Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2024, n. 6893
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Sentenza 14 marzo 2024

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Il fatto che l' art. 15, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , non estenda l'assoggettamento delle operazioni di credito ad un'unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensi dell' art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , che disciplina l'imposizione degli atti enunciati e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti ad imposizione. Infatti, il regime derogatorio previsto dall' art. 15, secondo comma, citato, è diretto ad escludere l'applicazione dell'esenzione stabilita dal comma 1 esclusivamente per gli atti giudiziari che definiscono giudizi aventi ad oggetto operazioni di finanziamento o garanzia esenti. Tale previsione non comporta l'assoggettamento ad imposta di registro anche di contratti di finanziamenti e di garanzie già assoggettate ad imposta sostitutiva sui finanziamenti per il solo fatto di essere enunciati in atti giudiziari.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, gli atti giudiziari riguardanti operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono soggetti alle imposte secondo il regime ordinario e non al regime agevolativo per quelle previsto, ma ciò non comporta che l'enunciazione in atti giudiziari delle menzionate operazioni di credito, degli atti e delle garanzie prestate determini il loro assoggettamento anche all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, risultando esse già sottoposte ad un'unica imposta sostitutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2024, n. 6893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6893
    Data del deposito : 14 marzo 2024
    Fonte ufficiale :

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