TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 537
TAR
Decreto presidenziale 17 febbraio 2026
>
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancato assoggettamento della variante al P.R.G. alla procedura di VAS (Motivo A, I)

    Il Tribunale ritiene che il provvedimento sia adeguatamente motivato per relationem, facendo propri gli esiti dell'istruttoria contenuta nella relazione del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS. La relazione è stata correttamente allegata e analizza i profili ambientali, giungendo alla conclusione che non vi siano ricadute negative significative, salvo il rispetto di raccomandazioni.

  • Rigettato
    Improcedibilità del procedimento per documentazione incompleta (Motivo A, II)

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, affermando che l'incompletezza documentale è stata sanata con la nota integrativa del tecnico dei proponenti, a seguito della quale il Comune ha espresso parere favorevole e la Regione ha ritenuto di non sottoporre la variante a VAS.

  • Rigettato
    Mancata assoggettabilità a VIA per numero di capi (Motivo A, II)

    Il Tribunale chiarisce che la VAS riguarda piani e programmi, mentre la VIA riguarda progetti specifici. La fattispecie concerne la variante urbanistica (VAS), non il progetto edilizio (VIA). Inoltre, il numero di 793 capi è considerato meramente ipotetico, mentre il progetto va valutato in base alla consistenza iniziale (massimo 300 capi), che non richiede la verifica di assoggettabilità a VIA. Tale verifica sarà necessaria in futuro qualora il numero di animali venga incrementato.

  • Rigettato
    Impatto ambientale non adeguatamente valutato (Motivo A, III, IV, V, VI)

    Il Tribunale afferma che la valutazione VAS è discrezionale e sindacabile solo per travisamento dei fatti o illogicità macroscopica. Ritiene che i rilievi del ricorrente siano soggettivi e non dimostrino un esercizio irragionevole del potere. L'allevamento è compatibile con il contesto rurale, la strada è idonea, le criticità idrogeologiche non sono significative, l'inquinamento acustico è gestibile, il carico insediativo e il fabbisogno idrico sono limitati, e le questioni relative alle acque reflue e ai rifiuti sono state previste. L'impatto paesaggistico sarà valutato in sede di autorizzazione. Il parere della Soprintendenza, non vincolante, è stato disatteso motivatamente. Le raccomandazioni inserite nella pronuncia di non assoggettamento a VAS sono legittime e non comportano un rinvio inammissibile di questioni sostanziali.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle osservazioni del ricorrente (Motivo A, VII)

    Il Tribunale afferma che il giudizio di valutazione ambientale è discrezionale e non richiede una motivazione puntuale per ogni osservazione, potendo queste essere implicitamente ritenute non pertinenti. Le osservazioni del ricorrente sono state esaminate e ritenute non condivisibili, come risulta dalla relazione istruttoria. La temuta svalutazione immobiliare non è di per sé tutelabile in questo contesto.

  • Rigettato
    Irrealizzabilità del progetto a causa del divieto di transito veicoli pesanti (Motivo A, VIII)

    Il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia provato l'attuale vigenza dell'ordinanza e che il limite di peso non precluda i trasporti necessari. Inoltre, tale questione non attiene alle matrici ambientali da considerare nello screening VAS, ma sarà oggetto di indagine nella fase di definizione progettuale.

  • Rigettato
    Violazione della sequenza e dei termini procedurali (Motivo A, IX)

    Il Tribunale afferma che la nota dell'Ufficio Assetto del Territorio del 2022 conteneva un parere preliminare sulla compatibilità geomorfologica, antecedente alla VAS. I termini del procedimento amministrativo sono generalmente ordinatori, salvo diversa previsione. La normativa sulla VAS non prevede perentorietà per i termini in questione. I chiarimenti dei controinteressati sono stati forniti tempestivamente.

  • Rigettato
    Parere favorevole del Comune di Pigna viziato da carenza istruttoria e motivazionale (Motivo B, X)

    Il Tribunale ritiene che il parere del Comune, non vincolante, sia confluito nel provvedimento regionale che lo ha recepito, integrandolo con le raccomandazioni della relazione istruttoria regionale.

  • Rigettato
    Variante urbanistica non conciliabile con il PRG (Motivo C, XI)

    Il Tribunale afferma che le scelte urbanistiche sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo in casi di abnormità o illogicità. L'introduzione della sottozona 'Ez' è coerente con la pianificazione vigente e la vocazione agricola del territorio. La relazione del Settore Urbanistico è completa e l'impatto in termini di carico urbanistico è nullo. Gli approfondimenti geologici e idrici saranno svolti in fase attuativa.

  • Rigettato
    Variante urbanistica incompatibile con il piano paesistico (Motivo C, XII)

    Il Tribunale ritiene che l'intervento sia compatibile con il regime IS-MA poiché si inserisce in un contesto rurale e le attività zootecniche sono funzionali alla tutela paesaggistica. La Regione ha implementato le norme del piano, introducendo specifiche regole di tutela paesaggistica.

  • Rigettato
    Obliterazione delle osservazioni del ricorrente in merito al contrasto con il PTCP (Motivo C, XIII)

    Il Tribunale rimanda a quanto esposto nel punto 10, affermando che la relazione del Servizio Urbanistica ha confutato le contestazioni del ricorrente in merito alla coerenza della variante con il PTCP.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 537
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 537
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo