Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 16860/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Diana Rotondaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16860/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Presidente Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elett.te domiciliata in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 62, presso lo studio dell'Avv. Pt_2
Simone Carrano che la rappresenta e difende
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rapp.to e difeso dall'avvocato Raffaele Controparte_1 C.F._1
Torsi presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Giuseppe di Vittorio n.
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APPELLATO
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 877/2019
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con sentenza n. 877/2019 il Giudice di Pace di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della accoglieva parzialmente la Controparte_1 Parte_1
domanda e per l'effetto condannava la convenuta al pagamento della somma di € 952,16 a pagina 1 di 12
con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della parte istante, con attribuzione al procuratore antistatario, respingendo ogni altra domanda.
Avverso detta sentenza proponeva appello la eccependo Parte_1
l'improcedibilità delle domande del Cannata per essere stato il tentativo di conciliazione intrapreso presso un Organismo non ricompreso nell'elenco degli Organismi ADR istituito dall' . Eccepiva altresì il difetto di legittimazione ad agire del , CP_2 Controparte_1
per non avere fornito la prova della sua qualità di erede di , nonché la Persona_1
mancanza di prova del pagamento da parte del della somma richiesta in ripetizione. CP_1
Deduceva inoltre che il giudice di primo grado aveva errato nell'accoglimento della domanda di risarcimento danni , avendo l'appellante provveduto nei termini previsti a rettificare la fatturazione contestata a seguito del reclamo, nonché nel governo delle spese di lite, atteso che la domanda del era stata accolta solo parzialmente. CP_1
L'appellante chiedeva pertanto che in riforma della sentenza impugnata fosse dichiarato che nulla doveva al , che quest'ultimo fosse condannato alla restituzione in favore della CP_1
della somma di euro 2.451,96, dalla stessa corrisposta in esecuzione Parte_1
della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione, con condanna dell'appellato ex art. 96 cpc e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva , contestando l'appello proposto, di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1
con vittoria delle spese di appello, con attribuzione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, si osserva che l'appello proposto è in parte fondato ed in tali limiti va accolto.
pagina 2 di 12 Ed invero il primo motivo di appello (improcedibilità della domanda del per CP_1
espletamento del tentativo di conciliazione da parte del dinanzi alla Camera di CP_1
Commercio di Napoli, organismo non ricompreso nell'elenco degli Organismi ADR istituito dall' è infondato e pertanto va rigettato. CP_2
Ed infatti, al riguardo va rilevato che la C.C.I.A.A. di Napoli a partire dal 1 marzo 2016 ha istituito, ai sensi dell'art. 141octies e 141-decies del dlgs 206/2005, lo Sportello di
Conciliazione, Organismo ADR per le materie di consumo e che con decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016 è stata approvata l'iscrizione definitiva dell'organismo ADR « Sportello di Conciliazione della Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Napoli» all'elenco degli organismi ADR, di cui all'articolo 141 –
decies del Codice del consumo.
Pertanto, il tentativo di conciliazione promosso da dinanzi alla Camera di Controparte_1
Commercio di Napoli in data 25.6.2018 risulta essere stato correttamente esperito.
L'appello proposto, poi, è infondato anche con riferimento al secondo motivo (mancanza di prova della legittimazione attiva del , qualificatosi erede di ). CP_1 Persona_1
Ed invero, va in primo luogo rilevato che dalla documentazione in atti (cfr. in produzione estratto dell'atto di nascita di da e estratto CP_1 Controparte_1 Persona_1
dell'atto di morte di quest'ultima avvenuta in data 5.10.2013) emerge che Controparte_1
era figlio di , deceduta il 5.10.2013. Persona_1
Conseguentemente era indubbiamente, come per legge, chiamato alla Controparte_1
eredità di per successione legittima e peraltro era anche legittimario Persona_1
della stessa, attesa la sua qualità di figlio di quest'ultima.
Quanto poi all'accettazione dell'eredità da parte del e dunque quanto alla CP_1
sussistenza in capo allo stesso della qualità di erede della , giova evidenziare che, Per_1
come è noto, “In tema di "legitimatio ad causam", colui che promuove l'azione (o
pagina 3 di 12 specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come
originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la
propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore,
fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della
parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti
costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità ,
tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è
idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato
coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla
successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.. D'altra parte, con riguardo
all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può
desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà
di rinunciarvi,"id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare
l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di
una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato,
di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni
per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione
dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il
semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della
successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere
accettato la qualità di erede”.(Cass. n. 13738 del 27/06/2005).
Conseguentemente, , figlio della de cuius , avendo Controparte_1 Persona_1
agito nel presente giudizio, affermandosi espressamente erede di quest'ultima per la ripetizione dell'indebito de quo, ha indubbiamente esercitato un'azione giudiziaria che non rientra negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ.,
pagina 4 di 12 ma travalica il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, azione che dunque il , quale chiamato, non CP_1
avrebbero avuto diritto di proporre e, proponendola, ha dimostrato di avere accettato la qualità di erede.
Conseguentemente nessun dubbio può sussistere in ordine alla qualità di erede della in capo al e dunque in ordine alla legittimazione attiva di quest'ultimo, Per_1 CP_1
sicchè sul punto l'appello va rigettato.
L'appello proposto è invece fondato con riferimento al motivo di gravame relativo alla domanda del di ripetizione dell'indebito di euro 952,16, accolta in primo grado. CP_1
Ed invero, al riguardo giova premettere che in primo grado ha esposto di Controparte_1
essere subentrato nel 2016 nel contratto di somministrazione di gas uso domestico con
[...]
con numero di utenza n. intestato alla di lui madre Parte_1 P.IVA_2 Per_1
, in seguito al decesso di quest'ultima, per l'abitazione sita in Napoli, alla via Calata
[...]
Capodichino n. 243, aggiungendo che, trattandosi di seconda casa ereditata dalla madre e quindi disabitata, nonostante consumi di gas pari a zero, gli erano stati attribuiti consumi errati, in particolare con la fattura n. 2802257230 del 10.1.2017 gli erano stati attribuiti per
Contr marzo 2016 consumi per 3.489 ( consumi al 1.3.2016 pari a 2390 e al 28.3.2016 pari a 3.489) per un totale di euro 952,16, laddove invece il contatore gas era fermo a consumi per SMc 2340 e che in seguito a reclamo dallo stesso proposto , a mezzo del suo legale, in data 19.1.2017, l con lettera del 10.2.17 gli aveva comunicato di avere Parte_1
proceduto alla rettifica della lettura del contatore da metri cubi 3489 a SMc 2390, con emissione di nota di credito per euro 952,16, lamentando tuttavia l'attore che detta somma non gli era stata mai restituita dall'odierna appellante, sicchè ha chiesto la condanna della alla restituzione della somma anzidetta di euro 952,16 a titolo di ripetizione Parte_1
di indebito.
pagina 5 di 12 Ciò posto, osserva il Tribunale che detta domanda va rigettata, non avendo il CP_1
provato o offerto di provare, come era suo onere ex art. 2697 c.c., l'avvenuto effettivo pagamento da parte sua in favore dell' della somma di euro 952,16 portata dalla Parte_1
fattura n. 2802257230 del 10.1.2017, richiesta in restituzione, pagamento espressamente contestato dall'odierna appellante.
Ed invero, come è noto, “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi “ (Cass. 27 novembre 2018 n.
30713).
L'attore dunque ha l'onere di provare in primo luogo l'effettivo pagamento da parte sua della somma che afferma indebita e di cui chiede la restituzione.
Orbene, nel caso in esame va ribadito che il non ha in alcun modo fornito la prova CP_1
del pagamento da parte sua in favore dell' della somma di euro 952,16 portata Parte_1
dalla fattura n. 2802257230 del 10.1.2017, né invero -e prima ancora dell'onere probatorio-
ha mai allegato in citazione in primo grado di aver eseguito detto pagamento, deducendo per la prima volta, solo in comparsa conclusionale- e quindi tardivamente - , peraltro in modo del tutto generico, confuso e contorto, di avere pagato il prezzo di un consumo di 3500
metri cubi di gas dall'inizio del contratto, e ciò tenuto conto di fatture pregresse, dei consumi ivi indicati, delle bollette che erano ivi indicate come ancora non pagate, senza comunque mai fornire concretamente la prova di alcun pagamento effettivamente eseguito in favore dell' né del relativo importo (il difatti non ha mai depositato alcuna Parte_1 CP_1
ricevuta di pagamento di alcuna bolletta).
Quanto poi alla fattura n. 2805813950 del 26.1.2017 per - € 952,16 dell' Parte_1
prodotta in atti, si rileva che, come si evince chiaramente dalla documentazione in atti,
pagina 6 di 12 trattasi sostanzialmente di fattura di storno, che annulla la fattura precedente , n.
2802257230 del 10.1.2017, oggetto del reclamo del 19.1.2017 del . CP_1
Ed infatti la società appellante in data 10.01.2017 emetteva, per il periodo marzo 2016,
fattura n. 2802257230 per l'importo di euro 952,16 intestata a , intestataria Persona_1
del contratto gas;
in data 19.1.2017 , subentrato nel contratto alla madre Controparte_1
deceduta , a mezzo del suo procuratore avv. Torsi, proponeva reclamo Persona_1
avverso detta fattura, contestando i consumi calcolati e chiedendo la correzione degli stessi e l'annullamento della fattura e l'odierna appellante in data 10.2.2017 comunicava che a seguito di verifiche aveva rettificato la lettura al 28.3.2016 da metri cubi 3489 a metri cubi
2390, emettendo in data 26.1.2017 fattura n. 2805813950 del 26.1.2017 per - € 952,16, che quindi, in accoglimento del reclamo proposto, annullava la precedente fattura, come richiesto dal reclamante . CP_1
Pertanto le due fatture, quella a debito , n. 2802257230 del 10.1.2017 per l'importo di €
952,16 e quella a credito e cioè fattura di storno n. 2805813950 del 26.1.2017 per - €
952,16, di pari importo, risultano essere sostanzialmente due poste contabili contrapposte che si annullano a vicenda con un saldo “0”.
In definitiva non ha mai né specificamente nè tempestivamente allegato Controparte_1
in primo grado di avere pagato la somma per cui è causa all' , né ha in Parte_1
alcun modo provato l'effettiva corresponsione di detta somma in favore di quest'ultima.
Conseguentemente, sulla base delle considerazioni che precedono, detta domanda del di condanna dell' alla restituzione della somma anzidetta di euro CP_1 Parte_1
952,16 a titolo di ripetizione di indebito va rigettata e dunque sul punto la sentenza impugnata va riformata.
L'appello proposto va invece rigettato con riferimento al motivo di gravame relativo alla domanda del di condanna dell' al risarcimento del danno CP_1 Parte_1
pagina 7 di 12 patrimoniale subito dal per l'erronea fatturazione dei consumi operata dalla CP_1
controparte, danni consistiti nelle spese legali stragiudiziali di euro 500,00 dall'attore corrisposte al suo avvocato per proporre il reclamo poi accolto dall'odierna appellante.
Al riguardo , l in appello ha dedotto l'erroneità sul punto della sentenza Parte_1
impugnata per avere l'odierna appellante provveduto a rettificare la fatturazione in oggetto ,
a seguito del reclamo del , nei termini di cui alla delibera 164 del 2008. CP_1
Orbene, rileva il Tribunale che, come è evidente, l'assunta tempestiva rettifica della fattura oggetto del reclamo non ha alcun rilievo ai fini della decisione della domanda in esame,
atteso che il in primo grado ha contestato l'inadempimento dell' CP_1 Parte_1
consistito nell'erronea fatturazione dei consumi addebitatigli ed ha dedotto di avere subito,
per effetto di detto inadempimento, danni patrimoniali consistiti nelle spese legali stragiudiziali di euro 500,00 che ha dovuto corrispondere al suo avvocato per proporre il reclamo poi accolto dall'odierna appellante ed ha proposto pertanto domanda di condanna di quest'ultima al risarcimento di detti danni, mai specificamente contestati nella loro sussistenza dall' in primo grado , laddove poi è pacifica in causa l'assunta Parte_1
erronea fatturazione, atteso che effettivamente la prima fattura n. 2802257230 del
10.1.2017 per l'importo di € 952,16 riportava consumi errati , poi corretti dalla stessa odierna appellante, a seguito del reclamo proposto dal a mezzo dell'avv. Torsi, con la CP_1
fattura n. 2805813950 del 26.1.2017 per - € 952,16, di pari importo, che annullava la precedente.
Conseguentemente , nessuna rilevanza riveste ai fini della predetta domanda, come formulata dal , la tempestiva rettifica della fattura oggetto del reclamo, assunta CP_1
dall'appellante in appello, atteso che ciò non esclude, ma anzi conferma che precedentemente la fatturazione era errata, laddove è incontestata tra le parti la circostanza pagina 8 di 12 che il ha incaricato l'avv. Torsi (sostenendo le spese per il relativo compenso) per CP_1
proporre il reclamo suddetto onde conseguire la rettifica della fattura errata.
Conseguentemente sul punto l' appello proposto va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
In conclusione, l'appello proposto, accolto nei limiti sopra indicati, va nel resto rigettato e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda del Cannata di condanna dell' alla restituzione della somma di euro 952,16 a titolo di Parte_1
ripetizione di indebito va rigettata.
Conseguentemente, avrebbe dovuto essere condannata al pagamento in Parte_1
favore del della sola somma di euro 500,00, “oltre interessi legali dalla sentenza di CP_1
primo grado al saldo” (come riporta la sentenza di primo grado dell'8.1.2019, che, sul punto , ossia sugli interessi, non è stata impugnata) , a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, e dunque al pagamento della sola somma di euro 501,16,
considerato che in data 24.4.2019 l' , in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata, ha corrisposto al le somme indicate in sentenza e che gli interessi legali CP_1
sulla somma di euro 500,00 dal 8.1.2019 al 24.4.2019 sono pari a 1,16.
L'esito del gravame poi induce a compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di 2/3 ed a porre il restante terzo delle stesse, terzo liquidato come in dispositivo, a carico della con attribuzione all'avv. Raffaele Torsi, Parte_1
procuratore del , dichiaratosi anticipatario. CP_1
In particolare, quanto alle spese di primo grado, liquidate dal giudice di pace in euro 43,00
per spese vive ed euro 800,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA, CPA
(come riporta la sentenza di primo grado dell'8.1.2019, che, sul punto , ossia sulla liquidazione delle spese, non è stata impugnata) , tenuto conto del governo delle spese come sopra operato dal Tribunale in riforma della sentenza impugnata, l'odierna appellante pagina 9 di 12 avrebbe dovuto corrispondere in favore del un terzo delle stesse e quindi la CP_1
somma di euro 14,33 per spese vive ed euro 266,66 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie al 15% - pari ad euro 40,00-, CPA pari ad euro 12,27 ed IVA pari ad euro 70,16, e dunque la somma complessiva di euro 403,42.
In ultimo, tenuto conto dell'esito del gravame, va accolta la domanda dell'appellante di condanna del alla restituzione delle somme di cui alla sentenza appellata, CP_1
corrisposte da in esecuzione della sentenza anzidetta e risultate non Parte_1
dovute all'esito della presente sentenza di appello, che ha riformato la sentenza impugnata anche con riguardo al governo delle spese di lite.
Conseguentemente, considerato che in data 24.4.2019 l' , in esecuzione Parte_1
della sentenza impugnata, ha corrisposto al la somma di euro 2.451,96 per sorta CP_1
capitale e spese di lite e che invece, all'esito del presente gravame, è stato accertato un debito dell'appellante in favore dell'appellato pari ad euro 904,58 (euro 501,16 + euro
403,42 per spese di primo grado), il va condannato a restituire a CP_1 Parte_1
la somma di euro 1.547,38 (2.451,96 – 904,58).
pertanto va condannato a restituire alla la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 1.547,38, oltre interessi legali dalla data del pagamento (24.4.2019) al soddisfo.
Ed invero, quanto alla decorrenza degli accessori, come affermato dalla Corte di
Cassazione “ l'azione di ripetizione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado
immediatamente esecutiva non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033
cod. civ., posto che, da un lato, essa si ricollega a un'esigenza di mera restaurazione della
situazione patrimoniale precedente alla sentenza;
e, dall'altro, che il comportamento
dell'accipiens non si presta a valutazioni in termini di buona o mala fede, non potendo venire
in rilievo gli stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune
consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass. civ. 4
pagina 10 di 12 aprile 2013, 8215)” (Cass. n. 12387/2016). Pertanto, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, gli interessi legali sulle somme predette devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.
Va infine rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni, proposta dall'appellante ex art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti di legge, postulando la condanna per responsabilità aggravata, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima , il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nella fattispecie in esame non è avvenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello proposto e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda del di condanna dell' CP_1 Parte_1
alla restituzione della somma di euro 952,16 a titolo di ripetizione di indebito;
B) dichiara compensate per due terzi tra le parti le spese di primo grado e pone a carico dell' il restante terzo delle spese di primo grado, terzo che liquida in euro Parte_1
14,33 per spese vive ed euro 266,66 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Torsi,
procuratore del , dichiaratosi anticipatario;
CP_1
C) rigetta nel resto l'appello;
D) conferma nel resto la sentenza impugnata;
E) in accoglimento della domanda di restituzione proposta dall'appellante al capo b) delle conclusioni dell'atto di appello, condanna alla restituzione in favore di Controparte_1
della somma di euro 1.547,38, oltre interessi legali dal 24.4.2019 fino al Parte_1
soddisfo;
pagina 11 di 12 F) dichiara compensate per 2/3 le spese di appello tra le parti e condanna Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di del restante terzo
[...] Controparte_1
delle predette spese, terzo che liquida in euro 550,00 per onorari, oltre IVA , CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Torsi,
procuratore del , dichiaratosi anticipatario;
CP_1
G) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'appellante ex art. 96 cpc.
Così deciso in Napoli il 10.5.2025 Il Giudice
dott. Diana Rotondaro
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