Decreto presidenziale 17 febbraio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00537/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2025, proposto da
ES FR DT, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e AN Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Pigna e Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure - A.R.P.A.L., non costituiti in giudizio;
nei confronti
AN TA ed IS TA, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Marconi ed Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto della Regione IA n. 4317 dell’11 giugno 2025, recante l’esclusione dalla procedura di VAS e l’approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Pigna, correlata al progetto dei signori AN ed IS TA di realizzazione di strutture per attività zootecnica in località Madonna di Campagna;
- di ogni ulteriore atto presupposto, successivo o comunque connesso, ivi inclusi la relazione istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 6 del 12.2.2025, la relazione tecnica del Servizio Urbanistica n. 8 dell’11.3.2025, la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona prot. n. 10959 del 30.10.2024, la nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale prot. n. 11723 del 31.10.2024, la nota dell’Unità Organizzativa Assetto del Territorio prot. n. 1620592 del 31.10.2024, la nota del Comune di Pigna prot. n. 5939 del 31.10.2024, la nota dell’Arpal prot. n. 32712 del 4.11.2024 e la scheda analisi piani del 29.10.2024, la nota del Settore Ecosistema Costiero e Acque prot. n. 1630313 del 4.11.2024, la nota del Settore Politiche della Natura prot. n. 1710741 del 22.11.2024, la nota del Settore Assetto del Territorio prot. n. 1299547 del 25.11.2022 e la nota del Comune di Pigna prot. n. 582 del 30.1.2025;
- per quanto possa occorrere, della delibera del Consiglio comunale di Pigna n. 24 del 2.8.2024, recante l’adozione del rapporto preliminare ambientale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IA, del Ministero della Cultura unitamente all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e di AN TA ed IS TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026, la dott.ssa IL LE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso notificato il 23 settembre 2025 e depositato il 30 settembre 2025 il signor ES FR DT ha impugnato il decreto della Regione IA n. 4317 dell’11 giugno 2025, con cui la variante al P.R.G. del Comune di Pigna, correlata al progetto dei signori AN ed IS TA di realizzazione di strutture per attività zootecnica in località Madonna di Campagna, è stata esclusa dalla procedura di VAS (valutazione ambientale strategica), ai sensi dell’art. 13, comma 6, della L.R. n. 32/2012, ed è stata approvata, ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2015.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
A) Sul mancato assoggettamento della variante al P.R.G. di Pigna alla procedura di VAS:
I) Violazione e/o mancata applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull’ambiente. Violazione degli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 1 e ss. della L.R. n. 32/2012. Violazione degli artt. 1 e ss. delle N.T.A. del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico dell’Appennino settentrionale - Ambito 12. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione del corretto procedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione . Il provvedimento avversato risulterebbe inficiato da difetto motivazionale, mancando l’esposizione delle ragioni per cui l’intervento ideato dai controinteressati non determinerebbe un impatto significativo sull’ambiente. Né rileverebbero i richiami alle relazioni del 12 febbraio 2025 e del 29 aprile 2025, perché la prima non chiarirebbe i motivi di esclusione della VAS, mentre la seconda non sarebbe stata allegata al decreto, né consegnata all’interessato a seguito dell’accesso agli atti.
II) Violazione e/o mancata applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull’ambiente. Violazione degli artt. 4, 6 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione dell’allegato IV al d.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 1 e ss. della L.R. n. 32/2012. Violazione degli artt. 1 e ss. delle N.T.A. del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico dell’Appennino settentrionale - Ambito 12. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione . Il procedimento di variante avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile sotto due profili: la documentazione inizialmente prodotta dai proponenti sarebbe stata ritenuta incompleta dal Settore regionale Ecosistema Costiero, per omessa indicazione del numero dei capi di bestiame, e dal Comune di Pigna, con riferimento alla gestione delle acque; nella nota integrativa il tecnico dei signori TA avrebbe affermato che gli ovicaprini potenzialmente allevabili sono 793 e, quindi, supererebbero 300 unità, onde risulterebbe necessario sottoporre il progetto di allevamento intensivo alla verifica di assoggettabilità a VIA (a nulla rilevando che, in sede di primo impianto, gli animali saranno al massimo 300, dovendo l’intervento essere valutato nella sua globalità).
III) Violazione e/o mancata applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull’ambiente. Violazione degli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 1 e ss. della L.R. n. 32/2012. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 1 e ss. delle N.T.A. del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico dell’Appennino settentrionale - Ambito 12. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà . La relazione istruttoria del 12 febbraio 2025 non sarebbe supportata da adeguata motivazione e, comunque, si rivelerebbe errata, perché l’intervento proposto dai controinteressati produrrebbe un pesante impatto sull’area limitrofa, prevedendo una struttura zootecnica composta da tre corpi di fabbrica, con superficie coperta di 1.824 mq. e capacità di 793 capi; e ciò viepiù considerato che la zona risulterebbe raggiungibile soltanto attraverso una strada consortile inadeguata al transito di mezzi pesanti.
IV) Violazione e/o mancata applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull’ambiente. Violazione degli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 1 e ss. della L.R. n. 32/2012. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 1 e ss. delle N.T.A. del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico dell’Appennino settentrionale - Ambito 12. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà . La decisione di non sottoporre a VAS le previsioni urbanistiche oggetto della variante sarebbe erronea sotto plurimi profili: per quanto riguarda le immissioni sonore, trascurerebbe i rumori prodotti dagli animali, dagli impianti di ventilazione, dai macchinari e, in generale, dalla gestione quotidiana dell’azienda zootecnica; non considererebbe gli effetti sulla viabilità della zona, già fortemente problematica per la presenza di una sola strada con larghezza media di 2,5 metri e caratterizzata da fragilità idrogeologica; sottostimerebbe il carico insediativo dell’allevamento, con particolare riferimento al fabbisogno idrico; terrebbe in non cale l’impatto dei nuovi edifici e muri di contenimento sul contesto paesaggistico. Inoltre, la stessa relazione istruttoria del 12 febbraio 2025 riconoscerebbe la necessità di affrontare importanti tematiche relative alle misure di mitigazione dell’impermeabilizzazione dei suoli, agli accorgimenti per evitare sversamenti di sostanze nel vicino corso d’acqua, alle verifiche sull’inquinamento acustico, nonché alle risorse idriche: onde le suddette problematiche avrebbero dovuto essere esaminate in seno alla procedura di VAS.
V) Violazione e/o mancata applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull’ambiente. Violazione degli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 6 e 13 della L.R. n. 32/2012. Violazione degli artt. 1 e ss. delle N.T.A. del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico dell’Appennino settentrionale - Ambito 12. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione del corretto procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti . La Regione avrebbe disatteso immotivatamente il parere della Soprintendenza, secondo cui la proposta architettonica produrrebbe un effetto paesaggistico gravemente peggiorativo e, quindi, la variante dovrebbe essere assoggettata a VAS.
VI) Violazione e/o mancata applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull’ambiente. Violazione degli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 1 e ss. della L.R. n. 32/2012. Violazione degli artt. 1 e ss. delle N.T.A. del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico dell’Appennino settentrionale - Ambito 12. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà . L’esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica si porrebbe in contraddizione con le raccomandazioni volte a prevenire e mitigare i potenziali effetti sull’ambiente con riguardo ai profili idrici, paesaggistici, acustici ed idrogeologici. Tali prescrizioni – tra cui, in particolare, l’indagine sulla disponibilità della risorsa idrica a fini potabili e ad uso irriguo – riguarderebbero aspetti sostanziali dell’intervento, sicché la soluzione delle questioni sottese non avrebbe potuto essere rinviata a fasi procedimentali successive.
VII) Violazione e/o mancata applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull’ambiente. Violazione degli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 1 e ss. della L.R. n. 32/2012. Violazione degli artt. 3, 10 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità . L’Amministrazione regionale non avrebbe esaminato le osservazioni del signor DT evidenzianti numerose criticità dell’allevamento intensivo di caprini con annesso caseificio, inerenti all’approvvigionamento delle risorse idriche, all’inadeguatezza e fragilità idrogeologica della viabilità della zona, alle conseguenze dell’insediamento zootecnico in termini di rumori, odori e produzione di reflui, all’impatto dei tre manufatti in progetto in termini di consumo di suolo e sul paesaggio, nonché alla svalutazione economica delle abitazioni e delle attività turistico-ricettive presenti nell’intorno.
VIII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione dei principi generali in materia di pianificazione territoriale. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà . Il divieto di transito di veicoli superiori a 15 tonnellate sulla strada di accesso al compendio dei signori TA, disposto con un’ordinanza sindacale del 2016, renderebbe irrealizzabile il progetto, perché non sarebbe possibile il passaggio delle macchine da scavo e dei mezzi pesanti per il trasporto dei materiali da costruzione, né, successivamente, quello dei veicoli per l’esercizio dell’allevamento.
IX) Violazione degli artt. 1 e ss. della L.R. n. 32/2012. Violazione del giusto procedimento. Carenza dei presupposti. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza . La procedura non avrebbe rispettato la sequenza ed i termini stabiliti dall’art. 13 della L.R. n. 32/2012, giacché: la valutazione dell’Unità Organizzativa Assetto del Territorio sarebbe stata acquisita il 25 novembre 2022, ossia prima di avviare l’ iter ; alcuni pareri sarebbero pervenuti a distanza di oltre 30 giorni dalla richiesta ed il provvedimento finale sarebbe stato adottato dopo 133 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Inoltre, a fronte delle lacune del rapporto preliminare, i proponenti avrebbero fornito con ritardo le informazioni occorrenti al Comune di Pigna per rendere il parere in qualità di gestore del servizio idrico integrato.
B) Sul parere del Comune di Pigna in data 30 gennaio 2025:
X) Violazione degli artt. 1, 3 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione . Il parere favorevole espresso dall’Amministrazione civica il 30 gennaio 2025, dopo avere ricevuto la nota integrativa dal tecnico dei signori TA, sarebbe inficiato da carenza di istruttoria e di motivazione, non indicando le ragioni della valutazione positiva.
C) Sulla variante urbanistica:
XI) Violazione degli artt. 38, 44, 59 e 80 della L.R. n. 36/1997. Violazione degli artt. 1 e ss. delle N.T.A. del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico dell’Appennino settentrionale - Ambito 12. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione . La variante urbanistica, consentendo la realizzazione di una struttura zootecnica intensiva con un significativo peso insediativo, non si concilierebbe con le prescrizioni del P.R.G. relative alla zona agricola ed introdurrebbe un elemento di forte distonia rispetto all’assetto preesistente. Inoltre, il contributo del Settore Urbanistico si rivelerebbe lacunoso e non supportato da idonea istruttoria, in quanto: i profili geologici e di regimazione delle acque superficiali condizionerebbero la fattibilità dell’operazione, sicché non avrebbero potuto essere differiti alla successiva fase attuativa; l’area non risulterebbe dotata delle necessarie infrastrutture, perché la viabilità di accesso sarebbe insufficiente a sopportare l’incremento di traffico veicolare e l’acqua per uso non potabile dovrebbe essere attinta da un acquedotto privato in comune con altri utilizzatori.
XII) Violazione degli artt. 38, 44, 59 e 80 della L.R. n. 36/1997. Violazione degli artt. 1 e ss. delle N.T.A. del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico dell’Appennino settentrionale - Ambito 12. Violazione dell’art. 49 delle N.T.A. del piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione IA. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione . Permettendo un insediamento con tre fabbricati per oltre 1.800 mq., la variante sarebbe incompatibile con gli indirizzi del piano territoriale di coordinamento paesistico relativi alla zona IS-MA. In particolare, l’intervento determinerebbe una radicale trasformazione da una situazione agricola ad un’attività imprenditoriale a carattere semi-industriale; inoltre, modificherebbe le caratteristiche orografiche e morfologiche dei terreni, essendo previsti rilevanti sbancamenti e nuovi terrazzamenti.
XIII) Violazione degli artt. 38, 44, 59 e 80 della L.R. n. 36/1997. Violazione dell’art. 49 delle N.T.A. del piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione IA. Violazione degli artt. 3, 10 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità . L’autorità procedente avrebbe obliterato le osservazioni dell’esponente in merito al contrasto tra l’intervento in progetto e la disciplina del P.T.C.P.
Sia la Regione IA sia i controinteressati AN ed IS TA si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse e difendendo, in ogni caso, la piena legittimità del provvedimento gravato.
Si sono costituiti anche il Ministero della Cultura e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, opponendo il difetto di interesse della parte ricorrente con riferimento ai pareri endoprocedimentali da essi resi, non avendo il signor DT sollevato censure avverso i suddetti atti.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. Il signor ES FR DT ha impugnato il provvedimento con cui la Regione IA ha approvato una variante puntuale al piano regolatore del Comune di Pigna, con contestuale esclusione della valutazione ambientale strategica (VAS), in relazione al progetto dei signori AN ed IS TA di un allevamento di caprini, con annesso un piccolo caseificio, in località Madonna di Campagna. Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare confinante, lamenta che l’intervento prospettato dai controinteressati in virtù della nuova zonizzazione, approvata con il decreto in contestazione, gli arrecherebbe pregiudizi sia per l’impatto dell’insediamento sul territorio e sul paesaggio, sia per il paventato conseguente deprezzamento della sua tenuta.
2. Può prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni pregiudiziali, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito.
3. Il primo ed il decimo mezzo del gravame, esaminabili congiuntamente per identità tematica, non sono meritevoli di condivisione.
Secondo unanime indirizzo pretorio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, è adeguatamente motivato per relationem con il mero richiamo a tali atti, perché in tal modo l’autorità emanante esplicita l’intenzione di fare propri gli esiti dell’istruttoria, ponendoli a base della determinazione assunta. Tale metodologia motivazionale non comporta una deminutio delle tutele dell’interessato, giacché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, così da consentire non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VII, 22 dicembre 2025, n. 10167; Cons. St., sez. VI, 5 agosto 2025, n. 6913; Cons. St., sez. VII, 25 febbraio 2025, n. 1655; Cons. St., sez. II, 29 aprile 2024, n. 3873; Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2023, n. 887; T.A.R. IA, sez. I, 10 gennaio 2026, n. 18; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12 settembre 2025, n. 2646).
Orbene, l’oppugnato decreto regionale ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS escludendo che la variante abbia impatti significativi sull’ambiente – e che, quindi, debba essere sottoposta a valutazione ambientale strategica – per le ragioni esposte nella relazione istruttoria interna del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, la quale è stata allegata al provvedimento per costituirne “ parte integrante e sostanziale ” (doc. 2 ricorrente).
In proposito, il predetto ufficio ha predisposto una prima relazione il 12 febbraio 2025 (doc. 2 resistente), che ha aggiornato il 29 aprile 2025, dimenticando, per mero errore materiale, di apporvi la nuova data: sicché, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la relazione acclusa al decreto impugnato è proprio quella richiamata nell’atto.
Nella prefata relazione istruttoria risultano analizzati tutti i possibili profili ambientali della variante, che riguardano il carico insediativo ed il consumo di suolo, la biodiversità, il paesaggio, l’inquinamento acustico ed elettromagnetico, l’energia, l’aria e la mobilità, la gestione delle acque, i rifiuti e gli aspetti idrogeologici e sismici. Per ognuno di tali temi l’ufficio regionale ha sintetizzato i pareri dei soggetti interpellati ed ha enucleato le questioni di rilievo, giungendo alla conclusione che le previsioni della variante non presentano ricadute negative sull’ambiente, purché, nella fase attuativa del progetto, vengano seguite alcune raccomandazioni attinenti agli aspetti idrici, paesaggistici, acustici ed idrogeologici (sul punto si veda anche infra , § 5.2).
Analoghe considerazioni valgono per il parere favorevole reso dal Comune di Pigna in qualità di gestore del servizio idrico integrato, il quale ha fatto proprie le osservazioni trasmesse dal tecnico dei signori TA con nota del 28 gennaio 2025, acquisita al protocollo dell’ente il 30 gennaio 2025 (doc. 20 controinteressati). E ciò viepiù considerato che il predetto parere civico, non vincolante, costituisce un atto endoprocedimentale confluito nel provvedimento conclusivo regionale, che lo ha recepito integrandolo con le raccomandazioni indicate nella relazione istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS.
4. Il secondo mezzo del ricorso non coglie nel segno.
4.1. Su richiesta dell’Amministrazione regionale (doc. 18 controinteressati), i controinteressati hanno integrato i documenti iniziali – ossia il rapporto preliminare ambientale, la relazione di variante, la relazione descrittiva, la relazione geologica di fattibilità ed i chiarimenti (docc. 8-9-10-13 controinteressati) – con una nota del tecnico incaricato, arch. Zilli, il quale ha fornito le necessarie delucidazioni in merito al numero di capi dell’allevamento, ai fabbisogni idrici ed alla stima delle acque reflue (v. nota arch. Zilli del 28.1.2025, acquisita al protocollo del Comune il 30.1.2025, sub doc. 21 ricorrente).
Sulla scorta di tali precisazioni, l’ente locale ha espresso il già richiamato parere favorevole e la Regione ha ritenuto di non sottoporre la variante a VAS: donde la manifesta infondatezza della tesi attorea di improcedibilità, essendo stata sanata l’originaria incompletezza della documentazione.
4.2. Non sussiste la lamentata pretermissione della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), asseritamente dovuta per il potenziale numero massimo di capi dell’allevamento: infatti, a differenza della VAS, che riguarda piani e programmi, incluse le varianti urbanistiche, la VIA ha ad oggetto i progetti dei singoli interventi (cfr. art. 6, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 152/2006). Sicché risulta evidente che la parte ricorrente ha frainteso la disciplina della materia, perché la fattispecie in esame concerne la variante urbanistica “a monte” e non l’intervento edilizio “a valle”.
Per completezza, pur trattandosi di questione non rilevante nel presente giudizio, si osserva comunque che, nella nota integrativa, il tecnico dei signori TA ha ribadito quanto già rappresentato dai loro legali fin dal 2022 (v. doc. 2 controinteressati), ossia che, in sede di primo impianto, i caprini non saranno più di 300 (tanto è vero che i tre fabbricati non verranno realizzati contemporaneamente, ma saranno costruiti nel tempo, seguendo lo sviluppo dell’allevamento: v. relazione geom. Cannataro, sub doc. 10 controinteressati). Non è, invece, significativo il numero di 793 capi potenzialmente allevabili, perché il progetto va esaminato con riferimento alla concreta portata iniziale e non alla consistenza futura meramente ipotizzata. Dunque, alla luce del suddetto dimensionamento della struttura zootecnica, non occorre effettuare la verifica di assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’allegato IV, punto 1, lett. c), alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006. In effetti, come evidenziato nella relazione del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, l’intervento dovrà essere sottoposto alla suddetta procedura di verifica se e quando, in successivi step progettuali, i signori TA incrementeranno il numero degli animali allevati, in funzione dell’andamento e della redditività dell’attività.
5. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto, scrutinabili congiuntamente per parziale sovrapposizione contenutistica, sono inaccoglibili.
5.1. La valutazione ambientale strategica di piani e programmi (VAS) ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente (cfr. art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006).
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, nel caso di piccole aree a livello locale, come nella fattispecie in esame, si procede alla VAS solo qualora l’autorità competente valuti che i piani / programmi producano impatti significativi sull’ambiente. L’art. 3, comma 2, della L.R. n. 32/2012 stabilisce che i piani e programmi aventi ad oggetto piccole aree sono soggetti a verifica (c.d. screening ) di assoggettabilità a VAS: segnatamente, in base all’art. 13 della L.R. n. 32 cit., l’amministrazione accerta se il piano o programma possa avere impatti ambientali significativi, acquisendo il rapporto preliminare del proponente ed i pareri dei soggetti competenti in materia di ambiente; indi, adotta il provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti.
Secondo consolidato orientamento pretorio, la valutazione dei possibili effetti sull’ambiente di un piano o programma, al fine di assoggettarlo o meno a VAS, è connotata da un’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo nelle ipotesi di travisamento del dato fattuale o di macroscopica illogicità (cfr., ex multis , Cons. St., sez. II, 25 settembre 2024, n. 7771; Cons. St., sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11347; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 30 marzo 2020, n. 574).
Orbene, nel caso in esame i rilievi mossi dal deducente non forniscono evidenza di un esercizio del potere amministrativo manifestamente irragionevole o inficiato da errori di fatto, ma appaiono piuttosto il frutto di una ricostruzione eminentemente soggettiva, che impinge nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, sollecitando il giudice amministrativo a svolgere un (non consentito) sindacato sostitutivo. In particolare, si osserva che:
- l’allevamento si iscrive nella tradizione agro-silvo-pastorale del territorio, nel quale sono già presenti attività produttive, sicché i nuovi fabbricati destinati ad ospitare gli animali ed il caseificio risultano compatibili con il contesto rurale della zona;
- la strada che collega la località Madonna di Campagna al fondovalle appare in linea di massima idonea a sostenere l’aumento del traffico veicolare, anche di mezzi pesanti, derivante dalla nuova attività, poiché presenta una larghezza media di circa 5 metri (seppure in alcuni punti si restringa a 2,5 metri) ed in quanto è stata recentemente oggetto di lavori di consolidamento grazie a fondi PNRR (v. docc. 27-28-29 controinteressati). In ogni caso, come indicato dai proponenti a pag. 13 del rapporto preliminare, nella fase di progettazione della struttura si valuterà se intervenire anche sulla viabilità di accesso (sul punto v. anche infra , § 7);
- la variante non interessa areali classificati a significativa criticità idrogeologica o sismica, come emerge dalle cartografie vigenti (v. docc. 6-7-8-9 resistente);
- in relazione all’inquinamento sonoro si rivela incensurabile l’assunto del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS secondo cui l’attività zootecnica, inserendosi in un ambiente rurale, può ritenersi prima facie adeguata alla classe acustica vigente, fatte salve le verifiche del Comune al momento dell’emanazione dei titoli abilitativi;
- le deduzioni circa il preteso eccessivo carico insediativo con riguardo al fabbisogno idrico sono assolutamente generiche e non supportate da riscontri probatori, tanto più alla luce del fatto che i capi non supereranno 300 unità;
- analoghe considerazioni valgono con riferimento alle acque reflue ed agli scarti solidi organici derivanti dall’allevamento e dal caseificio, per i quali i controinteressati hanno già previsto, rispettivamente, lo smaltimento mediante vasche “Imhoff” con impianto di subirrigazione e lo stoccaggio in una letamaia, con successivo utilizzo o vendita;
- l’incidenza dei nuovi manufatti sul paesaggio formerà oggetto di apprezzamento in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, se necessaria.
5.2. L’inserimento di specifiche raccomandazioni nell’ambito della pronuncia di non assoggettamento della variante a VAS è pienamente legittimo, in quanto contemplato dall’art. 12, comma 3- bis , del d.lgs. n. 152/2006, alla stregua del quale l’autorità procedente, “ tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale…, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente ”.
Pertanto, non rappresenta sintomo di un uso scorretto della potestà pianificatoria il fatto che, nella relazione istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, la Regione abbia raccomandato ai proponenti ed agli enti competenti di tenere in debita considerazione, in sede di progettazione di dettaglio dell’intervento e di assentimento dei titoli abilitativi, talune questioni afferenti al servizio idrico integrato, all’assetto idrogeologico, all’acustica ed al paesaggio. Invero, nel procedimento di approvazione di una variante urbanistica e di verifica della sua assoggettabilità a VAS, l’amministrazione esamina gli aspetti generali della nuova disciplina del territorio ed i relativi impatti ambientali, mentre gli elementi concreti del singolo intervento, che si pone “a valle” della variante, vanno definiti e sviluppati nella redazione degli elaborati progettuali, al fine di ottenere i titoli legittimanti l’iniziativa edificatoria e la gestione dell’attività.
Né, contrariamente alla tesi attorea, le tematiche rinviate alle fasi successive sono tali da dover essere affrontate nell’ambito di una procedura di VAS. Segnatamente, la disponibilità della risorsa idrica per le esigenze dell’allevamento non appare seriamente dubitabile, giacché l’acqua potabile è prelevabile mediante allaccio all’acquedotto comunale, tenuto conto del trascurabile incremento del numero di abitanti insediati, mentre per gli altri usi i signori TA possono fruire di una concessione di derivazione di acqua dal bacino del torrente RV (v. doc. 23 controinteressati). Inoltre, appare assolutamente corretto che le misure per garantire la corretta regimazione delle acque superficiali e la qualità della risorsa idrica vengano individuate in fase progettuale, così come che le valutazioni in materia acustica e paesaggistica siano compiute in sede di rilascio dei titoli autorizzativi dell’intervento (in proposito si veda anche supra , § 5.1, e infra , § 5.3).
5.3. Infine, non appare irragionevole la decisione dell’Amministrazione regionale di disattendere il parere non vincolante della Soprintendenza, la quale – unico tra i soggetti pubblici interpellati – si è espressa nel senso che la variante dovrebbe essere sottoposta a VAS, perché una porzione del sito sarebbe vincolata ex lege per le aree boscate e in quanto l’ideata soluzione architettonica di materiali e finiture danneggerebbe il paesaggio (doc. 6 ricorrente).
Invero, come obiettato dalla resistente e dai controinteressati, il giudizio delle autorità tutorie in ordine alla compatibilità del progetto dei nuovi fabbricati con i valori paesistici, ove occorrente, dovrà essere formulato in seno al procedimento autorizzativo dell’intervento, mentre l’anticipazione di tale valutazione nell’ambito di una procedura di VAS sarebbe fuori fuoco, risolvendosi in un inutile aggravio procedimentale.
6. Il settimo motivo è privo di pregio.
Secondo l’elaborazione pretoria, il giudizio di valutazione ambientale è caratterizzato da una discrezionalità molto ampia, che non richiede una puntuale motivazione con riguardo ad ogni profilo trattato nelle osservazioni dei privati, potendole ritenere implicitamente non pertinenti anche senza una confutazione analitica (in tal senso v., ex aliis , Cons. St., sez. II, 14 luglio 2025, n. 6182).
Nel caso di specie l’amministrazione procedente ha esaminato le osservazioni del signor DT (doc. 20 ricorrente), come comprovato dal fatto che sono state richiamate in più parti della relazione istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, ma le ha ritenute non condivisibili, per le ragioni sintetizzate nella prefata relazione.
L’unico aspetto sollevato dal deducente e non affrontato esplicitamente dalla Regione, ossia la temuta svalutazione della sua proprietà immobiliare per via degli odori delle capre e dell’incremento del traffico, non è di per sé meritevole di tutela, in quanto la decisione di consentire un insediamento zootecnico costituisce espressione di una scelta di merito attinente all’uso del territorio, che non appare illogica o incongrua (anche se, comprensibilmente, gli abitanti del luogo tranquillo ed appartato preferirebbero mantenere inalterata la loro condizione).
7. L’ottavo mezzo è inaccoglibile.
A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha dimostrato l’attuale vigenza dell’ordinanza del 2016 impositiva del divieto di transito di veicoli superiori a 15 tonnellate di peso e che tale limite non pare precludere trasporti di materiali per realizzare e gestire la struttura zootecninca, in ogni caso tale questione non afferisce a matrici ambientali da considerare nello screening di VAS.
Pertanto, come evidenziato dalla difesa regionale, l’eventuale necessità di miglioramento delle condizioni di accessibilità dell’area di intervento sarà oggetto di indagine nella fase di definizione progettuale di dettaglio e potrà comportare l’emanazione di prescrizioni a carico dei soggetti attuatori per lavori di consolidamento e/o allargamento della strada.
8. Il nono motivo non coglie nel segno.
Anzitutto, la nota dell’ufficio regionale Assetto del Territorio in data 25 novembre 2022 (doc. 15 ricorrente) contiene il parere preliminare ex art. 89 del d.p.r. n. 380/2001 sulla compatibilità delle previsioni della variante urbanistica con le condizioni geomorfologiche del territorio, che si colloca nella fase antecedente al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.
In secondo luogo, non sussiste il denunciato vizio di violazione del termine di trenta giorni per l’acquisizione dei pareri richiesti dall’Amministrazione procedente, previsto dall’art. 13, comma 4, della L.R. n. 32/2012, né del termine di novanta giorni per l’assunzione del provvedimento finale, stabilito dall’art. 13, comma 6, della L.R. n. 32 cit.
Infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che i termini del procedimento amministrativo sono da ritenersi ordinatori qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, né la natura perentoria possa essere desunta dalla ratio normativa, con la conseguenza che la scadenza del termine finale non consuma il potere dell’amministrazione di provvedere e non comporta l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VII, 30 marzo 2024, n. 2979; Cons. St., sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537; Cons. St., sez. I, parere n. 2050 in data 15 luglio 2019; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 22 giugno 2022, n. 8468; T.A.R. IA, sez. I, 7 dicembre 2021, n. 1053; T.A.R. IA, sez. I, 8 agosto 2020, n. 577; T.A.R. IA, sez. I, 30 aprile 2020, n. 248). Pertanto, alla stregua del richiamato principio, i termini del procedimento di screening di VAS contemplati dall’art. 13 della L.R. n. 32/2012 devono ritenersi ordinatori, perché la normativa non contiene alcuna previsione di perentorietà, né si riscontrano particolari esigenze di celerità che inducano a qualificarli come perentori.
Infine, non appare revocabile in dubbio l’assoluta tempestività con cui i controinteressati hanno fornito le integrazioni chieste dalla Regione con e-mail in data 23 gennaio 2025: infatti, il loro tecnico, arch. Zilli, ha inviato i chiarimenti il successivo 28 gennaio 2025, a distanza di soli cinque giorni (v. docc. 18-19 controinteressati).
9. L’undicesimo motivo è destituito di fondamento.
9.1. Secondo consolidato orientamento pretorio, le scelte dell’amministrazione attinenti alla disciplina ed all’uso del territorio sono espressione di una discrezionalità c.d. pura molto ampia, sindacabile dal giudice amministrativo nelle sole ipotesi di abnormità o manifesta illogicità (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9718; Cons. St., sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 1193; T.A.R. IA, sez. I, 17 aprile 2024, n. 273).
Nel caso in esame l’introduzione di una nuova sottozona “Ez” - zona agricola per strutture zootecniche, nell’ambito di una più vasta area già qualificata come zona agricola “E” nel P.R.G., costituisce il coerente sviluppo della pianificazione vigente, perché la funzione dell’allevamento era già ammessa, seppure con limitazioni della capacità edificatoria che non consentivano l’installazione di un’azienda zootecnica per la gestione professionale di ovini/caprini e per la connessa produzione casearia. In proposito, nella delibera del Consiglio comunale n. 2 del 2012, recante l’adozione della variante, è stato riconosciuto “ un reale interesse pubblico rappresentato dalla prospettiva di sviluppo del settore agroalimentare, in cui il Comune di Pigna vanta prodotti tipici di nicchia e, contestualmente, sostenere l’imprenditoria giovanile,…in piena sintonia con gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale, finalizzati a favorire uno sviluppo sostenibile, coerente con la vocazione agricola e ambientale del territorio ” (doc. 22 controinteressati).
9.2. La relazione tecnica del Servizio Urbanistica risulta completa e frutto di adeguata istruttoria, delineando una disciplina della nuova zona “Ez” che non presenta profili di incongruità o inadeguatezza (doc. 3 ricorrente). E ciò viepiù considerato che, come sottolineato dalla resistente, l’insediamento ammesso dalla variante approvata, essendo destinato principalmente al ricovero di animali, ha un impatto pressoché nullo in termini di carico urbanistico; inoltre, l’edificazione è consentita nel limite di un rapporto di copertura pari al massimo al 10% della superficie esistente, ossia in misura significativamente contenuta rispetto alle dimensioni dell’area (v. allegato “A” alla relazione del Servizio Urbanistica, sub doc. 3 ricorrente).
Contrariamente all’assunto attoreo, è stato correttamente previsto che gli approfondimenti in materia geologica e di regimazione delle acque verranno svolti nella fase attuativa, trattandosi di aspetti che attengono alla realizzazione concreta dell’intervento, come esposto nel precedente § 5.2.
Infine, per quanto riguarda le censure inerenti alla viabilità ed alla disponibilità di acqua, si rinvia a quanto illustrato supra , nei §§ 5.1 e 5.2.
10. Il dodicesimo motivo non persuade.
L’art. 49 delle norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento paesistico, concernente le zone con regime IS-MA (insediamenti sparsi - mantenimento), quale quella di cui è causa, stabilisce che “ si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso ”.
Nella fattispecie in esame, come ben lumeggiato nella relazione del Servizio Urbanistica, “ le previsioni di intervento derivanti dalla variante in argomento interessano un contesto insediativo identificato come «agricolo» in un ambiente con caratteristiche rurali, come sopra descritto, in cui quindi la realizzazione di strutture zootecniche, rappresentando attività silvo-pastorali, non comporta l’introduzione di un elemento spurio del quadro paesaggistico, o comunque tale da comportare alterazione degli elementi identitari del paesaggio ”; inoltre, “ i manufatti previsti, posti a scalare sui terrazzamenti esistenti, non modificano in modo rilevante le caratteristiche orografiche e morfologiche del terreno ”.
In ogni caso, per assicurare la necessaria congruenza con il regime IS-MA del sovraordinato P.T.C.P., la Regione ha implementato i contenuti della norma di piano adottata dal Comune, introducendo specifiche regole a tutela delle componenti paesistico-ambientali (riduzione al minimo dei movimenti di terra e dell’impermeabilizzazione del suolo, limitazione degli impatti visivi con quinte vegetali, etc.).
Pertanto, la statuizione di compatibilità con il piano paesistico della nuova disciplina urbanistica, comprensiva delle condizioni e misure mitigative appositamente previste, si rivela immune dai vizi denunciati.
11. Da ultimo, il tredicesimo motivo non è condivisibile.
Come testé esposto, nella relazione tecnica del Servizio Urbanistica sono diffusamente illustrate le ragioni per cui la variante avversata è coerente con il P.T.C.P., risultando adeguatamente confutate le contestazioni mosse sul punto dal ricorrente.
12. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
13. In considerazione della complessità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
IL LE, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IL LE | UC EL |
IL SEGRETARIO