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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto
Sezione Lavoro composta dai Magistrati
Dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
Dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario ha emesso, all'esito dell'udienza del 04.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia di lavoro, in grado di appello, iscritta al numero 96 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dal Prof. Avv. Cataldo Parte_1
LD
Appellante
E
rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca Bosco CP_1
Appellata
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2127/2020 il Tribunale di Taranto, sezione lavoro - ritenendo ricorrere la giurisdizione del giudice ordinario, sussistere la legittimazione passiva della , subentrata nella titolarità del Parte_1 rapporto di lavoro, non maturata la prescrizione della pretesa risarcitoria, non avendo l'istante raggiunto l'età pensionabile - ha condannato, la al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 CP_1 dirigente psicologa presso il Consultorio di Fragagnano, che le dovesse derivare dal trattamento pensionistico a causa dell'omesso adempimento degli obblighi contributivi per i servizi svolti nel periodo
1.3.1984-31.7.2002, precedentemente alla sua immissione in ruolo di cui alla L. 449/1997.
1.1. La ha proposto appello avverso detta sentenza reiterando l'eccezione di difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario, il difetto della legittimazione passiva e contestando il diritto azionato ed evidenziando l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2020 dichiarativa della illegittimità costituzionale della normativa regionale posta a fondamento della decisione. Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda introduttiva del giudizio di primo grado con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
1.2. Parte appellata ha contestato l'appello chiedendone il rigetto.
1.3. La causa è stata decisa, all'esito dell'udienza trattata come in epigrafe, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2.Nel merito della controversia – richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, precedenti intervenuti in questioni analoghe sia presso questa Corte (v. sentenza n. 345/2023 est. dott. Morea) che presso la Corte di
Appello di Lecce (v. sentenze nn. 662/24 e 286/24) - deve evidenziarsi con la sentenza n. 239/2020 la Corte
Costituzionale ha dichiarato” l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'art. 24 della legge della Regione
Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione , alla stessa stregua del personale dipendente;
(…)”.
In particolare nella predetta sentenza della Corte Costituzionale si legge: “le questioni sono fondate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.
3.1.– La competenza legislativa esclusiva nella materia «previdenza sociale» è attribuita allo Stato, allo scopo di garantire una uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un àmbito che vede il primario impegno degli «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale, che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta.
3.2.– Le disposizioni censurate, che regolano la copertura previdenziale del servizio prestato in regime di convenzione e definiscono nel dettaglio la tipologia della contribuzione dovuta, rientrano in tale àmbito.
Nell'assimilare, sul versante contributivo, il servizio prestato in regime di convenzione al lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione, tali disposizioni investono un aspetto tutt'altro che marginale del rapporto previdenziale (sentenza n. 38 del 2018, punto 3. del Considerato in diritto).
Non è senza significato che l'equiparazione previdenziale dei due rapporti di lavoro, dapprima prefigurata nella discussione consiliare sull'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, sia stata esclusa in sede di approvazione finale, proprio allo scopo di non incorrere in «un'eventuale eccezione di costituzionalità rispetto alla legge» per invasione della sfera di competenza esclusiva dello Stato (seduta del
Consiglio regionale n. 31 del 28 luglio 2006). Non spetta, difatti, al legislatore regionale, neppure al fine di riprodurre le corrispondenti disposizioni della legge dello Stato, il compito di regolare gli obblighi contributivi del datore di lavoro e gli aspetti tipicamente pubblicistici, che attengono alle peculiarità dei contributi da versare.
(…) Si tratta di un'incidenza univoca e rilevante, che conduce a ravvisare la violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «previdenza sociale», in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera
o), Cost.”
2.1. L'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale scaturisce direttamente dall'art. 136 Cost., la cui applicabilità è impedita soltanto dalla già intervenuta definizione dei procedimenti interessati anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale, o comunque dall'avvenuto esaurimento degli effetti del rapporto che la norma (dichiarata incostituzionale) avrebbe dovuto regolare.
La derivazione del principio della normale retroattività delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale da una norma della stessa Costituzione esclude che esso possa ritenersi in contrasto con altri principi fondamentali interni o comunitari.
2.2. Dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, oltre che dalle relative conclusioni, emerge con chiarezza che la domanda di copertura contributiva relativa ai periodi di servizio prestati in regime di convenzione è stata chiesta azionata in forza della normativa regionale dichiarata incostituzionale.
Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo formato la decisione in forza della predetta normativa e stante l'impossibilità di una sua ulteriore applicazione in quanto dichiarata illegittima costituzionalmente, la domanda della deve essere rigettata, essendo stata espunta dall'ordinamento giuridico la norma CP_1 regionale invocata, ed essendo così venuta meno l'unica disposizione che prevedeva, per l'attività prestata in regime convenzionale, una contribuzione previdenziale simile a quella dei pubblici dipendenti.
2.3 Nè le norme statali contenute nella l.n.45/1999 e nel DPCM 08.03.2001 – richiamati dall'appellata - prevedono, a favore dei soggetti che prima dell'immissione in ruolo abbiano prestato lavoro in regime di convenzione in favore di una pubblica amministrazione, per il periodo convenzionato, la spettanza di una contribuzione previdenziale della stessa natura di quella riconosciuta ai lavoratori subordinati della P.A, non riscontrandosi altre normative statali che determinino un simile effetto.
2.4. Infine, il richiamo contenuto solo nella memoria di costituzione nel presente grado di giudizio – ed estraneo al corpo motivazionale della sentenza appellata – dell'art. 48 legge 833/1978 ed art. 8 dlgs 502/92 si presentano inconferenti in quanto introducenti un nuovo e diverso thema decidendum e probandum in ordine alla quota di contribuzione all'ente previdenziale competente a carico dell'ente e del medico, rispetto alla quale, alcunchè, è stato dedotto dalla parte istante anche a fronte della documentazione contabile prodotta Part dall'
3. Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, l'appello merita accoglimento e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere riformata con rigetto della domanda.
4. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono ritenersi interamente compensate tra le parti, essendo sopravvenuta in corso di causa la pronuncia di incostituzionalità modificante il quadro normativo di riferimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - sezione lavoro così decide:
1) Accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la Parte_1 domanda proposta da CP_1
2) Spese di lite compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio