Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7071 del 2025, proposto da
LU OZ, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC reg. Giustizia e dom. fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Cuc - Centrale Unica di Committenza dei Comuni Dell’Area Nolana,
Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C. Ambito 19, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Afragola, non costituito in giudizio;
Per l'esecuzione della sentenza n. 3888/2025, emessa in data 20/05/2025, dalla 2^ sezione di Codesto TAR Campania - Napoli in esito al procedimento R.G. 2075/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese di lite
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AN RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premette il ricorrente che il procedimento recante R.G. 2075/2025, in cui era difensore della parte ricorrente, è stato definito con la sentenza n. 3888/2025, pubblicata in data 20.5.2025, con cui il TAR ha tra l’altro così disposto: “definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ed integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto condanna la Cuc - Centrale Unica di Committenza Dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni Dell’Area Nolana Scpa alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi Euro 3000,00 ( tremila/00) oltre accessori di legge”.
La detta sentenza, congiuntamente alla procura alle liti ( contenente la cessione anticipata del credito per spese legali) , è stata notificata in data 20.5.2025 alla parte resistente con la conseguenza che la stessa è passata in giudicato in data 19.6.2025 essendo decorsi i termini di impugnazione e non essendo stato proposto appello, come da attestazione allegata sub 12.
Quanto alla legittimazione ad azionare il credito delle spese di lite, precisa che , in merito alla intervenuta cessione del credito in procura, la giurisprudenza amministrativa pacificamente riconosce il diritto del legale antistatario e cessionario in procura di vedersi attribuito in via diretta le spese legali ed il rimborso del contributo unificato (cfr. C.d.S., 5^, n.10385/2022; C.d.S., 3^, n.8243/2022; C.d.S., 5^, 3517/2020; TAR Campania – Napoli, 3^, n. 4397/2019).
Ha quindi chiesto ordinarsi alla resistente di eseguire in parte qua la decisione, disponendo in mancanza la nomina di un commissario ad acta ed il pagamento della penalità di mora pe rogni ritardo ulteriore nell’esecuzione, con vittoria di spese del presente giudizio.
La intimata CUC non si è costituita in giudizio.
Alla cc del 25.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Si verte nel presente giudizio sulla richiesta di ottemperanza della sentenza in epigrafe, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite disposto in favore della ricorrente vittoriosa, in ipotesi di cessione anticipata del credito relativo in procura.
Sul punto relativamente alla cessione anticipata in procura del credito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “dalla procura ad litem per il giudizio di legittimità del 26.10.2017 si evince espressamente la cessione delle spese di lite eventualmente liquidate in sentenza, nonché del diritto al rimborso del contributo unificato, per cui deve ritenersi che l’Avv. ….. sia legittimato a proporre la presente azione” (TAR Campania – Napoli, 7^, n. 3551/2020 del 10.8.2020 in termini C.d.S., 5^, n.10385/2022.)
Va precisato che il titolo esecutivo non risiede nella cessione del credito in sé, bensì nella sentenza in epigrafe di questo TAR, con efficacia esecutiva, di condanna al pagamento delle spese . La cessione del credito, perfezionatasi tramite la procura, rappresenta unicamente la fonte di legittimazione del creditore cessionario ad agire nei confronti del debitore ceduto.
Quanto alla presunta incedibilità del credito per spese di lite, condivisibile giurisprudenza rileva l'assenza di una norma che vieti espressamente tale cessione. Richiamando il principio generale della libera cedibilità dei crediti, il concetto di "credito personale" incedibile viene interpretato restrittivamente, riferendosi esclusivamente a crediti strettamente connessi alla persona o a esigenze personali e basilari del cedente, quali crediti alimentari o stipendi di impiegati pubblici. Le spese di lite, al contrario, non rientrano in tale categoria e sono pertanto pienamente cedibili.
Infine, l’ipotesi non rientra neppure tra le fattispecie di nullità della cessione ai sensi dell'art. 1261 del codice civile. Invero il divieto per gli avvocati di rendersi cessionari di crediti litigiosi si riferisce a crediti per i quali sia già sorta una controversia avanti all'autorità giudiziaria mentre il divieto non trova applicazione riguardo a crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria, benché siano controversi in fatto (Cass. n. 11144/2003). Nel caso di specie, le spese di lite rappresentavano la naturale conseguenza della definizione di una lite preesistente, ma non costituivano l'oggetto del contendere e non potevano quindi essere qualificate come "credito litigioso". (cfr. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, Sentenza n. 1479/2022 del 17-10-2022)
Dunque la legittimazione dell’odierno ricorrente si fonda sulla cessione del credito derivante da spese di lite e contributo unificato contenuto nella procura alle liti del giudizio precedente ( cfr. allegato 15 al presente ricorso).
2.Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
E’ affermazione consolidata quella per cui il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (ipotesi cui deve equipararsi nella specie quella del consenso manifestato della parte vittoriosa alla loro attribuzione diretta al proprio difensore).
“ Questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere anche nei suoi riguardi a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con un comportamento omissivo ( in termini, C. Stato, IV, 28 dicembre 2005, n. 7389 ).” (TAR Campania – Napoli, 4^, n. 3574 del 3.7.2015 ).
3.Sussistono inoltre , nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame. Invero:
la suddetta sentenza, passata in giudicato, è stata notificata alla CUC - Centrale Unica di Committenza Dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni Dell’Area Nolana Scpa a cui carico sono state poste esclusivamente le spese , benché la notifica sia stata estesa anche alla azienda consortile ACC ed al Comune di Afragola ( all. da 3 a 8 ); e tuttavia, pur decorso del termine di gg. 120 legalmente richiesto per far luogo allo spontaneo pagamento (art. 14 d.l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97), il resistente non ha adottato alcun atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nella suddetta pronuncia giudiziale;
in data 23.6.205, il creditore, a mezzo della nota prot.n. 561/is, ha diffidato l’Amministrazione al pagamento delle spese liquidate in sentenza ed al rimborso del contributo unificato , anche in tal caso senza esito.
La pronuncia è esecutiva, ma trattandosi di pronuncia del GA non era neppure necessario che la stessa fosse previamente spedita in forma esecutiva. Al riguardo il Consiglio di Stato di è pronunciato statuendo che quanto il titolo è una sentenza del GA «le uniche peculiarità sono dovute al testo degli artt. 114, comma 1, e 115, comma 3, Cod. proc. amm., dato che, non essendo necessaria la diffida, nemmeno è necessaria la notificazione del precetto e che la sentenza da eseguire va notificata alla pubblica amministrazione senza necessità di apporre la formula esecutiva (cfr. Cons. Stato, V, 6 maggio 2015, n. 2257 ed altre successive, tra cui, da ultimo, Cons. Stato, III, 4 febbraio 2020, n. 878).” (Cons. St., sez. V, 30 marzo 2021, n. 2670) e che «ai fini della valida instaurazione del giudizio di ottemperanza, a differenza che nel processo di esecuzione in sede civile, non è prevista la notificazione del titolo azionato munito di formula esecutiva» (Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2021, n.1423)..
4.Deve pertanto essere sancito l’obbligo della CUC di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe provvedendo all’integrale pagamento delle spese di lite ivi liquidate, ed al rimborso del contributo unificato. Con riferimento a tale ultimo aspetto mette conto evidenziare che il diritto alla ripetizione del contributo unificato versato è previsto dalla legge anche in caso di compensazione delle spese qualora vi sia comunque una soccombenza dell’Amministrazione resistente come nella specie.( cfr l’art. 13 TUSG, comma 6 bis ).
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notifica a cura di parte se anteriore. In caso di persistente inottemperanza, si nomina sin d’ora un Commissario ad Acta nella persona del Prefetto di Napoli (atteso che l’ente intimato nel presente giudizio d'ottemperanza ricade nella relativa provincia), con facoltà di delega ad un funzionario di adeguata professionalità del suo ufficio, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine appena fissato per il pagamento dovuto l'Amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà:
- adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente;
- una volta espletato l'incarico, depositare una succinta relazione sull'attività svolta, con la richiesta di liquidazione del proprio compenso e relativa nota spese, nel rispetto del termine perentorio dettato dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
5.Per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; T.A.R. Campania - Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania - Napoli, n. 12998/2003; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2001; Cons. Stato, Sez. IV, n. 175/1987).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
6. Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative.
Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulle somme che verranno successivamente liquidate a titolo di risarcimento del danno ovvero dovute a titolo di indennizzo nel caso di esercizio della potestà prevista dall'art. 42-bis T.U. n. 327 del 2001.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il novantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in linea capitale dall’amministrazione a titolo di risarcimento del danno da occupazione come quantificato in base ai criteri indicati nell’ottemperanda sentenza, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).
Alla liquidazione della penale, ove maturata, provvederà lo stesso commissario ad acta nominato.
7. Le spese del presente giudizio , secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della resistente CUC, nell’importo liquidato nel dispositivo, tenuto conto della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto:
- ordina alla CUC intimata di provvedere al pagamento delle somme indicate in motivazione ancora dovute in forza del titolo in epigrafe nel termine ultimativo di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli o suo delegato, per l'eventualità che alla scadenza del termine previsto per l'adempimento l'Amministrazione non abbia provveduto al pagamento, il quale provvederà nei tempi e secondo le modalità di cui in motivazione, riconoscendo all’interessato anche quanto dovuto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. secondo le modalità e nei limiti indicati in motivazione;
- condanna l'Amministrazione inadempiente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, e dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RD, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RD |
IL SEGRETARIO