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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/10/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR HI Presidente dott.ssa AU MI Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1982 /2025 promossa da:
) nata a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
RE GL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di porta Vittoria n. 17;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] , con CP_1 C.F._2
l'avvocato Nicoletta Bracalante e l'avv. Antonella Mancini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza Lucio Valerio Pudente 9 Vasto;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
• Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente e confermare la competenza del Tribunale di Monza.
Nel merito:
• Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/09/2011 a
Vasto (CH).
• Disporre, in modifica delle condizioni di separazione, l'affidamento in via esclusiva della figlia minore alla madre, Sig.ra con collocamento prevalente presso la stessa. Persona_1 Parte_1
• Regolamentare il diritto di visita del padre, tenendo conto della volontà e del benessere psicofisico della minore, eventualmente disponendo che gli incontri avvengano con modalità protette, almeno in una fase iniziale, stante la grave conflittualità e il pregiudizio arrecato dal padre alla figlia.
• Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra quale CP_1 Parte_1 contributo onnicomprensivo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 700,00, da Per_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Assumere ogni ulteriore e opportuno provvedimento a tutela dell'interesse della figlia minorenne.
• Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: • Ascolto della minore ai sensi dell'art. Persona_1
473-bis.4 c.p.c., sulle circostanze relative al suo rapporto con la figura paterna e sui suoi desiderata in merito alle modalità di frequentazione.
• Ammissione di prova per testi sul disagio emotivo resosi della minore con riferimento al rapporto con il padre. Si indicano a testi:
- , nata a [...] e residente in [...] Testimone_1
- , nata in [...] e residente in [...] Persona_2
• Con riserva di depositare le registrazioni audio complete delle conversazioni telefoniche intercorse tra il padre e la figlia, da cui emerge la condotta pregiudizievole del Sig. Per_1
• Si insiste per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., già implicitamente richiesto con il deposito del piano genitoriale, affinché il Sig. depositi gli estratti conto bancari e finanziari completi relativi agli ultimi Per_1 tre anni, come peraltro disposto dal Giudice.
pagina 2 di 12 per parte resistente:
In via preliminare: ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ossia innanzi al Tribunale di Vasto.
In ogni caso nel merito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare l'affido condiviso, come per legge, della figlia minore con collocamento della Persona_1 stessa presso la madre nel Comune di Sesto SA AN, respingendo la richiesta di affidamento esclusivo alla madre;
disporre, se necessario, per la minore, previo eventuale ascolto assistito della stessa, apposito sostegno psicologico anche al fine di rafforzare e sostenere la relazione paterna ed adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile per il benessere della stessa;
4) confermare un contributo di mantenimento da parte del padre in favore della figlia nella misura di €.
350,00 così come stabilito in sede di separazione personale;
5) in merito al diritto di visita del padre disporre quanto segue:
a) durante i giorni di festa, in particolar modo durante le festività natalizie e pasquali: il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia seguendo il criterio dell'alternanza;
c) durante le vacanze estive il padre, infine, avrà facoltà di tenere con sé la figlia per un periodo di 7 giorni da concordare con il genitore collocatario di anno in anno, compatibilmente con le esigenze ed i tempi scolastici della figlia, da comunicare al coniuge almeno un mese prima;
viene fatto salvo ogni diverso accordo, eventualmente e di volta in volta preso congiuntamente dai coniugi;
6) con ogni ulteriore provvedimento di legge con vittoria di spese, competenze ed onorari della procedura.
7) disporre per le spese di lite ai sensi di legge. In via istruttoria: insiste per l'ammissione dei testi già indicati nell'atto di costituzione e per l'acquisizione della documentazione versata in atti.
Altresì, chiede ammissione testimoniale, a prova contraria, a mezzo del Sig : e Parte_2 Tes_2
, nato il [...] a [...] circostanze:
[...]
Vero o meno che la figlia del tornava da sola a Vasto e che spesso era accompagnata dal nonno Per_1 presso l'abitazione vastese.
Vero o meno che l'autovettura del Sig. viene utilizzata prevalentemente per lavoro. Per_1
Chiede ammissione testimoniale, a prova contraria, a mezzo del Sig. , nato il [...] a Testimone_2
Foggia (FG) sulle seguenti circostanze:
Vero o meno che , figlio dell'attuale compagna del ha sempre avuto un ottimo Testimone_2 Per_1 rapporto con e che quest'ultima le avrebbe confidato a mezzo messaggi che la madre avrebbe fatto Per_1 revocare l'affido al padre nella pendente causa. pagina 3 di 12 Vero meno che riconosce i messaggi intercorsi con la figlia del e prodotti con la memoria Per_1 integrativa del resistente (all. 1)
Chiede, altresì, ammissione testimoniale, a prova contraria, a mezzo della sig.ra nata Testimone_3 il 14.12.1983 a OT JU AS (ROU), attuale compagna del sulla seguente circostanza: Per_1
Vero o meno che riconosce i messaggi intercorsi con la figlia del e prodotti con la memoria Per_1 integrativa del resistente (all. 2)
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
24.9.2011 con che dalla unione nasceva il 25 settembre 2012, la figlia;
che la CP_1 Per_1 coppia si separava consensualmente con decreto del 4/11/2019 del Tribunale di Vasto, alle seguenti condizioni: affido condiviso e collocamento della minore presso la madre, il padre avrebbe corrisposto a titolo di contributo al mantenimento di l'importo mensile di euro 350, oltre al rimborso del 50% Per_1 delle spese straordinarie;
esponeva che si disinteressava dal punto di vista morale e materiale di Per_1
omettendo il rimborso del 50% delle spese straordinarie della minore e di recente anche il Per_1 pagamento del contributo al mantenimento ordinario;
che il resistente aveva bloccato il suo contatto, inibendo le comunicazioni nell'interesse della figlia;
che egli conviveva con una nuova compagna, con la quale aveva avuto un figlio nel febbraio 2025, e la quale era a sua volta madre di due figli da precedente unione;
che soffriva il distacco paterno e aveva deciso di interrompere le visite con lui;
che i nonni Per_1 paterni di contro erano molto supportivi con la nipote e la sostenevano anche economicamente;
che il nonno paterno aveva contribuito all'acquisto degli occhiali da vista per la nipote, atteso il fatto che il resistente si rifiutava di partecipare alla spesa;
che il resistente imponeva che avesse ancora dentista Per_1 in Abruzzo, e ciò con aggravio di spese;
di essersi trasferita con la figlia, sull'accordo paterno, a Sesto SA
AN, in locazione, con canone mensile di euro 900, oltre ad euro 250 per spese condominiali ed utenze;
che il resistente viveva in comodato in abitazione del di lui padre ed era dipendente di un'azienda che si occupava di manutenzione di impianti presso ospedali;
che egli era, altresì, titolare di partita iva finalizzata allo svolgimento di mansioni quali installazione di condizionatori, impianti di videosorveglianza e antifurti;
di essere dipendente con contratto part-time presso un salone di bellezza a Milano, con uno stipendio mensile di circa € 1.400,00; concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido esclusivo della minore e collocamento presso di sé, che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento di nella misura mensile di euro 700, oltre al rimborso del 50% Per_1 delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, eccependo in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore di quello di Vasto, ove si trovava la residenza abituale della minore;
esponeva peraltro che si Per_1 pagina 4 di 12 era trasferita a Sesto SA AN da meno di un anno e che pertanto la residenza abituale della minore permaneva in Vasto;
evidenziava che il trasferimento a Sesto SA AN – che egli non aveva impedito – rendeva più difficoltosi i rapporti padre/figlia; che non sussistevano i presupposti per l'affido esclusivo;
che la ricorrente aveva conservato l'appartamento di Vasto;
che ella aveva ostacolato i rapporti padre – figlia;
che egli aveva un reddito mensile di euro 1800 e viveva presso l'abitazione dei di lui genitori, ove contribuiva alle spese abitative;
che la propria attività non aveva generato utili e che egli aveva aderito alla procedura di definizione agevolata per l'importo di euro 36.000 (24.000 in definizione); di avere finanziamento non onorato con Fire, per euro 10.000; di avere un altro debito di euro 18.500; concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso, collocamento della minore presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé, e che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento della minore nella somma mensile di euro 350, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 16.10.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto, le parti rispettivamente dichiaravano: la ricorrente: vivo a Sesto SA AN in locazione con canone mensile di euro 900, che comprende acqua e riscaldamento, non la luce. Vivo con lavoro in un salone di bellezza a Milano con stipendio mensile di euro 1400, oltre 13ma oltre Per_1 buoni pasto accreditati su statispay, sono variabili, ieri mi hanno accreditato 520 euro per tre mesi, sono circa 150 euro al mese. Prendo l'assegno unico per di euro 200 mensili. Attualmente scende una volta al mese a Vasto, Per_1 Per_1 mettendosi direttamente d'accordo con il padre che mi ha bloccato sul telefono, quindi non mi posso accordare con lui. Lui sta versando euro 350 mensili di contributo al mantenimento. Io ho un finanziamento per l'auto di 309 euro mensili che è scaduto questo mese. Ho una casa in locazione a Vasto che vorrei comprare, ci sono dentro mobili miei, pago di canone mensile 400 euro, ma il mutuo per l'acquisto potrebbe essere analogo. Mi sono trasferita per avere una busta paga e poter accedere ad un mutuo. io ci tengo che abbia un rapporto con il padre. Per_1 il resistente: vivo a Vasto in una casa di mio padre, non gravata da mutuo, vivo con la mia attuale compagna, nostro figlio nato nel 2025, le due figlie della mia compagna che hanno 3 e 18 anni. Vive con noi anche mio papà con la sua Per_3 compagna. La mia compagna non lavora, è sempre stata casalinga, per le altre due figlie prende 250 euro per una e per l'altra sta discutendo con il padre. per la mia compagna prende un assegno unico che non conosco. Mio papà e la sua Per_3 compagna fanno lavori occasionali. Io lavoro all'Ospedale di Vasto con reddito mensile di euro 1800 netti, oltre 13ma. ho una srl mia, siamo 4 soci, sono amministratore, la società è in perdita. Ho finanziamenti e debiti con Agenzia delle Entrate, non mi rimane nulla dello stipendio. Quando la ricorrente ha deciso di salire a vivere io volevo oppormi, ma mio padre mi ha detto di non farlo, e quindi ho deciso di non oppormi e di non fare guerra, ma comunque è stato un po' improvviso. Quando ha deciso di salire a vivere a Sesto SA AN la vedevo e la sentivo senza problemi, ultimamente è fredda invece, Per_1 anche al Battesimo di è stata fredda. Io vorrei un rapporto con Per_3 Per_1
pagina 5 di 12 Il legale della ricorrente evidenzia che la signora fa fatica anche a farsi rimborsare le spese straordinarie perché le parti non comunicano e propone un forfait che le comprenda. A meri fini transattivi Chiede determinazione del contributo al mantenimento di euro 550 comprensivo delle spese straordinarie, oltre al 100% dell'assegno unico.
Il legale del resistente eccepisce che non è una cifra sostenibile per il proprio assistito e quindi propone euro 350 oltre al
50% delle spese straordinarie concordate tra le parti oltre al 100% dell'assegno unico.
*******
Ritenuto preliminarmente che:
-Sussiste la competenza del Tribunale di Monza a decidere sulla presente controversia, poiché nel circondario di Monza sussiste la residenza abituale di (25 settembre 2012). Per_1
A norma dell'articolo Art. 473-bis.11 c.p.c. Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
Nel caso di specie, la ricorrente e vivevano a Vasto e si sono trasferite a Sesto SA AN Per_1 nell'ottobre 2024; la minore, dunque, da cinque mesi prima della proposizione del ricorso (marzo 2025) vive in Lombardia, ivi frequenta la scuola e ha verosimilmente creato una propria rete sociale.
Come evidenziato da a pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta, egli non si è opposto al Per_1 trasferimento di e della ricorrente in Sesto SA AN (Certamente, infatti, il Sig. non volendo Per_1 Per_1 coartare in alcun modo la Sig.ra non ha impedito che questa si trasferisse, essendo suo diritto cercare lavoro dove Pt_1 ritenesse).
Anche alla udienza del 16.10.2025 il resistente ha dichiarato: Quando la ricorrente ha deciso di salire a vivere io volevo oppormi, ma mio padre mi ha detto di non farlo, e quindi ho deciso di non oppormi e di non fare guerra, ma comunque
è stato un po' improvviso.
Il trasferimento di a Sesto SA AN non è dunque avvenuto con l'opposizione del resistente, Per_1 non ha comportato violazione dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e non è dunque illegittimo;
esso ha pertanto consentito il radicarsi presso l'intestato Tribunale della competenza territoriale, ivi trovandosi la nuova residenza abituale della minore.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Ritenuto nel merito che:
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i pagina 6 di 12 presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
CO (25 settembre 2012) viene affidata in modo esclusivo alla madre: la formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, la ricorrente e la figlia si sono trasferite a vivere a circa 650 chilometri di distanza dall'abitazione paterna, senza opposizione di Per_1
Tra le parti sussiste spiccata incomunicabilità: la ricorrente ha allegato in ricorso ed alla udienza del
16.10.2025 che il resistente ne ha bloccato il numero telefonico e non ha contestato la circostanza. Per_1
Il legale della ricorrente ha esposto che tale incomunicabilità rende impossibile anche concordare le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore;
di nuovo nulla ha eccepito sul punto. Per_1
È peraltro incontroverso che attualmente i rapporti tra ed il padre attraversano una fase critica: dal Per_1 documento 7 ricorrente (chat whatsapp tra ed il padre) emerge come la minore si dolga del fatto che Per_1 la nuova famiglia del genitore non organizza mai nulla di piacevole quando lei si reca a trovarli, di venire trattata come una ragazza viziata e di sentire continuamente parlare male della madre, cosa che la ferisce;
vorrebbe trascorrere del tempo da sola con il padre, ma non asseconda questo desiderio Per_1 Per_1 della figlia (documento 7 ricorrente).
Nella chat documento 8 ricorrente si lamenta con il padre che la di lui compagna ha parlato male di Per_1 lei, di aver sofferto al battesimo del fratellino e che si sarebbe aspettata una telefonata del padre, Per_3 che non è arrivata.
Alla luce di quanto precede, è evidente che a causa della distanza geografica, dell'assenza di Per_1 comunicazioni con la ricorrente, della sospensione dei rapporti con non appare oggi in grado di Per_1 partecipare alle determinazioni educative che afferiscono la minore in modo informato, consapevole delle esigenze della figlia ed orientato al suo benessere.
Di contro, non sono stati allegati, né sono comunque emersi elementi che debbano far ritenere pregiudizievole per la minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre: la minore riferisce di avere un ottimo rapporto con la genitrice e che ella si preoccuperebbe di tutte le sue esigenze
(documento 7 ricorrente).
pagina 7 di 12 Dalla valutazione scolastica di emergono un andamento discreto e un giudizio comportamentale Per_1 adeguato (Rispetta le persone, gli ambienti e le regole di convivenza nei vari contesti. Partecipa e collabora alle attività.
Svolge il lavoro richiesto non sempre in modo accurato e puntuale. GIUDIZIO SINTETICO: ADEGUATO).
La valutazione finale riporta: Utilizza correttamente procedure, strumenti e i linguaggi specifici delle discipline. Usa in modo essenziale la maggior parte delle informazioni e abilità. Ha buone capacità di recuperare e organizzare informazioni nuove e di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Partecipa alle attività in modo adeguato. Si impegna e svolge i compiti in modo discontinuo. È in grado di organizzare in modo essenziale il lavoro scolastico. Utilizza le strategie adeguate alle diverse situazioni, non sempre in modo autonomo. (documento 3 depositato il 17.7.2025).
Non emergono dunque elementi che possano far ritenere pregiudizievole per la minore l'affido esclusivo alla madre.
-Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione di fatto creatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare (avvenuta ormai 6 anni fa) e non essendosi il padre opposto al trasferimento della madre e della minore in Sesto SA AN (cfr. pagina 3 comparsa di costituzione e risposta e verbale udienza 16.10.2025).
-i rapporti con il padre verranno regolamentati per accordo diretto con la minore, sia in relazione all'età anagrafica di sia all'esigenza di lasciare libera la ragazza di riprendere i rapporti nel momento in cui Per_1 farà rientro sul territorio di Vasto, ove la mamma ha ancora un'abitazione e ove abitano i nonni paterni, cui la minore è molto legata.
-Non si ritiene in alcun modo opportuno l'ascolto della minore sia in quanto superfluo, non essendo contestata la posizione di riguardo ai suoi rapporti con entrambi i genitori, sia in quanto esso Per_1 potrebbe determinare criticità, stante la sofferenza che emerge nelle parole di riferita ai suoi rapporti Per_1 con il padre ed alla nuova famiglia di (documenti 7 e 8 ricorrente), sofferenza che potrebbe essere Per_1 acuita dal dover riferire in ordine a tali aspetti anche all'Autorità Giudiziaria.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente dichiara di lavorare part time presso istituto di bellezza, con reddito mensile di euro 1400 per 13 mensilità (e dunque circa 1550 per 12), oltre a circa 150 di buoni pasto;
percepisce euro 200 pari al 100% dell'assegno unico per;
vive in locazione con canone Per_1 mensile di euro 900; il finanziamento per l'acquisto dell'auto è scaduto nel corrente mese.
Allega di versare euro 400 per la locazione di una casa a Vasto.
È evidente che i redditi dichiarati non sono connotati da attendibilità, sol considerando che atteso un importo anche minimo per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), ella avrebbe una disponibilità pagina 8 di 12 netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 100, non sufficiente a sostenere alcuna altra spesa (trasporto, voluttuarie….).
In ogni caso, per età, condizione personale e pregresse esperienze ella appare dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle di reperire lavoro full time, con maggiore redditività.
Il resistente è lavoratore dipendente e socio di srl;
nell'anno di imposta 2024 ha dichiarato reddito da lavoro dipendente di euro 30.268 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2003 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; dall'esame degli estratti conto 2024 emergono versamenti di contanti di euro
26.250 (media mensile di euro 2.187); dall'esame degli estratti conto non emergono prelievi di contante, a conferma che egli ne ha a disposizione per altre vie.
Vive ospite dei di lui genitori, che secondo quanto allegato, svolgerebbero entrambi lavori occasionali, con la compagna che è inoccupata e percepisce contributo al mantenimento dei due figli nati da precedente unione di euro 200 ed assegno unico di importo non quantificato.
La coppia ha un figlio , nato nel 2025; il resistente ha in essere finanziamenti di euro 452 mensili, Per_3 euro 20 mensili, euro 25 mensili, euro 275 mensili, euro 448 mensili (cfr. estratti conto 2025).
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento e contributo spese abitative (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 2500 circa considerati anche i versamenti di contanti.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli ai sensi dell'articolo 30
Cost. e dell'articolo 315 bis c.c.; l'obbligo di mantenimento deve essere assolto da ciascun genitore in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411;
Cass. Civ., 20.1.2012, n. 785; Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ.,
28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ., 10.11.2011, n. 367).
Il contributo a favore dei figli va determinato in misura proporzionale sia alla capacità reddituale dei genitori che ai bisogni della prole, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass.
Civ., 24 aprile 2007, n. 9915; Cass. Civ., 22 marzo 2005, n. 6197; Cass. 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. 8 novembre 1997, n. 11025).
Peraltro, la mancata frequentazione fra il genitore e il figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell'obbligo economico (cfr. Cass. Civ., 30.1.2019, n. 2735).
Con riferimento alla possibile forfettizzazione delle spese straordinarie, come richiesta dalla ricorrente alla udienza del 16.10.2025, osserva il Collegio che la Giurisprudenza di legittimità più risalente ha assunto sul punto un orientamento negativo, ritenendo che In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese pagina 9 di 12 "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. (Cass. ord. 1562/2020, nello stesso senso
Cass. sent. n. 9372/2012).
Sulla base di questo orientamento, la Corte di Cassazione non riteneva possibile una predeterminazione dell'ammontare delle spese straordinarie, in quanto – stante la loro imprevedibilità ed eccezionalità – ciò avrebbe rischiato di violare gli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori.
Un più recente orientamento giurisprudenziale ha invece rilevato come talune delle voci di spesa tradizionalmente rientranti tra gli esborsi straordinari siano in realtà caratterizzati da ricorrenza e dunque da un minimo di prevedibilità, tanto da poter essere ricomprese nel mantenimento dovuto periodicamente, ed azionate in forza del titolo originario, senza la necessità di proporre autonoma azione volta all'accertamento della loro debenza ed alla conseguente condanna.
Sul punto si veda ad esempio Cass. ord. 379 /2021 In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio.
Cass. sent. n.33939/2023 In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto
a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
(Nello stesso senso Cass. sent. n.18954/2025).
pagina 10 di 12 Ritiene il Collegio di dover aderire a tale ultimo orientamento: tra le spese tradizionalmente ritenute come straordinarie sussistono alcune voci ricorrenti (ad esempio, libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica, acquisto occhiali da vista per soggetti portanti deficit visivo…) che, stante la loro afferenza ad esigenze regolari e reiterate, possono costituire oggetto di preventiva determinazione nel loro ammontare.
Ciò in particolare quando, come nel caso di specie, l'assenza di comunicazione e la conflittualità tra i genitori rischiano di rendere il procedimento di richiesta – assenso – condivisione della spesa di fatto impraticabile, con evidente pregiudizio per il diritto del minore a vedere entrambi i genitori partecipi degli obblighi contributivi sugli stessi gravanti ex articolo 30 Cost. e 315 bis c.c.
Alla luce di tutto quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole (il cui incremento in relazione al progredire dell'età non abbisogna di dimostrazione, cfr. ex pluris Cass. sent n. n.34382/2023), ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, atteso che l'importo del contributo al mantenimento ordinario rivalutato alla data odierna è di euro 420 circa, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda.
-L'importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla ricorrente, che, in quanto affidataria esclusiva e collocataria prevalente, sopporta in via principale gli oneri di mantenimento della minore.
-Consegue alla prevalente soccombenza la condanna del resistente a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro
26.000 ed alle diverse fasi (di studio ed introduttiva) in cui si è articolato il giudizio, oltre alle spese documentate, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.1982/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
CR il 20/04/1991 e nato a [...] il [...] , che hanno CP_1 contratto matrimonio in data 24.9.2011 a Vasto (atto n. 110 parte II serie A registro atti di matrimonio del
Comune di Vasto);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vasto, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
3.Affida in via esclusiva alla madre;
Per_1 pagina 11 di 12 4. colloca la minore presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo liberi accordi assunti con la stessa;
Per_1
6. con decorrenza marzo 2025 Pone a carico del resistente l'importo di euro 550,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, di cui euro 450 a titolo di contributo al mantenimento ordinario ed euro 100 a titolo di forfettizzazione delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo di Monza. L'importo di euro 450 è soggetto a rivalutazione annuale
ISTAT prima rivalutazione marzo 2026;
7. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico;
8. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 848,00 per competenze, euro 62,50 per spese, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per la restante metà.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Presidente
AR HI
Il Giudice est.
AU MI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR HI Presidente dott.ssa AU MI Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1982 /2025 promossa da:
) nata a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
RE GL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di porta Vittoria n. 17;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] , con CP_1 C.F._2
l'avvocato Nicoletta Bracalante e l'avv. Antonella Mancini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza Lucio Valerio Pudente 9 Vasto;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
• Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente e confermare la competenza del Tribunale di Monza.
Nel merito:
• Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/09/2011 a
Vasto (CH).
• Disporre, in modifica delle condizioni di separazione, l'affidamento in via esclusiva della figlia minore alla madre, Sig.ra con collocamento prevalente presso la stessa. Persona_1 Parte_1
• Regolamentare il diritto di visita del padre, tenendo conto della volontà e del benessere psicofisico della minore, eventualmente disponendo che gli incontri avvengano con modalità protette, almeno in una fase iniziale, stante la grave conflittualità e il pregiudizio arrecato dal padre alla figlia.
• Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra quale CP_1 Parte_1 contributo onnicomprensivo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 700,00, da Per_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Assumere ogni ulteriore e opportuno provvedimento a tutela dell'interesse della figlia minorenne.
• Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: • Ascolto della minore ai sensi dell'art. Persona_1
473-bis.4 c.p.c., sulle circostanze relative al suo rapporto con la figura paterna e sui suoi desiderata in merito alle modalità di frequentazione.
• Ammissione di prova per testi sul disagio emotivo resosi della minore con riferimento al rapporto con il padre. Si indicano a testi:
- , nata a [...] e residente in [...] Testimone_1
- , nata in [...] e residente in [...] Persona_2
• Con riserva di depositare le registrazioni audio complete delle conversazioni telefoniche intercorse tra il padre e la figlia, da cui emerge la condotta pregiudizievole del Sig. Per_1
• Si insiste per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., già implicitamente richiesto con il deposito del piano genitoriale, affinché il Sig. depositi gli estratti conto bancari e finanziari completi relativi agli ultimi Per_1 tre anni, come peraltro disposto dal Giudice.
pagina 2 di 12 per parte resistente:
In via preliminare: ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ossia innanzi al Tribunale di Vasto.
In ogni caso nel merito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare l'affido condiviso, come per legge, della figlia minore con collocamento della Persona_1 stessa presso la madre nel Comune di Sesto SA AN, respingendo la richiesta di affidamento esclusivo alla madre;
disporre, se necessario, per la minore, previo eventuale ascolto assistito della stessa, apposito sostegno psicologico anche al fine di rafforzare e sostenere la relazione paterna ed adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile per il benessere della stessa;
4) confermare un contributo di mantenimento da parte del padre in favore della figlia nella misura di €.
350,00 così come stabilito in sede di separazione personale;
5) in merito al diritto di visita del padre disporre quanto segue:
a) durante i giorni di festa, in particolar modo durante le festività natalizie e pasquali: il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia seguendo il criterio dell'alternanza;
c) durante le vacanze estive il padre, infine, avrà facoltà di tenere con sé la figlia per un periodo di 7 giorni da concordare con il genitore collocatario di anno in anno, compatibilmente con le esigenze ed i tempi scolastici della figlia, da comunicare al coniuge almeno un mese prima;
viene fatto salvo ogni diverso accordo, eventualmente e di volta in volta preso congiuntamente dai coniugi;
6) con ogni ulteriore provvedimento di legge con vittoria di spese, competenze ed onorari della procedura.
7) disporre per le spese di lite ai sensi di legge. In via istruttoria: insiste per l'ammissione dei testi già indicati nell'atto di costituzione e per l'acquisizione della documentazione versata in atti.
Altresì, chiede ammissione testimoniale, a prova contraria, a mezzo del Sig : e Parte_2 Tes_2
, nato il [...] a [...] circostanze:
[...]
Vero o meno che la figlia del tornava da sola a Vasto e che spesso era accompagnata dal nonno Per_1 presso l'abitazione vastese.
Vero o meno che l'autovettura del Sig. viene utilizzata prevalentemente per lavoro. Per_1
Chiede ammissione testimoniale, a prova contraria, a mezzo del Sig. , nato il [...] a Testimone_2
Foggia (FG) sulle seguenti circostanze:
Vero o meno che , figlio dell'attuale compagna del ha sempre avuto un ottimo Testimone_2 Per_1 rapporto con e che quest'ultima le avrebbe confidato a mezzo messaggi che la madre avrebbe fatto Per_1 revocare l'affido al padre nella pendente causa. pagina 3 di 12 Vero meno che riconosce i messaggi intercorsi con la figlia del e prodotti con la memoria Per_1 integrativa del resistente (all. 1)
Chiede, altresì, ammissione testimoniale, a prova contraria, a mezzo della sig.ra nata Testimone_3 il 14.12.1983 a OT JU AS (ROU), attuale compagna del sulla seguente circostanza: Per_1
Vero o meno che riconosce i messaggi intercorsi con la figlia del e prodotti con la memoria Per_1 integrativa del resistente (all. 2)
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
24.9.2011 con che dalla unione nasceva il 25 settembre 2012, la figlia;
che la CP_1 Per_1 coppia si separava consensualmente con decreto del 4/11/2019 del Tribunale di Vasto, alle seguenti condizioni: affido condiviso e collocamento della minore presso la madre, il padre avrebbe corrisposto a titolo di contributo al mantenimento di l'importo mensile di euro 350, oltre al rimborso del 50% Per_1 delle spese straordinarie;
esponeva che si disinteressava dal punto di vista morale e materiale di Per_1
omettendo il rimborso del 50% delle spese straordinarie della minore e di recente anche il Per_1 pagamento del contributo al mantenimento ordinario;
che il resistente aveva bloccato il suo contatto, inibendo le comunicazioni nell'interesse della figlia;
che egli conviveva con una nuova compagna, con la quale aveva avuto un figlio nel febbraio 2025, e la quale era a sua volta madre di due figli da precedente unione;
che soffriva il distacco paterno e aveva deciso di interrompere le visite con lui;
che i nonni Per_1 paterni di contro erano molto supportivi con la nipote e la sostenevano anche economicamente;
che il nonno paterno aveva contribuito all'acquisto degli occhiali da vista per la nipote, atteso il fatto che il resistente si rifiutava di partecipare alla spesa;
che il resistente imponeva che avesse ancora dentista Per_1 in Abruzzo, e ciò con aggravio di spese;
di essersi trasferita con la figlia, sull'accordo paterno, a Sesto SA
AN, in locazione, con canone mensile di euro 900, oltre ad euro 250 per spese condominiali ed utenze;
che il resistente viveva in comodato in abitazione del di lui padre ed era dipendente di un'azienda che si occupava di manutenzione di impianti presso ospedali;
che egli era, altresì, titolare di partita iva finalizzata allo svolgimento di mansioni quali installazione di condizionatori, impianti di videosorveglianza e antifurti;
di essere dipendente con contratto part-time presso un salone di bellezza a Milano, con uno stipendio mensile di circa € 1.400,00; concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido esclusivo della minore e collocamento presso di sé, che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento di nella misura mensile di euro 700, oltre al rimborso del 50% Per_1 delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, eccependo in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore di quello di Vasto, ove si trovava la residenza abituale della minore;
esponeva peraltro che si Per_1 pagina 4 di 12 era trasferita a Sesto SA AN da meno di un anno e che pertanto la residenza abituale della minore permaneva in Vasto;
evidenziava che il trasferimento a Sesto SA AN – che egli non aveva impedito – rendeva più difficoltosi i rapporti padre/figlia; che non sussistevano i presupposti per l'affido esclusivo;
che la ricorrente aveva conservato l'appartamento di Vasto;
che ella aveva ostacolato i rapporti padre – figlia;
che egli aveva un reddito mensile di euro 1800 e viveva presso l'abitazione dei di lui genitori, ove contribuiva alle spese abitative;
che la propria attività non aveva generato utili e che egli aveva aderito alla procedura di definizione agevolata per l'importo di euro 36.000 (24.000 in definizione); di avere finanziamento non onorato con Fire, per euro 10.000; di avere un altro debito di euro 18.500; concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso, collocamento della minore presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé, e che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento della minore nella somma mensile di euro 350, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 16.10.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto, le parti rispettivamente dichiaravano: la ricorrente: vivo a Sesto SA AN in locazione con canone mensile di euro 900, che comprende acqua e riscaldamento, non la luce. Vivo con lavoro in un salone di bellezza a Milano con stipendio mensile di euro 1400, oltre 13ma oltre Per_1 buoni pasto accreditati su statispay, sono variabili, ieri mi hanno accreditato 520 euro per tre mesi, sono circa 150 euro al mese. Prendo l'assegno unico per di euro 200 mensili. Attualmente scende una volta al mese a Vasto, Per_1 Per_1 mettendosi direttamente d'accordo con il padre che mi ha bloccato sul telefono, quindi non mi posso accordare con lui. Lui sta versando euro 350 mensili di contributo al mantenimento. Io ho un finanziamento per l'auto di 309 euro mensili che è scaduto questo mese. Ho una casa in locazione a Vasto che vorrei comprare, ci sono dentro mobili miei, pago di canone mensile 400 euro, ma il mutuo per l'acquisto potrebbe essere analogo. Mi sono trasferita per avere una busta paga e poter accedere ad un mutuo. io ci tengo che abbia un rapporto con il padre. Per_1 il resistente: vivo a Vasto in una casa di mio padre, non gravata da mutuo, vivo con la mia attuale compagna, nostro figlio nato nel 2025, le due figlie della mia compagna che hanno 3 e 18 anni. Vive con noi anche mio papà con la sua Per_3 compagna. La mia compagna non lavora, è sempre stata casalinga, per le altre due figlie prende 250 euro per una e per l'altra sta discutendo con il padre. per la mia compagna prende un assegno unico che non conosco. Mio papà e la sua Per_3 compagna fanno lavori occasionali. Io lavoro all'Ospedale di Vasto con reddito mensile di euro 1800 netti, oltre 13ma. ho una srl mia, siamo 4 soci, sono amministratore, la società è in perdita. Ho finanziamenti e debiti con Agenzia delle Entrate, non mi rimane nulla dello stipendio. Quando la ricorrente ha deciso di salire a vivere io volevo oppormi, ma mio padre mi ha detto di non farlo, e quindi ho deciso di non oppormi e di non fare guerra, ma comunque è stato un po' improvviso. Quando ha deciso di salire a vivere a Sesto SA AN la vedevo e la sentivo senza problemi, ultimamente è fredda invece, Per_1 anche al Battesimo di è stata fredda. Io vorrei un rapporto con Per_3 Per_1
pagina 5 di 12 Il legale della ricorrente evidenzia che la signora fa fatica anche a farsi rimborsare le spese straordinarie perché le parti non comunicano e propone un forfait che le comprenda. A meri fini transattivi Chiede determinazione del contributo al mantenimento di euro 550 comprensivo delle spese straordinarie, oltre al 100% dell'assegno unico.
Il legale del resistente eccepisce che non è una cifra sostenibile per il proprio assistito e quindi propone euro 350 oltre al
50% delle spese straordinarie concordate tra le parti oltre al 100% dell'assegno unico.
*******
Ritenuto preliminarmente che:
-Sussiste la competenza del Tribunale di Monza a decidere sulla presente controversia, poiché nel circondario di Monza sussiste la residenza abituale di (25 settembre 2012). Per_1
A norma dell'articolo Art. 473-bis.11 c.p.c. Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
Nel caso di specie, la ricorrente e vivevano a Vasto e si sono trasferite a Sesto SA AN Per_1 nell'ottobre 2024; la minore, dunque, da cinque mesi prima della proposizione del ricorso (marzo 2025) vive in Lombardia, ivi frequenta la scuola e ha verosimilmente creato una propria rete sociale.
Come evidenziato da a pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta, egli non si è opposto al Per_1 trasferimento di e della ricorrente in Sesto SA AN (Certamente, infatti, il Sig. non volendo Per_1 Per_1 coartare in alcun modo la Sig.ra non ha impedito che questa si trasferisse, essendo suo diritto cercare lavoro dove Pt_1 ritenesse).
Anche alla udienza del 16.10.2025 il resistente ha dichiarato: Quando la ricorrente ha deciso di salire a vivere io volevo oppormi, ma mio padre mi ha detto di non farlo, e quindi ho deciso di non oppormi e di non fare guerra, ma comunque
è stato un po' improvviso.
Il trasferimento di a Sesto SA AN non è dunque avvenuto con l'opposizione del resistente, Per_1 non ha comportato violazione dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e non è dunque illegittimo;
esso ha pertanto consentito il radicarsi presso l'intestato Tribunale della competenza territoriale, ivi trovandosi la nuova residenza abituale della minore.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Ritenuto nel merito che:
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i pagina 6 di 12 presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
CO (25 settembre 2012) viene affidata in modo esclusivo alla madre: la formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, la ricorrente e la figlia si sono trasferite a vivere a circa 650 chilometri di distanza dall'abitazione paterna, senza opposizione di Per_1
Tra le parti sussiste spiccata incomunicabilità: la ricorrente ha allegato in ricorso ed alla udienza del
16.10.2025 che il resistente ne ha bloccato il numero telefonico e non ha contestato la circostanza. Per_1
Il legale della ricorrente ha esposto che tale incomunicabilità rende impossibile anche concordare le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore;
di nuovo nulla ha eccepito sul punto. Per_1
È peraltro incontroverso che attualmente i rapporti tra ed il padre attraversano una fase critica: dal Per_1 documento 7 ricorrente (chat whatsapp tra ed il padre) emerge come la minore si dolga del fatto che Per_1 la nuova famiglia del genitore non organizza mai nulla di piacevole quando lei si reca a trovarli, di venire trattata come una ragazza viziata e di sentire continuamente parlare male della madre, cosa che la ferisce;
vorrebbe trascorrere del tempo da sola con il padre, ma non asseconda questo desiderio Per_1 Per_1 della figlia (documento 7 ricorrente).
Nella chat documento 8 ricorrente si lamenta con il padre che la di lui compagna ha parlato male di Per_1 lei, di aver sofferto al battesimo del fratellino e che si sarebbe aspettata una telefonata del padre, Per_3 che non è arrivata.
Alla luce di quanto precede, è evidente che a causa della distanza geografica, dell'assenza di Per_1 comunicazioni con la ricorrente, della sospensione dei rapporti con non appare oggi in grado di Per_1 partecipare alle determinazioni educative che afferiscono la minore in modo informato, consapevole delle esigenze della figlia ed orientato al suo benessere.
Di contro, non sono stati allegati, né sono comunque emersi elementi che debbano far ritenere pregiudizievole per la minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre: la minore riferisce di avere un ottimo rapporto con la genitrice e che ella si preoccuperebbe di tutte le sue esigenze
(documento 7 ricorrente).
pagina 7 di 12 Dalla valutazione scolastica di emergono un andamento discreto e un giudizio comportamentale Per_1 adeguato (Rispetta le persone, gli ambienti e le regole di convivenza nei vari contesti. Partecipa e collabora alle attività.
Svolge il lavoro richiesto non sempre in modo accurato e puntuale. GIUDIZIO SINTETICO: ADEGUATO).
La valutazione finale riporta: Utilizza correttamente procedure, strumenti e i linguaggi specifici delle discipline. Usa in modo essenziale la maggior parte delle informazioni e abilità. Ha buone capacità di recuperare e organizzare informazioni nuove e di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Partecipa alle attività in modo adeguato. Si impegna e svolge i compiti in modo discontinuo. È in grado di organizzare in modo essenziale il lavoro scolastico. Utilizza le strategie adeguate alle diverse situazioni, non sempre in modo autonomo. (documento 3 depositato il 17.7.2025).
Non emergono dunque elementi che possano far ritenere pregiudizievole per la minore l'affido esclusivo alla madre.
-Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione di fatto creatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare (avvenuta ormai 6 anni fa) e non essendosi il padre opposto al trasferimento della madre e della minore in Sesto SA AN (cfr. pagina 3 comparsa di costituzione e risposta e verbale udienza 16.10.2025).
-i rapporti con il padre verranno regolamentati per accordo diretto con la minore, sia in relazione all'età anagrafica di sia all'esigenza di lasciare libera la ragazza di riprendere i rapporti nel momento in cui Per_1 farà rientro sul territorio di Vasto, ove la mamma ha ancora un'abitazione e ove abitano i nonni paterni, cui la minore è molto legata.
-Non si ritiene in alcun modo opportuno l'ascolto della minore sia in quanto superfluo, non essendo contestata la posizione di riguardo ai suoi rapporti con entrambi i genitori, sia in quanto esso Per_1 potrebbe determinare criticità, stante la sofferenza che emerge nelle parole di riferita ai suoi rapporti Per_1 con il padre ed alla nuova famiglia di (documenti 7 e 8 ricorrente), sofferenza che potrebbe essere Per_1 acuita dal dover riferire in ordine a tali aspetti anche all'Autorità Giudiziaria.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente dichiara di lavorare part time presso istituto di bellezza, con reddito mensile di euro 1400 per 13 mensilità (e dunque circa 1550 per 12), oltre a circa 150 di buoni pasto;
percepisce euro 200 pari al 100% dell'assegno unico per;
vive in locazione con canone Per_1 mensile di euro 900; il finanziamento per l'acquisto dell'auto è scaduto nel corrente mese.
Allega di versare euro 400 per la locazione di una casa a Vasto.
È evidente che i redditi dichiarati non sono connotati da attendibilità, sol considerando che atteso un importo anche minimo per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), ella avrebbe una disponibilità pagina 8 di 12 netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 100, non sufficiente a sostenere alcuna altra spesa (trasporto, voluttuarie….).
In ogni caso, per età, condizione personale e pregresse esperienze ella appare dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle di reperire lavoro full time, con maggiore redditività.
Il resistente è lavoratore dipendente e socio di srl;
nell'anno di imposta 2024 ha dichiarato reddito da lavoro dipendente di euro 30.268 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2003 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; dall'esame degli estratti conto 2024 emergono versamenti di contanti di euro
26.250 (media mensile di euro 2.187); dall'esame degli estratti conto non emergono prelievi di contante, a conferma che egli ne ha a disposizione per altre vie.
Vive ospite dei di lui genitori, che secondo quanto allegato, svolgerebbero entrambi lavori occasionali, con la compagna che è inoccupata e percepisce contributo al mantenimento dei due figli nati da precedente unione di euro 200 ed assegno unico di importo non quantificato.
La coppia ha un figlio , nato nel 2025; il resistente ha in essere finanziamenti di euro 452 mensili, Per_3 euro 20 mensili, euro 25 mensili, euro 275 mensili, euro 448 mensili (cfr. estratti conto 2025).
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento e contributo spese abitative (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 2500 circa considerati anche i versamenti di contanti.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli ai sensi dell'articolo 30
Cost. e dell'articolo 315 bis c.c.; l'obbligo di mantenimento deve essere assolto da ciascun genitore in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411;
Cass. Civ., 20.1.2012, n. 785; Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ.,
28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ., 10.11.2011, n. 367).
Il contributo a favore dei figli va determinato in misura proporzionale sia alla capacità reddituale dei genitori che ai bisogni della prole, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass.
Civ., 24 aprile 2007, n. 9915; Cass. Civ., 22 marzo 2005, n. 6197; Cass. 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. 8 novembre 1997, n. 11025).
Peraltro, la mancata frequentazione fra il genitore e il figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell'obbligo economico (cfr. Cass. Civ., 30.1.2019, n. 2735).
Con riferimento alla possibile forfettizzazione delle spese straordinarie, come richiesta dalla ricorrente alla udienza del 16.10.2025, osserva il Collegio che la Giurisprudenza di legittimità più risalente ha assunto sul punto un orientamento negativo, ritenendo che In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese pagina 9 di 12 "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. (Cass. ord. 1562/2020, nello stesso senso
Cass. sent. n. 9372/2012).
Sulla base di questo orientamento, la Corte di Cassazione non riteneva possibile una predeterminazione dell'ammontare delle spese straordinarie, in quanto – stante la loro imprevedibilità ed eccezionalità – ciò avrebbe rischiato di violare gli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori.
Un più recente orientamento giurisprudenziale ha invece rilevato come talune delle voci di spesa tradizionalmente rientranti tra gli esborsi straordinari siano in realtà caratterizzati da ricorrenza e dunque da un minimo di prevedibilità, tanto da poter essere ricomprese nel mantenimento dovuto periodicamente, ed azionate in forza del titolo originario, senza la necessità di proporre autonoma azione volta all'accertamento della loro debenza ed alla conseguente condanna.
Sul punto si veda ad esempio Cass. ord. 379 /2021 In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio.
Cass. sent. n.33939/2023 In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto
a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
(Nello stesso senso Cass. sent. n.18954/2025).
pagina 10 di 12 Ritiene il Collegio di dover aderire a tale ultimo orientamento: tra le spese tradizionalmente ritenute come straordinarie sussistono alcune voci ricorrenti (ad esempio, libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica, acquisto occhiali da vista per soggetti portanti deficit visivo…) che, stante la loro afferenza ad esigenze regolari e reiterate, possono costituire oggetto di preventiva determinazione nel loro ammontare.
Ciò in particolare quando, come nel caso di specie, l'assenza di comunicazione e la conflittualità tra i genitori rischiano di rendere il procedimento di richiesta – assenso – condivisione della spesa di fatto impraticabile, con evidente pregiudizio per il diritto del minore a vedere entrambi i genitori partecipi degli obblighi contributivi sugli stessi gravanti ex articolo 30 Cost. e 315 bis c.c.
Alla luce di tutto quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole (il cui incremento in relazione al progredire dell'età non abbisogna di dimostrazione, cfr. ex pluris Cass. sent n. n.34382/2023), ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, atteso che l'importo del contributo al mantenimento ordinario rivalutato alla data odierna è di euro 420 circa, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda.
-L'importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla ricorrente, che, in quanto affidataria esclusiva e collocataria prevalente, sopporta in via principale gli oneri di mantenimento della minore.
-Consegue alla prevalente soccombenza la condanna del resistente a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro
26.000 ed alle diverse fasi (di studio ed introduttiva) in cui si è articolato il giudizio, oltre alle spese documentate, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.1982/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
CR il 20/04/1991 e nato a [...] il [...] , che hanno CP_1 contratto matrimonio in data 24.9.2011 a Vasto (atto n. 110 parte II serie A registro atti di matrimonio del
Comune di Vasto);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vasto, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
3.Affida in via esclusiva alla madre;
Per_1 pagina 11 di 12 4. colloca la minore presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo liberi accordi assunti con la stessa;
Per_1
6. con decorrenza marzo 2025 Pone a carico del resistente l'importo di euro 550,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, di cui euro 450 a titolo di contributo al mantenimento ordinario ed euro 100 a titolo di forfettizzazione delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo di Monza. L'importo di euro 450 è soggetto a rivalutazione annuale
ISTAT prima rivalutazione marzo 2026;
7. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico;
8. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 848,00 per competenze, euro 62,50 per spese, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per la restante metà.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Presidente
AR HI
Il Giudice est.
AU MI
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