Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 2 legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, è sufficiente, alternativamente, la violazione del divieto di allontanamento da un certo territorio oppure quella del divieto di farvi ritorno per un certo periodo; ne consegue che il provvedimento amministrativo presupposto del reato può legittimamente contenere l'imposizione di uno solo dei due diversi tipi di ordine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2013, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. Maria S. - Consigliere - N. 1780
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 40363/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IE n. il 24 gennaio 1975;
avverso la sentenza 8 giugno 2012 - Tribunale di Padova;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per nuovo giudizio;
udito il difensore avv. Cola Sergio, in sostituzione dell'Avv. Armellin Paola, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 8 giugno 2012, depositata in pari data, il Tribunale di Padova assolveva LO IE dal reato a lui ascritto (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2) perché il fatto non sussiste.
1.2. - Il giudice di merito rilevava che il provvedimento del Questore di Padova 21 giugno 2007, che aveva imposto al prefato il divieto di fare ritorno nel Comune di Conselve e Limena per un periodo di anni tre, senza preventiva autorizzazione, doveva ritenersi illegittimo per il fatto che prevedeva un preventivo e inscindibile ordine di rimpatrio in un luogo di residenza in realtà fittizio e fissato dal Comune, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT, per mera comodità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, qual è il prefato. Poiché le due prescrizioni sono tra loro interdipendenti, il LO doveva essere mandato assolto.
2. - Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Veniva osservato che la giurisprudenza della Corte di legittimità sul punto era in senso contrario a quanto ravvisato dal giudice essendo stato ritenuto che le prescrizioni di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2 sono interdipendenti e autonome, sicché, anche a voler ritenere non applicabile quella concernente l'ordine di rimpatrio, doveva tuttavia reputarsi applicabile quella che attiene al divieto di far ritorno. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.
3.1 - La L. n. 1423 del 1956, art. 2) sanziona due distinte condotte antigiuridiche, previste alternativamente dalla norma: l'inosservanza dell'obbligo di presentarsi nel comune di rimpatrio entro il termine assegnato dall'autorità amministrativa e il mancato rispetto del divieto di fare ritorno senza autorizzazione, prima di un termine predeterminato, anch'esso stabilito dall'autorità amministrativa, nel territorio da cui il soggetto è stato allontanato, in quanto ritenuto motivatamente pericoloso. Nel primo caso, si è in presenza di un reato istantaneo, nel secondo, di un reato permanente, atteso che la condotta antigiuridica si protrae per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato (Cass., Sez. 1, 2 ottobre 1997, n. 1366, rv. 209690, Giunta).
Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, a sua volta fondata su un risalente precedente di questa Corte (Sez. 1, 30 aprile 1973, n. 1273), dall'interpretazione letterale della norma si ricava univocamente che la disposizione in esame attribuisce autonomo rilievo ai due comportamenti antigiuridici, il cui presupposto è costituito dall'adozione del provvedimento amministrativo che trova la sua ragione d'essere nella pericolosità sociale manifestata dal soggetto in un determinato contesto territoriale e tale da imporre alternativamente o l'allontanamento (cd. foglio di via) da un determinato territorio o il divieto di farvi ritorno per un prefissato periodo di tempo.
Il presupposto del reato non è, quindi, costituito da un provvedimento amministrativo complesso che, ai fini della sua rituale emissione, presuppone un duplice ordine di prescrizioni, essendo invece sufficiente, ai fini della sua legittimità, che contenga l'imposizione di uno solo dei due diversi tipi di ordine, funzionali a garantire l'ordine pubblico.
Nè, d'altra parte, appare rispettoso del dettato normativo sostituire all'analisi strutturale della norma il dato empirico dell'id quod plerumque accidit, quale parametro di valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo, costituente il presupposto del reato. Sotto tale profilo non è, dunque, condivisibile il risalente precedente di questa Corte (Sez. 1, 30 aprile 1973, n. 1273) che, anziché muovere dall'analisi del testo normativo, muove da un indimostrato dato di esperienza, ossia che il soggetto sottoposto ad allontanamento da un determinato territorio permanga indebitamente in esso, omettendo di fare ritorno nel comune di residenza, e delinea, in palese contrasto con la lettera e la voluntas legis, un nesso di interdipendenza tra due condotte che, così lette, finiscono per sovrapporsi e coincidere. La contestazione formulata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato appare rispettosa dei principi in precedenza enunciati, in quanto la condotta vietata, di cui il ricorrente è stato chiamato a rispondere, è quella di inosservanza dell'ordine impartito dal Questore di Padova di non fare ritorno, senza preventiva autorizzazione, nell'indicato comune per la durata di tre anni a decorrere dalla notifica del provvedimento amministrativo. Al contrario, la sentenza impugnata non ha correttamente interpretato e applicato la L. n. 1423 del 1956, art. 2, laddove ha ravvisato un inscindibile nesso strumentale e funzionale tra le due prescrizioni amministrative, ciascuna dotata di una sua autonomia, il cui mancato rispetto integra il reato in esame (Sez. 1, 7 giugno 2012, n. 29694, rv. 253069, PG in proc. Gamba).
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014