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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/05/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Il Giudice, dott.ssa Chiara D Credico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6510 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 promossa da:
( ), nata a [...], il [...], Persona_1 C.F._1 deceduta in Soverato (CZ), il 30.12.2020, proseguita da Controparte_1
( ), nata il [...], a [...], ivi residente a[...], C.F._2 subentrata alla prima, quale erede testamentaria, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Rita Ciciarello;
parte attorea contro:
( ), nata il [...], a [...], residente in CP_2 C.F._3
Catanzaro, Piazza Castelfidardo n. 1;
( ), nato il [...], a [...], ivi residente a[...];
( , nato il [...], a [...], ivi residente Controparte_4 C.F._5 alla via Contrada Monte Musofalo n. 14;
( ), nato il [...], a [...], ivi residente al Parte_1 C.F._6
Viale Isonzo n. 222/B;
( ), nata il [...], a [...], ivi Parte_2 C.F._7 residente a[...];
( ), nato il [...], a [...], ivi residente alla Controparte_5 C.F._8 via Traversa VIII Crotone, n. 3;
(già - già Controparte_6 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_8
Pag. 1 di 6 legale in Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma. convenuti
Oggetto: Divisione endoesecutiva
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.12.2024;
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Il giudizio è stato introdotto nel 2015 da al fine di ottenere pronuncia Persona_1 giudiziale di scioglimento della comunione su bene immobile di proprietà pro quota di in danno della quale, parte attorea aveva iniziato una procedura esecutiva CP_2 immobiliare con pignoramento iscritto al ruolo con n. R.G.E. n. 170/2011.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attorea ha chiesto: “a)- ACQUSIRE, preliminarmente, il fascicolo d'ufficio inerente la procedura espropriativa recante R.G.E. 170/2011; b)-
ACCERTARE E DICHIARARE l'ammissibilità, la proponibilità, la procedibilità della domanda, avendo a ciò interesse l'attrice quale creditrice della somma di 15.215,53 nei confronti di CP_2 in forza del decreto ingiuntivo n. 568/03, emesso in data 19.9.2003, opposto e reso esecutivo in data
11.4.2011, rilasciato in forma esecutiva il 16.5.2011, notificato il 16.6.2011 unitamente ad atto di precetto, oltre agli ulteriori importi fino al soddisfo per le spese competenze della procedura di pignoramento immobiliare e della presente procedura;
c)- DISPORRE la divisione dell'appartamento sito in Squillace (CZ), alla c.da
Principe, riportato nel Catasto del Comune di Squillace al foglio 33, particella 79, sub 14, categoria A/2,calle
1, consistenza, allo stato in comunione pro indiviso tra i sigg.ri CP_3 Controparte_4
, e la sig.ra
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_5
previo accertamento e conferma delle rispettive quote di loro proprietà, e per i titoli per CP_2 effetto dei quali agli stessi sono pervenuti dette quote;
d)- DISPORRE, nel caso in cui non dovesse ritenersi opportuno la divisione dell'immobile, risultando lo stesso non comodamente divisibile ovvero sconveniente sotto il profilo economico la sua divisione, da accertarsi anche mediante apposita CTU, disporre la vendita dell'intero immobile, anche mediante ausilio di professionista delegato, al prezzo base d'asta stimato nella CTU resa nella proc. esec. imm. RGE n. 170/2011. Salvo il diritto degli altri comproprietari di giungere ad un accordo, evitando la materiale separazione e la vendita della quota spettante al debitore o la divisione giudiziale dell'intero bene tramite un versamento di un conguaglio in denaro, a favore della creditrice;
e)- PROCEDERE, a seguito della vendita all'asta alla formazione del progetto di riparto delle somme ricavate con deposito della parte assegnata alla debitrice esecutata sul libretto di depositi giudiziari intestato alla procedura esecutiva;
f)- PORRE al momento della distribuzione del ricavato della vendita del bene immobile pignorato, in prededuzione, in
Pag. 2 di 6 quanto costo sostenuto per lo svolgimento dell'azione esecutiva, ex art. 2770 c.c., la parte delle spese inerenti la quota della debitrice esecutata anticipata dalla creditrice, alla stessa dovuta in recupero in sede esecutiva;
g)-
CONDANNARE i convenuti, nel caso di loro infondata opposizione, ha il pagamento, in favore dell'istante, delle spese di giudizio e compenso professionale, oltre al 15% di spese normativamente previste, Iva e CPA come per legge”.
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva è stato istruito documentalmente nonché a mezzo C.T.U. al fine di accertare la comoda divisibilità dell'immobile oggetto del presente giudizio divisionale e il suo valore di stima.
All'udienza del 5.12.2024, fatte precisare le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per repliche.
****
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di CP_2 CP_3
[...] Controparte_4 Parte_1 Parte_2
e che pur Controparte_5 Controparte_6 regolarmente citati, non si sono costituiti.
Va poi premesso che, nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva, la natura immobiliare del bene da dividere impone, in via pregiudiziale, di verificare sia l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo ai condividenti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Tali accertamenti, da effettuare d'ufficio in quanto indispensabili al fine di verificare sia la legittimazione attiva e passiva delle parti sia l'integrità del contraddittorio, richiedono necessariamente l'esame dei documenti catastali e, soprattutto, dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, i quali costituiscono l'unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili.
Conseguentemente, la rituale produzione, nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. dei certificati storici catastali e della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni (ovvero di relazione notarile sostitutiva), è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c.
Pag. 3 di 6 In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari è la medesima documentazione che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari (cfr. App. Roma, 1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 15743/2009, 24123/2009,
25823/2009, 2924/2010, 5387/2010, 12065/2010, 2399/2011; Trib Roma 25.6.2019; Trib
Roma 03.06.2022).
La documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene e all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni.
Dalle superiori argomentazioni discende che, in assenza di certezza sulla proprietà degli immobili e sull'assenza di vincoli o pregiudizi, conseguibile solo attraverso idonea documentazione, non è possibile adottare alcuna statuizione in merito, con la conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda. (cfr. la già citata sentenza App. Roma, 1.6.2011,
n. 2480).
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto:
l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude tuttavia l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass., 8.11.1983, n. 6591). La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, che come noto può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567
Pag. 4 di 6 c.p.c. che appunto condiziona l'ammissibilità della domanda alla produzione della già più volte menzionata documentazione ipo-catastale o del certificato notarile sostitutivo (sulla possibilità di applicazione analogica delle norme processuali cfr. Cass. Sez. Un., 22.2.2007, n. 4109).
Tale orientamento ha trovato conferma anche di recente nella giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che, nel giudizio di divisione endoesecutiva, la produzione della documentazione ex art. 567 c.p.c. è posta a tutela dei creditori e del terzo aggiudicatario acquirente in ragione del necessario collegamento fra esso e il processo di espropriazione in cui la vendita riguarda un bene che appartiene all'esecutato ed avviene contro la volontà di questi a differenza del processo di divisione ordinario in cui la eventuale vendita avviene non a danno di qualcuno, ma nell'interesse di tutti i condividenti.
Nel caso in esame è documentato che il pignoramento è caduto sulla quota di 1/6 del diritto di proprietà dell'immobile staggito, appartenente alla debitrice CP_2
Tuttavia, dalla documentazione in atti, ivi compresa la certificazione notarile sostitutiva da ultimo redatta dal Notaio Dott. , non è possibile ritenere acquisita quella certezza Persona_2 sulla attuale proprietà dell'immobile oggetto di divisione, che si pone, per quanto detto sopra, quale condizione pregiudiziale rispetto alla successiva determinazione del quomodo dividendum sit.
Segnatamente, dalla documentazione ipocatastale emerge l'assenza di continuità delle trascrizioni, poiché i chiamati e non hanno mai Controparte_4 CP_3 espressamente accettato l'eredità ad essi devoluta da né vi hanno Persona_3 espressamente rinunciato, né, tanto meno, è possibile ripristinare la continuità delle trascrizioni sulla base di atti trascrivibili comportanti accettazione tacita di eredità (ex artt. 476 e 2648 c.c.).
Parte attrice ha sostenuto che a seguito della rinuncia all'eredità da parte di e Controparte_5 dell'intervenuta prescrizione, ex art. 480 c.c., del diritto di accettare l'eredita da parte di
[...]
e dovrebbe operare l'accrescimento in favore degli altri chiamati CP_4 CP_3 che hanno accettato l'eredità (ossia ed , coniugato in regime di CP_2 Parte_1 comunione legale dei beni con . Parte_2
Contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice non è possibile pervenire alla conclusione da essa prospettata poiché, come detto, nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva, stante il suo collegamento con l'esecuzione forzata immobiliare che cade su quota di bene in comproprietà indvisa, la certezza sulla attuale proprietà dell'immobile da dividere deve ricavarsi sulla base della documentazione ex art. 567 c.p.c. E nel caso concreto dalla documetazione
Pag. 5 di 6 ipocatastale non è possibile evincere quali siano gli attuali proprietari dell'immobile, data, come detto, l'assenza di continuità delle trascrizioni.
In ogni caso, deve rilevarsi che la tesi prospettata da parte attrice (i.e. l'operatività dell'accrescimento) non sarebbe comunque condivisibile nel merito, poiché pur essendo spirato il termine decennale dall'apertura della successione, i chiamati hanno ancora la possibilità di divenire eredi. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che, se altri non hanno opposto l'eccezione di prescrizione, il diritto del chiamato non ha perso il suo vigore, e pertanto
è come se il termine di prescrizione non fosse interamente decorso (Cass. 263/1966); di conseguenza, si ritiene che un chiamato all'eredità passa acquistare la qualità di erede per accettazione espressa tacita o presunta dell'eredità, anche dopo il decorso del termine decennale stabilito dall'articolo 480 c.c.
Pertanto nel caso concreto, anche ove si volesse ritenere superabile la tesi avallata da questo giudice, secondo cui nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva la certezza della proprietà dell'immobile da dividere deve potersi desumere dalla documentazione ex art 567
c.p.c., comunque, nel merito, non potrebbe pervenirsi alla conclusione che, a seguito della mancata accettazione dell'eredità da parte di e nel Controparte_4 CP_3 termine decennale, abbia necessariamente operato l'accrescimento in favore dei condividenti individuati dalla parte attrice.
In conclusione, non essendo stata individuata l'esatta proprietà del bene, il giudizio di divisione deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto alle spese, la natura della controversia e i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
− Dichiara l'improcedibilità della domanda;
− Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 19.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Di Credico
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