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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dr.ssa Giulia Spadaro Presidente dr.ssa Domenica Capezzera Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero del ruolo generale degli affari contenziosi RG 1507/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente dagli avvocati Alessandra Tombolini (C.F. CodiceFiscale_2
ed Elisabetta Zenoni ( ), giusta delega in atti C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tortora CP_2
(C.F. ), giusta delega in atti C.F._4
APPELLATA
Ragioni della decisione
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma, n. 20339/2019, pubblicata il 22.10.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice nella sua qualità di Parte_1
terza trasportata a bordo dell'autoveicolo Ford Fiesta tg CX984RH, di sua proprietà ma nell'occasione condotto da , conveniva in giudizio la Parte_2 CP_1
r.g. 1507/2020 1 già compagnia assicuratrice del veicolo, per Controparte_1 Controparte_3
ivi sentirla condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c. e dell'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni Private, al risarcimento dei danni fisici e del danno morale subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 02 luglio 2013, in Roma, Viale Tor di
Quinto. A sostegno delle proprie pretese l'odierna attrice assumeva che, nella predetta data, alle ore 18:30 circa, l'autovettura Ford Fiesta transitava su Viale Tor di Quinto, proveniente da Ponte Milvio, quando, giunta all'altezza del civico n. 110, veniva violentemente tamponata dalla vettura Lancia Y tg ER683YP condotta dalla sig.ra e di proprietà della Leasing Maggiore Rent S.p.A. Specificava che le Persona_1
cinture di sicurezza erano allacciate e riferiva che sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Roma Capitale che avevano redatto apposito verbale. Affermava che, a causa dell'urto, aveva riportato lesioni fisiche così quantificate: I.T.A. pari a gg. 35, I.T.P. pari a gg. 120, I.P. pari al 22%, per le quali richiedeva un risarcimento complessivo di € 97.691,78, oltre il riconoscimento e la liquidazione in via equitativa della perdita di capacità lavorativa. Con la vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la la quale, pur non Controparte_4
contestando la dinamica del sinistro e quindi nulla opponendo circa l'an debeatur, si opponeva alle richieste di controparte in quanto eccessive, sproporzionate e non provate. Evidenziava come si fosse trattato di un “lievissimo tamponamento”, che non giustificava “l'abnormità delle avverse pretese”. Rilevava inoltre la sussistenza, in capo alla sig.ra di una preesistente patologia degenerativa consistente in Pt_1
ernia discale L5-S1, escludendone il nesso causale con il sinistro de quo. Documentava, altresì, di aver già liquidato in favore dell'attrice, in virtù di consulenza medico legale svolta in sede stragiudiziale, l'importo di € 16.000,00 da intendersi integralmente satisfattivo. Integrato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, non essendo in contestazione il fatto, ma solo il “quantum”, veniva disposta CTU medico legale, per la quale veniva incaricato il Dott. L'istruttoria Persona_2
si è svolta principalmente sulla base delle risultanze documentali e della CTU disposta dal giudice, stante la non contestazione sull'an debeatur da parte della Compagnia costituita e la prova del fatto storico ricavabile dallo stesso verbale della Polizia di
Roma Capitale (in atti). Il giudice pertanto procedeva a nominare un consulente tecnico medico d'ufficio, come si è scritto, al fine di valutare i postumi del sinistro sulla persona dell'attrice. All'esito del deposito della CTU, dopo l'esame della stessa, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e le parti precisavano le rispettive r.g. 1507/2020 2 conclusioni come meglio indicato in epigrafe”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “accoglie parzialmente la domanda attorea accertando il diritto di parte attrice ad essere risarcita dalla parte convenuta, al momento di introduzione della causa, ai sensi dell'art. 141 C.d.A.; - dichiara la somma già liquidata dalla Compagnia convenuta, dopo l'introduzione della causa, prima della prima udienza, pienamente satisfattoria, pertanto nulla è più dovuto alla parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio alla parte attrice, spese che vengono compensate al 50% come indicato in motivazione. Parte convenuta è condannata a rifondere il restante 50% che
è liquidato in € 2.417,50 per onorari e € 393,00 per esborsi e spese, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge, oltre alla rifusione delle spese di CTU liquidate come n motivazione, in €500,00 più IVA se dovuta. Sentenza esecutiva”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 20339/2019, pubblicata in data 22.10.2019 e non notificata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) accertata la qualità di trasportata della Sig.ra nell'incidente di cui Parte_1
in premessa e accertato il nesso di causalità tra l'evento ed il danno condannare la
Società convenuta, al risarcimento dei danni subiti che si quantificano in complessivi €
65.691,78 di cui € 1.626,86 per spese mediche sostenute, oltre il danno non patrimoniale che si indica in € 32.000,00, per un totale di € 97.691,78 nonché la perdita della capacità lavorativa da liquidarsi in via equitativa ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi legali dal
2.7.2013 all'effettivo pagamento;
2) condannare la Compagnia di Assicurazioni convenuta al pagamento, di tutti i danni subiti dall'attrice ed alle spese sostenute, competenze e onorari di causa del doppio grado di giudizio nella misura del 100%, comprese le spese della Ctu.
Si chiede altresì che la Corte di Appello di Roma voglia rinnovare la CTU e nominare un nuovo consulente medico legale con la dovuta specializzazione, affinché possa valutare con competenza le lesioni effettivamente subite dalla Sig.ra ed il Pt_1
danno ricevuto dalla stessa a seguito dell'incidente avvenuto in data 2 luglio 2013.
In via subordinata si chiede di convocare il CTU a chiarimenti in contraddittorio con il consulente medico legale di parte attrice dott. alla luce delle osservazioni Persona_3 svolte da quest'ultimo nelle note critiche tempestivamente depositate”.
r.g. 1507/2020 3 Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: 1) rigettare per i sopra esposti motivi nonché ex art. 348 bis c.p.c. le domande tutte di parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
2) con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.5.2021, è stata disposta ctu medico legale. Successivamente, le parti hanno precisano le conclusioni e la Corte ha posto la causa in decisione all'udienza del 24.9.2024 assegnando 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
In primis va rilevato che la trattazione del merito determina il superamento dell'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. da parte dell'appellata.
L'appello proposto da è articolato in sette motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato: “Nullità della sentenza-vizio ed erroneità della sentenza- macroscopico errore che porta allo stravolgimento della domanda attorea da parte del giudice rispetto alle circostanze temporali del sinistro ed alle lesioni effettivamente subite dalla parte attrice- erroneo conteggio delle spese mediche richieste dalla parte attrice”, l'appellante lamenta l' erronea descrizione dei fatti, relativa sia alla data del sinistro, occorso in data 2 luglio 2013, in luogo dell'8/08/2012, sia in riferimento alle lesioni riportate dalla Rileva quindi che l'errore in cui sarebbe incorso il Pt_1 giudice, proprio perché concernente l'avvio dello svolgimento del ragionamento motivazionale, renderebbe quest'ultimo inattendibile. Lamenta, inoltre, che il tribunale avrebbe riportato nel corpo della sentenza passi della ctu senza rilevare gli errori commessi dal consulente nella liquidazione delle spese sostenute, ove sarebbe stato indicato un importo inferiore rispetto alle spese medico-legali documentate.
Con il secondo motivo rubricato “assenza di motivazione da parte del giudice”,
l'appellante impugna la sentenza di primo grado in quanto il tribunale avrebbe omesso di argomentare la decisione in relazione all'esame della documentazione, limitandosi ad un mero “copia e incolla” ma non esaminando l'esatto evento e quindi le lesioni effettivamente subite dalla come si evincerebbero dalla documentazione Pt_1
medico-legale prodotta sia da parte attrice, che da parte convenuta.
r.g. 1507/2020 4 Con il terzo motivo rubricato “erroneità della ctu e conseguente erronea valutazione da parte del giudice delle lesioni effettivamente subite dalla sig.ra ”, Parte_1
l'appellante contesta la sentenza in quanto il giudice e, prima di lui il ctu, avrebbero completamento disatteso quanto accertato in precedenza dai vari specialisti, deducendo altresì come il perito avrebbe addirittura valutato il danno permanente nella misura del
5%, ponendosi in contrasto con la valutazione del danno permanente pari al 7%, come effettuata dalla compagnia di assicurazioni. Rileva, inoltre, che il giudice avrebbe dovuto tenere conto delle note critiche alla consulenza come elaborate dal consulente tecnico di parte.
Con il quarto motivo, rubricato “difetto di motivazione della sentenza-rilevanza ai fini della decisione- erroneità della ctu, mancato esame delle lesioni subite dalla attrice in rapporto alla dinamica del tamponamento che ha causato il trauma subito”,
l'appellante censura la sentenza in quanto il giudice avrebbe errato nel considerare valide le osservazioni svolte dal ctu, pur non essendo le stesse attinenti ai fatti dedotti ma rilevando, erroneamente, che l'impatto era stato lieve offrendo così una lettura della vicenda non aderente alla realtà, come invece emersa dal parere dei medici che avevano in precedenza valutato i fatti. Soggiunge l'appellante, peraltro, che, nonostante la richiesta congiunta dei consulenti delle parti di effettuare ulteriori accertamenti specialistici al fine di chiarire l'eziologia del danno e la sua entità, tale richiesta sia stata disattesa. Contesta inoltre la le osservazioni che il CTU ha svolto in merito alla Pt_1
tipologia di cintura di sicurezza utilizzata al momento del sinistro.
Con il quinto motivo rubricato “Erronea valutazione della storia clinica della sig.ra in merito alla riconducibilità all'evento lesivo subito”, si contesta l'erronea Pt_1 valutazione della storia clinica dell'appellante, deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal tribunale, l'evento soltanto sarebbe stato la causa delle lesioni subite, come peraltro risulterebbe dalla documentazione prodotta. Nello specifico, asserisce l'appellante di non aver mai negato la preesistenza di una patologia discale ma, al contempo, evidenzia come essa fosse patologia diversa e comunque meno grave rispetto a quella che aveva poi condotto all'intervento chirurgico, come attestato dalla documentazione in atti.
Con il sesto motivo rubricato “mancato esame da parte del ctu dei documenti presenti nel fascicolo di parte attrice tempestivamente depositati in data 2.12.2015” viene contestata la declaratoria di tardività della produzione del documento n. 13 come affermato in sentenza, evidenziandosi come tale tardività sarebbe smentita dalla stessa r.g. 1507/2020 5 analisi dell'indice di parte da cui siffatto documento risulterebbe presente in quanto depositato in data 2.12.2015, all'atto della costituzione in giudizio.
Con il settimo motivo rubricato “erronea ricostruzione del processo-mancata pronuncia sulle richieste istruttorie formulate dalla parte attrice e relative al danno esistenziale”, lamenta l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe trattenuto in decisione la causa, assegnando i termini di legge, senza argomentare in merito alla richiesta avanzata dalla circa l'ammissione della prova testimoniale. Il giudice non avrebbe Pt_1 affatto motivato la mancata ammissione dei mezzi istruttori chiesti sia nell'atto ex art. 183 VI c.p.c. sia nelle udienze successive finanche in sede di comparsa conclusionale.
La sentenza ha così motivato: “Dall'esame degli atti e dalle risultanze della espletata
CTU deve concludersi per l'accoglimento parziale della domanda attorea per le ragioni che seguono. Procedibilità
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda avanzata nel presente giudizio, atteso che risulta ottemperato il disposto dell'art. 145 del D. L.gvo n.
209/2005, con il deposito della prova della tempestiva richiesta rivolta alla Compagnia
UnipolSAI Ass.ni, la quale ha provveduto a corrispondere la somma 16.000,00 a titolo di risarcimento del danno, dopo la notifica della citazione, non avendo perfezionato con l'invio di un assegno, l'offerta di 6.900,00 € indicata con la lettera di cui all'allegato 9 della citazione (lettera di offerta del 10.7.2014). Merito
Nel merito, giova premettere che l'azione proposta ai sensi dell'art 141 del codice delle assicurazioni - ovvero la domanda volta ad ottenere l'indennizzo direttamente all'impresa assicurativa del veicolo su cui si era a bordo - prescinde dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro, peraltro nel caso di specie non contestata. Si rileva che la circostanza storica della verificazione del sinistro appare dimostrata dal deposito del Relazione d'Incidente stradale della Polizia Roma Capitale
U.O.XX Gruppo Sezione Polizia Stradale intervenuta subito dopo il sinistro (allegato n.1 dell'atto di citazione), e non risulta peraltro contestata dalla parte convenuta. Non avendo la Compagnia assicurativa eccepito alcunché in ordine all'an debaetur, se non richiedendo il rigetto della domanda poiché pienamente satisfattiva la somma già valutata congrua e offerta all'attrice, il presente procedimento si è svolto esclusivamente con lo scopo di stabilire quanto fosse dovuto all'attrice in termini di risarcimento del danno subito nel sinistro del 2 luglio 2013, e se, a fronte della liquidazione inviata dalla Compagnia a pochi giorni dalla notifica della citazione, residuasse ancora qualcosa, valutando i danni costituiti dal danno biologico per i r.g. 1507/2020 6 postumi delle lesioni riscontrate, danni non patrimoniali e patrimoniali relativi. Il CTU
- con una consulenza che è stata oggetto di forti critiche da parte attrice, critiche che, come meglio si chiarirà, sono risultate prive di pregio e validamente controbattute dal
CTU - a fronte di una richiesta attorea che valutava i postumi dell'incidente in 22 punti di Invalidità Permanente, oltre a 35 gg di Inabilità Temporanea Assoluta e 120 gg di
Inabilità Temporanea Parziale, con perdita di capacità lavorativa specifica, ha invece accertato, in conformità peraltro alle risultanze dei referti del Pronto Soccorso ed a tutta la documentazione medica prodotta, e tenendo conto del tipo di incidente in cui la
è rimasta coinvolta (lieve tamponamento) nonché delle patologie pregresse Pt_1 dell'attrice, che “Nell'evento traumatico del 2 luglio 2013 la sig.ra Parte_1
della classe 1971 ha riportato un trauma distrattivo del rachide lombare e trauma contusivo della regione sternale. Il soggetto risultava affetto da patologia discale lombosacrale multipla ed inveterata. L'evento lesivo del 08/08/2012 ha comportato un trauma minore del collo e del tratto lombare in soggetto con protrusioni discali C5-C6 ed L5-S1 che allo stato attuale, configura unicamente una residua modica sindrome cefalagico-vertiginosa con limitazione articolare ai gradi estremi dei movimenti del collo su tutti i piani ed uno stato di ansia allarme reattiva”. Si può ritenere che il quadro morboso derivato dall'evento lesivo del 2 luglio 2013 abbia comportato un periodo pari a 10 (dieci) giorni di danno biologico temporaneo assoluto cui sono conseguiti 15 (quindici) giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50% ed ulteriori 15 (quindici) giorni di danno biologico temporaneo al 25%. Le menomazioni attribuibili esclusivamente all'evento traumatico del 2 luglio 2013 integrano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 5% (cinque percento) del totale. Tale valutazione è stata fornita sulla base dei parametri della tabella emanata in attuazione della legge n. 57/01 con Decreto del Ministero della Salute il 3.7.2003, pubblicato sulla
G.U. 11.9.2003 n. 211. Non è risultato un danno all'integrità fisiognomica della periziata. Non risultano particolari attività extralavorative e/o di tempo libero interrotte ovvero limitate a seguito degli eventi di specie. Non si ravvisa, a causa degli eventi in esame, una specifica incidenza sulla specifica capacità lavorativa della periziata, la quale ha dichiarato di svolgere l'attività di collaboratrice domestica dal
2008 al 2013.
Non è previsto, né indicato, alcun intervento di ordine clinico, chirurgico o protesico finalizzato a migliorare lo stato attuale del soggetto. Sono state documentate spese mediche derivanti dal sinistro in oggetto come da elenco sopra dettagliatamente r.g. 1507/2020 7 riportato. Le spese di natura sanitaria documentate in atti ammontano a complessivi euro 1.142,11 per visite specialistiche ambulatoriali, accertamenti diagnostici strumentali, cicli di riabilitazione, trattamenti presso l'ambulatorio di terapia del dolore, acquisto di farmaci e dispositivi medicali. Tali spese, pur nel contesto di un quadro patologico pre-esistente all'evento lesivo di specie, possono comunque ritenersi necessarie e congrue per il trattamento di un quadro algo-funzionale esacerbato dall'evento medesimo. Non sono prevedibili spese future a causa della stabilizzazione ed inemendabilità dei postumi residuati alla periziata”. (Cfr. CTU Dott. Persona_2
Non ha dunque riconosciuto come conseguenza del sinistro de quo, l'ernia discale che invece parte attrice sostiene essere conseguenza del tamponamento.
Brevemente, prima di addentrarsi nella valutazione della CTU e delle critiche alla stessa, si rileva che va stralciata la documentazione che non era presente nel fascicolo di parte attrice al momento in cui il fascicolo (depositato nel fascicolo d'ufficio del
Tribunale) è stato consegnato al CTU dopo il giuramento. Sebbene nell'elenco documenti allegati all'atto di citazione al n. 13) sia indicato genericamente “certificati medici”, il CTU, a pag. 12 e 13 della consulenza dichiara che “solo il 26 luglio 2017, quindi ampiamente fuori termine, “l'avvocato Alessandra Tombolini, legale di parte attrice, consegnava al sottoscritto CTU un fascicolo contrassegnato con il numero
“13” contenente copia dei seguenti certificati e referti:” ..omissis “Tale sottofascicolo, pur elencato nell'indice di atti e documenti alla voce “13) copia certificati”, risultava tuttavia materialmente assente dal fascicolo di parte attrice.” Premesso questo, in punto valutazione della “bontà” della CTU, e dunque se le considerazioni svolte dal consulente tecnico siano apparse convincenti o siano da ritenersi errate sulla base delle osservazioni della parte attrice, ritiene questo giudice che il CTU dott. Persona_2 abbia chiarito in modo inoppugnabile per quale ragione l'ernia discale non sia da porre in correlazione e dunque in nesso causale con il tamponamento oggetto di causa.
In sintesi, con un'ampia e chiara dissertazione, ha chiarito che l'erniazione di un disco intervertebrale della non può essere ricondotta al tamponamento subito, Pt_1
neppure come con-causa scatenante il pregresso problema di protrusione dischi della colonna vertebrale della donna, in quanto il tamponamento è stato di lieve entità (è sufficiente vedere i danni subiti dalle autovetture) e, soprattutto la che si Pt_1
trovava come trasportata a fianco del guidatore, quindi sul sedile anteriore, come dichiarato dal marito, conducente, , alla Polizia Municipale (“io non ho Parte_2
subito alcun danno fisico, ma mia moglie, che è in cura per problemi alle vertere,
r.g. 1507/2020 8 invece ha subito il colpo e ha richiesto l'intervento dell'ambulanza. Mia moglie si chiama e viaggiava sul sedile anteriore lato passeggeri”) e indossava Parte_1
le cinture di sicurezza. Cinture di sicurezza a 3 punti, classiche dei sedili davanti e dei posti posteriori laterali, cinture che impediscono una traslazione (importante) del bacino, in fase di tamponamento. Come meglio ha chiarito il CTU, e testualmente riportato, infatti: “è assai inverosimile che la storia clinica ed il quadro attuale della periziata sia riconducibile, in toto, all'evento lesivo de quo. Per i motivi che verranno appresso esposti. Va in primo rilevato come la sig.ra fosse afflitta da tempo Pt_1
da una sintomatologia ed un quadro clinico afferibile a patologia discale lombosacrale.
Nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale San Pietro – FBF è stato infatti testualmente riportato, dai sanitari che hanno prestato le prime cure alla sig.ra quanto segue: “Paziente con storia di lombalgia cronica”. Ed ancora, Pt_1 allorquando la paziente si rivolgeva ai sanitari che avrebbero effettuato l'intervento chirurgico a carico della colonna lombosacrale, riferiva agli stessi una condizione di lombosciatalgia sinistra “da circa 5 anni in peggioramento negli ultimi mesi”,
…..Pertanto era presente dolore lombare, ormai cronicizzato, da epoca antecedente all'incidente per cui è causa. Addirittura da cinque anni, come riportato nella nota anamnestica di una struttura ospedaliera soltanto sei mesi dopo l'incidente de quo. Ed il dolore lombare cronico, tranne poche eccezioni, è solitamente provocato da patologia discale intervertebrale. Tale quadro clinico perdurante da tempo aveva costretto la sig.ra a sottoporsi a due esami di RMN della colonna, non Pt_1 allegati agli atti di causa, rispettivamente nel Gennaio 2011 e nell'Aprile 2012, come egregiamente riportato dal consulente di parte attrice nella sezione relativa all'anamnesi patologica remota della propria relazione di consulenza. In particolare risulta riportato un quadro RMN compatibile con fenomeni di tipo degenerativo
(disidratazione) a carico dei dischi intersomatici L4-L5 ed L5-S1. Era evidenziata la protrusione ad ampio raggio degli stessi, più accentuata in sede paramediana laterale sinistra nel disco L5-S1 e conseguente parziale impegno del forame di coniugazione.
Tale quadro sarebbe emerso da entrambe le RMN, del 2011 e del 2012. Pertanto, da quanto desumibile dalla stessa relazione di parte attrice, già due anni e mezzo prima del sinistro de quo, nel Gennaio 2011, era presente una patologia discale plurima con
“protrusione ad ampio raggio” a due livelli discali e tale da costringere la paziente a ripetere l'indagine diagnostica anche l'anno successivo. Parte attrice addebita all'evento lesivo del 2 luglio 2013 il passaggio da una condizione di protrusione a r.g. 1507/2020 9 quella di vera e propria ernia del disco L5-S1. In realtà, da un attento studio della documentazione e della dinamica dell'evento lesivo, un siffatto scenario risulta altamente improbabile per i motivi che verranno appresso evidenziati. Come già rilevato, si è trattato del tamponamento della vettura sulla quale la sig.ra Pt_1
viaggiava in qualità di trasportata. Una modalità lesiva idonea a provocare una erniazione discale consiste in genere in un trauma da schiacciamento o importante compressione in senso cranio-caudale del rachide (es. precipitazione al suolo con caduta sugli arti inferiori ovvero grave contusione al capo con direzione perpendicolare al suolo) oppure per repentina e marcata flessione del rachide lombare.
Nel corso di un tamponamento automobilistico la compressione del rachide in senso cranio-caudale non è contemplabile mentre la accentuata e rapida flessione del rachide lombare risulta impossibile in caso di corretto utilizzo del dispositivo di sicurezza, come nel caso in esame. La cintura di sicurezza in uso nei sedili anteriori degli autoveicoli moderni è la cosiddetta cintura “a tre punti”, la quale si compone di due nastri dei quali quello superiore cinge il torace e l'addome dell'occupante dall'alto in basso e da sinistra verso destra (nei passeggeri che siedono a sinistra) ovvero da destra verso sinistra (nei passeggeri che siedono a destra), mentre il nastro inferiore cinge trasversalmente l'addome inferiore dell'occupante il veicolo. Tale cintura è tenuta in tensione da un meccanismo che, in caso di impatto del veicolo, blocca lo scorrimento della cintura e non permette al passeggero di impattare contro le strutture antistanti. Si verifica quindi un meccanismo di “incarceramento‟ del passeggero secondario ad incipiente traslazione in avanti dello stesso, per inerzia, al momento dell'impatto, traslazione che tuttavia viene ostacolata dalla presenza della cintura di sicurezza ormai bloccata dai meccanismi di pretensionamento. Se da un lato la cintura di sicurezza non può impedire un eventuale trauma distrattivo in flesso -estensione del rachide cervicale
(in quanto non impedisce i movimenti del capo in senso antero - posteriore) dall'altro, impedendo al tronco di discostarsi dal sedile se non per pochissimi centimetri, ne impedisce l'iperflessione e di conseguenza il verificarsi di traumi da repentina e marcata flessione a carico dei segmenti dorsale e lombare del rachide. Nel caso in esame la sig.ra ha riferito l'utilizzo della cintura di sicurezza e la Pt_1
sintomatologia dolorosa lamentata in regione sternale in sede di pronto soccorso è il probabile esito del corretto utilizzo di tale dispositivo. Pertanto, lo si ribadisce, in caso di utilizzo della cintura di sicurezza, come avvenuto nel caso di specie, risulta impossibile il verificarsi di un trauma in iperflessione del rachide lombare, nel corso r.g. 1507/2020 10 del tamponamento tra veicoli, e di conseguenza risulta impossibile anche il verificarsi di un'eventuale erniazione discale a livello dorso-lombo-sacrale. Valutando il caso in esame, emerge come l'evento lesivo in oggetto sia stato del tutto inidoneo, per quanto sopra riportato, a provocare una condizione di erniazione discale anche a prescindere dallo stato anteriore della perizianda. Una modalità lesiva quale quella emergente dagli atti di causa, per tutto quanto sopra esposto, è infatti del tutto inidonea a provocare una condizione di ernia discale lombosacrale. Si può asserire che l'evento lesivo del 2 luglio 2013 non ha modificato la storia clinica della sig.ra Pt_1
avendo, al più, potuto esacerbare nella stessa un quadro algo-funzionale da pre- esistente patologia discale plurima”. (Cfr. Considerazioni medico-legali definitive pagg.6 e 11 della CTU). Alle osservazioni del Consulente di parte attrice, il dott.
[...] fa notare che si basano su un errore di base, su un presupposto errato. “Il CT Per_4
di parte attrice, infatti, ha fondato le proprie considerazioni su un modello di cintura di sicurezza non usato dalla sig.ra al momento del sinistro in oggetto…il Pt_1
modello di cintura di sicurezza sul quale il CT ed i legali di parte attrice fondano le proprie considerazioni si riferisce alla cosiddetta cintura con “attacco in due punti”, il cui nastro cinge il bacino ma NON cinge il busto, consentendo in tal modo la flessione del tronco. A ben vedere, in effetti, una siffatta dinamica rappresenta un fattore di stress meccanico per il rachide lombare. Tuttavia parte attrice, probabilmente per distrazione, trascura e tralascia un dettaglio di fondamentale importanza: la cintura sopra rappresentata è in uso esclusivamente negli aeromobili e NON sui sedili anteriore dei moderni autoveicoli”. Al più, si può aggiungere che siffatta cintura può trovarsi in alcune vetture, più vecchie, sul posto centrale posteriore. Non certamente sui posti anteriori né in quelli posteriore laterali. “E, come è chiaro, la viaggiava Pt_1 trasportata, sul posto anteriore lato passeggero. … la cintura con tre punti di attacco,
…, è composta da un nastro orizzontale che cinge il bacino e da un nastro obliquo che, nel sedile del passeggero anteriore, decorre dal fianco sinistro fino alla spalla destra.
In tal modo, cingendo contemporaneamente il bacino ed il tronco, tale cintura impedisce ogni movimento in flessione di quest'ultimo. La sig.ra non Pt_1
viaggiava su un aereo – ove in effetti sono in uso le cinture del tipo menzionato dai legali e dal CT di parte attrice - bensì sul sedile anteriore (lato passeggero) di un'autovettura, là dove è impiantata, lo si ribadisce, una cintura del tipo con “attacco in tre punti” che, in quanto tale, blocca l'escursione e la flessione del tronco in caso di tamponamento del veicolo. Ma la cintura con attacco in tre punti NON permette affatto r.g. 1507/2020 11 l'escursione del tronco (se non per pochissimi centimetri) e pertanto la formazione di qualsivoglia formazione erniaria discale da iperflessione del rachide lombare risulta impossibile. In definitiva i legali ed il consulente di parte attrice hanno commesso il grossolano errore di fondare le proprie considerazioni critiche, circa la possibile origine della patologia erniaria, su una tipologia di cintura di sicurezza - quella c.d. “a due punti di attacco”, in uso comunemente sugli aereomobili – del tutto differente da quella in uso nel sedile anteriore quale quello occupato dalla propria assistita, cintura che NON consente la flessione anteriore del tronco (a causa della presenza del nastro obliquo che blocca addome e torace) e che quindi, se correttamente indossata, NON permette il verificarsi di alcuna formazione erniaria al rachide. Lo stato attuale della periziata è riconducibile principalmente al fallimento della terapia chirurgica attuata nel Gennaio 2014. In tale contesto si è inserito il trauma da mero contraccolpo (e non da flessione) del rachide del 2 luglio 2013, trauma che probabilmente ha apportato il proprio contributo al complessivo quadro algo-funzionale della paziente, senza tuttavia costituire, per quanto sopra ampiamente esposto, evidenziato, ribadito e sottolineato, la causa dell'ernia discale successivamente diagnosticata.” (Cfr. Considerazioni medico- legali definitive – risposta al consulente di parte attrice - pagg.23 e 28 della CTU). Le risultanze della CTU, dunque, e l'accurata disamina dei fatti in contestazione e la chiara spiegazione delle risultanze della CTU, così come le chiare risposte alle osservazioni del CTP e della difesa di parte attrice, che pare acquisita con criteri corretti e con iter logico ineccepibile, possono essere condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini della valutazione da assumere in questo procedimento. Come già indicato il CTU ha riconosciuto Esiti che concretizzano una invalidità permanente del 5% (tre percento), con un'inabilità temporanea totale è stata di giorni 10 (dieci) e quella parziale al 50% di ulteriori gg. 15 (quindici), ed ulteriori 15 gg al 25%.
Riconoscendo la congruità delle spese documentate pari ad € 1.142,11, tra cui “anche le spese relative al quadro patologico pre-esistente all'evento lesivo di specie, da ritenersi necessarie e congrue per il trattamento di un quadro algo-funzionale esacerbato dall'evento medesimo”, poiché come ampiamente chiarito dal CTU
l'incidenza del sinistro sul quadro patologico pre-esistente è stata solo quella di
“esacerbare un quadro algo-funzionale”, dato di cui ha tenuto conto nella propria valutazione degli esiti permanenti e temporanei. No spese future. Alla luce delle risultanze della CTU si procede a liquidare il danno come di seguito meglio descritto.
Nella Liquidazione del danno del Danno biologico, che è inteso come la menomazione r.g. 1507/2020 12 dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, manifestazione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportivi, si deve fare riferimento per la liquidazione, trattandosi nel caso di specie di danno biologico accertato compreso tra l'1% e il 9%, c.d. micropermanente, ai parametri posti dall'art. 139 D.
Leg.vo 7 settembre 2005 n.209 come da ultimo aggiornati. In applicazione di tali criteri, nel caso di specie, si deve liquidare pertanto, in via meramente equitativa,
l'importo di € 5.160,44 al valore attuale per l'invalidità permanente, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (5%) dell'età del danneggiata al momento del fatto (41 anni) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Quanto all'invalidità temporanea si liquida, in via equitativa ed al valore attuale, secondo i criteri su indicati, l'ulteriore somma di € 1.009,16. Per un totale di €
6.169,60. Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte SS.UU. n. 26972 del 2008 ed al fine di garantire un risarcimento integrale e personalizzato del danno non patrimoniale nella sua accezione unitaria, comprensivo anche dei pregiudizi che integrano il danno morale - dovuto al danneggiato ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185
c.p., integrando il fatto in esame un illecito penale e comunque una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla salute- inteso quale dolore, disagio, sofferenza e patimenti d'animo conseguenti alla malattia ed alla perdita dell'integrità fisica ed adeguato all'effettivo grado di afflittività del danno nel caso concreto quale può desumersi dalla natura e qualità delle lesioni, dall'età del danneggiato, dalla natura degli esiti, questo giudice ritiene comunque equo liquidare la ulteriore somma di
€ 925,44 a titolo di danno c.d. morale . In totale per i titoli su indicati sono liquidati, in via equitativa e al valore attuale, € 7.311,71 a cui vanno aggiunti € 1.142,11, pari alle spese mediche riconosciute congrue, danno patrimoniale, per un totale di €8.237,15.
Totale danni. Ora appare chiaro che su un totale di danno da liquidarsi, pari ad €
8.237,15, quanto già ricevuto in data 11.12.2015 dalla Compagnia, pari ad €
16.000,00, risulti ampiamente superiore al dovuto. Anche volendo calcolare il lucro cessante, secondo i noti criteri, dalla data del sinistro alla data dell'acconto, la somma ricevuta dalla convenuta è quasi il doppio del dovuto. Pertanto la domanda se pure da accogliersi nell'an in quanto il pagamento è avvenuto solo dopo la notifica della r.g. 1507/2020 13 citazione, va rigettata nel quantum e considerata satisfattoria la somma già versata.
Non vi è infatti prova che la Compagnia abbia inviato l'assegno di cui all'offerta inviata il 10.07.2014, ante causam, per € 6.900,00, di cui vi è lettera allegata al n. 9 della citazione, mentre non è contestato che la parte attrice abbia ricevuto 16.000,00 a dicembre 2015.
Spese di giudizio. Breve considerazione occorre fare in ordine alle spese di giustizia, le quali pur seguendo la soccombenza vanno riconosciute, in quanto la Compagnia ha atteso la notifica della citazione, rendendo necessaria l'azione prima di risarcire il danno ma, solo in parte dato l'accoglimento solo parziale della domanda, dato il vistoso ridimensionamento della stessa, da un lato, e considerato che la liquidazione integrale e superiore del danno è avvenuta già prima della prima udienza, che quindi ben avrebbe potuto parte attrice rinunciare alla materia del contendere, evitando tutto il prosieguo della causa. Dunque le spese di giudizio, pur seguendo la soccombenza, vengono compensate tra parte attrice e parte convenuta in misura pari al 50%, (ex art. 4 comma 4) mentre per la restante parte, pari al 50%, sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55, indicativi per il giudice che deve tener conto della complessità della causa e delle emergenze della stessa, e sono poste a carico della parte convenuta. Spese di CTU Le spese di CTU sono liquidate in misura pari all'acconto in € 500,00 oltre Iva se pagata e poste definitivamente a carico della parte convenuta”.
Il primo motivo non coglie nel segno.
Dalla lettura della sentenza, infatti, emerge con estrema chiarezza la coerenza della motivazione posta alla base del decisum.
La stessa, infatti contiene riferimenti chiari e specifici ai fatti di causa, alle prove precostituite nonché alla perizia medico legale del consulente tecnico d'ufficio nominato.
Dalla ricostruzione svolta, poi, non può che dedursi che, contrariamente a quanto ex adverso affermato, il Magistrato aveva ben presente l'argomento che si trovava ad affrontare e che in alcun modo ha fondato il proprio convincimento sulla base di presupposti errati e di un errato inquadramento della vicenda.
Viene specificato che “il presente procedimento si è svolto esclusivamente con lo scopo di stabilire quanto fosse dovuto all'attrice in termini di risarcimento del danno subito nel sinistro del 2 luglio 2013, e se, a fronte della liquidazione inviata dalla Compagnia a r.g. 1507/2020 14 pochi giorni dalla notifica della citazione, residuasse ancora qualcosa” (cfr. pag. 3 della sentenza).
Il riferimento al sinistro del 2 luglio 2013 è quindi chiaramente evidenziato ed in ogni caso, stante il precedente richiamo al verbale redatto dalla polizia di Roma Capitale
Sezione Polizia Stradale, risulta agevole il corretto inquadramento, a livello temporale, della fattispecie di cui è causa.
Il Giudice di prime cure ha opportunamente dato atto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, nonché delle forti critiche sollevate da parte attrice all'elaborato peritale
“risultate prive di pregio e validamente controbattute dal CTU” (cfr. pag. 4).
Relativamente all'esito della CTU il Tribunale, nel riportare il testo della perizia medico legale, menziona come data del sinistro quella del 2 luglio 2013.
Da un'attenta lettura della sentenza, dunque, emerge che il macroscopico errore cui la parte appellante si riferisce è evidentemente un refuso - la data dell'08.08.2012 compare un'unica volta, al rigo 15 di pagina 4 -, che non ha in alcun modo inciso sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Il giudice in sostanza ha correttamente ricostruito i fatti di causa a partire proprio dalle circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il sinistro.
Parte appellante, poi, impugna la sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto l'importo di €1.142,11 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute.
Secondo l'avverso ragionamento, il Giudice di prime cure, facendo proprie le conclusioni del CTU, avrebbe erroneamente attribuito alla danneggiata una somma inferiore rispetto agli esborsi effettivamente sostenuti a titolo di spese mediche, pari ad
€ 1.626,86 a dimostrazione di un evidente difetto di valutazione della domanda.
Anche tale profilo di doglianza è privo di fondamento.
Ed in vero, nella sentenza si rileva che <riconoscendo la congruit delle spese documentate pari ad tra cui le relative al quadro patologico pre-esistente all lesivo di specie da ritenersi necessarie e congrue per il trattamento un algo-funzionale esacerbato dall medesimo poich come ampiamente chiarito dal ctu l del sinistro sul pre- esistente stata solo quella dato ha tenuto conto nella propria valutazione degli esiti permanenti temporanei. no future>>.
Il CTU, infatti, il cui elaborato è espressamente richiamato nella sentenza di primo grado, ha esaminato la documentazione relativa alle spese mediche, effettuandone un r.g. 1507/2020 15 giudizio di congruità delle stesse, conseguentemente liquidato dal Giudice nella somma indicata nella perizia.
Sicché sebbene la ctu espletata in grado di appello, nella risposta alle osservazioni mosse dal ctp di parte appellante abbia ravvisato la congruità delle spese mediche sostenute per €2.516 alla luce del documento n. 14 prodotto va rilevato invece come l'esame dei detti documenti non consenta affatto di risalire agli ulteriori esborsi per
€1626.86 per spese riabilitative e fisioterapiche;
la ctu, in vero, non ha chiarito affatto le ragioni per cui i documenti rubricati al n. 14, come depositati in sede di seconda memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c e consistiti in alcuni scontrini e fatture, fossero riconducibili a siffatte spese di natura riabilitativa e fisioterapica né ha motivato le ragioni di congruità delle dette spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di appello non potrà che essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sostiene ancora l'appellante, con il secondo motivo, l'inesistenza della motivazione in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato ad un “semplice copia e incolla protrattosi da pagina n. 4 a pagina n. 10”, omettendo di argomentare la decisione in relazione all'esame della documentazione.
Secondo l'assunto dell'appellante il Tribunale, pur riconoscendo il fatto come verificatosi, avrebbe esaminato un differente evento rispetto a quello realmente occorso, nonché lesioni di altra natura rispetto a quelle effettivamente subite da parte appellante.
Anche tale motivo di impugnazione risulta privo di fondamento, come facilmente deducibile dall'esame della sentenza appellata (cfr pagg 5 e 6).
Il Tribunale, infatti, ha formato il proprio convincimento compiendo una valutazione delle prove fornite dalle parti, valutando ciascuna di esse e mettendole in rapporto tra loro al fine di trovare riscontri e conferme.
Il Giudice di primo grado, poi, prima di riportare le parti della perizia che ha ritenuto fossero necessarie a descrivere nel modo più corretto e preciso possibile la situazione medica della ha provveduto a dare atto delle circostanze emerse dagli altri Pt_1 mezzi di prova dedotti dalle parti, corroboranti l'accertamento del ctu con Persona_2
specifico riferimento alla relazione di incidente redatta dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro.
Il terzo, quarto e quinto motivo di appello vanno invece esaminati congiuntamente in quanto essi vertono sulla natura delle lesioni riportate dalla nel sinistro Pt_1
occorsole in data 2.7.2013.
r.g. 1507/2020 16 Ebbene, la ctu espletata in grado di appello ha ricostruito con coerenza e completezza la storia clinica della nonché esaminato la documentazioni in atti (soprattutto il Pt_1 quadro radiologico prodotto) deducendo come, a seguito dell'incidente stradale, la paziente riportava un trauma contusivo in regione sternale e lombalgia post-traumatica presentando una evoluzione del quadro anatomo funzionale e diagnostico non ascrivibile ad una semplice evoluzione di un processo meramente degenerativo (cfr. pag. 41 ctu); i ctu hanno poi rilevato come sicuramente la causa delle lesioni residuate sulla persona della (ernia discale) fosse da ricercare nell'evoluzione di una Pt_1 semplice protrusione discale (con rottura delle fibre interne dell'anulus) senza impegno radicolare verso una franca ernia discale L5-S1 paramediana sinistra di “origine post- traumatica”.
Secondo i ctu: “Tale affermazione deve essere inquadrata nel contesto di una brusca flesso-estensione della colonna in movimento in seguito a sollecitazioni secondo linee di forza non fisiologiche (traumi da incidente stradale) che non rispecchiano ovviamente quelle che sono gli elementi base della fisiopatologia dell'ernia del disco da compressione assiale.
Infatti dal punto di vista anatomico il rachide presenta due tipi di articolazioni presenti in tutti i segmenti: il disco intervertebrale e le articolazioni zigoapofisarie.
Il disco intervertebrale è una sinfisi, priva di membrana sinoviale con proprietà fisiche di anfiartrosi. Le articolazioni zigoapofisarie al contrario hanno una membrana sinoviale e sono definite diartrosi o articolazioni sinoviali. Le articolazioni zigoapofisarie, presenti a tutti i livelli sono le vere responsabili della motilità del rachide, poiché sono articolazioni di tipo sinoviale e proprio per questo sono in grado di fornire il maggior movimento con la minima resistenza possibile. Al contrario il disco intervertebrale gioca un ruolo predominante nella resistenza al carico, ai gradi eccessivi di movimento soprattutto in rotazione assiale e nell'assorbimento delle sollecitazioni, contribuendo in minor misura anche alla capacità di movimento. In relazione a ciò è evidente come il complesso articolare di ciascun metamero, costituito da disco e articolazioni zigoapofisarie, sia il responsabile del movimento segmentale mediante una integrazione continua dei movimenti e delle resistenze elastiche di ciascuna articolazione. La funzione principale del disco è quello di assorbimento delle sollecitazioni assiali e di resistenza al carico applicato sulla colonna vertebrale dalla forza di gravità. E' evidente come la struttura anatomica e le proprietà fisiologiche e r.g. 1507/2020 17 biomeccaniche del disco siano le responsabili di un corretto funzionamento del rachide nella sua interezza”.
In sostanza, secondo i ctu “Nel caso de quo trattasi di paziente con lombalgia post traumatica nel contesto di una protrusione discale L4-L5 e L5-S1 che a seguito del traumatismo lombare ha determinato un'alterazione dell'integrità anatomo-funzionale del disco a livello L5-S1, locus di minor resistenza, diventando il primum movens di una successione di eventi che hanno portato in considerazione della presenza di riduzione della sua idratazione, dell'elasticità e del volume del nucleo polposo con riduzione della capacità di assorbimento d'acqua della matrice mucopolisaccaridica con perdita di capacità di espansione dello stesso scaricando tutto il lavoro sull'anulus fibroso Part (dato il progressivo assottigliasi in senso medio-laterale del , non fruisce più di quel valido sistema di rinforzo) a seguito di un trauma in flessione anteriore del busto sino alla rottura e formazione dell'ernia attraverso un meccanismo in flesso- distrazione.”.
Aggiungono poi i ctu, al fine di dimostrare l'evidenza eziologica tra trauma e lesione residuata sulla che : “ Pertanto non siamo nel contesto di un'ernia da Pt_1
inquadrare come la manifestazione clinico patologica di una disfunzione del disco configurato come primo step della <
(Pfirmann grado I -V ) che esiterà nella formazione di artrosi della colonna vertebrale, nonché in una reazione infiammatoria degli endplates corrispondenti, e l'insorgenza e sviluppo progressivo di una disfunzione dell'UFM (Unità motoria spinale) ma bensì va ricercato come ampliamente descritto in letteratura scientifica nel contesto della brusca flesso-estensione della colonna a seguito dell'incidente stradale da lesione post traumatica da cintura da sicurezza (seat belt injury) . Ed hanno poi concluso coerentemente in risposta al quesito che: “Gli elementi acquisiti in sede epicritica medico legale consentono di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto rispetto alle riportate lesioni e alle menomazioni obiettivate.”
Sicché nella quantificazione del danno ed in risposta alla richiesta di chiarimenti del ctp di parte appellata (cfr. pag. 50) i ctu hanno quantificato l'invalidità permanente complessivamente residuata in capo alla a seguito del sinistro evidenziando che: Pt_1
“In realtà come ampiamente riportato nell'elaborato peritale l'obiettività riscontrata in sede di visita, tenuto conto anche degli elementi indicati dalla Dott.ssa nelle sue Per_5
r.g. 1507/2020 18 osservazioni portano, a nostro avviso, ad un più corretto inquadramento nella successiva voce tabellare della Guida edita dalla :Patologia discale – Classe III: ernia discale CP_5
o esiti di erniectomia a uno o più livelli, con grave quadro clinico disfunzionale, mielopatia sfumata o radicolopatia strumentalmente accertata e sintomatologia algica recidivante al distretto interessato, scarsamente responsiva alla terapia: 13-20%”. Alla luce di queste considerazioni il danno biologico differenziale è stato valutato nella misura del 15% evidenziando così una invalidità preesistente all'illecito del 5% (20% quella complessiva e
15% quella residuale come pure evidenziato a pag. 47 dell'elaborato in risposta al quesito posto in ordine alla quantificazione in punti percentuali sia dell'invalidità complessiva dell'appellante (risultante dalla menomazione preesistente più quella causata dal sinistro), e sia dell'invalidità teoricamente preesistente all'illecito.
La ctu del grado ha chiarito, dunque, le ragioni per cui ravvisare la sussistenza del nesso causale tra la lesione erniaria lamentata dall'appellante, l'aggravamento delle patologie pregresse interessanti il suddetto distretto articolare ed il trauma patito da Parte_1 in occasione del sinistro stradale per cui è causa, tenuto conto delle patologie preesistenti dalle quali la stessa era affetta, della dinamica dell'incidente e quindi della violenza del tamponamento e delle caratteristiche delle cinture di sicurezza a tre punti utilizzate dalla danneggiata al momento dello scontro.
In sostanza la ctu del grado, diversamente da quella svolta in primo grado, ha specificato in termini coerenti e confortati dai riscontri radiologici in atti, da un lato l'invalidità complessiva dell'appellante come risultata dalla menomazione preesistente dovuta alla patologia da cui era affetta la più quella causata dal sinistro, dall'altro l'invalidità Pt_1 preesistente all'illecito.
In definitiva, gli elementi emersi grazie al collegio peritale che si è avvalso in questa sede dello specialista in neurochirurgia hanno consentito di mettere in relazione negli esatti termini medico legali l'invalidità dovuta alla patologia preesistente e quella complessiva tenendo conto in modo scientificamente rigoroso degli effetti dell'incidente sulla persona della già sofferente di una patologia vertebrale portando ad una valutazione del Pt_1 danno biologico del 15% al netto delle preesistenze.
Va dunque, quanto all'invalidità permanente, effettuata la quantificazione del danno in ordine al punto percentuale di invalidità complessiva per poi scomputare il quantum emergente applicando il punto di invalidità preesistente all'illecito.
I ctu, indi, ed in coerenza con quanto accertato hanno poi ravvisato che la lesività di cui sopra ha determinato in capo alla I.t.a.: gg. 30; I.t.p. al 75 %: gg. 30; I.t.p. al 50 Pt_1
%: gg. 45; I.t.p. al 25 %: gg. 45.
r.g. 1507/2020 19 Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024 il danno subito all'attualità dalla Capanna per una IP del 20% è determinato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51
Punto danno non patrimoniale € 5.181,26
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno biologico risarcibile € 60.956,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 82.900,00
a cui va detratto l'importo di €8.708,00 calcolato sul 5% di invalidità pregressa:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno biologico risarcibile € 6.966,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.708,00
Portando ad un danno complessivo per IP di €74.192 al quale deve aggiungersi l'importo di
€ 9.918,75 a titolo di danno biologico temporaneo secondo lo schema che segue:
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 9.918,75 per complessivi € 84.110.
r.g. 1507/2020 20 Orbene, rivalutando la somma di € 16.000 percepita in data 11.12.2015 all'attualità per €
19.232,00 e detratta tale somma al quantum dovuto si arriva al complessivo importo di €
64.878,75.
Ne deriva dunque, tenuto conto della c.t.u. svolta nei confronti della quale non sono state mosse specifiche censure, avendo la patito a seguito dell'incidente le lesioni come Pt_1 evidenziate nell'elaborato ed applicata la tabella milanese (cfr., Cass. civ. n.12408/2012) vigente al momento della odierna liquidazione (cfr., Cass. civ. n.7272/2012 e ss.) e considerato che le tabelle milanesi prevedono l'incremento per la voce della sofferenza soggettiva interiore (il cd. danno morale presumibile nel caso di specie in considerazione del tipo di lesioni patite da una anziana signora), escluso infine il danno esistenziale costituente duplicazione delle voci già riconosciute (cfr.,Cass.civ.n.23469/2018 e ss. conformi) che gli importi che vanno riconosciuti alla danneggiata la quale all'età del considerarsi dell'inabilità temporanea aveva 41 anni sono i seguenti: € 64.878,75 a titolo di danno non patrimoniale, € 890 a titolo di spese mediche documentate di cui 839,36 sostenute nel 2015 ed € 50,15 sostenute nel 2019, dovendosi escludere quelle ulteriori come sopra specificato (cfr. ctu pag. 46).
Sicché, rivalutando la somma di € 839,36 all'attualità (dal 4.9.2015) si arriva all'importo di
€ 1.008,91 mentre rivalutando la ulteriore somma di € 50,15 dal 9.9.2019 ad oggi si perviene ad €58,78 per complessivi € 1067,68 a titolo di spese mediche attualizzate.
Complessivamente, la somma spettante alla è pari ad € 65.946,44 all'attualità. Pt_1
Sulla somma come sopra quantificata vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta. Non spettano viceversa gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. 8-11-2016, n. 22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto r.g. 1507/2020 21 nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 13-7-2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'appellante non ha per nulla assolto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico.
Venendo al sesto motivo di appello va detto che lo stesso si profila inammissibile.
Lamenta l'appellante l'erronea espunzione da parte del primo giudice del documento di cui al n. 13 giudicato come tardivamente prodotto dalla sicché, non viene Pt_1 argomentato nulla in punto di decisività di detta produzione né sono state esposte le ragioni per le quali siffatto documento avrebbe determinato un diverso iter argomentativo del primo giudice.
Infine, neppure il settimo motivo coglie nel segno.
A tal riguardo va condiviso pienamente il contenuto dell'ordinanza del 5.7.2021 secondo cui ha: “ ritenuto che non può essere ammessa la prova per testi chiesta da Pt_1
essendosi la stessa limitata a richiamare le istanze istruttorie formulate con le
[...] memorie ex art. 183 II c. 6° cpv c.p.c., senza indicare nell'atto d'appello il nominativo delle persone da sentire e le circostanze oggetto di prova articolate in capitoli specifici, alla stregua del principio di diritto affermato dalla S.C., secondo cui, «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è
inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado» (Cass. 23 marzo 2016, n.
5812).
r.g. 1507/2020 22 In punto di regolamentazione delle spese di lite del grado d'appello trova applicazione quanto osservato da Cass.civ.n.14916/2020 per cui “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
L'accoglimento della domanda dell'appellante per una somma significativamente inferiore a quella richiesta comporta la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese di entrambi i gradi per la metà.
La liquidazione per l'intero è come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto del decisum (scaglione 5^) con valori medi per entrambi i gradi e per tutte le fasi previste, atteso l'espletamento della ctu in primo e secondo grado.
Le spese di ctu vanno poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 20339/2019, pubblicata il 22.10.2019 in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il resto conferma così provvede:
a) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di €65.946,44 oltre interessi come in parte motiva;
b) compensa tra le parti per la metà le spese dei due gradi di giudizio, ponendo la rimanente metà a carico dell'appellata spese che per l'intero Controparte_1 liquida, quanto al primo grado in €14.103 per compensi ed €786 per spese, oltre accessori come per legge e, quanto al secondo grado, in € 14.317 per compensi, oltre ad €1.165,50 per spese vive e spese generali, IVA e CPA;
c) pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte appellata.
Così deciso in Roma il giorno 21.1.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
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