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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Pappalettere Consigliere
Dottor Bruno Conca Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1214/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Novara;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti E. Barcellona T. Ricolfi e S. Piccoli;
Controparte_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Torino respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso pagina 1 di 26
Enrico Astuni notificata al domicilio eletto dell'odierna parte impugnante in data 1 settembre 2023 nel merito in via principale accogliere il presente appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di azioni emesse da
[...]
eseguite da sul conto corrente n. 32232 intestato al sig. Controparte_2 Controparte_1 [...]
e sul relativo deposito titoli per mancanza dei relativi ordini di acquisto direttamente Parte_1 impartiti dal sig. a per i motivi tutti sopra dedotti e, per Parte_1 Controparte_1
l'ulteriore conseguente effetto dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, tenuta a restituire, in favore dell'attore, la somma di euro 479.664,38 ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di pagamenti all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria accertare e dichiarare la nullità del contratto e delle singole operazioni di acquisto di azioni MPS ed eseguite da sul conto corrente n. 32232 intestato al signor Controparte_1 Parte_1
e sul relativo deposito titoli per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7,
TUF e per l'ulteriore conseguente effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 tenuta a restituire, in favore dell'attore la somma di euro 479.664,38, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare la nullità e delle singole operazioni di acquisto di azioni emesse da MPS ed eseguite da sul conto corrente n. 32232 intestato al signor Controparte_1 Parte_1
e sul relativo deposito titoli per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 septies decies del Codice del Consumo e per l'ulteriore conseguente effetto dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
a restituire in favore dell'attore la somma di euro 479.664,38 ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare la responsabilità e il grave inadempimento di per la Controparte_1 violazione degli obblighi previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27,28.
31,32,34,39,40.41,42,53 e 55) e dell'art. 21 Tuf e/o degli obblighi di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176, 1175 c.c. nonché dalla normativa prevista dal d. lgs. 206/2005 per tutti i motivi esposti in atti e, per l'ulteriore conseguente effetto pagina 2 di 26 dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire in favore dell'attore la somma di euro 479.664.38, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
In subordine accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini di acquisto per conflitto di interesse ex art. 1395
c.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno quantificato in euro Controparte_1
479.664,38 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre a successive occorrende, sia del primo grado di giudizio che del presente gravame.
Parte appellata
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello previo ogni accertamento e declaratoria del caso rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rilevata la manifesta infondatezza ex art. 348-bis dell'appello avversario e, dunque, previa la discussione orale della causa ex art. 350 comma 3 cpc in via principale confermare integralmente la sentenza n. 3360/2023 emessa dal Tribunale di Torino e, pertanto, respingere l'appello promosso dal sig. Parte_1 in via subordinata nella denegata ipotesi di cui codesta Ill.ma Corte d'Appello dovesse accogliere, in tutto o in parte,
l'impugnazione avversaria limitare la misura del danno risarcibile tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato e in ogni caso escludere la risarcibilità per quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando l'entità del danno risarcibile ad euro 168.955,83 ovvero al diverso importo determinato in corso di causa.
In ogni caso, condannare il sig. alla rifusione delle spese e degli onorari del presente Parte_1 grado, oltre IVA, CPA e accessori come per legge nonché ai sensi dell'art. 96 cpc anche per il presente grado di giudizio.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa come riportati nella sentenza appellata n. 3360/23 emessa in data
3.8.23 dal Tribunale di Torino.
pagina 3 di 26 “L'attore ha citato in giudizio , chiedendo a titolo di risarcimento del danno la somma CP_1 di € 479.664,38, pari alla perdita subita su un acquisto di n. 377.700 azioni ordinarie MPS, avvenuto in data 1.7.2014 per un complessivo prezzo di € 559.015,95 (commissioni incluse), con regolamento sul c/c di appoggio a lui intestato presso la stessa investimento CP_1 successivamente liquidato, dopo la chiusura del conto a novembre 2014 e il trasferimento delle giacenze presso altro intermediario, in data 5.6.2015 con un realizzo di soli € 79.351,57. In via principale, l'attore chiede dichiararsi la nullità perché non esiste alcun ordine di acquisto a lui imputabile, conferito per iscritto, tramite comunicazione telefonica registrata su nastro magnetico o altro supporto equivalente, oppure mediante altre tecniche di comunicazione a distanza.
L'operazione, pur a lui non imputabile, risulterebbe avvenuta “fuori sede”, senza che le condizioni di contratto abbiano riconosciuto a esso attore lo jus poenitendi, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 30 comma 6 TUF e art. 67 septiesdecies cod. consumo. In subordine, l'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità per violazione degli obblighi informativi, di diligenza, trasparenza e correttezza previsti dal Reg. Intermediari (n. 16190/07), dall'art. 21 TUF e dagli artt. 1175 e 1176
c.c.. Le aree tematiche della contestazione riguardano: (1) l'informativa sui rischi generali degli investimenti, mai fornita, risalente nel tempo (2012), priva di specifiche informazioni sugli strumenti azionari e sul c.d. rischio emittente, in ogni caso astratta generica e incompleta;
(2) la mancanza di informativa sulle azioni MPS, in particolare sul rischio di perdita totale dell'investimento, sulla volatilità del prezzo delle azioni, sulla natura dell'emittente; (3) la violazione degli obblighi di corretta profilatura del cliente, visto che il questionario di autovalutazione compilato non era adeguato a rappresentare in modo attendibile conoscenza dei mercati, situazione finanziaria e obiettivi di investimento del cliente, non era aggiornato (anno
2012) ed era perfino dubitabile l'imputabilità della copia prodotta al cliente, risultando firmato soltanto sulle pagine 3-4; (4) la concentrazione della quasi totalità della liquidità in deposito presso la su un unico titolo azionario ad alto rischio e l'assoluta rilevanza dell'investimento CP_1
(superiore al mezzo milione di euro) e la non adeguatezza al profilo di rischio dichiarato dal cliente
(“obiettivo di crescita del capitale nel tempo, in linea con la mia propensione al rischio alta”) sono motivo di inadeguatezza dell'operazione, pertanto la Banca avrebbe dovuto fare una valutazione di inadeguatezza, comunicarla e rifiutare l'esecuzione; per contro, l'attore contesta alla Banca di non aver fatto e comunicato tale valutazione e di non aver impedito l'esecuzione. Poiché l'operazione non è avvenuta “fuori sede”, come genericamente ha affermato l'attore, ma tramite il canale Cont internet messo a disposizione dalla per il trading online, e la già davanti all e CP_1 CP_1 poi in questo giudizio, ha prodotto fogli Excel estratti dal proprio sistema, contenenti le registrazioni e la marcatura temporale degli step di inserimento dell'ordine, conferma e segnalazione (bloccante) di inadeguatezza, inoltro al mercato telematico, l'attore ha disconosciuto la genuinità e concludenza di tali registrazioni e ribadito la contestazione anche in memoria n. 1, rilevando l'assenza di una “certificazione digitale che attesti provenienza, non alterazione,
pagina 4 di 26 autenticità ed integrità” e l'assenza di una firma digitale e marca temporale dell'operazione. Da tali registrazioni, l'attore nondimeno trae ulteriore conferma dell'inadempimento della che, CP_1
(5) dopo aver fatto e comunicato la valutazione di inadeguatezza dell'investimento, avrebbe comunque dato immediata esecuzione all'ordine in regime di “trasmissione ed esecuzione di ordini”, previa verifica della sola adeguatezza e attraverso il ricorso a una presunta “iniziativa del cliente”; (6) anche in tal caso, comunque, la avrebbe violato il dovere di compiere una CP_1 valutazione di (non) appropriatezza dell'investimento, non svolgendo un'adeguata profilatura del cliente, né preoccupandosi di aggiornare il questionario.
La ha ricostruito in questi termini i rapporti con l'attore e l'acquisto dell'1.7.2014. Il cliente CP_1 ha concluso in data 9.3.2012 con un contratto complesso denominato “conto trader”, CP_1 incorporante (i) un contratto di conto corrente, (ii) un contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari, e (iii) l'incarico relativo a servizi di ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e avente valore di contratto quadro. Oltre a richiedere l'apertura di un c/c (B752551032232) e un deposito titoli
(B702551032230) e a ricevere un codice cliente (01040721), col contratto il cliente ha conferito a l'incarico di svolgere i servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini e di CP_1 sottoscrizione e collocamento, oltre al servizio di consulenza denominato “Consulenza di base”, dichiarando di prendere atto che “in relazione al canale Internet Banking la esegue CP_1 unicamente la valutazione di adeguatezza degli ordini da me impartiti in autonomia”, i.e. senza un'attività propositiva dal lato della Banca. L'attore ha ricevuto contestualmente al contratto un foglio informativo sul “conto trader” e il documento sui servizi di investimento (doc.
3-4 conv.), come da dichiarazione resa nel contratto di accensione del conto (doc. 2, pag. 12 di 22).Ancora in data 9.3.2012, l'attore ha sottoscritto un contratto servizi telematici, abilitando il canale dell'Internet banking e del Telephone banking (doc. 5 conv.) e un contratto “Sella box” per ricevere in una casella di posta nell'area protetta del sito internet della Banca le comunicazioni inerenti ai rapporti utilizzabili con tecniche di comunicazione a distanza. Sempre in data 9.3.2012,
l'attore ha compilato il questionario di profilatura richiesto dalla FI (doc. 7 conv.) dichiarando di avere conoscenza di titoli di Stato e obbligazioni, azioni e strumenti finanziari in valuta diversa dall'euro e di avere un'alta operatività su titoli di Stato, obbligazioni e azioni;
di avere un obiettivo di investimento “di crescita di capitale nel tempo”, con propensione al rischio “alta” e
“accettazione di consistenti oscillazioni negative del valore del capitale investito”, con orizzonte temporale non breve;
capacità di risparmio dall'attività lavorativa e scarsità di impegni finanziari
(di entità inferiore al 10% del reddito) e allocazione di una parte significativa del patrimonio presso la Banca. L'attore è stato classificato come “audace” e ha accettato la profilatura apponendo la firma.Con modifica unilaterale di contratto del 16.4.2014 (doc. 8 conv.), valida dal
3.6.2014, ha introdotto un nuovo servizio di consulenza in materia di investimenti, CP_1 consistente nell'assegnazione a ogni cliente di un “portafoglio modello” di riferimento, individuato pagina 5 di 26 in base al Profilo di Investitore ( , , , e all'orizzonte temporale Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 prescelto, al fine di consentire al cliente di confrontare la composizione del portafoglio reale con la proposta di portafoglio modello. In vista dell'aggiornamento delle informazioni, all'attore è stato cautelativamente assegnato un profilo di grado inferiore a quello dichiarato (“dinamico”, “breve”).
Il profilo speculativo (“audace”), pur risultante da un'autovalutazione del cliente, corrisponde all'effettiva operatività, anteriore e successiva al contratto quadro del 2012. L'attore ha infatti aperto presso la due conti valutari, utilizzati per speculazioni in divise estere (come da CP_1 estratto conto doc. 9 conv.), e tra il 2012 e il 2014 ha concentrato il suo investimento azionario su un unico titolo bancario quotato (Unicredit Italia) entrando a luglio 2012 con 250.000 euro (doc.
10 conv.), pari alla totalità delle giacenze sul conto, e uscendone a luglio 2014 con 580.000 euro circa (doc. 2 att.), realizzo frutto di una sistematica operatività di trader on line, con un centinaio di acquisti/vendite, spesso di breve periodo, risultanti dagli e/c. Infine, la profilatura del 2012 è sostanzialmente confermata anche dal successivo questionario di autovalutazione rilasciato alla
Banca in data 15.9.2014 (doc. 31 conv.), dove è stato riconfermato il profilo “audace”, con orizzonte temporale di “medio-lungo periodo”, con dichiarata propensione al rischio “alta, perché sono disposto ad accettare una variabilità molto significativa, anche in senso negativo, del valore degli investimenti”.
La non adeguatezza di quest'operatività, per disallineamento dal profilo di rischio è stata segnalata all'attore, a partire dal monitoraggio investimenti del 2012, con invito “a rivolgersi al più presto alla Sua Succursale o Promotore Finanziario di riferimento per riesaminare la composizione del patrimonio o il profilo finanziario qualora non fosse più coerente con la Sua attuale propensione al rischio” (doc. 12-19 conv.).L'ordine di investimento in n. 377.700 azioni MPS in data 1.7.2014, con regolamento sul c/c di appoggio del cliente, non è stato impartito “fuori sede”, come afferma l'attore, ma è stato inserito tramite il canale telematico. Dalle registrazioni della banca dati (doc. 20 conv.) risulta il codice cliente dell'attore (01040721), l'indirizzo IP dell'attore, una marca temporale coincidente con il tempo dell'esecuzione e le caratteristiche dell'ordine inserito (titolo, quantità negoziata, prezzo limite, e “segno dell'operazione” cioè acquisto). Con
l'inserimento dell'ordine, l'algoritmo per la valutazione dell'adeguatezza in uso alla Banca ha valutato l'operazione non adeguata sotto tutti i parametri – obiettivi di investimento, concentrazione del rischio, orizzonte temporale, asset allocation rispetto al portafoglio modello.
Con la visualizzazione, in una finestra di pop-up, del riepilogo dell'ordine da inserire è comparsa al cliente anche l'indicazione, evidenziata in grassetto e in rosso come nell'esempio doc. 23 conv., di non adeguatezza dell'operazione, e la richiesta di decidere se “comunque disporre l'operazione in regime di ricezione e trasmissione degli ordini sottoponendola al solo controllo di appropriatezza”
e quindi di confermare o annullare l'ordine.
pagina 6 di 26 Con l'esecuzione dell'ordine, il sistema ha compilato il modulo di inserimento (doc. 26 conv.), confermando il grado di rischio assegnato alle azioni MPS (“rischio alto – 5), la non adeguatezza dell'operazione e l'appropriatezza al contempo della stessa, stante l'elevata esperienza e conoscenza del mercato dimostrata dall'attore.L'operazione è stata correttamente rendicontata dalla all'attore. In data 2.7.2014, la ha reso disponibile la nota di eseguito (doc. 28 CP_1 CP_1 conv.) e ha notiziato il cliente tramite e-mail della disponibilità della citata nota (doc. 29 conv.).
L'operazione è stata eseguita per il prezzo limite indicato (1,48/az.) e con una commissione assai modesta di € 19,95 e addebitata in conto corrente alla data di regolamento del 4.7.2014. La nota informativa è stata letta dal cliente in data 19.9.2014. Il report periodico di monitoraggio degli investimenti al 30.9.2014 ha registrato l'acquisto delle azioni MPS, giudicandole di “rischio alto” e segnalando il disallineamento del portafoglio rispetto al modello. In data 14.11.2014, l'attore ha chiuso il conto e d/t presso e trasferito le n. 377.700 azioni MPS, in allora quotate € CP_1
1,03/azione, su altro deposito titoli di altro intermediario, come da documentazione di estinzione e rendiconto titoli alla chiusura (doc. 33-34 conv.). In diritto, la convenuta ha chiesto il rigetto integrale delle domande, atteso che: (1) la disciplina dello jus poenitendi è inapplicabile ai servizi finanziari a consumatori, prestati mediante tecniche di comunicazione a distanza e che hanno un prezzo dipendente da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
(2) nonostante la protesta di assenza di un ordine scritto, l'ordine è stato correttamente inoltrato alla piattaforma di trading on line e risulta imputabile all'attore; (3)
l'attore ha ricevuto il documento sui servizi di investimento, contenente anche la parte sui relativi rischi, contenente raccomandazioni di carattere generale che l'attore ha trascurato, come la diversificazione del portafoglio;
(4) con riguardo alle azioni MPS, la piattaforma ha correttamente valutato e segnalato all'attore l'operazione come non adeguata per concentrazione, obiettivi di investimento e richiesto una specifica azione di conferma per proseguire l'esecuzione come semplice. “ricezione e trasmissione di ordini” soggetta alla sola valutazione di appropriatezza, conferma che il cliente ha dato;
(5) l'attore contesta alla di non aver fornito informazioni CP_1 adeguate e articolate sull'emittente MPS, come la consegna del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale, peraltro concluso il 27.6.2014, ma la non ha svolto attività di CP_1 collocamento delle azioni di nuova emissione, né offerta al pubblico di strumenti finanziari, essendosi limitata a ricevere e dare esecuzione a un ordine sul mercato secondario;
(6) la CP_1
s'è inoltre contrattualmente obbligata a fornire una consulenza passiva, con valutazione della sola adeguatezza, rispetto agli ordini impartiti in autonomia dal cliente tramite il canale di Internet banking;
è peraltro evidente che, nella prestazione dei servizi d'investimento attraverso il canale di trading online, le informazioni fornite al cliente non possono che essere standardizzate, mediante il sito internet dell'intermediario; (7) sull'appropriatezza dell'operazione non possono esservi dubbi, visto che tale valutazione richiede che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento pagina 7 di 26 offerto o richiesto comporta” (art. 42 Reg. 16190/07) e è indiscutibile la conoscenza ed esperienza dell'attore nella compravendita di azioni;
(8) la profilatura del marzo 2012 corrisponde all'operatività successiva e alle risposte al questionario del settembre 2014; in ogni caso, era eventualmente onere dell'attore aggiornare la Banca circa le variazioni rilevanti nel profilo di rischio;
(9) anche l'informazione successiva all'acquisto è stata correttamente fornita, per i pochi mesi in cui il contratto di prestazione di servizi di investimento ha avuto esecuzione. In merito al nesso causale, la convenuta contesta l'assenza di nesso causale tra i propri (contestati) inadempimenti e il danno, che dovrebbe attribuirsi esclusivamente all'attore e alle scelte altamente speculative fatte. In merito al quantum, la convenuta chiede che, ove fosse accertata una propria responsabilità, il danno sia ridotto per concorso di colpa del danneggiato o almeno dei danni che il danneggiato poteva evitare con l'ordinaria diligenza”.
1.1. Con sentenza n. 3360/23 il Tribunale ha rigettato le domande formulate dall'attore, condannandolo alla refusione delle spese di lite a favore della controparte e per temerarietà della lite ex art. 96 comma 3 cpc, atteso il disconoscimento dell'ordine di acquisto dallo stesso operato.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto l'infondatezza delle domande del sig. osservando quanto Pt_1 segue.
1.2.1. Quanto alla domanda di nullità dell'ordine di investimento perché le condizioni contrattuali non conterrebbero il riconoscimento del diritto di recesso, il Tribunale ha rilevato che:
“L'ordine di acquisto delle azioni MPS è stato fatto tramite tecniche di comunicazione a distanza,
i.e. tramite internet, come risulta dalle registrazioni prodotte dalla convenuta (doc. 20) e dalla documentazione successiva (doc. 26 conv.) e non è smentito da contrarie risultanze. Ai sensi dell'art. 6 dir. 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, lo jus poenitendi non è applicabile “ai servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso” (art. 6 par . 2 lett. a)). Questa condizione è evidentemente verificata nel caso di acquisto o vendita di valori mobiliari quotati su un mercato regolamentato. Il diritto interno è stato armonizzato con due separati interventi, entrambi del 2007. Il decreto legislativo 23.10.2007 n. 221, introducendo nel codice del consumo il capo sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, ha disciplinato all'art. 67-duodecies il diritto di recesso. Il comma 5, lett. a) dichiara inapplicabile il diritto di recesso “ai servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso”. Conseguentemente è inapplicabile l'art. 67-septiesdecies fatto valere dall'attore. Anche la nullità ex art. 30 comma 7 TUF è inapplicabile, poiché le “tecniche di comunicazione a distanza” (art. 32) non costituiscono più “offerta fuori sede” agli effetti dell'art. 30 TUF, visto che il decreto legislativo 17.9.2007 n. 164 (art. 6) ha pagina 8 di 26 soppresso al comma 6 il rinvio all'art. 32. Pertanto, non è rilevante il condiviso precedente di
Cass. sez. un.
3.6.2013 n. 13905 (a seguire, Cass.
3.4.2014 n. 7776; Cass. 26.1.2016 n. 1368), che ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 30 all'offerta di servizi finanziari diversi dal collocamento o dalla gestione di portafogli, “ove ricorra la stessa esigenza di tutela", poiché la disposizione s'applica soltanto nel perimetro dell'offerta “fuori sede”.
1.2.2.Quanto alla registrazione dell'ordine di acquisto, il Tribunale ha riscontrato che:
“Ai sensi dell'art. 57 del Reg. Intermediari (n. 16190/07), rubricato “Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici”, “gli intermediari registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti”. La disposizione non prescrive, secondo l'interpretazione della stessa (vedi citate le comunicazioni in nota 11, pag. 39 e 40 della comparsa di CP_4 risposta), “particolari e specifici metodi di identificazione informatica” del cliente che inserisce l'ordine, ma “l'intermediario dovrà apprestare meccanismi comunque idonei a garantire la corretta riconducibilità delle singole disposizioni ai clienti”. Non consta che tale interpretazione sia stata successivamente revocata in dubbio, né in particolare che la abbia richiesto agli CP_4 intermediari una firma digitale di autenticazione della registrazione dell'ordine, come pretende l'attore, senza peraltro essere in grado di indicare una fonte normativa o una prassi amministrativa purchessia. Sul piano contrattuale, le parti hanno convenuto nel contratto per la prestazione del servizio di Internet e Telephone banking (doc. 5 conv., pag. 3 di 5) che “la prova delle operazioni eseguite e di ogni comunicazione effettuata con i Servizi telematici è validamente fornita con le scritture contabili della Banca. Inoltre, faranno prova delle operazioni eseguite anche le registrazioni telefoniche e le registrazioni dei dati informatici effettuate dalla Banca”. La convenuta ha prodotto il file Excel contenente i log informatici dell'operazione di acquisto delle azioni MPS (doc. 20 conv.) e chiesto l'audizione a conferma di , responsabile Testimone_1 della società di servizi Centrico, che gestisce le procedure informatiche di negoziazione di strumenti finanziari di e di altre banche, che ha confermato la provenienza del file CP_1 dalla della società, “confermo che si tratta di un recupero di dati storici della Parte_2 [...]
che non ho fatto io, ma ho chiesto io e di cui ho visionato i risultati”. Inoltre, è indice Parte_3 di autenticità della registrazione la considerazione che dal file risulta una marca temporale dell'1.7.2014, ore 14,32, come rilevato nel contraddittorio di udienza e con l'assistenza del teste:
“il giudice nel contraddittorio delle parti esamina il file Excel con il teste da cui è estratto il doc. 20 conv. e rileva che ciascuno dei numeri identificativi appare riguardare una frazione dell'operazione e reca una time stamp (marca temporale) del 1.7.2014 ore 14,32”, che coincide con la data e l'ora riportata nel modulo di inserimento, nella nota di eseguito e nel rendiconto messi a disposizione dell'attore dalla Banca nelle 24 ore successive (doc. 26 a 28 conv.). Venendo ai contenuti della registrazione, il teste ha premesso in termini generali che “la nostra piattaforma di pagina 9 di 26 trading online genera un numero identificativo progressivo che identifica in modo univoco un'unica operazione. Nella specie, i numeri identificativi possono identificare la conferma d'ordine o l'esecuzione con più controparti [..] c'è un progressivo unico. Gli eventi precedenti all'ordine sono identificati dal codice identificativo del cliente, poi quando l'operazione si sostanzi e si traduca in un ordine, perché il cliente dà la conferma sul pop up, si crea applicativamente il legame tra il numero dell'ordine che è univoco e il numero dei ticket aperti o generati precedentemente”.
Venendo ai contenuti della registrazione, nel campo “codice cliente” è indicato il codice attribuito all'attore in contratto (01040721) e che il teste ha confermato che si tratta di un ordine proveniente “da cliente” e non da operatore di filiale e che l'indirizzo IP rinvia a una locazione esterna alla rete della A termini di contratto (doc. 5), per l'utilizzo dei servizi telematici CP_1 messi a disposizione dalla il cliente viene identificato con codice cliente, codice segreto CP_1
(PIN) e “codice operativo (costituito da una serie definita di numeri e lettere o da altro dispositivo
(denominati anche password)”. Tali codici sono consegnati al cliente, che ha facoltà di modificare
PIN e password, è tenuto a mantenerli segreti, a non conservarli insieme né annotarli e a farne uso non improprio. Pertanto, il cliente non può fondatamente disconoscere l'imputabilità dell'operazione eseguita con l'accesso alla piattaforma TOL, visto che dalla registrazione risulta l'identificativo del cliente e l'accesso richiede il possesso di informazioni che sono (e devono restare) note al solo cliente. Peraltro, l'attore non ha mai contestato neppure in seguito, se non strumentalmente e temerariamente in questo giudizio, l'imputabilità a sé dell'operazione. In disparte il fatto che un'operazione da oltre mezzo milione di euro non può passare inosservata per mesi, tanto più a un trader che ha un'elevata operatività e che ha dedicato quel conto al solo trading, l'attore ha ricevuto in data 2.7.2014 al suo indirizzo personale di posta elettronica, indicato come recapito in contratto, una e-mail di che lo informava della disponibilità CP_1 della nota informativa di eseguito nel Sella Box (vedi sopra). Come ha spiegato il teste, la nota“indica le quantità dell'ordine, le quantità eseguite, prezzo di esecuzione, commissione, mercato, relativi alla specifica operazione. La data di disponibilità risulta da colonna C e nella specie è del 2.7.2014. La nota informativa viene messa a disposizione entro le 24 ore successive o attraverso l'invio della posta cartacea o messa a disposizione online nella pagina del cliente, secondo la scelta del cliente”. Il messaggio non è equivoco, “gentile Cliente, Le comunichiamo che la nota informativa relativa all'ordine N. 20140701211984 sul Prodotto: BCA MPS(BMPS) è disponibile, in formato pdf, sulla Sua piattaforma di trading on line al menù Ordini, voce Note
Informative” (doc. 29 conv.), e avrebbe ovviamente provocato una reazione immediata dell'attore, se non fosse stato lui stesso a disporre l'operazione su un “prodotto Banca MPS”. La nota informativa sul Sella Box è stata in specie letta in data 1.9.2014 alle ore 10,54 (teste a conferma del doc. 30 conv.). Anche in tal caso, non è seguita alcuna contestazione. Tes_1
Ad abundantiam, l'attore ha trasferito i titoli presso il conto di altro intermediario (Unicredit) senza contestare la non imputabilità dell'ordine, la quale è espressamente ammessa dal consulente pagina 10 di 26 dell'attore (Martingale Risk) nella richiesta di accesso ai documenti ex art. 119 TUB, aventi a oggetto “una serie di titoli azionari BCA Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. (gli “Investimenti”) acquistati attraverso la piattaforma offerta da (di seguito la “ ) dall'Arch. Controparte_1 CP_1
(l'Investitore)” (doc. 36 conv.). La domanda di nullità dell'acquisto per Parte_1 inesistenza di un ordine scritto deve quindi respingersi, poiché il canale telematico non genera ordini scritti, semmai note informative, comunicazioni post-contrattuali su supporto durevole, che la ha provveduto a trasmettere al cliente, e l'imputabilità dell'operazione al cliente è CP_1 provata dalle registrazioni della confermate dal teste e dal comportamento successivo del CP_1 cliente”.
1.2.3. Anche in punto di obblighi informativi e di correttezza, il Tribunale ha rigettato le difese dell'attore odierno appellante e ha osservato che: “Come ha rilevato la Banca, l'attore ha ricevuto contestualmente al contratto il documento sui servizi di investimento (doc. 4 conv.), come da dichiarazione resa nel contratto di accensione del conto (doc. 2, pag. 12 di 22), non smentita da risultanze contrarie. Il documento sui servizi di investimento predisposto da CP_1 comprende una sezione “sulla natura e sui rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati”
(pag. 8 ss.), pertanto soddisfa in prima analisi l'obbligo di informativa generale che l'attore protesta di non aver ricevuto – recte ha ricevuto senza seguire. La profilatura dell'attore è stata fatta in data 9.3.2012 e rinnovata in data 15.9.2014, senza che peraltro siano emersi elementi di sostanziale differenza tra la prima e la seconda rilevazione, né tra la profilatura basata sul questionario di autovalutazione del 2012 e l'effettiva operatività dell'attore, anteriore (trading su valute) e successiva (trading di azioni). Non la prudenza, ma certamente la competenza, esperienza e aggressività dell'attore sul mercato azionario sono anche adeguatamente confermate dal rendimento della negoziazione sul titolo Unicredit, che ha comportato il realizzo di importanti plusvalenze e aumentato la complessiva disponibilità investita dai 250.000 euro del primo acquisto registrato in c/c il 25.7.2012 (doc. 10 conv.) ai 580.000 euro. Degno di nota è che l'operatività sul titolo Unicredit non è stata raccomandata, né oggetto di consulenza attiva da parte della poiché l'attore – ed è punto sostanzialmente non contestato – ha sempre e CP_1 soltanto operato usando la piattaforma TOL. Quindi, l'operatività riflette decisioni prese dal cliente in assoluta autonomia, senza l'influenza di personale di , che sono perciò indicative del CP_1 suo profilo di investitore e pienamente idonee a confermare l'autovalutazione e il profilo assegnatogli dalla Banca. Di fronte alla coerenza tra l'autovalutazione e l'ordinaria operatività si palesano come puramente accademici i dubbi avanzati dall'attore circa la sufficienza del questionario di autovalutazione ai fini dell'adempimento da parte della Banca degli obblighi di informazione, secondo la Know your customer rule. In conclusione, la aveva pieno titolo, ai CP_1 sensi dell'art. 39 Reg. 16190/07, a fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti e a non ritenerle “manifestamente superate, inesatte o incomplete”. Come
pagina 11 di 26 anzidetto (§ 2 dei motivi), l'ordine è stato inserito sul mercato telematico (MTA) tramite la piattaforma di trading on line. Nel contratto di conto trader (doc. cit., pag. 12 di 22), l'attore ha richiesto il solo “servizio di consulenza di base”, gratuito, e ha preso atto che la consulenza fornita sugli ordini impartiti in autonomia via Internet è limitata alla valutazione di adeguatezza, evidentemente affidata a un algoritmo e a un set di parametri standard. A questa standardizzazione dell'attività dal lato Banca corrispondono evidentemente oneri assai più leggeri, visto che talune operazioni di trading sono gratuite e che la Banca carica sugli ordini una commissione molto contenuta (nella specie € 19,95 per oltre mezzo milione di euro di investimento), qualora il cliente inserisca limiti di prezzo o altre condizioni. Avendo accettato una consulenza di base, gratuita e “algoritmica” in relazione a operazioni da lui decise in autonomia, è semplicemente priva di senso la protesta dell'attore di non aver ricevuto dalla Banca informazioni molto evolute sull'emittente MPS, come quelle indicate nelle pag. 19 a 21 della citazione, poiché tali informazioni richiedono nella normalità dei casi un'interlocuzione diretta con un private banker, che l'attore ha evidentemente scelto di non avere, tanto da riferirsi nei propri scritti difensivi sempre e soltanto alla Banca e mai a una persona in carne e ossa all'interno di una filiale della come referente per i propri investimenti. V'è di più. L'informazione che l'attore CP_1 doveva ricevere dalla e cioè che la concentrazione dell'intera giacenza di conto corrente su CP_1 un unico titolo azionario ad alto rischio era non adeguata al profilo è stata correttamente rappresentata al cliente. Il funzionamento della piattaforma dopo l'inserimento dell'operazione e prima della sua trasmissione al mercato risulta dai log prodotti (doc. 20, 24 e 25), da uno screenshot che fa vedere le informazioni, rese evidenti dal colore rosso e l'uso del grassetto (doc.
23 conv.), fornite al cliente in caso di non adeguatezza e dalla deposizione del teste In Tes_1 particolare, risulta dallo screenshot e dalla deposizione del teste che “c'è un pop up di conferma dell'ordine inserito che richiede al cliente la conferma prima di avviare l'ordine al mercato. La piattaforma espone sempre la classe di rischio del prodotto. Il set informativo consiste in una serie di informazioni su strumento costi e caratteristiche della operazione” e nel caso di specie il pop up indicava una classe di “rischio alto”. Le registrazioni (doc. 24 e 25) indicano un'operazione non adeguata (valore 1), secondo tutti e quattro i parametri, cioè obiettivi di investimento, dimensione, concentrazione, orizzonte temporale di investimento. Sull'interfaccia appare al cliente un messaggio sull'adeguatezza o, in specie, non adeguatezza con l'indicazione dei parametri che ha l'evidenza grafica del doc. 23. Teste: “9-10 Anche in questo caso esiste un codice binario 0/1, per ciascuno dei profili – obiettivi di investimento, dimensione, concentrazione, orizzonte temporale di investimento, allocazione –, in questo caso è risultata non adeguata su tutte le voci.
ADR al cliente viene rappresentata l'indicazione per esteso dei profili di inadeguatezza nella stessa schermata a cui mi sono riferito prima e questo si vede nel doc. 23 conv.”. Lo screenshot campione è una finestra di pop up 2018, ma il teste ha confermato che “la procedura nel 2014 era identica e prevedeva le stesse modalità grafiche di avviso” e la deposizione deve tenersi ferma pagina 12 di 26 perché non è smentita da contrarie risultanze. Come risulta dal doc. 23 ed è confermato dal teste, nel caso di non adeguatezza, la piattaforma evidenzia la non adeguatezza, chiede al cliente se sia sua volontà “comunque disporre l'operazione in regime di ricezione e trasmissione degli ordini sottoponendola al solo controllo di appropriatezza” e richiede un'esplicita conferma dell'ordine per proseguire e trasmettere l'ordine al mercato. Teste: “ADR il messaggio [di non adeguatezza] appare prima che il cliente abbia dato conferma dell'operazione e richiede un'esplicita azione per proseguire. Come si legge nel contratto di conto trader e in termini più distesi nella modifica unilaterale delle condizioni di contratto proposta in data 16.4.2014 e in vigore dal 3.6.2014 (doc.
8 conv.) “la Banca elabora e propone al Cliente un portafoglio modello di riferimento, adeguato in relazione al Profilo di Investitore e all orizzonte temporale (ovvero il periodo di tempo per il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti) dichiarato dal Cliente stesso, erogando raccomandazioni specifiche e personalizzate, di vendita o di acquisto, basate sugli scostamenti fra le classi di investimento del portafoglio reale e del portafoglio modello ovvero al fine di mantenere un portafoglio finanziario adeguato in relazione al Profilo di Investitore (c.d. consulenza attiva). La
Banca, quindi, valuta se gli ordini di acquisto, di sottoscrizione o di vendita di uno strumento finanziario o di un prodotto finanziario assicurativo o bancario impartiti in autonomia dai Clienti siano adeguati rispetto al Profilo di Investitore (c.d. consulenza passiva ) e qualora non lo siano avverte di tale circostanza il Cliente e formula un consiglio di non darvi esecuzione proponendo uno strumento o un prodotto alternativo adeguato. Tale consiglio alternativo non viene erogato [in caso] di ordine impartito dal Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza (canale telefonico sia succursale sia servizio di Banca Telefonica - e servizio di Internet Banking). Qualora il Cliente ritenga comunque di dare corso all'operazione nonostante il consiglio ricevuto, potrà darvi seguito nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento e distribuzione di strumenti/prodotti finanziari. In tale situazione, il Cliente è consapevole che la effettuerà unicamente la valutazione di appropriatezza. [..].In deroga a quanto previsto al CP_1 paragrafo precedente, qualora la Banca valuti che la specifica operazione richiesta dal Cliente sia di natura tale per cui il Cliente stesso non possegga la necessaria conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla operazione e/o si tratti di un prodotto finanziario illiquido e l'orizzonte temporale dichiarato dal Cliente non sia compatibile con l'investimento richiesto, il Cliente non potrà perfezionare l'operazione richiesta”. Pertanto, e in coerenza con tale clausola contrattuale, la piattaforma, segnalando l'inadeguatezza, ha chiesto all'attore se fosse sua volontà “disporre l'operazione in regime di ricezione e trasmissione degli ordini sottoponendola al solo controllo di appropriatezza” e l'attore ha confermato l'ordine di acquisto. Come è noto, il giudizio di appropriatezza ex art. 42 Reg. 16190/07 richiede all'intermediario di verificare che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”: ciò che è indubbio considerando la specifica esperienza dell'attore nella compravendita di strumenti azionari, risultante dal questionario 2012 e pagina 13 di 26 Cont dalla successiva operatività sul titolo. In memoria n. 1, l'attore richiama talune decisioni dove è stato censurato il comportamento dell'intermediario che, ad esito di una verifica di non adeguatezza, riproponga l'operazione come “a iniziativa del cliente” procedendo alla sua esecuzione in regime di appropriatezza (eventualmente a fronte dell'incarico all'intermediario di dare comunque corso all'operazione), poiché tale comportamento costituirebbe “un adempimento solo formale degli obblighi su di esso incombenti, in quanto tale modus operandi non consente al cliente di poter disporre del tempo sufficiente per poter acquisire le informazioni necessarie per superare in modo consapevole il vincolo di inadeguatezza e induce a dubitare della stessa spontaneità e autenticità dell'iniziativa del cliente, indotta, piuttosto, dall'intermediario attraverso una condotta opportunistica volta ad eludere i doveri in materia di valutazione di adeguatezza”. La Cont giur. citata non è pertinente. Evidentemente, nei casi decisi dall una raccomandazione di investimento non adeguata è stata “travestita” da autonoma iniziativa del cliente, tuttavia privo di informazioni sufficienti per decidere, e perciò eseguita pur sempre di iniziativa dell'intermediario.
Per contro, nel caso di specie, la decisione di investimento è stata presa dal cliente in piena autonomia e l'informazione fornita – di inadeguatezza – non richiedeva uno specifico approfondimento dal lato dell'attore, riguardando non tanto l'emittente MPS, quanto l'ovvia rischiosità di un portafoglio concentrato al 100% su un unico titolo. L'operazione è stata pertanto correttamente eseguita in regime di ricezione e trasmissione ordini, servizio scelto dal cliente nel contratto, e con valutazione di appropriatezza, senza che ricorra alcuna delle violazioni contestate dall'attore. Anche la domanda subordinata deve, pertanto, respingersi”.
2. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione , chiedendone la Parte_1 riforma come riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, la Controparte_1 limitazione del danno risarcibile, tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato e della non risarcibilità dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del C.I., è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte. Successivamente la causa è stata trattenuta a decisione collegiale.
2.1.Con il primo motivo, parte appellante deduce l'erronea identificazione e l'erroneo inquadramento della profilatura del sig. operata dal primo giudice, rilevando che le Parte_1 pregresse esperienze riguardavano esclusivamente l'acquisto di valute euro/dollaro con un contratto di offerta fuori sede mediante ordine telefonico, che i servizi prestati dal marzo 2012 non riguardavano titoli di Stato o azioni ma solo il mercato valutario, attività che si configura come una operazione conservativa atteso che il dollaro risultava più tutelativo rispetto all'euro e pagina 14 di 26 che pertanto la banca, per la vicenda in esame, aveva l'obbligo di verificare le informazioni in proprio possesso come dichiarato nel questionario di profilatura.
Replica la contestando i profili di fatto e le conseguenze giuridiche che l'appellante vorrebbe CP_1 trarre dalla sopra delineata prospettazione.
2.2. Con il secondo motivo, parte appellante prospetta la nullità delle operazioni di investimento per assenza di ordine di investimento perché viziato alla fonte. Sotto questo profilo, parte appellante richiama il documento contrattuale 9.3.12, denominato “Conto Trader” (in cui si legge che “all'atto del ricevimento dell'ordine presso le succursali o fuori sede, rispettivamente la Banca
e il promotore finanziario rilasciano al Cliente un'attestazione cartacea comprovante la ricezione dell'ordine contenente le generalità del Cliente, l'orario qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, la data della ricezione, gli elementi essenziali della disposizione e le eventuali istruzioni accessorie. Qualora l'ordine sia impartito mediante altri mezzi di comunicazione a distanza, l'assolvimento degli obblighi di attestazione nonché quelli informativi risultano da registrazioni effettuate con modalità tecniche che consentano al cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo”) e la circostanza che il file exel prodotto dalla banca consta di una mera e semplice stampa in formato pdf di un file privo di certificato, seppure digitale, che ne attesti la provenienza, non alterazione, autenticità ed integrità e soggetto perfino ad errori di trascrizione;
si tratta di un foglio di calcolo che risulta editabile e modificabile in qualunque momento e che potrebbe essere stato modificato in qualunque luogo o data, indipendentemente dall'effettiva esistenza di ordini impartiti dal sig. Pt_1
Replica parte appellata richiamando (i) la motivazione del primo giudice in punto di normativa secondaria all'epoca applicabile (art. 57 Reg. Intermediari del 2007 e relative comunicazioni
), (ii) le modalità di registrazione delle evidenze degli ordini telematici dei clienti attraverso CP_4 la piattaforma di Trading online di , (iii) la documentazione contrattuale che consente CP_1 all'intermediario di fornire la prova della registrazione tramite le proprie scritture contabili, (iv) la circostanza che in primo grado è stato accertato che l'operazione è avvenuta attraverso il canale internet banking e, di conseguenza, (v) l'inconferenza dei richiami al contratto quadro e alla necessità di rilascio di attestazioni cartacee, atteso che le specifiche previsioni del contratto quadro sono valevoli solo per gli ordini ricevuti presso le succursali o fuori sede.
2.3. Con il terzo motivo parte appellante lamenta la violazione degli obblighi previsti dal regolamento 2007 n. 16190 e dall'art. 21 Tuf e/o degli obblighi di diligenza e correttezza CP_4 previsti dagli artt. 1176, 1175 c.c. e dalla normativa di cui al d. lgs. 206/2005, obblighi che il
Tribunale avrebbe ritenuto assolti da parte della banca, mentre invece (i) la presunta ricezione da parte del sig. di documentazione informativa non determina l'adempimento certo ed Pt_1 assoluto di tali obblighi, (ii) i documenti prodotti da parte appellata ed afferenti tale informativa pagina 15 di 26 sono generici e standardizzati e (iii) comunque non sono idonei allo scopo informativo atteso che non nulla dicono su natura/caratteristiche/rischi e altri aspetti della azioni MPS. Sotto questi profili, parte appellante sottolinea che la documentazione prodotta da ha un taglio più CP_1 pubblicitario che informativo, che nulla dice sulle caratteristiche, i rischi e altri aspetti significativi delle azioni MPS, che la piattaforma utilizzata dal sig. era denominata Sella Trading avente Pt_1 una grafica e una impostazione completamente diversa da quella prodotta da in primo CP_1 grado, che non esiste alcun modulo d'ordine perché l'odierno appellante non ha mai impartito alcun ordine scritto né registrato su supporto magnetico e che nulla ha provato in CP_1 termini di adeguatezza e di appropriatezza dell'operazione.
Parte appellata contrasta la doglianza ricordando che è stato lo stesso sig. a dichiarare per Pt_1 iscritto di aver ricevuto il documento informativo sui servizi di investimento in sede di sottoscrizione del contratto quadro e che tale doglianza gli è valsa, in primo grado, la condanna per lite temeraria. Ribadisce poi di avere sempre diligentemente operato anche con riguardo ai propri obblighi informativi e di adeguatezza e di appropriatezza, come confermato dalla documentazione e dall'istruttoria svolta davanti al Tribunale e sottolinea che il sig. in primo Pt_1 grado non aveva mai contestato che “il dettaglio ordine titolo az. Controparte_5
[...] del 1.7.2014 n. 14:32:47” e gli esempi di Pop-up prodotti in prime cure fossero
[...] riconducibili ad una piattaforma diversa da quello da lui stesso utilizzata. Il teste, peraltro, ha riferito che la procedura nel 2014 era identica e prevedeva le stesse modalità grafiche di avviso.
2.4. Con il quarto motivo di impugnazione, parte appellante ribadisce la nullità del contratto di consulenza per omessa indicazione della clausola di recesso di cui all'art. 67 septies decies del codice del consumo e per l'effetto la nullità delle operazioni di compravendita delle azioni MPS.
Replica rilevando che l'operazione per cui è causa riguarda acquisto di azioni Controparte_1 effettuato tramite internet banking, circostanza che esclude l'applicabilità del diritto di recesso come correttamente osservato nella sentenza di primo grado.
2.5. Con il quinto motivo di reclamo parte appellante lamenta che il primo giudice non abbia ritenuto applicabile l'art. 30 comma 7 del TUF e conseguentemente dichiarato la nullità del contratto di consulenza e delle operazioni di compravendita delle azioni MPS. Replica parte Cont appellata richiamando la decisione dell che ha preceduto il giudizio e che ha chiarito che nella nozione di non rientrano le operazioni di investimento concluse mediante tecniche di comunicazione a distanza, compreso l'internet banking.
3. Oggetto della presente controversia è un acquisto di 377.700 azioni MPS effettuato in data 1° luglio 2014 mediante operazione di trading online dal sig. utilizzando il proprio codice Parte_1
pagina 16 di 26 cliente (01040721) ancorché l'appellante, ancora in questa sede, ne adombri la riconducibilità a sé stesso.
Questa circostanza però è stata approfonditamente esaminata e trattata dal primo giudice come riportato al punto 1.2.3. e non vi sono elementi in atti che inficino la ricostruzione fattuale.
Il tutto senza dimenticare che la circostanza risulta essere stata esplicitamente dichiarata dallo stesso odierno appellante. Nel novembre 2014 l'appellante ha infatti trasferito le azioni MPS acquistate nel luglio dello stesso anno presso un intermediario terzo e nel marzo 2018 ha richiesto, tramite proprio procuratore, la documentazione avente ad oggetto l'operazione di acquisto di azioni MPS acquistate “attraverso la piattaforma offerta da ”. Controparte_1 Cont Prima del giudizio, è stato poi attivato un procedimento avanti l' conclusosi con il rigetto del ricorso (decisione n. 2291 del 28.2.2020).
3.1.L'operazione di cui si discute era stata preceduta – altro dato documentato in atti - dalla stipula, il 9 marzo 2012, di un Contratto Quadro (Conto Trader) del sig. con Parte_1 [...]
, contratto incorporante vari accordi contrattuali (Contratto di conto corrente, contratto di CP_1 deposito custodia e amministrazione strumenti finanziari, incarico relativo a servizio di ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione di servizi finanziari), con assegnazione all'odierno appellante di un codice cliente (01040721) e con la predisposizione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, servizio tuttavia escluso “in relazione al canale Internet
Banking”, in relazione al quale “la banca esegue unicamente la valutazione di adeguatezza degli ordini da me/noi impartiti in autonomia”. Contestualmente venivano sottoscritti il Contratto servizi telematici e il Contratto servizio di Sella Box.
Sempre in sede di Contratto Quadro e per quanto qui più interessa era stato pattiziamente convenuto che (i) era facoltà del cliente richiedere alla banca la prestazione dei soli servizi di ricezione e di trasmissione ordini, di collocamento e distribuzione, senza la prestazione del servizio di consulenza a titolo generale o con riferimento ad uno specifico canale di conferimento ordini, che (ii) in questo caso le operazioni disposte dal cliente nell'ambito di tali servizi erano sottoposte alla valutazione di appropriatezza, che (iii) qualora un ordine di acquisto o sottoscrizione di strumento/prodotto finanziario, assicurativo o bancario non fosse risultato adeguato al profilo del cliente la avrebbe avvertito di ciò il cliente e consigliato di non darvi esecuzione, che (iv) CP_1 ove il cliente, nonostante il consiglio ricevuto avesse ritenuto di dare comunque corso all'operazione, “in tale situazione il Cliente prende atto ed accetta che la banca effettuerà unicamente la valutazione dell'appropriatezza” e che (v) in caso di ordine impartito mediante mezzi di comunicazione a distanza, l'assolvimento degli obblighi di attestazione e informativi risulta “da registrazioni effettuate con modalità tecniche che consentano al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo”.
pagina 17 di 26 Al cliente è stato attribuito il profilo di rischio audace> atteso che in sede di profilatura lo stesso aveva tra l'altro riferito di conoscere le caratteristiche dei titoli azionari e dei relativi rischi, di avere intrattenuto una operatività in titoli azionari e obbligazionari e di avere come obiettivo “la crescita del capitale nel tempo in linea con la mia propensione al rischio alta: rendimenti attesi di livello elevato, accettazione di consistenti oscillazioni negative del valore del capitale investito” e successivamente (giugno 2014) un profilo di rischio Dinamico breve>.
L'operatività in concreto dell'odierno appellante nel periodo antecedente i fatti per cui è causa si è estrinsecata nella compravendita sia di divise estere, sia di titoli azionari. In particolare, tra il luglio 2012 e il dicembre 2013, il sig. ha effettuato poco meno di 100 operazioni di trading Pt_1 afferenti le azioni Unicredit, investendovi importantissime cifre, pari a quasi tutto il suo patrimonio presso , e realizzando altrettanto importanti plusvalenze. Circostanza, quest'ultima, CP_1 non negata dall'appellante ma indicata come “un'aggravante per la condotta scorretta della CP_1 in quanto già in quella circostanza l'istituto bancario ha dimostrato di disattendere il contratto stipulato, la profilazione MIFID e la normativa CONSOB che regola l'attività degli intermediari finanziari”.
3.2. Dagli atti di causa e dall'esame della prova testimoniale assunta in primo grado, risultano le seguenti circostanze: (i) come già accennato, l'ordine di acquisto delle azioni MPS oggetto di causa è stato impartito dal sig. attraverso il canale internet banking e con Parte_1 inserimento del codice suo cliente (01040721); (ii) parte appellata ha prodotto in giudizio la documentazione afferente l'operazione e il teste (responsabile della società che gestisce Tes_1 le procedure informatiche di negoziazione di strumenti finanziari di e di altre banche) CP_1 ha confermato che si tratta dei dati storici della 2014; (iii) non vi sono ragioni Parte_3 per ritenere inattendibile il teste e/o non fedele all'originale la documentazione come ritiene l'appellante [che sostiene tale tesi perché “viene occultata la fonte e presentati solo i file Pt_3 xls deliberatamente trascritti (non dal teste) oltre 5 anni dopo rispetto l'acquisto di azioni MPS del
1.7.2014”] e il lasso temporale è coerente con il fatto che l'estrazione si è resa necessaria a seguito della procedura ACF attivata anni dopo dal sig. e conclusasi nel 2020; (iii) a Parte_1 seguito della compilazione da parte del sig. della maschera di compravendita con i Parte_1 dettagli dell'ordine e dell'avvio dell'operazione di acquisto pigiando il tasto “acquista”, è comparsa sulla piattaforma del cliente una maschera di riepilogo con indicazione di classe di rischio e invito a leggere il set informativo;
anche in questo caso non vi sono motivi per ritenere inattendibile il predetto teste quando ha riferito che la piattaforma ha fatto comparire un “pop up di conferma dell'ordine inserito che richiede al cliente la conferma prima di avviare l'ordine del mercato. La piattaforma espone sempre la classe di rischio del prodotto. Il set informativo consiste in una serie di informazioni su strumento costi e caratteristiche dell'operazione”; (iv) in relazione all'adeguatezza dell'operazione, il teste ha riferito che “la procedura nel 2014 era Tes_1
pagina 18 di 26 identica e prevedeva le stesse modalità grafiche di avviso”, con ciò confermando che l'esempio di cui al doc. n. 23 di parte appellata (laddove viene visualizzato un messaggio che segnala che l'operazione non era adeguata) corrisponde all'avviso del 2014; (v) nonostante l'avvertimento della Banca circa la non adeguatezza dell'operazione, il sig. ha dato corso Parte_1 all'operazione di acquisto: dal doc. n. 26 di parte appellata risulta che, nell'occasione, lo stesso ha dichiarato che “Consapevole della non adeguatezza della presente operazione da me autonomamente impartita e preso atto che la mi ha consigliato di non darvi corso, CP_1 confermo di aver richiesto comunque l'inserimento della stessa nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione, sottoponendola alla sola verifica di appropriatezza dalla quale risulta il seguente esito: APPROPRIATA. Dichiaro altresì di essere stato informato circa il disallineamento del portafoglio risultante a seguito della suddetta operazione rispetto al portafoglio
l'operazione è stata rendicontata dalla Banca il 2.7.14 mediante inserimento della nota di eseguito in Sella Box e la disponibilità della nota è stata comunicata al cliente via email all'indirizzo indicato in sede di accordi contrattuali: è dunque del tutto irrilevante se, come Email_1 dice l'appellante, l'indirizzo email di cui sopra “non risulta essere più stato usato dal sig.
[...]
a decorrere dall'anno 2008”, così come non è riconducibile all'appellata la circostanza che Pt_1 il sig. abbia letto la nota informativa nel box della piattaforma solo 39 giorni dopo Parte_1
(19.9.14).
4. Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
4.1. Il primo motivo di appello attinente l'inquadramento e la profilatura dell'investitore ritenuti errati - con la conseguenza, secondo la tesi, che la avrebbe dovuto avvedersi che le CP_1 informazioni ivi fornite non erano corrette ed astenersi dal compiere l'operazione contestata con conseguente obbligo risarcitorio a suo carico - è infondato.
In linea generale deve essere sottolineato che non vi è disconoscimento della sottoscrizione del questionario prodotto da parte appellata (come ammesso dal sig. in primo grado) e Parte_1 che i richiami dell'appellante a parti del questionario asseritamente già precompilate risultano generici e sforniti di qualunque aggancio probatorio e finanche deduttivo.
Sempre in linea generale, la Corte osserva che ex art. 39 del Reg. Consob 2007 n. 16190 “Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete”.
Nel caso di specie e per quanto concerne le informazioni in possesso della [che, secondo la CP_1 tesi di parte appellante, avrebbero dovuto allertarla circa la non correttezza delle risposte fornite Cont nel questionario], la Corte rileva che già nella decisione dell che ha preceduto il giudizio si legge che “per quanto concerne il profilo di rischio attribuito al Ricorrente … le indicazioni ivi pagina 19 di 26 fornite e la conseguente classificazione come profilo
(azioni emesse da una banca quotata) con livello di rischio pari a 5, per un controvalore di circa euro 431.000,00…”.
In questa sede parte appellante, per inficiare i dati della profilatura risultanti dal questionario sottoscritto, cerca di ricondurre le operazioni anteriori a quella contestata alla categoria di operazioni conservative e comunque di poco momento, ma così non è atteso – da un lato –che anche il trading in valute è attività speculativa con alto rischio e non meramente conservativa e – dall'altro, come già delineato al punto 3.1. – che sono documentate le molteplici operazioni effettuate dal sig. su azioni Unicredit tra il luglio 2012 e il dicembre 2013, per somme Parte_1 importanti, per quasi tutto il suo patrimonio presso la Banca appellata e con rilevanti plusvalenze.
In proposito, si concorda con il primo giudice quando osserva che è degna di nota la circostanza che l'operatività sul titolo Unicredit non è stata raccomandata né è stata oggetto di consulenza da parte della banca, mentre risulta del tutto incongruo il rilievo formulato in questo grado dall'appellante - che non può negare questo dato - circa la condotta scorretta che la CP_1 avrebbe tenuto nell'occasione.
Vi è dunque assoluta corrispondenza tra il profilo assegnato dalla Banca al Cliente e la sua consueta operatività e desta perplessità l'incongruo richiamo dalla propria “assoluta inesperienza” operato dall'appellante ancora negli scritti conclusivi di questo grado, risultando invece confermata la “coerenza tra l'autovalutazione e l'ordinaria operatività” sottolineata dal Tribunale che ha aggiunto altresì che in questo contesto “si palesano puramente accademici i dubbi avanzati da parte della Banca degli obblighi di informazione, secondo la know your customer rule”. Resta solo da aggiungere che nonostante la preventiva comunicazione della banca in punto di adeguatezza> dell'operazione, l'investitore ha deciso autonomamente di proseguire e portare a compimento l'operazione di acquisto.
4.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello afferente l'assenza di un ordine di investimento direttamente impartito, con conseguente ricaduta su tutta l'operazione in quanto viziata alla fonte.
Nel caso di specie si tratta, come già ricordato, di una operazione di acquisto effettuata in piena autonomia dal sig. tramite trading online. Parte_1
pagina 20 di 26 Ai sensi dell'art. 57 del Reg. Consob n. 16190/ 2007 (Rubricato: Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici), “Gli intermediari registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti” e, come già riportato al punto 3.1., tale norma generale ha trovato ulteriore specificazione in sede di accordi contrattuali tra cliente ed intermediario con la previsione che, in caso di ordine impartito mediante mezzi di comunicazione a distanza,
l'assolvimento degli obblighi di attestazione e informativi risulta “da registrazioni effettuate con modalità tecniche che consentano al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo”. Cont Il che è quanto si è verificato nel caso in esame, come è stato già osservato in sede (nella decisione si legge che “l'intermediario ha infatti fornito ampia evidenza del funzionamento della procedura informativa per l'inserimento degli ordini online e nello specifico del record elettronico dell'ordine impartito, oltre che del modulo di inserimento dell'ordine riepilogativo della caratteristiche dello stesso. A tale riguardo, Parte ricorrente ha eccepito che i documenti forniti dall'intermediario per attestare l'esistenza di una valida disposizione d'acquisto non avrebbero valenza probatoria in quanto si tratterebbe di file privi di firma e, nel caso dei file in formato excel, privi di certificato digitale che ne attesti la provenienza, autenticità e integrità. E tuttavia la registrazione elettronica degli ordini era espressamente prevista quale modalità operativa dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento in essere tra le parti, oltre che disciplinata dall'art. 57 del Regolamento Intermediari 12190/07 pro tempore vigente”), oltre che nella sentenza di primo grado come meglio infra.
Parte appellante non sembra contrastare l'art. 57 citato e la previsione contrattuale ma sostiene che solamente la produzione degli ordini “in forma cartacea o anche multimediale certificata dimostra l'esistenza e quindi la validità” e che nel caso “i log informatici dell'operazione sono stati prodotti in formato xls editabili in qualsiasi momento e quindi del tutto non idonei a garantire la certezza dei dati. In ogni caso non vi è riportata la data e l'ora di emissione precedente al 1.7.14 ore 14:32:46 e non vi è traccia di presa visione da parte del sig. ”. Parte_1
Ora, e premesso che nel trading online ordini in forma cartacea non ci sono e non ci devono essere richiedendosi invece la registrazione su supporto “duraturo” e che neppure l'appellante sostiene qui che abbia previsto una firma digitale per autenticare l'ordine del cliente, ad CP_4 avviso della Corte la doglianza oblitera volutamente le risultanze evidenziate dal Tribunale. Il primo giudice non si è infatti accontentato dei file Exel di [per inciso, le parti hanno CP_1 contrattualmente convenuto che “la prova delle operazioni eseguite e di ogni comunicazione effettuata con i Servizi telematici è validamente fornita con le scritture contabili della Banca.
Inoltre, faranno prova delle operazioni eseguite anche le registrazioni telefoniche e le registrazioni dei dati informatici effettuate dalla Banca”], ma ha escusso il teste (della cui Tes_1 attendibilità si è già detto) e ha sottolineato che è inoltre “indice di autenticità della registrazione pagina 21 di 26 la considerazione che dal file risulta una marca temporale dell'1.7.2014, ore 14,32, come rilevato nel contraddittorio di udienza e con l'assistenza del teste: “il giudice nel contraddittorio delle parti esamina il file Excel con il teste da cui è estratto il doc. 20 conv. e rileva che ciascuno dei numeri identificativi appare riguardare una frazione dell'operazione e reca una time stamp (marca temporale) del 1.7.2014 ore 14,32”, che coincide con la data e l'ora riportata nel modulo di inserimento, nella nota di eseguito e nel rendiconto messi a disposizione dell'attore dalla Banca nelle 24 ore successive (doc. 26 a 28 conv.)”.
Seguono poi, nella sentenza appellata, i dettagliati rilievi del primo giudice sui contenuti della registrazione [“si tratta di un ordine proveniente “da cliente” e non da operatore di filiale e che l'indirizzo IP rinvia a una locazione esterna alla rete della A termini di contratto (doc. 5), CP_1 per l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalla il cliente viene identificato con CP_1 codice cliente, codice segreto (PIN) e “codice operativo (costituito da una serie definita di numeri e lettere o da altro dispositivo (denominati anche password)”. Tali codici sono consegnati al cliente, che ha facoltà di modificare PIN e password, è tenuto a mantenerli segreti, a non conservarli insieme né annotarli e a farne uso non improprio…] e sulla successiva nota informativa che l'attore ha ricevuto via email in data 2.7.14, il cui tenore non è equivoco [“gentile Cliente, Le comunichiamo che la nota informativa relativa all'ordine N. 20140701211984 sul Prodotto: BCA
MPS(BMPS) è disponibile, in formato pdf, sulla Sua piattaforma di trading on line al menù Ordini, voce Note Informative” (doc. 29 conv.)….].
Il tutto sottolineando che, come è stato osservato in prime cure, un'operazione della portata economica di quella oggetto di oggetto di causa avrebbe provocato una immediata reazione dell'investitore ove detta operazione non fosse stata dallo stesso voluta e disposta.
Si deve dunque escludere l'assenza di ordine di investimento e la conseguente nullità dell'operazione affermata da parte appellante.
4.3. Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Parte appellante lamenta la violazione, nella sostanza, degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 Tuf e dal Regolamento Consob 2007 n. 16190 da parte della e comunque la violazione CP_1 degli obblighi di diligenza e correttezza.
In sede di sottoscrizione del Contratto Quadro e come già accertato in prime cure, il sig.
[...] ha ricevuto il Documento informativo sui servizi di investimento, documento in cui, in Pt_1 coerenza con l'art. 27 del Reg. citato, sono riportate non solo tutte le informazioni CP_4 afferenti gli strumenti e servizi di investimento offerti dall'intermediario, costi e oneri delle varie operazioni ma anche quelle afferenti i titoli azionari, la loro maggiore rischiosità e i suggerimenti per minimizzare il rischio. Ritiene dunque la Corte del tutto inconferente da parte dell'appellante sostenere che si trattava di informazioni generiche e standardizzate.
pagina 22 di 26 Quanto alle informazioni afferenti il titolo MPS e alla segnalazione operata dalla circa la non CP_1 adeguatezza dell'operazione secondo i parametri normativi, si è già detto al precedente punto
3.2. e il primo giudice se ne è dettagliatamente occupato alle pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata, come riferito al punto 1.2.3. di questa sentenza.
Parte appellante non sembra contestare di per sé l'accurata ricostruzione operata dal Tribunale ma sostiene che gli esempi di pop up prodotti da sono riconducibili ad una piattaforma CP_1 diversa da quella utilizzata nello specifico per l'operazione in discorso. Si tratta di una censura nuova e in quanto tale non ammissibile in questa sede, ma in disparte da ciò la Corte osserva che il Tribunale si è occupato di questi aspetti trattando della deposizione del teste (che ha Tes_1 confermato l'identità della procedura e le stesse modalità grafiche di avviso). Il teste peraltro non ha testimoniato sulla adeguatezza/non adeguatezza dell'operazione ma su dati tecnici che rientrano nella sua sfera professionale (si ricorda, è il responsabile della società che gestisce le procedure informatiche di negoziazione degli strumenti finanziari di ). Controparte_1
In definitiva, il sig. si è autonomamente determinato all'acquisto delle azioni MPS e, Parte_1 ricevuta la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione da parte dell'intermediario, ha dato corso all'acquisto – cfr. doc. n. 26 – ““Consapevole della non adeguatezza della presente operazione da me autonomamente impartita e preso atto che la Banca mi ha consigliato di non darvi corso, confermo di aver richiesto comunque l'inserimento della stessa nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione, sottoponendola alla sola verifica di appropriatezza dalla quale risulta il seguente esito: APPROPRIATA. Dichiaro altresì di essere stato informato circa il disallineamento del portafoglio risultante a seguito della suddetta operazione rispetto al portafoglio
Parte appellante sostiene che nonostante quanto sopra la banca avrebbe dovuto astenersi dal dare corso all'operazione da esso disposta e confermata dopo la segnalazione di inadeguatezza ma anche questo profilo non risulta fondato.
Come si è detto si tratta di una operazione disposta autonomamente dall'investitore, non consigliata o raccomandata dall'intermediario, eseguita tramite trading online e non in regime di gestione del portafoglio e consulenza: come è stato accertato in primo grado, l'odierno appellante nel conto trader aveva richiesto il solo servizio di “consulenza base” gratuita e aveva preso atto che “la consulenza fornita su ordini impartiti in autonomia via Internet è limitata alla valutazione di adeguatezza evidentemente limitata ad un algoritmo e a un set di parametri standard”. Anche le modifiche unilaterali in vigore dal 3.6.14 disponevano espressamente che “la Banca elabora e propone al Cliente un portafoglio modello di riferimento, adeguato in relazione al Profilo di
Investitore e all' orizzonte temporale (ovvero il periodo di tempo per il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti) dichiarato dal Cliente stesso, erogando raccomandazioni specifiche e personalizzate, di vendita o di acquisto, basate sugli scostamenti fra le classi di investimento del portafoglio reale e del portafoglio modello ovvero al fine di mantenere un pagina 23 di 26 portafoglio finanziario adeguato in relazione al Profilo di Investitore (c.d. consulenza attiva). La
Banca, quindi, valuta se gli ordini di acquisto, di sottoscrizione o di vendita di uno strumento finanziario o di un prodotto finanziario assicurativo o bancario impartiti in autonomia dai Clienti siano adeguati rispetto al Profilo di Investitore (c.d. consulenza passiva ) e qualora non lo siano avverte di tale circostanza il Cliente e formula un consiglio di non darvi esecuzione proponendo uno strumento o un prodotto alternativo adeguato. Tale consiglio alternativo non viene erogato [in caso] di ordine impartito dal Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza (canale telefonico sia succursale sia servizio di Banca Telefonica - e servizio di Internet Banking). Qualora il Cliente ritenga comunque di dare corso all'operazione nonostante il consiglio ricevuto, potrà darvi seguito nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento e distribuzione di strumenti/prodotti finanziari. In tale situazione, il Cliente è consapevole che la effettuerà unicamente la valutazione di appropriatezza. [..].In deroga a quanto previsto al CP_1 paragrafo precedente, qualora la Banca valuti che la specifica operazione richiesta dal Cliente sia di natura tale per cui il Cliente stesso non possegga la necessaria conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla operazione e/o si tratti di un prodotto finanziario illiquido e l'orizzonte temporale dichiarato dal Cliente non sia compatibile con l'investimento richiesto, il Cliente non potrà perfezionare l'operazione richiesta”.
Il che è quanto è avvenuto ma l'appellante appunta ulteriori difese sull'ultima parte della norma sopra riportata, laddove la si riserva, in presenza di talune specifiche circostanze, di non CP_1 consentire al cliente di effettuare l'operazione. I presupposti indicati dalla norma non sono però sussistenti nel caso di specie, atteso che il sig. – per gli elementi emersi durante la Parte_1 profilatura e la operatività in concreto attuata - era certamente in grado di comprendere i rischi della specifica operazione, operazione in titoli bancari e per un importo rilevante proprio come quella precedente con le azioni Unicredit.
Si deve pertanto escludere che vi è stata da parte di alcuna violazione delle norme CP_1 richiamate dall'appellante e/o dei canoni di correttezza e diligenza.
4.4. Anche il quarto e il quinto motivo di impugnazione sono infondati.
L'operazione oggetto di causa riguarda l'acquisto di azioni MPS effettuata mediante trading online come accertato in giudizio e anche dichiarato dall'appellante in sede di richiesta di informazioni.
Quanto sopra comporta l'applicazione dell'art. 67 duodecies, comma 5, lett. a) del Codice del
Consumo (che, come osservato dal Tribunale, esclude l'applicabilità del diritto di recesso quando, come nel caso, si tratta di servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare) mentre i richiami di parte appellante alla violazione, asseritamente ex adverso effettuata, degli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche del contratto sono incongrui in fatto per le ragioni espresse ai punti precedenti.
pagina 24 di 26 Quanto sopra comporta anche l'infondatezza del richiamo all'art. 30 del TuF, che non include le operazioni di investimento concluse mediante tecniche di comunicazione a distanza.
5. L'appello deve dunque essere respinto e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
6. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, scaglione da 260.001,00 a 520 mila euro, valori massimi atteso il valore della controversia, riduzione della fase trattazione/istruttoria in assenza di prove costituende) seguono la soccombenza di parte appellante.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1214/23, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3360/23 emessa inter partes dal Tribunale di Torino in data 3.8.2023;
Condanna a rimborsare a , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro 26.000,00, oltre iva e cpa e rimborso forfettario come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
22.4.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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