Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 415/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente relatore
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 415 R.G. dell'anno 2024 tra:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Marta Paola CP_1 C.F._1
Salemi, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso all'avv. Controparte_2 C.F._2
Marianna Conforto e dall'avv. Giovanni Lentini, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti anno concluso come da memorie conclusive depositate, per mezzo delle quali hanno ribadito le domande proposte con gli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 6/3/2024, chiedeva di CP_1
“fissare l'udienza per la comparizione delle parti. Riconoscere in capo all'istante CP_1
il diritto a percepire da la quota pari al 40% del TFR maturato
[...] Controparte_2
alla ricorrente la predetta quota unitamente agli interessi legali. Ordinare ex art. 156, 6° comma, c.c. la distrazione ed il pagamento diretto della predetta somma, nella misura in cui verrà determinata, in favore di . Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_1
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 26/4/2024, si costituiva , Controparte_2
il quale chiedeva di “Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa Preliminarmente: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attore per carenza dei presupposti;
Nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e compensi professionali”;
3) La causa è stata tratta in decisione dopo l'assegnazione di termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
4) Infondatezza della domanda attorea.
4.1) Ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Dall'esame del testo normativo si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro coniuge.
4.2) A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente precisato che la
"ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, con la conseguenza che al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R..
La sussistenza delle condizioni previste dalla legge, ossia la titolarità dell'assegno divorzile e il mancato passaggio a nuove nozze, va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 2466 del 10/2/2004; in senso conforme, Cass. Civ. 18367/2006; Cass. Civ. sez. I,
19/02/2021, n.4499; Cass. Civ. sez. I, 30/03/2025, n.8375; Trib. Marsala sent. n. 884/23 del
13/12/23). Venendo all'ambito del presente giudizio, si rivelano, dunque, inconducenti le deduzioni formulate dalla parte ricorrente sì come tendenti a dimostrare il tempo del concreto percepimento del TFR, poiché il momento in cui per il è maturato il diritto alla CP_2
corresponsione del trattamento di fine rapporto coincide con un intervallo temporale in cui non era ancora stata proposta domanda di divorzio.
Infatti, è stato posto in quiescenza a decorrere dal 16.6.2017, mentre la Controparte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata avanzata da CP_1
con ricorso del 20.11.2019, R.g. n. 2719/2019, dinanzi al Tribunale di Marsala, giudizio definito con sentenza n. 437/2022 pubblicata il 31.5.2022.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'espressione contenuta nell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza" implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma comunque dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato.
Infatti, poiché la "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità
(non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti) all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. (in tal senso Cass. 12175/2011).
Nel caso di specie risulta che la domanda di divorzio è stata proposta nel 2019 ovvero quando il rapporto di lavoro di era ormai definitivamente cessato. Controparte_2
Appare irrilevante, dunque, il fatto che l'indennità di fine rapporto non sia stata concretamente percepita dall'avente diritto prima della proposizione della domanda di divorzio, poiché, si ribadisce, invece, il diritto del coniuge all'ottenimento della quota prevista dal citato art. 12-bis, sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità matura anteriormente a tale momento (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 6/6/2011).
4.3) A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha richiamato il contenuto della nota n. 19331 del 14/6/23 ove si ha modo di leggere “in merito a VS richiesta di informazioni relativa al credito vantato da BNT banca nei confronti del sig. CP_2 nato a [...] il [...] […] si attesta quanto segue. – il sig.
[...]
nato a [...] il [...], è stato collocato in quiescenza Controparte_2
con effetto al 16/06/2017 per dimissioni, che il suddetto ha maturato una indennità di buonauscita, per il servizio prestato presso la Regione siciliana pari ad € 40.180,16, al netto delle ritenute e del residuo debito per estinzione Cessione V come da nota del
18.10.2017 da parte di Prestinuova s.p.a. e delle trattenute nella misura prevista dall'art.
545, commi III e IV del c.p.c. corrispondente a un quinto di quanto dovuto. L'importo, ai sensi delle disposizioni della legge 27.12.2013 n. 147 e della legge regionale siciliana
07/05/2015 n. 9, è così rateizzato:
- prima rata paria a € 8.702,70 (netto) 06/2024;
- seconda rata pari a € 31.477,46 (netto) 06/2025”.
Dalla suddetta nota la parte attrice pretende di desumere una data di maturazione del trattamento di fine rapporto (nella fattispecie, “indennità di buonauscita) diversa da quella indicata dal convenuto e, comunque, da collocare in data successiva alla pronuncia della sentenza di divorzio.
In realtà, il riferimento alla l. 147 del 27/12/13, non meglio precisato tanto nella nota suddetta quanto negli atti difensivi attorei, deve essere assunto come formulato ai commi
484 e 485 dell'art. 1 della detta Legge (di Bilancio), ove si ha modo di leggere: “484. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data: a) all'articolo 12, comma 7, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole:
«150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi” e “485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato
i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013”.
In breve, e per quanto qui rileva, l'art. 484 L. cit. ha modificato gli importi delle rate di liquidazione del trattamento di fine rapporto riconosciuto ai dipendenti pubblici (art. 12, settimo comma, d. l. 78/2010: “con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se
l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo”).
La norma, sempre per evidenti ragioni di finanza pubblica, ha, inoltre, esteso i termini di liquidazione del trattamento di fine rapporto, come risulta evidente dal risultante testo dell'art. 3 del D. L. 79/97: “
1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
L'art. 485 ha, invece, dettato una disciplina intertemporale, prevedendo la salvezza dei precedenti criteri di erogazione del trattamento di fine rapporto per coloro che abbiano maturato i requisiti prima del 31/12/13.
Dunque, le date “06/2024” e “06/2025” fanno unicamente riferimento alla data di effettiva erogazione dell'indennità di buonauscita, mentre la chiara espressione letterale utilizzata nella nota fissa alla data del 16/6/17 gli effetti della quiescenza e tra questi la maturazione del diritto alla buonauscita, del resto indicato come già maturato.
4.4) La ricorrente, ancora, invoca l'applicazione nella fattispecie di principi di diritto statuiti di recente dalla giurisprudenza di legittimità.
4.4.1) È, innanzitutto, il caso del richiamo all'ordinanza della Suprema Corte “24403/2022”.
Ebbene, l'esame della motivazione della suddetta pronuncia consente di ritenere che, anche in detta occasione, sia stato mantenuto saldo il principio, cui questo giudicante intende dare seguito, a mente del quale “in applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest'ultimo, il diritto all'ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro. Sul punto, è consolidata l'opinione della giurisprudenza, secondo la quale tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021)”, semplicemente chiarendo che “come stabilito dalla norma appena richiamata, solo
l'effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell'ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest'ultimo "ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge”, di tal guisa distinguendo il piano della maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto, rilevante ai fini della verifica dei presupposti di cui all'art. 12 bis L. Div., da quello della sua concreta erogazione, rilevante ai fini della effettiva esigibilità della quota spettante all'ex coniuge.
4.4.2) La ricorrente cita, inoltre, la pronuncia di legittimità “4499/2021”, richiamandone il seguente testo “Il diritto alla quota del T.F.R. spetta all'ex coniuge titolare di assegno divorzile se il trattamento è stato corrisposto all'altro ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio”.
La lettura della integrale motivazione della pronuncia in discorso “Cass. Civ. sez. I,
19/02/2021, n.4499) rende evidente come, anche in detta occasione, la Corte di legittimità non si sia discostata dall'orientamento sopra enunciato, ribadendo che “ai fini del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis (introdotto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 16), all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso”, mentre l'inciso richiamato dalla ricorrente attenga al chiarimento degli effetti sul riconoscimento del diritto alla quota TFR dell'ex coniuge dell'eventuale revoca dell'assegno divorzile avvenuta in sede di revisione: “quanto vale è l'operatività ex nunc della successiva revoca dell'assegno che, efficace a far data dalla relativa domanda, non è capace di incidere, elidendolo, sul pregresso positivo accertamento del diritto all'assegno su cui è caduto il giudicato rebus sic stantibus e, negli stessi termini, sul diritto al mantenimento del correlato diritto alla quota del T.F.R.. Il diritto alla quota del T.F.R. spetta all'ex coniuge titolare di assegno divorzile, che del primo costituisce il presupposto, ove quel trattamento sia stato corrisposto all'altro ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio e non può essere posto nel nulla dalla sopravvenuta revoca dell'assegno stesso, destinata ad operare ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda”.
Dunque, la precisazione della Corte, senza innovare sul piano della verifica dei presupposti ex art. 12 bis L. 898/70, semplicemente si sofferma sull'irripetibilità di quanto erogato dopo il riconoscimento dell'assegno divorzile e prima della proposizione della domanda di revisione dell'assegno stesso.
4.5) In definitiva, giacché alla data di maturazione dell'indennità di buonauscita in favore del non risultava ancora proposta la domanda di assegno divorzile, il ricorso non CP_2
può trovare accoglimento.
9) Spese di lite.
Le spese seguono la soccobenza e sono liquidate in favore del convenuto secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 in considerazione della contenuta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria condotta, individuati sulla scorta del presumibile valore della quota di buonauscita richiesta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) rigetta la domanda della parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente a rifondere il convenuto delle spese di lite che si liquidano in €
2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al
15%, IVA e CPA, come per Legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Marsala il 30 maggio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo