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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4994 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro Ferrara;
Appellante
e
, in persona del titolare della Controparte_1 ditta individuale, , (P. IVA ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Fabio Piccolo;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3216/2021, resa dal Tribunale di Napoli
Nord in data 02/11/2021, pubblicata in pari data e non notificata, in materia di locazione.
Conclusioni: Le parti hanno concluso riportandosi a tutti propri scritti difensivi, come da verbale dell'udienza del 10.6.2025.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Ad istanza della ditta individuale “ ”, Controparte_1 con sede in Casoria (NA) alla Via D. Colasanto n. 30, in persona del titolare della ditta, sig. , è stato notificato in data 24/02/2020 a Controparte_1 Parte_1
il decreto ingiuntivo n.ro 992/2020 - R.G.n. 1142/2020, emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord - Dott.ssa Marrazzo e depositato in Cancelleria in data
24/02/2020, in forza del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 3.150,00 oltre gli interessi legali e le spese del procedimento, liquidate in € 76,00 per esborsi ed € 300,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il titolo, posto a base del ricorso per D.I., era costituito dal (presunto e preteso) mancato pagamento da parte della deducente di n. 21 canoni di sublocazione (da febbraio 2017).
Avverso il decreto ingiuntivo n. 992/2020, ha spiegato opposizione Parte_1
adducendo che la somma ingiunta era stata già corrisposta come da
[...] ricevute fiscali emesse dal sublocatore chiedendo: 1)ritenere e dichiarare insussistente la pretesa creditoria vantata ex adverso nei confronti dell'opponente tenuto conto dei versamenti effettuati dalla deducente a titolo di pagamento dei canoni di sublocazione e, di conseguenza, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
2) condannarsi parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si è costituita parte opposta “ ”, che Controparte_1 ha contestato l'avvenuto pagamento della somma di cui al ricorso monitorio e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli Nord, preso atto che, in corso di causa era emerso, per quanto dichiarato dall'opposto nelle note depositate, che parte opponente, a seguito della concessa provvisoria esecuzione, aveva provveduto al pagamento delle n° 21 mensilità insolute, da febbraio 2017 a novembre 2018, come da decreto ingiuntivo n° 992/20 in uno alle spettanze professionali del giudizio monitorio, ha pronunciato in data 02/11/2021 ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura del dispositivo, la pagina 2 di 10 sentenza n. 3216/2021 con cui ha così statuito: “dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opponente alla integrale rifusione in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.620,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Piccolo, dichiaratosi antistatario”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso la testé Parte_2 menzionata sentenza del Tribunale di Napoli Nord, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame.
Preliminarmente, l'appellante ha affermato che il Tribunale ha disapplicato la normativa che regola l'introduzione del procedimento di mediazione (obbligatorio nella fattispecie, rientrando la “materia” sottoposta all'esame dell'autorità giudiziaria tra quelle elencate nell'art.
5 - comma 1 bis - D.Lgs. n. 28 del 2010).
Nel merito, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia statuizione e, conseguentemente, qualsivoglia motivazione, in ordine ad una specifica eccezione ed alle rinvenienti domande/istanze tempestivamente formulate da una parte processuale in relazione al procedimento giudiziale sottoposto al suo esame, censurando la contraddittoria ed apodittica valutazione del comportamento extra-processuale assunto dalla appellante in relazione all'estinzione del credito presuntivamente vantato dall'appellato, in forza del quale il giudicante è pervenuto erroneamente alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, sul presupposto di una errata valutazione della documentazione offerta dalla deducente a comprova dell'avvenuto pagamento dei canoni di sublocazione.
In sintesi, l'appellante fa fatto riferimento all'eccezione di insussistenza della pretesa creditoria del , stante l'avvenuto pagamento dei canoni locatizi in CP_1 contestazione, da parte della deducente;
la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” sarebbe fondata su un erroneo presupposto: l'aver il primo giudice ritenuto che il pagamento della sorta e delle spese dell'opposto decreto ingiuntivo, da parte di in favore del , fosse avvenuto “spontaneamente”, laddove Pt_1 CP_1 la odierna appellante fu “costretta” a tale esborso per evitare la minacciata sottoposizione dei suoi beni ad esecuzione forzata, a seguito di pignoramento pagina 3 di 10 mobiliare attivato dalla controparte, provvedendo al pagamento salvo ed impregiudicato ogni diritto.
Infatti, a detta dell'appellante, non sussisteva la morosità nel pagamento dei canoni di sublocazione, circostanza che sarebbe provata dalle copie, anche se informali, delle n. 14 fatture emesse mensilmente dal commercialista della ditta, sulle quali erano riportati i dati identificativi del locatario e della sublocataria, il numero e la data di emissione di detto documento fiscale, la sua causale e l'importo, pari e corrispondente a quello del canone di sublocazione.
Infine, in virtù del principio che regola la soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il al pagamento delle spese di lite e avrebbe dovuto dichiarare CP_1 la improcedibilità del procedimento monitorio e revocare l'opposto decreto ingiuntivo, non già per la cessazione della materia del contendere, ma per la violazione da parte dell'opposto dell'art.
5 - comma 1 bis - del D.Lgs. n. 28/2010 e porre le spese processuali a carico dell'opposto.
Ha concluso, dunque, parte appellante chiedendo: - “1) revocarsi la sentenza in oggetto;
2) in via principale, dichiarare l'improcedibilità del procedimento monitorio, ex art.
5 - comma 1 bis - del D.Lgs. n. 28/2010; 3) in subordine, accogliersi nel merito CP_ l'opposizione a proposta dalla odierna appellante con atto del 01/04/2020; 4) condannarsi l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio ed alla restituzione della sorta e delle spese incamerate a seguito del procedimento espropriativo mobiliare promosso ex adverso in forza della dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto resa dal Tribunale;
5) accogliersi la istanza di sospensione dell'esecutorietà della gravata sentenza”.
Il , nella comparsa di costituzione nel Controparte_1 presente giudizio, ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'odierno gravame per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto ha travolto, a detta dell'appellato, necessariamente anche l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione civile.
Parte appellata ha eccepito, inoltre, la nullità del ricorso in appello perché formulato in violazione degli articoli 414 e 434 c.p.c.: a norma dell'art. 414 c.p.c., infatti, ai fini di un perfetto contraddittorio, la domanda deve essere precisata nei suoi elementi pagina 4 di 10 fondamentali onde consentire al convenuto di poter opportunamente formulare le proprie difese sia preliminari che di merito. Infatti, la generica ricostruzione dei fatti così come formulata rende impossibile comprendere l'esatta ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Pertanto, il così ha concluso: voglia Controparte_1
l'adita Corte di Appello “rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ovvero, nel merito, rigettarlo attesa la sua palese infondatezza;
confermare la sentenza n° 3216 del
02.11.2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord;
condannare l'appellante al pagamento delle spettanze con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Piccolo, anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con ordinanza del 29.3.2022 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, applicando alla parte appellante la pena pecuniaria di € 300,00 e rinviando la causa, per la discussione, all'udienza del 12/12/2023, poi differita al 10.6.2025.
All'udienza del 10.6.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti di cui si dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Preliminarmente, va disattesa, perché infondata, la censura di inammissibilità del gravame principale formulata da parte appellata in violazione degli articoli 414 e 434
c.p.c..
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 –
3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le pagina 5 di 10 vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del
16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. ( articoli 414 e 434 c.p.c. per , l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
Ancora in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'avverso gravame, eccepita dall'appellante incidentale anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
(concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare pagina 6 di 10 l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Ed invero, sia la doglianza relativa alla disapplicazione della normativa che regola l'introduzione del procedimento di mediazione ex art.
5 - comma 1 bis - D.Lgs. n. 28 del 2010 con conseguente richiesta di dichiarare la improcedibilità del procedimento monitorio e revocare l'opposto decreto ingiuntivo, non già per la cessazione della materia del contendere, ma per la violazione da parte dell'opposto dell'art.
5 - comma 1 bis - del D.Lgs. n. 28/2010 sia quella inerente l'erroneo presupposto su cui si è fondata la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” ovvero l'aver il primo giudice ritenuto che il pagamento della sorta e delle spese dell'opposto decreto ingiuntivo, da parte di in favore del , fosse avvenuto Pt_1 CP_1
“spontaneamente”, con richiesta di accoglimento nel merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla odierna appellante opponente in primo grado, sono da considerarsi prive di pregio in questa sede.
Ed invero, deve osservarsi che essendo stata con la sentenza gravata dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, non sussiste alcun interesse di parte appellante a far valere i dedotti motivi di appello e ad ottenere una diversa pronunzia implicante lo stesso effetto di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rilevato peraltro che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, postula, che siano accaduti nel corso del giudizio- come nel caso in esame- fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309; Cassazione civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8903 del 04/05/2016; Cass. civ., Sez. II, Ord.,
23/07/2019, n. 19845) potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta pagina 7 di 10 soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757).
Quanto ancora alla doglianza relativa alle spese processuali che, secondo parte appellante, in virtù del principio che regola la soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto porre a carico del con richiesta di condannare l'appellata al CP_1 pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio ed alla restituzione della sorta e delle spese incamerate a seguito del procedimento espropriativo mobiliare promosso ex adverso in forza della dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto resa dal Tribunale, deve osservarsi che la stessa è parimenti infondata in fatto e in diritto, e va rigettata in quanto corretta appare la pronunzia sulle spese effettuata dal giudice di prime cure proprio in applicazione del principio di soccombenza, rilevato che parte appellante, opponente in primo grado, ha provveduto al pagamento delle mensilità insolute come da decreto ingiuntivo opposto soltanto a seguito della instaurazione del procedimento monitorio e della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo poi opposto.
Per le motivazioni sopra esposte, va rigettato l'appello proposto da Parte_2
in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della
[...] sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Al rigetto dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore di parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente pagina 8 di 10 all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.101 a 5.200.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_2
, avverso la Controparte_2 sentenza n. 3216/2021del Tribunale di Napoli Nord depositata in data 02/11/2021 nel proc rg n. 3538/2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
3216/2021 del Tribunale di Napoli Nord depositata in data 02/11/2021 nel proc rg n. 3538/2020, non notificata;
2) Dichiara tenuto e condanna , al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
, dei compensi Controparte_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro
2.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Fabio Piccolo;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a pagina 9 di 10 titolo di contributo unificato.
Napoli, 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 10 di 10