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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nelle cause previdenziali riunite n. 7265/2023 e 7449/2023 tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maria Rosaria Papalato, resistente;
oggetto: indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/00
fatto e diritto Il ricorrente di cui in epigrafe, già riconosciuto in via amministrativa portatore di postumi nella misura del 3% in relazione agli esiti di un precedente infortunio sul lavoro occorsogli nel 2002:
- con atto depositato il 28.6.2023, dopo aver dedotto di aver presentato istanza per il riconoscimento dell'origine professionale di “ernia discale lombare” (per la quale l' aveva riconosciuto un danno biologico del 6%, “ma per protrusioni lombari”) e di CP_1
“ipoacusia percettiva bilaterale” (per la quale l' aveva riconosciuto un danno CP_1 biologico del 4%), ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“
1. Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa delle due malattie professionali Pt_1 denunciate (ernia discale lombare e ipoacusia percettiva bilaterale), presenta postumi invalidanti nella misura non inferiore al 10% per ciascuna delle sue patologie o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa, da unificare ad altri punteggi ottenuti e non oggetto del presente ricorso;
2. Per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere in favore della ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al danno biologico del 10% per ciascuna delle due patologie o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge”
- - con atto depositato il 3.7.2023, dopo aver dedotto di aver presentato istanza per il riconoscimento dell'origine professionale di “sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle destra e sinistra” (per la quale l' aveva riconosciuto un danno biologico CP_1 del 6%), ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“
1. Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della malattia professionale Pt_1 denunciata (sindrome da sovraccarico biomeccanico delle due spalle), presenta postumi invalidanti nella misura non inferiore al 10% per ciascuna delle sue patologie o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa, da unificare ad altri punteggi ottenuti e non oggetto del presente ricorso;
1
2. Per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere in favore della ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al danno biologico del 10% per ciascuna delle due patologie o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge” Costituitosi in entrambi i giudizi, l' ha contestato la fondatezza delle CP_1 deduzioni avversarie ed ha concluso per il rigetto della domanda. Istruite per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa riunione e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le controversie sono state decise in data odierna a mezzo della sentenza.
Preliminarmente, occorre premettere come le vicende litigiose al vaglio esclusivamente concernano la quantificazione delle percentuali invalidanti scaturenti dalle affezioni dappresso indicate, essendo stata già riconosciuta in sede amministrativa, per ciascuna di esse, l'origine professionale e, segnatamente, il nesso causale con l'attività lavorativa di falegname pacificamente espletata dall' per oltre 35 anni. Pt_1
Tanto premesso, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che le suddette patologie sono di gravità tale da determinare un danno biologico, inteso come compromissione dell'integrità psicofisica, valutabile nella misura complessiva del 18% (segnatamente, laddove gli esiti di lesioni anatomiche di spalla dx e sin strumentalmente accertate con associati deficit funzionali, oggetto della controversia n. 7449/23, ingenerano un danno biologico e una limitazione funzionale pari all'8%, mentre, la spondiloartrosi con ernia discale lombare con deficit funzionale e la ipoacusia percettiva bilaterale, oggetto della controversia n. 7265/23, ingenerano, disgiuntamente, un danno biologico e funzionale per ciascuna di esse, del 6%). Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123). Sulla scorta di quanto precede e nei limiti appresso precisati, la domanda deve essere, dunque, accolta con condanna dell' al pagamento dell'indennizzo ex art. 13 CP_1
L.n. 38/2000 in rapporto alla percentuale di invalidità come sopra individuata. Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto.
2 La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo;
il costo dell'accertamento tecnico peritale, liquidato con separato decreto, è ugualmente da porre a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sui ricorsi proposti, con atti depositati il 28.6.2023 ed il 3.7.2023, da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 pagare all'assistibile l'indennizzo di cui all'art. 13, secondo comma, D. Lgs. n. 38/00, nella misura del 18% (diciotto per cento) in relazione ai postumi delle malattie professionali “esiti di lesioni anatomiche di spalla dx e sin strumentalmente accertate con associati deficit funzionali”, “spondiloartrosi con ernia discale lombare con deficit funzionale”, “ipoacusia percettiva bilaterale”, oltre agli accessori ex art. 16 L. n. 412/91 con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia delle malattie professionali;
condanna, altresì, l' a pagare le spese processuali in favore del procuratore della CP_1 parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, all'IVA e al contributo integrativo nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, CP_1 liquidato con separato decreto. Lecce, 2 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nelle cause previdenziali riunite n. 7265/2023 e 7449/2023 tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maria Rosaria Papalato, resistente;
oggetto: indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/00
fatto e diritto Il ricorrente di cui in epigrafe, già riconosciuto in via amministrativa portatore di postumi nella misura del 3% in relazione agli esiti di un precedente infortunio sul lavoro occorsogli nel 2002:
- con atto depositato il 28.6.2023, dopo aver dedotto di aver presentato istanza per il riconoscimento dell'origine professionale di “ernia discale lombare” (per la quale l' aveva riconosciuto un danno biologico del 6%, “ma per protrusioni lombari”) e di CP_1
“ipoacusia percettiva bilaterale” (per la quale l' aveva riconosciuto un danno CP_1 biologico del 4%), ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
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1. Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa delle due malattie professionali Pt_1 denunciate (ernia discale lombare e ipoacusia percettiva bilaterale), presenta postumi invalidanti nella misura non inferiore al 10% per ciascuna delle sue patologie o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa, da unificare ad altri punteggi ottenuti e non oggetto del presente ricorso;
2. Per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere in favore della ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al danno biologico del 10% per ciascuna delle due patologie o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge”
- - con atto depositato il 3.7.2023, dopo aver dedotto di aver presentato istanza per il riconoscimento dell'origine professionale di “sindrome da sovraccarico biomeccanico delle spalle destra e sinistra” (per la quale l' aveva riconosciuto un danno biologico CP_1 del 6%), ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
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1. Accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della malattia professionale Pt_1 denunciata (sindrome da sovraccarico biomeccanico delle due spalle), presenta postumi invalidanti nella misura non inferiore al 10% per ciascuna delle sue patologie o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa, da unificare ad altri punteggi ottenuti e non oggetto del presente ricorso;
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2. Per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere in favore della ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al danno biologico del 10% per ciascuna delle due patologie o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge” Costituitosi in entrambi i giudizi, l' ha contestato la fondatezza delle CP_1 deduzioni avversarie ed ha concluso per il rigetto della domanda. Istruite per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa riunione e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le controversie sono state decise in data odierna a mezzo della sentenza.
Preliminarmente, occorre premettere come le vicende litigiose al vaglio esclusivamente concernano la quantificazione delle percentuali invalidanti scaturenti dalle affezioni dappresso indicate, essendo stata già riconosciuta in sede amministrativa, per ciascuna di esse, l'origine professionale e, segnatamente, il nesso causale con l'attività lavorativa di falegname pacificamente espletata dall' per oltre 35 anni. Pt_1
Tanto premesso, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che le suddette patologie sono di gravità tale da determinare un danno biologico, inteso come compromissione dell'integrità psicofisica, valutabile nella misura complessiva del 18% (segnatamente, laddove gli esiti di lesioni anatomiche di spalla dx e sin strumentalmente accertate con associati deficit funzionali, oggetto della controversia n. 7449/23, ingenerano un danno biologico e una limitazione funzionale pari all'8%, mentre, la spondiloartrosi con ernia discale lombare con deficit funzionale e la ipoacusia percettiva bilaterale, oggetto della controversia n. 7265/23, ingenerano, disgiuntamente, un danno biologico e funzionale per ciascuna di esse, del 6%). Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123). Sulla scorta di quanto precede e nei limiti appresso precisati, la domanda deve essere, dunque, accolta con condanna dell' al pagamento dell'indennizzo ex art. 13 CP_1
L.n. 38/2000 in rapporto alla percentuale di invalidità come sopra individuata. Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto.
2 La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo;
il costo dell'accertamento tecnico peritale, liquidato con separato decreto, è ugualmente da porre a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sui ricorsi proposti, con atti depositati il 28.6.2023 ed il 3.7.2023, da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 pagare all'assistibile l'indennizzo di cui all'art. 13, secondo comma, D. Lgs. n. 38/00, nella misura del 18% (diciotto per cento) in relazione ai postumi delle malattie professionali “esiti di lesioni anatomiche di spalla dx e sin strumentalmente accertate con associati deficit funzionali”, “spondiloartrosi con ernia discale lombare con deficit funzionale”, “ipoacusia percettiva bilaterale”, oltre agli accessori ex art. 16 L. n. 412/91 con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia delle malattie professionali;
condanna, altresì, l' a pagare le spese processuali in favore del procuratore della CP_1 parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, all'IVA e al contributo integrativo nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, CP_1 liquidato con separato decreto. Lecce, 2 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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