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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10470 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IM OS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.41382 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra Parte_1
nato a S. Giorgio a [...] il [...] (avv. Stefano Sala) e CP_1
, nata a [...] il [...]
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Letto il ricorso depositato da in data 10.6.22 con il quale Parte_1
chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio da lui contratto da con da cui erano nate due figlie da tempo autonome e da cui Controparte_1
era legalmente separato con decreto di questo Tribunale del 18.1.84;
rilevato che concessi diversi rinvii per il rinnovo della notifica alla resistente,
in data 20.6.25 era depositata documentazione attestante il decesso della resistente con richiesta di interruzione del giudizio ed il Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
Ciò posto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta morte della parte resistente in data 12.6.25, giusto certificato di morte in atti.
Ed infatti, come è noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la cessazione della materia del contendere,
travolgendo tutte le precedenti pronunce, emesse ma non ancora passate in giudicato, e restando salve soltanto le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., 26489/17;
Cass., Sez. 1, 26/07/2013, n. 18130; 20/11/2008, n. 27556; 20/02/1984, n.
1199). Tale orientamento ha trovato conferma ancora di recente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 20.6.23, n.17565) che in materia di divorzio soltanto in ipotesi di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo status (con prosecuzione del giudizio al fine dell'assegnazione dell'assegno divorzile), la morte dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del procedimento, non comporta la fine del procedimento (con conseguente interruzione ed eventuale riassunzione),
in quanto il giudizio prosegue nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso, situazione qui non sussistente, per essere intervenuto il decesso nella fase presidenziale.
Sussistono giustificati motivi, atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione della resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41382/2022 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto decesso di;
Persona_1
B) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa IM OS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IM OS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.41382 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra Parte_1
nato a S. Giorgio a [...] il [...] (avv. Stefano Sala) e CP_1
, nata a [...] il [...]
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Letto il ricorso depositato da in data 10.6.22 con il quale Parte_1
chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio da lui contratto da con da cui erano nate due figlie da tempo autonome e da cui Controparte_1
era legalmente separato con decreto di questo Tribunale del 18.1.84;
rilevato che concessi diversi rinvii per il rinnovo della notifica alla resistente,
in data 20.6.25 era depositata documentazione attestante il decesso della resistente con richiesta di interruzione del giudizio ed il Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
Ciò posto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta morte della parte resistente in data 12.6.25, giusto certificato di morte in atti.
Ed infatti, come è noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la cessazione della materia del contendere,
travolgendo tutte le precedenti pronunce, emesse ma non ancora passate in giudicato, e restando salve soltanto le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., 26489/17;
Cass., Sez. 1, 26/07/2013, n. 18130; 20/11/2008, n. 27556; 20/02/1984, n.
1199). Tale orientamento ha trovato conferma ancora di recente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 20.6.23, n.17565) che in materia di divorzio soltanto in ipotesi di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo status (con prosecuzione del giudizio al fine dell'assegnazione dell'assegno divorzile), la morte dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del procedimento, non comporta la fine del procedimento (con conseguente interruzione ed eventuale riassunzione),
in quanto il giudizio prosegue nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso, situazione qui non sussistente, per essere intervenuto il decesso nella fase presidenziale.
Sussistono giustificati motivi, atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione della resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41382/2022 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto decesso di;
Persona_1
B) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa IM OS