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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3129/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. BARTOLINI Parte_1 P.IVA_1
MARCELLO
OPPONENTE contro
C.F. , con l'Avv. CARDELLINI Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
L'accollo può essere esterno o interno, e quello esterno può essere cumulativo o liberatorio, in ogni caso, anche quando l'accollo assuma rilevanza esterna o si configuri come liberatorio, è da escludere che il creditore sia parte dell'accollo.
Deve, dunque, ribadirsi che l'accollo è il contratto tra il debitore ed il terzo, in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo, mentre il creditore non è parte del contratto. Ciò posto appare evidente che la tesi dell'opponente non possa essere accolta, trattandosi di reciproco riconoscimento di situazioni debitorie o creditizie come risulta per tabulas.
Al riguardo si osserva che l'art. 1273 c.c. disciplina il solo accollo c.d. esterno, quello destinato ad esplicare effetti nei confronti del creditore per una specifica volontà in tale senso delle parti contraenti.
L'accollo interno o semplice, invece, è destinato ad esaurire i propri effetti tra debitore originario e terzo assuntore.
La distinzione tra accollo interno ed esterno è data, appunto, dall'adesione o meno del creditore alla convenzione di accollo.
In mancanza di tale adesione, l'accollo produce solo l'effetto di obbligare l'accollante a tenere indenne il debitore originario non potendo produrre effetti nella sfera giuridica del terzo estraneo al rapporto obbligatorio e, dunque, il creditore non acquista il diritto a pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'accollante.
L'ulteriore effetto dell'adesione del creditore è quello di rendere non più revocabile l'accollo da parte dell'accollante ai sensi dell'art. 1273 c.c..
La figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal Codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata, ricorre nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile cfr. Cass n. 14372/2018) senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione.
Il terzo accollante, pertanto, assolve al proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo (art. 1180 c.c.) o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che adempiuto.
Diversamente, l'accollo esterno ex art. 1273 c.c. si configura secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante come contratto a favore di terzo sicché l'accordo tra il terzo accollante ed il debitore (accollato) attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo se privativo) e direttamente dell'accollante.
Pag. 2 di 5 L'adesione del creditore all'accollo sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa pattuizione, già perfezionatasi con il semplice scambio delle volontà di accollante ed accollato.
Come recentemente ricordato dalla Corte di legittimità, “nell'ipotesi di accollo c.d. semplice, l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente ad oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.
Con l'accollo semplice, quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione.
L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo” (Cass. Civ. sez. II n. 38225 del 3/12/2021).
Nel caso in esame non vi è una adesione all'accollo e la pretesa si fonda sul riconoscimento di posizioni di debito e credito risolte con una cessione pro solvendo
(cfr. doc. 2 fasc. opponente).
La tesi di parte opponente, in tal senso, è manifestamente infondata.
In proposito va ricordato inoltre che, ai sensi dell'art. 1406 c.c., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto.
Tale contraddizione nelle argomentazioni di parte opponente è dimostrabile con la interpretazione del rapporto sinallagmatico alla luce delle espressioni letterali (art. 1362
c.c.) e del raccordo con quelle inerenti a tutto il negozio complessivo (art. 1363 c.c.) giusta analisi conforme alla legge.
In definitiva non si tratta di eliminare le conseguenze contraddittorie con le premesse, salvando queste ultime, ma di rivedere totalmente le premesse, in ordine alla disciplina
Pag. 3 di 5 legale della cessione del credito, dell'accollo e soprattutto all'interpretazione del contratto, affermando conseguenze coerenti con tali premesse.
Peraltro, si ricorda il principio di non contestazione che ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni (Cass., sez. 3, 05/03/2020, n. 6172); questo investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito, atteso che - nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., secondo cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi - spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte
(cfr., fra le altre, Cass., sez. 1, 11/06/2014, n. 13217; Cass., sez. 6 - 1, 07/02/2019, n.
3680).
Nel complesso, quindi, ricorre anche il riconoscimento dei rispettivi debiti e crediti.
Sussiste accollo del debito e non cessione del contratto allorché il terzo abbia assunto l'obbligo di curare alcune modalità di esecuzione del contratto e abbia preso, a tal fine, contatti diretti con la controparte;
ciò non si è verificato nel caso in esame.
Argomentava legittimamente parte opposta - la ditta non è terzo bensì Parte_1
è debitore della e e, poiché era altresì creditrice nei confronti della CP_1 CP_1
cedeva il credito che vantava nei confronti di quest'ultima - alcun rilievo svolge CP_2
a favore dell'accollo, la pattuizione delle parti secondo cui opposta prendeva atto ed accettava che le modalità di pagamento del credito da parte della ditta ceduta sarebbero state concordate con quest'ultima. Con detta clausola cessionario e debitore ceduto si dovevano accordare sulla modalità e soprattutto sulle tempistiche del pagamento che non interessavano il cedente, il quale, doveva garantire l'esistenza del proprio credito nei confronti del debitore ceduto come ha fatto con la clausola di cui al punto 4) dell'atto di cessione - si trattava di una pattuizione accessoria all'atto di cessione che riguardava solamente il cessionario ed il debitore ceduto che non ha trasformato l'accordo di cessione in accollo.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
Pag. 4 di 5 dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 13/02/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3129/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. BARTOLINI Parte_1 P.IVA_1
MARCELLO
OPPONENTE contro
C.F. , con l'Avv. CARDELLINI Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
L'accollo può essere esterno o interno, e quello esterno può essere cumulativo o liberatorio, in ogni caso, anche quando l'accollo assuma rilevanza esterna o si configuri come liberatorio, è da escludere che il creditore sia parte dell'accollo.
Deve, dunque, ribadirsi che l'accollo è il contratto tra il debitore ed il terzo, in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo, mentre il creditore non è parte del contratto. Ciò posto appare evidente che la tesi dell'opponente non possa essere accolta, trattandosi di reciproco riconoscimento di situazioni debitorie o creditizie come risulta per tabulas.
Al riguardo si osserva che l'art. 1273 c.c. disciplina il solo accollo c.d. esterno, quello destinato ad esplicare effetti nei confronti del creditore per una specifica volontà in tale senso delle parti contraenti.
L'accollo interno o semplice, invece, è destinato ad esaurire i propri effetti tra debitore originario e terzo assuntore.
La distinzione tra accollo interno ed esterno è data, appunto, dall'adesione o meno del creditore alla convenzione di accollo.
In mancanza di tale adesione, l'accollo produce solo l'effetto di obbligare l'accollante a tenere indenne il debitore originario non potendo produrre effetti nella sfera giuridica del terzo estraneo al rapporto obbligatorio e, dunque, il creditore non acquista il diritto a pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'accollante.
L'ulteriore effetto dell'adesione del creditore è quello di rendere non più revocabile l'accollo da parte dell'accollante ai sensi dell'art. 1273 c.c..
La figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal Codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata, ricorre nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile cfr. Cass n. 14372/2018) senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione.
Il terzo accollante, pertanto, assolve al proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo (art. 1180 c.c.) o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che adempiuto.
Diversamente, l'accollo esterno ex art. 1273 c.c. si configura secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante come contratto a favore di terzo sicché l'accordo tra il terzo accollante ed il debitore (accollato) attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo se privativo) e direttamente dell'accollante.
Pag. 2 di 5 L'adesione del creditore all'accollo sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa pattuizione, già perfezionatasi con il semplice scambio delle volontà di accollante ed accollato.
Come recentemente ricordato dalla Corte di legittimità, “nell'ipotesi di accollo c.d. semplice, l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente ad oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.
Con l'accollo semplice, quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione.
L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo” (Cass. Civ. sez. II n. 38225 del 3/12/2021).
Nel caso in esame non vi è una adesione all'accollo e la pretesa si fonda sul riconoscimento di posizioni di debito e credito risolte con una cessione pro solvendo
(cfr. doc. 2 fasc. opponente).
La tesi di parte opponente, in tal senso, è manifestamente infondata.
In proposito va ricordato inoltre che, ai sensi dell'art. 1406 c.c., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto.
Tale contraddizione nelle argomentazioni di parte opponente è dimostrabile con la interpretazione del rapporto sinallagmatico alla luce delle espressioni letterali (art. 1362
c.c.) e del raccordo con quelle inerenti a tutto il negozio complessivo (art. 1363 c.c.) giusta analisi conforme alla legge.
In definitiva non si tratta di eliminare le conseguenze contraddittorie con le premesse, salvando queste ultime, ma di rivedere totalmente le premesse, in ordine alla disciplina
Pag. 3 di 5 legale della cessione del credito, dell'accollo e soprattutto all'interpretazione del contratto, affermando conseguenze coerenti con tali premesse.
Peraltro, si ricorda il principio di non contestazione che ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni (Cass., sez. 3, 05/03/2020, n. 6172); questo investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito, atteso che - nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., secondo cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi - spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte
(cfr., fra le altre, Cass., sez. 1, 11/06/2014, n. 13217; Cass., sez. 6 - 1, 07/02/2019, n.
3680).
Nel complesso, quindi, ricorre anche il riconoscimento dei rispettivi debiti e crediti.
Sussiste accollo del debito e non cessione del contratto allorché il terzo abbia assunto l'obbligo di curare alcune modalità di esecuzione del contratto e abbia preso, a tal fine, contatti diretti con la controparte;
ciò non si è verificato nel caso in esame.
Argomentava legittimamente parte opposta - la ditta non è terzo bensì Parte_1
è debitore della e e, poiché era altresì creditrice nei confronti della CP_1 CP_1
cedeva il credito che vantava nei confronti di quest'ultima - alcun rilievo svolge CP_2
a favore dell'accollo, la pattuizione delle parti secondo cui opposta prendeva atto ed accettava che le modalità di pagamento del credito da parte della ditta ceduta sarebbero state concordate con quest'ultima. Con detta clausola cessionario e debitore ceduto si dovevano accordare sulla modalità e soprattutto sulle tempistiche del pagamento che non interessavano il cedente, il quale, doveva garantire l'esistenza del proprio credito nei confronti del debitore ceduto come ha fatto con la clausola di cui al punto 4) dell'atto di cessione - si trattava di una pattuizione accessoria all'atto di cessione che riguardava solamente il cessionario ed il debitore ceduto che non ha trasformato l'accordo di cessione in accollo.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
Pag. 4 di 5 dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 13/02/2025
Il Giudice
F. Monaco
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