riferire successivamente in camera di consiglio al Tribunale di Caltanissetta, che ha deciso in composizione collegiale.
Con il terzo motivo di appello denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione del mancato pronunciamento del Tribunale nisseno sulla richiesta di risarcimento del danno per sottrazione di valori, beni mobili e suppellettili esistenti all'interno degli immobili demoliti.
In particolare, deduce che in uno dei due immobili demoliti, precisamente nella villetta di
140 mq., sarebbe esistita una cassaforte (collocata a muro in una intercapedine) che conteneva denaro (per un ammontare di € 140.000) e gioielli (per un valore di € 30.000), per un valore totale complessivo di 140.000 euro. Ed ancora, sarebbero stati sottratti dagli immobili, poi demoliti, senza fare l'inventario e violando le formalità previste dall'art. 609 c.p.c., mobili ed arredi che presenti negli immobili poi demoliti per un valore di € 49.759,00.
Con il quarto motivo di appello impugna la statuizione relativa alle spese processuali deducendo che il si è difesa con un proprio funzionario (Avv. Zarbo) e che Controparte_1
6 non è consentita la liquidazione delle spese di lite in favore dell'amministrazione vittoriosa qualora sia difesa da propri funzionari.
ha rassegnato le seguenti conclusioni nell'atto di appello: Parte_1
“a)accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare:
b) in via preliminare la propria competenza e previa sospensione del presente procedimento provvedere al regolamento obbligatorio di giurisdizione avanti la Suprema Corte di Cassazione per le ragioni esposte nel presente appello;
c) dichiarare - dopo la decisione della Suprema Corte di Cassazione - chiamata pronunciarsi sulla competenza di giurisdizione e quindi, della competenza del giudice ordinario, della nullità radicale della sentenza nr. 378/2020 emessa dal tribunale civile di Caltanissetta il 20 ottobre 2020 mai notificata per le motivazioni esposte in narrativa;
d) accertare la responsabilità del nella sua qualità di obbligato principale e della Controparte_1
e dei convenuti in solido rimasti contumaci - per responsabilità Controparte_3 ex art. 2043 c.c. in quanto i fatti esposti nel procedimento di primo grado hanno causato un danno ingiusto alla SI.ra già proprietaria degli immobili già siti in in C.da Parte_1 CP_1
IS e per come meglio esposto in citazione soggetto certamente titolare di una posizione di garanzia che gli impone di attivarsi per impedire e quindi richiedere il risarcimento dei danni ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 31 (cfr. Cass. Pen. Sez. III sent. 42394 del 29 novembre 2005); in
Licata;
e) conseguentemente condannare il in persona del sindaco pro tempore anche in Controparte_1 solido con la per responsabilità ex art. 2043 c.c., al Controparte_3 risarcimento del danno, in favore della SI.ra , mediante il pagamento della Parte_1 somma di euro 547.759,00 oltre interessi e rivalutazione;
f) conseguentemente condannare il in persona del sindaco pro tempore anche in Controparte_1 solido con la al risarcimento dei danni morali, per la cui Controparte_3 quantificazione si rimette all'equa determinazione del giudice adito;
g) per l'effetto, condannare in solido il e la Controparte_1 Controparte_3 in solido al pagamento della somma complessiva di euro 547.759,00 o quella che sarà determinata da questo giudicante nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì al soddisfo. Ritenere
e dichiarare anche responsabili in solido i SI.ri , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e – rimasti contumaci - nella cauzione dei danni materiali e non patrimoniali
[...] CP_7 patiti dalla SI.ra , per come ampiamente esposto nell'atto di citazione e Parte_2 per l'effetto, condannarli al risarcimento in solido con il e la Controparte_1 [...] di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle demolizioni Controparte_3 disposte in danno di nella misura di euro 547.759,00 o quella che sarà Parte_1
7 determinata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì al soddisfo. Il tutto per un totale di euro 547.759,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre
a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla rivalutata. In ogni caso condannare in solido i convenuti alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme dovute ritenute di giustizia anche in relazione alla compensazione di cui al punto A). Procedere all'atto della decisione alla rivalutazione del condannato storio in ragione della svalutazione monetaria con gli interessi dal dì al soddisfo;
h) rideterminare infine le spese legali del giudizio di primo grado stabilendo non dovute per come ampiamente esposto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri come per legge per i tuoi gradi di giudizio”.
Il , costituitosi, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1 di primo grado, con vittoria delle spese del grado.
In ordine alla ricostruzione dei fatti il deduce: CP_1
- che la controversia riguarda la demolizione di un manufatto abusivo che, per effetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia, non avendo l'interessato provveduto ad ottemperare la ingiunzione di demolizione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 (art. 7 L. 47/85) è stato, prima, acquisito al patrimonio comunale e, successivamente, demolito giacché insisteva in area con vincolo di inedificabilità assoluta;
- che dovendo il Comune procedere alla loro demolizione, è stato richiesto al Provveditorato alle
OO.PP. per la SI, di potere stipulate la convenzione prevista dalla vigente normativa, affinché a provvedere alle demolizioni fossero le strutture operative del Genio Militare;
- che poiché molti degli immobili acquisiti al patrimonio del Comune sono anche colpiti da ordine di demolizione per effetto di sentenza definitiva nell'ambito di procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Agrigento, sussistendo un comune e concorrente interesse ad attuare il provvedimento sanzionatorio della demolizione, in data 7/10/2015, è stato stipulato un protocollo di intesa fra il Sindaco di e il Procuratore della Repubblica di Agrigento, secondo una procedura CP_1 ormai adottata in diverse decine di Comuni siciliani e non, al fine di coordinare ed attuare il comune obiettivo (All.
8-b fascicolo di parte del nel proc. di primo grado), stabilendo in Controparte_1 particolare la preliminare formazione di elenchi individuati con atti formali a firma congiunta, che individuassero gli immobili da demolire secondo le priorità concordate;
- che il primo elenco a firma congiunta conseguente alla stipula della convenzione (All. 13 fascicolo di parte del nel proc. di primo grado), riguarda esclusivamente immobili già Controparte_1 acquisiti al patrimonio del comune ai sensi dell'art. 31 del D.P.R., e per i quali è stata anche pronunciata sentenza passata in giudicata, con ordine di demolizione;
8 - che, in considerazione del prolungato ritardo verificatosi per la costituzione del Comitato Tecnico
Regionale per le demolizioni (organo previsto nell'ambito delle procedure che investono le competenze del Genio Militare e la cui mancanza impedisce la stipula della convenzione tra il
Comune e il Provveditorato alle Opere Pubbliche), stante comunque la necessità comunque di dare attuazione alle demolizioni più volte sollecitate anche dalla Procura della Repubblica di Agrigento, si è bandita una gara d'appalto ed è stata individuata dal Comune una ditta per l'esecuzione delle demolizioni;
- che a è stata inoltrata la nota prot. n. 20528 del 07.04.2016 (All.
8-a fascicolo di Parte_1 parte del nel proc. di primo grado), con la quale si invitava l'attrice a sgomberare Controparte_1 da persone e cose l'immobile di proprietà comunale dal 18.04.2016, in considerazione della programmata demolizione;
- che in data 29.06.2016, previo verbale di immissione in possesso (All.9 fascicolo di parte del
Comune di nel proc. di primo grado), si dava seguito alla demolizione. CP_1
In tal modo ricostruiti i fatti, il ha contestato i motivi di appello e ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto, svolgendo le seguenti difese.
Quanto al primo motivo di appello, deduce che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi degli artt. 34 e 35 D. lgs. 31.03.1998, N.80, come modificati dall'art. 7 della legge 21.07.2000, n.205, nonché dell'art. 133 d.lgs. n.104/2010 (cod. proc. amm.), che inserisce l'urbanistica e l'edilizia tra le materie di giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo.
Il Comune di deduce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie CP_1 aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti della P.A. e dei soggetti alla stessa equiparati in materia urbanistica ed edilizia;
che il G.A. nelle suddette materie dispone anche il risarcimento del danno ingiusto;
che la demolizione delle opere abusive rientra nella materia del controllo dell'attività urbanistico edilizia da parte del Comune ai sensi dell'art. 14 e 27 della L. 47/85 legge n. 47/85; che a fondamento della domanda risarcitoria dell'attrice sono posti presunti vizi di legittimità di provvedimenti amministrativi ed un presunto illegittimo esercizio del potere autoritativo/sanzionato della P.A. in materia urbanistico edilizia;
che, in presenza di tali contestazioni, le connesse domande risarcitorie andavano proposte innanzi al Giudice Amministrativo (nella specie T.A.R. SI-
Palermo); che sono state depositate dal alcune sentenze di merito che in simili CP_1 casi hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo (Allegati n. 14 e 15 del fascicolo di primo grado del
). CP_1 CP_1
Quanto al secondo motivo di appello, deduce che la ratio dell'art. 174 c.p.c. presuppone che vi sia identità soggettiva del magistrato che ha partecipato all'istruzione della causa ed alla udienza di
9 precisazione delle conclusioni con quello che provvederà a decidere la controversia;
che non è affetta da nullità la sentenza deliberata da un giudice diverso da quello che ha istruito la causa ma che ha partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni;
che è irrilevante che la causa di primo grado sia stata istruita da più giudici in quanto è decisivo il fatto che il giudice dott.
LE CO, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni e che ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., abbia poi, quale relatore, composto il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, che ha deliberato la sentenza in questa sede appellata e della cui motivazione è stato l'estensore.
In ordine al terzo motivo di appello, con cui la lamenta la violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c. per mancato pronunciamento del giudice di prime cure sulla richiesta di risarcimento danno per sottrazione di valori, beni mobili e suppellettili esistenti all'interno degli immobili demoliti, il deduce: che il giudice di prime cure ha ritenuto che la giurisdizione sulla domanda di CP_1 risarcimento fondata sulla illegittima demolizione degli immobili siti in , c.da IS, svolta CP_1 da parte attrice nei confronti della P.A. convenuta, appartenga al giudice amministrativo, segnatamente al T.A.R. per la SI, il quale peraltro si è già espresso in ordine al silenzio serbato dal Comune di sulla istanza di sanatoria presentata da per gli immobili di CP_1 Parte_1
c.da IS (cfr. sentenza TAR SI – allegato 5 di parte convenuta); che è agli atti d'ufficio copiosissima documentazione fotografica di ogni fase dell'accesso e della demolizione, che il
Comune si offre di produrre in ogni momento, nonché i filmati della Polizia Scientifica di Agrigento, che ha ripreso ogni angolo interno ed esterno delle costruzioni e delle aree adiacenti e di cui chiede di essere autorizzato a produrre se ritenuti necessari ai fini del giudizio;
che non è credibile né ragionevole che si lascino incustoditi simili beni in una casa di campagna non abitata e, peraltro, di proprietà del Comune;
che dall'attività di rilevamento degli ambienti effettuata al momento della immissione in possesso e durante la esecuzione dei lavori, non si è rilevata alcuna cassaforte.
In ordine al quarto motivo di appello, deduce che i legali dell'avvocatura civica comunale hanno diritto a percepire i compensi ex art. 9 d.l. 90/14 conv. 114/2014 e quindi anche quelli derivanti dalla condanna alle spese legali a carico della controparte soccombente;
che qualora la parte vittoriosa sia una pubblica amministrazione difesa da un avvocato iscritto all'Albo Speciale, risponde a criteri di ragionevolezza equiparare gli avvocati dell'avvocatura pubblica a quelli del libero foro e, la formula comunemente utilizzata nella parte dispositiva “oltre oneri accessori di legge” deve essere intesa nel senso che devono essere corrisposti dalla parte soccombente i c.d. “oneri riflessi” nella misura di legge, in luogo di Iva e CPA dovuta all'avvocato del libero foro.
Il , quindi, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1 gravata, con vittoria delle spese del grado.
10 La Corte, con ordinanza depositata in date 19-27/10/2022 ha ritenuto integro il contradditorio e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.9.2024, poi successivamente rinviata all'udienza del 24.4.2025 che è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.
La Corte, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. ha posto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Il solo ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_1
§§§
In rito, occorre ribadire il contenuto dell'ordinanza emessa da questa Corte in date 19-
27/10/2022.
In particolare, l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 378/2020, pubblicata il 20 ottobre 2020, non notificata.
L'appellante, originaria parte attrice, ha citato in appello il solo sebbene nel corpo Controparte_1 dell'impugnazione e nelle conclusioni abbia formulato domande sia nei confronti del CP_1
(originario convenuto già costituitosi in primo grado), sia nei confronti di altre parti, originarie
[...] convenute, rimaste contumaci in primo grado ( dei Ministri, Controparte_3 CP_4
, , i magistrati , , .
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
Per queste ultime parti non vi è prova che l'appellante abbia provveduto a citarle in appello ed a notificare nei loro confronti l'impugnazione nel termine “lungo” dell'art. 327 c.p.c.
Tuttavia, nella fattispecie, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 331 c.p.c. (impugnazione relativa a cause inscindibili) bensì quella prevista dall'art. 332 c.p.c. (impugnazione relativa a cause scindibili), ragione per cui non è necessario che al giudizio di appello partecipino anche gli originari convenuti che in primo grado erano rimasti contumaci, nei cui confronti, decorso ormai il termine “lungo” per l'impugnazione, la sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Caltanissetta deve considerarsi passata in giudicato.
Infatti la proposizione da parte della di una domanda risarcitoria nei confronti di più Parte_1 responsabili in solido ha dato luogo a un litisconsorzio facoltativo passivo (tradottosi, in grado di appello, in un cumulo di cause scindibili ex art. 332 c.p.c.) e quindi l'impugnazione della decisione di primo grado relativamente ad uno solo dei rapporti processuali cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri (cfr. per tali questioni Cass. 36100/2023).
Sempre in rito, la Corte non ravvisa i presupposti per accogliere la richiesta della , Parte_1 formulata alle pagine 15-16 dell'atto di appello, di sospendere il presente giudizio di appello per demandare alla Corte di Cassazione di individuare quale giudice (giudice ordinario o giudice amministrativo) è competente a decidere sulla domanda di danni proposta dalla originaria attrice.
11 Invero non spetta alla Corte d'Appello sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. bensì a ciascuna parte e non vi è notizia che alcuna delle parti abbia abbia proposto istanza di regolamento di giurisdizione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, con conseguente possibile sospensione del processo di merito ex art. 367 c.p.c.
Nel merito, la Corte ritiene opportuno esaminare immediatamente il secondo motivo di appello, col quale la deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. Parte_1
174 c.p.c.
Il motivo è infondato.
L'articolo 189 c.p.c., nel testo successivo all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, applicabile ai processi iniziati successivamente al 30 aprile 1995 e prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (come quello in esame), dispone che il giudice istruttore, quando rimette la causa al Collegio, invita le parti a precisare le conclusioni davanti a lui.
Nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni innanzi a sé, non ha alcun obbligo di fissare un'ulteriore udienza innanzi al collegio, dinnanzi al quale, tuttavia, ciascuna parte può chiedere, previa fissazione di udienza, la discussione orale, presentando un'istanza in tal senso, una prima volta, al momento della precisazione delle conclusioni e, una seconda, direttamente al presidente del tribunale, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (Cass. 1662/2017).
Il giudice istruttore, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni, deve poi necessariamente comporre il collegio che pronuncia la sentenza, a pena di nullità della stessa sentenza.
E' stato pure chiarito che “Il difetto di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persone estranee all'ufficio giudiziario e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile se si verifica una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal codice di rito ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, poiché l'inosservanza del disposto degli artt. 174 c.p.c. 79 disp. att.
c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza”
(Cass. 29281/2024).
Dalla lettura degli atti processuali emerge la prova che in primo grado le parti hanno precisato le rispettive conclusioni dinanzi al giudice istruttore dott. LE CO all'udienza del 17/12/2018 e che lo stesso giudice ha posto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
12 Lo stesso giudice dott. LE CO ha poi composto il collegio del Tribunale di Caltanissetta che ha pronunciato la sentenza n. 378/2020, pubblicata in data 20/10/2020, ed è stato anche l'estensore della sentenza medesima.
Quindi, alla luce delle norme processuali applicabili “ratione temporis”, per come chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste affatto la nullità della sentenza di primo grado per il motivo prospettato dalla . Parte_1
Ugualmente infondato è il primo motivo di appello.
La , nella domanda introduttiva, ha formulato nei confronti del Parte_1 Controparte_1 una domanda di risarcimento del danno prospettando che sia stata illegittima la demolizione di due fabbricati abusivi di sua proprietà avvenuta nel giugno-luglio 2016.
La Corte rileva che dalla lettura della documentazione versata in atti dal Comune di CP_1
(cfr. documenti da 1 a 13 fascicolo di parte in prime cure) si evince chiaramente che la demolizione dei detti fabbricati - costruiti in assenza di permesso di costruire - è avvenuta all'esito di un procedimento amministrativo riferibile allo stesso Comune e funzionale alla demolizione degli stessi fabbricati abusivi.
Il ha depositato, in particolare, il verbale di immissione in possesso emesso Controparte_1 dal Dipartimento Lavori Pubblici e Urbanistica datato 29 giugno 2016 degli immobili abusivi e poi demoliti (cfr. doc. 9 fascicolo in prime cure), che contiene pure l'indicazione CP_1 degli atti amministrativi presupposti rispetto a tale immissione in possesso da parte della
Pubblica Amministrazione, funzionale alla demolizione dei due fabbricati abusivi.
E' decisivo osservare che , nel caso specifico, il verbale di immissione in possesso fa riferimento: 1) all'ingiunzione a demolire emessa in data 29/09/2000, prot. n. 2350, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 47/1985, dei fabbricati abusivi insistenti in Comune di , CP_1
Contrada IS, foglio di mappa n. 67, particella 295, riferibili alla ditta AR NO
e ; 2) all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 2350 del Parte_1
29/09/2000, emessa con provvedimento n. 40063 del 22/10/2001, notificato agli interessati in data 23/10/2001.
L'appellante sostiene che gli atti amministrativi emessi dal Comune di e che hanno CP_1 condotto alla demolizione dei fabbricati ritenuti abusivi sono stati emessi in violazione di legge o carenza di potere.
Il Collegio osserva come non sia sostenibile che ci si trovi in presenza di comportamenti materiali posti in essere dalla P.A., una volta che è stata documentata l'esistenza degli atti amministrativi emessi dal Comune di e tutti funzionali alla demolizione dei detti CP_1 fabbricati abusivi.
13 La Suprema Corte, con recente pronuncia, ha riaffermato un principio ormai consolidato e cioè che “Il potere di demolizione di un manufatto abusivo spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale e all'amministrazione comunale, di modo che, ove il relativo provvedimento sia stato emesso dalla P.A. in esecuzione di una statuizione del giudice penale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta a contestare le valutazioni da quest'ultimo effettuate in sede di individuazione del colpevole dell'abuso edilizio, e non già i vizi del suddetto provvedimento o del procedimento amministrativo ad esso prodromico” (Sez. U - ,
Ordinanza n. 9442 del 10/04/2025 Rv. 674680 - 01).
Questa pronuncia richiama vari precedenti della stessa giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, Sez. U, Ordinanza n. 19889 del 22/09/2014, così massimata: “Il potere di demolizione di un manufatto, e quello, propedeutico, di sgombero, spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale ed alla amministrazione comunale, sicché ove il provvedimento sia stato adottato dalla P.A., la controversia, nella quale si contesti le spettanze del potere dell'amministrazione ovvero le modalità in cui esso è esercitato, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza che assuma rilievo che la misura sia stata posta in essere a seguito di ingiunzione di demolizione indirizzata al Comune da una Procura della Repubblica, in esito ad una sentenza irrevocabile di condanna per reati edilizi” (Rv. 632993 - 01).
Nel caso di specie, il Tribunale di Caltanissetta ha correttamente negato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno asseritamente patito dall'attrice per la demolizione dei due manufatti (seppure tale demolizione si assume illegittima). Infatti, nella specie, l'ordine di demolizione emesso dal Comune di si CP_1 qualifica indubbiamente come atto amministrativo (e non già mero atto di natura esecutiva di una statuizione del giudice penale), espressione del potere di demolizione dei manufatti abusivi che, in maniera autonoma, spetta all'Amministrazione comunale e che, in concreto, è stato esercitato dalla stessa Amministrazione comunale.
Posto che la demolizione delle opere costruite abusivamente sul suolo del demanio rientra nella materia del controllo dell'attività urbanistico - edilizia da parte del Comune, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito ad opera dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la domanda con cui il privato chieda nei confronti del Comune medesimo il risarcimento dei danni conseguenti a tale demolizione, sul presupposto che essa sia stata compiuta illegittimamente (Sez. U,
Ordinanza n. 6347 del 18/04/2003 Rv. 562356 - 01).
Ne discende che la giurisdizione in relazione al provvedimento di demolizione (e in relazione a quello
"propedeutico" di sgombero) adottato dalla P.A. spetta al giudice amministrativo, e ciò a prescindere dalle ragioni addotte in tale provvedimento - che saranno eventualmente sindacate dinanzi a quel
14 giudice - onde ogni eventuale contestazione circa la spettanza del relativo potere in capo alla
Amministrazione che ha adottato il provvedimento ovvero circa le modalità con cui esso è stato esercitato (anche in relazione ai presupposti del medesimo ed alla motivazione con riguardo ad una eventuale concessione in sanatoria e in ogni caso non costituente doglianza proponibile in relazione all'ordine di demolizione disposto dal giudice penale) configura questione devoluta al giudice amministrativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, costituendo i provvedimenti amministrativi impugnati dalla espressione del potere di demolizione del manufatto spettante in via autonoma alla Parte_1 amministrazione comunale, in concorrenza con il potere del giudice penale, la controversia che attiene alle relative modalità di esercizio e alla sussistenza medesima dei presupposti di esercizio di tale potere spetta al giudice amministrativo (Cass. n.19889/2014).
Consegue che trova applicazione, come correttamente affermato dal giudice di primo grado,
l'art. 133 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), che dispone la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per “...f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Il medesimo codice, all'art. 7, comma 5, dispone che “Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”.
In definitiva, spetterà al giudice amministrativo conoscere, pure ai fini risarcitori, la controversia che attiene alle modalità di esercizio, da parte del di , del potere di demolizione CP_1 CP_1 ed alla sussistenza medesima dei presupposti di esercizio, come pure delle questioni risarcitorie proposte dalla , nelle quali si fa evidente questione della lesione di diritti soggettivi. Parte_1
Le superiori considerazioni portano ad affermate che spetta al giudice amministrativo conoscere in via esclusiva di tutte le conseguenze dannose, a fini risarcitori, dei provvedimenti di cui di discute e che sono stati emessi dal Comune di , i quali, in concreto, hanno infine CP_1 portato alla demolizione degli immobili descritti nella domanda introduttiva e, del pari, all'asserita perdita di arredi e valori che erano custoditi all'interno di detti immobili.
Invero non si può, sul punto, distinguere tra gli effetti dannosi dell'ordine di demolizione che hanno portato alla concreta distruzione dei fabbricati e gli effetti dannosi del medesimo ordine che hanno portato alla asserita perdita di arredi e valori custoditi all'interno degli stessi immobili demoliti.
15 Perciò risulta assorbito il motivo di appello afferente alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c
(mancato pronunciamento sulla richiesta di risarcimento del danno per sottrazione di valori, beni mobili e suppellettili esistenti all'interno degli immobili demoliti).
Parimenti infondato è l'ultimo motivo di appello, relativo alle spese di lite liquidate dal giudice di primo grado in favore del . Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che qualora l'autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e
87 c.p.c., il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 4970/1999). Più di recente si è ribadito che qualora l'autorità amministrativa sia assistita in giudizio da difensori iscritti nell'apposito albo, il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., non
è limitato alle sole spese vive ma comprende anche i relativi compensi, ancorché lo stesso difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1740 del 20/01/2022
Rv. 664171 - 04). Il principio di diritto è consolidato ed è stato affermato pure dalla recentissima
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20980 del 23/07/2025 Rv. 675698 – 01.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti processuali emerge la prova che il convenuto
è stato rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Grazia Controparte_1
Zarbo del Foro di Agrigento, funzionario dell'Avvocatura Comunale, giusta procura conferita in calce alla stessa comparsa di costituzione e risposta e determina sindacale n. 38 del 30/09/2016.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado, facendo applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ha condannato la a pagare al vittorioso Parte_1 [...]
non solo le spese vive ma anche i relativi compensi del giudizio di primo grado, CP_1 liquidati secondo i parametri del D.M. 55/2014 nel testo “ratione temporis” applicabile.
La giurisprudenza richiamata a sostegno del motivo di appello non risulta pertinente in quanto si riferisce alla ben diversa ipotesi in cui una P.A. sia difesa in giudizio da un proprio funzionario delegato, non iscritto all'albo speciale per gli avvocati degli enti pubblici (cfr. art. 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, “Nuova disciplina dell'ordinamento forense”).
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado è quindi confermata.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellato , in base agli atti, applicando i parametri Controparte_1 tariffari di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in € 14.239,00 per compensi
16 (valore dichiarato della causa € 497.759,00; fase studio;
fase introduttiva;
fase decisionale;
valori medi), oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 378/2020, pubblicata in data 20/10/2020, appellata da Parte_1
[...]
Condanna al pagamento, in favore del , delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 del giudizio di appello che si liquidano in euro 14.239,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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