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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2478/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2478/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 18-6-
2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- P.I. Parte_1
) con sede in San Cipriano d'Aversa (CE) via P.IVA_1
Starza 37, in persona del legale rapp.te pro tempore sig.
, elett.te dom.to in Caserta via O. Buccini 5 Parte_2 presso l'avv. Nicola Purgato (C.F. - pec C.F._1
- tel. e fax 0823441012), dal Email_1 quale è rapp.ta e difesa giusta procura agli atti
Appellante
E
P.IVA. C.F. Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del Commissario Prefettizio, Dr.ssa P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, C.F.
.(P.E.C.: C.F._2 Email_2
) con e presso il quale elettivamente domicilia in
[...] Napoli alla Via Pietro Giannone n. 30, giusta Deliberazione del
Commissario Prefettizio dr.ssa n. 6 del Controparte_2
17/12/2020 e Determinazione del Responsabile del Servizio n.
127 del 21.12.2020 e procura agli atti
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 18/11/2009 la Parte_1 conveniva in giudizio il dinanzi al Controparte_1
Tribunale di S. Maria C.V., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale, condannare il CP_1
in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in
[...] favore dell'istante dell'importo di €. 156.319,73 pari al corrispettivo delle prestazioni eseguite dall'appaltatore di cui il ha illegittimamente omesso la contabilizzazione ed il CP_1 riconoscimento, oltre interessi legali e moratori determinati ai sensi degli artt. 29 e ss del DM 145/2000 dalla data di maturazione del diritto sino al saldo effettivo;
- in via subordinata, condannare il in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'istante del medesimo importo di cui al precedente capo a titolo di equo indennizzo anche ai sensi dell'art. 10, comma 6, DM 145/2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al saldo effettivo;
- in via ancor più subordinata, condannare il in persona del sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'istante del medesimo importo di € 156.319,73 a titolo di indebito arricchimento tratto da convenuto ai danni dell'istante, oltre interessi CP_1 come per legge e rivalutazione dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo”.
Esponeva l'appellante che: “con contratto del 7/3/2005 repertorio n. 3, stipulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla Determina n. 186 del 27/10/2004, il
[...] concedeva in appalto alla appellante l'esecuzione CP_1 dei "Lavori di Costruzione del Complesso Sportivo Polifunzionale in località S. Barbara della Frazione Nocelleto - II° stralcio funzionale" per l'importo di euro 449.244,16, al netto dell'IVA, fisso ed invariabile a mente dell'art. 3 e dell'art. 5 del contratto, al netto del ribasso d'asta contrattuale del 3,04 % sull'importo posto a base di gara pari ad euro 460.666,12.
Con successivo atto aggiuntivo di sottomissione del 31/7/2007 repertorio n. 22 il prezzo dell'appalto, tenuto conto dei lavori suppletivi commissionati, veniva rideterminato in euro
471.096,95 al netto del ribasso d'asta del 3,04 %, di cui euro
2.582,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori sono stati consegnati con verbale del 9/12/2004 prot.
12948, e sospesi e poi ripresi alcune volte, come è dato atto nella Relazione sul conto finale.
In pagamento degli stessi la appellante ha ricevuto, a fronte dei
Certificati di pagamento emessi dalla Direzione Lavori per i SAL maturati, i seguenti acconti comprensivi di IVA: euro
124.089,90 come da fattura n. 4 del 27/5/2005, euro
123.870,00 come da fattura n. 8 del 9/7/2005, euro 157.890,40 come da fattura n. 6 del 28/12/2007.
In data 11/3/2009 il Direttore dei Lavori ing. Parte_3 redigeva il Certificato di Ultimazione dei lavori prot. 3313 del
13/03/2009 e successivamente, in data 23/3/2009 prot. n. 4089 dell'1/4/2009, lo Stato Finale dei Lavori.
Nel registro di contabilità dello Stato Finale la appellante provvedeva ad esplicitare riserve in relazione ad una serie di circostanze impreviste (carpenteria metallica e allestimento ponteggi), che avevano alterato il quadro economico ed il quadro temporale dell'appalto incidendo sensibilmente sul sinallagma contrattuale e contestualmente quantificava i maggiori oneri che ne erano derivati per necessità esecutive, indispensabili ai fini del completamento dell'opera e non considerate e contabilizzate o considerate e contabilizzate solo parzialmente, nel computo metrico allegato al progetto, per evidenti errori progettuali e da lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in sede di aggiudicazione, richiedendone i rispettivi importi.
Le problematiche manifestatesi nel corso dei lavori hanno comportato anzitutto una notevole lievitazione delle quantità di ferro occorrenti per la realizzazione delle opere in carpenteria metallica.
Ai maggiori oneri sopportati per la causale di cui sopra, si aggiungevano poi quelli ulteriori derivanti dalla necessità, per il montaggio delle opere in acciaio e per l'esecuzione delle opere in cemento armato, di procedere alla installazione di ponteggio metallico ad infilo con relativo tavolato (documentato dai rilievi fotografici allegati), categoria di lavori assolutamente non prevista in progetto…quantificando il maggior importo dovuto dalla committenza per tali causali in complessivi euro
156.319,73 oltre IVA.
Saldato l'importo dovuto a termini di contratto, nulla il CP_1 ha inteso corrispondere in relazione alle riserve tempestivamente esplicitate dalla istante”.
Definitivamente pronunciandosi in definizione del giudizio civile
R.G. n. 801193/2010 il G.U. del Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza n. 2909/2019 così provvedeva:
a) rigetta la domanda proposta dalla attrice;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 convenuto che liquida in €. 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il Tribunale ha affermato che: “in tema di appalto di opere pubbliche a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all.
F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175
c.c. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ.. Ciò, peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione” (Cass. 5662/15; Cass.
18559/11). Il concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo”, quindi, non è assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche, entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire. Da quanto appena detto emerge che, per valutare se è dovuto o meno dalla stazione appaltante, negli appalti pubblici “a corpo”, un ulteriore compenso per lavorazioni aggiuntive, è necessario constatare se il progetto esecutivo era o meno dettagliato e se dallo stesso era possibile o meno dedurre la necessità di tali lavorazioni aggiuntive.
Nella fattispecie oggetto di causa, rispetto alla necessità di maggiori quantità di acciaio, tale valutazione è preclusa dalla mancata produzione agli atti, rilevata anche dal CTU, del progetto esecutivo. Pertanto, (nessuna) somma a titolo di compenso per la maggior quantità di acciaio può essere riconosciuta alla impresa appaltatrice, stante l'impossibilità di valutare la completezza e il dettaglio del progetto esecutivo e, quindi, l'eventuale mala fede e scorrettezza della stazione appaltante. Per quanto riguarda la maggior somma richiesta dalla impresa appaltatrice per i ponteggi e gli appoggi elastometrici, il CTU ha rilevato che…la loro necessità era evidente anche prima del completamento delle categorie di lavori riportate nello Stato Finale e, quindi, la relativa riserva risulterebbe tardiva. La somma richiesta dalla società attrice non può, infine, essere riconosciuta neanche a titolo di ingiustificato arricchimento, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di appalto di opere pubbliche, qualora il prezzo sia stato convenuto “a corpo”,
l'appaltatore non è legittimato ad esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento per l'eventuale maggior quantità di opera eseguita, dovendosi escludere che la locupletazione del committente sia priva di giusta causa in quanto insita nella natura del contratto” (Cass. 24165/14)”.
Avverso tale sentenza proponeva appello la , Parte_1 chiedendo: “In totale riforma della sentenza appellata, condannare il in persona del sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della appellante della somma quantificata dal CTU o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta a titolo di indebito arricchimento derivato al convenuto ed in danno dell'appellante per le causali CP_1 di cui in narrativa, oltre interessi come per legge e rivalutazione dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello o il suo rigetto.
L'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Infatti, l'appellante non ha specificamente censurato la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di ingiustificato arricchimento, secondo cui: “La somma richiesta dalla società attrice non può, infine, essere riconosciuta neanche a titolo di ingiustificato arricchimento, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "in tema di appalto di opere pubbliche qualora il prezzo sia stato convenuto "a corpo ", l'appaltatore non è legittimato ad esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento per l'eventuale maggior quantità di opera eseguita, dovendosi escludere che la locupletazione del committente sia priva di giusta causa in quanto insita nella natura del contratto" (Cass. 24165/14)", avendo la parte impugnante soltanto formulato deduzioni relative all'accertamento da parte del CTU delle maggiori lavorazioni eseguite e alla loro quantificazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2909/2019 del Tribunale di S. Maria C.V., proposto da con atto Parte_1 notificato al , così provvede: Controparte_1
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15% CPA e IVA come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 15-10-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 2478/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2478/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 18-6-
2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- P.I. Parte_1
) con sede in San Cipriano d'Aversa (CE) via P.IVA_1
Starza 37, in persona del legale rapp.te pro tempore sig.
, elett.te dom.to in Caserta via O. Buccini 5 Parte_2 presso l'avv. Nicola Purgato (C.F. - pec C.F._1
- tel. e fax 0823441012), dal Email_1 quale è rapp.ta e difesa giusta procura agli atti
Appellante
E
P.IVA. C.F. Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del Commissario Prefettizio, Dr.ssa P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, C.F.
.(P.E.C.: C.F._2 Email_2
) con e presso il quale elettivamente domicilia in
[...] Napoli alla Via Pietro Giannone n. 30, giusta Deliberazione del
Commissario Prefettizio dr.ssa n. 6 del Controparte_2
17/12/2020 e Determinazione del Responsabile del Servizio n.
127 del 21.12.2020 e procura agli atti
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 18/11/2009 la Parte_1 conveniva in giudizio il dinanzi al Controparte_1
Tribunale di S. Maria C.V., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale, condannare il CP_1
in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in
[...] favore dell'istante dell'importo di €. 156.319,73 pari al corrispettivo delle prestazioni eseguite dall'appaltatore di cui il ha illegittimamente omesso la contabilizzazione ed il CP_1 riconoscimento, oltre interessi legali e moratori determinati ai sensi degli artt. 29 e ss del DM 145/2000 dalla data di maturazione del diritto sino al saldo effettivo;
- in via subordinata, condannare il in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'istante del medesimo importo di cui al precedente capo a titolo di equo indennizzo anche ai sensi dell'art. 10, comma 6, DM 145/2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al saldo effettivo;
- in via ancor più subordinata, condannare il in persona del sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'istante del medesimo importo di € 156.319,73 a titolo di indebito arricchimento tratto da convenuto ai danni dell'istante, oltre interessi CP_1 come per legge e rivalutazione dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo”.
Esponeva l'appellante che: “con contratto del 7/3/2005 repertorio n. 3, stipulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla Determina n. 186 del 27/10/2004, il
[...] concedeva in appalto alla appellante l'esecuzione CP_1 dei "Lavori di Costruzione del Complesso Sportivo Polifunzionale in località S. Barbara della Frazione Nocelleto - II° stralcio funzionale" per l'importo di euro 449.244,16, al netto dell'IVA, fisso ed invariabile a mente dell'art. 3 e dell'art. 5 del contratto, al netto del ribasso d'asta contrattuale del 3,04 % sull'importo posto a base di gara pari ad euro 460.666,12.
Con successivo atto aggiuntivo di sottomissione del 31/7/2007 repertorio n. 22 il prezzo dell'appalto, tenuto conto dei lavori suppletivi commissionati, veniva rideterminato in euro
471.096,95 al netto del ribasso d'asta del 3,04 %, di cui euro
2.582,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori sono stati consegnati con verbale del 9/12/2004 prot.
12948, e sospesi e poi ripresi alcune volte, come è dato atto nella Relazione sul conto finale.
In pagamento degli stessi la appellante ha ricevuto, a fronte dei
Certificati di pagamento emessi dalla Direzione Lavori per i SAL maturati, i seguenti acconti comprensivi di IVA: euro
124.089,90 come da fattura n. 4 del 27/5/2005, euro
123.870,00 come da fattura n. 8 del 9/7/2005, euro 157.890,40 come da fattura n. 6 del 28/12/2007.
In data 11/3/2009 il Direttore dei Lavori ing. Parte_3 redigeva il Certificato di Ultimazione dei lavori prot. 3313 del
13/03/2009 e successivamente, in data 23/3/2009 prot. n. 4089 dell'1/4/2009, lo Stato Finale dei Lavori.
Nel registro di contabilità dello Stato Finale la appellante provvedeva ad esplicitare riserve in relazione ad una serie di circostanze impreviste (carpenteria metallica e allestimento ponteggi), che avevano alterato il quadro economico ed il quadro temporale dell'appalto incidendo sensibilmente sul sinallagma contrattuale e contestualmente quantificava i maggiori oneri che ne erano derivati per necessità esecutive, indispensabili ai fini del completamento dell'opera e non considerate e contabilizzate o considerate e contabilizzate solo parzialmente, nel computo metrico allegato al progetto, per evidenti errori progettuali e da lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in sede di aggiudicazione, richiedendone i rispettivi importi.
Le problematiche manifestatesi nel corso dei lavori hanno comportato anzitutto una notevole lievitazione delle quantità di ferro occorrenti per la realizzazione delle opere in carpenteria metallica.
Ai maggiori oneri sopportati per la causale di cui sopra, si aggiungevano poi quelli ulteriori derivanti dalla necessità, per il montaggio delle opere in acciaio e per l'esecuzione delle opere in cemento armato, di procedere alla installazione di ponteggio metallico ad infilo con relativo tavolato (documentato dai rilievi fotografici allegati), categoria di lavori assolutamente non prevista in progetto…quantificando il maggior importo dovuto dalla committenza per tali causali in complessivi euro
156.319,73 oltre IVA.
Saldato l'importo dovuto a termini di contratto, nulla il CP_1 ha inteso corrispondere in relazione alle riserve tempestivamente esplicitate dalla istante”.
Definitivamente pronunciandosi in definizione del giudizio civile
R.G. n. 801193/2010 il G.U. del Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza n. 2909/2019 così provvedeva:
a) rigetta la domanda proposta dalla attrice;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 convenuto che liquida in €. 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il Tribunale ha affermato che: “in tema di appalto di opere pubbliche a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all.
F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175
c.c. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ.. Ciò, peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione” (Cass. 5662/15; Cass.
18559/11). Il concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo”, quindi, non è assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche, entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire. Da quanto appena detto emerge che, per valutare se è dovuto o meno dalla stazione appaltante, negli appalti pubblici “a corpo”, un ulteriore compenso per lavorazioni aggiuntive, è necessario constatare se il progetto esecutivo era o meno dettagliato e se dallo stesso era possibile o meno dedurre la necessità di tali lavorazioni aggiuntive.
Nella fattispecie oggetto di causa, rispetto alla necessità di maggiori quantità di acciaio, tale valutazione è preclusa dalla mancata produzione agli atti, rilevata anche dal CTU, del progetto esecutivo. Pertanto, (nessuna) somma a titolo di compenso per la maggior quantità di acciaio può essere riconosciuta alla impresa appaltatrice, stante l'impossibilità di valutare la completezza e il dettaglio del progetto esecutivo e, quindi, l'eventuale mala fede e scorrettezza della stazione appaltante. Per quanto riguarda la maggior somma richiesta dalla impresa appaltatrice per i ponteggi e gli appoggi elastometrici, il CTU ha rilevato che…la loro necessità era evidente anche prima del completamento delle categorie di lavori riportate nello Stato Finale e, quindi, la relativa riserva risulterebbe tardiva. La somma richiesta dalla società attrice non può, infine, essere riconosciuta neanche a titolo di ingiustificato arricchimento, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di appalto di opere pubbliche, qualora il prezzo sia stato convenuto “a corpo”,
l'appaltatore non è legittimato ad esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento per l'eventuale maggior quantità di opera eseguita, dovendosi escludere che la locupletazione del committente sia priva di giusta causa in quanto insita nella natura del contratto” (Cass. 24165/14)”.
Avverso tale sentenza proponeva appello la , Parte_1 chiedendo: “In totale riforma della sentenza appellata, condannare il in persona del sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della appellante della somma quantificata dal CTU o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta a titolo di indebito arricchimento derivato al convenuto ed in danno dell'appellante per le causali CP_1 di cui in narrativa, oltre interessi come per legge e rivalutazione dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello o il suo rigetto.
L'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Infatti, l'appellante non ha specificamente censurato la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di ingiustificato arricchimento, secondo cui: “La somma richiesta dalla società attrice non può, infine, essere riconosciuta neanche a titolo di ingiustificato arricchimento, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "in tema di appalto di opere pubbliche qualora il prezzo sia stato convenuto "a corpo ", l'appaltatore non è legittimato ad esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento per l'eventuale maggior quantità di opera eseguita, dovendosi escludere che la locupletazione del committente sia priva di giusta causa in quanto insita nella natura del contratto" (Cass. 24165/14)", avendo la parte impugnante soltanto formulato deduzioni relative all'accertamento da parte del CTU delle maggiori lavorazioni eseguite e alla loro quantificazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2909/2019 del Tribunale di S. Maria C.V., proposto da con atto Parte_1 notificato al , così provvede: Controparte_1
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15% CPA e IVA come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 15-10-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)