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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RT OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17109/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 tutti elettivamente domiciliati in Roma, in Via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio degli Avv.ti
RI De IM (CF ) e VA AI (CF ), che li C.F._3 C.F._4 rappresenta e difende
-ricorrenti-
CONTRO
con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Ministro p.t. (C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
-resistente-
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.10.2024 i ricorrenti domandavano al Tribunale di dichiarare di essere cittadini italiani e, conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
pagina 1 di 5 I ricorrenti deducevano di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_1
26.04.1887 a Fontaneto d'Agogna (NO), figlio di e Giudice (doc. 001). Persona_2 CP_2
L'avo emigrava in Brasile e qui contraeva matrimonio nel 1910 con (doc. Persona_3
002), non rinunciando mai alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 003).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- dalla predetta unione coniugale nasceva in data 01.09.1911 il figlio nato a [...], Parte_2
AN AO (Brasile) (doc. 004), il quale si coniugava con la sig.ra in data Controparte_3
11.11.1937 (doc. 005);
- dal matrimonio tra e nasceva in data 27.09.1938 Parte_2 Controparte_3 [...] in Brasile (doc. 006), il quale si sposava in con in data 04.04.1959 Per_4 Persona_5
(doc. 007);
- dal predetto matrimonio nasceva in data 09.06.1964 (doc. 008) che, Parte_2 successivamente, si univa in matrimonio con in data 08.02.1986 (doc. 009) Persona_6
e dalla loro unione nascevano, in Brasile, il 28.03.1991 (doc. 010) e Parte_1
, il 24.12.1994 (doc. 011). Parte_2
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pm nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.10.2025 svoltasi con modalità da remoto ex art. 127 bis c.p.c. i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Il comma 37 ha dettato la disciplina transitoria disponendo che la modifica della competenza avesse effetto dal 22 giugno 2022.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto pagina 2 di 5 Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Principio cardine della L. n. 91/1992, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre
Il caso di specie deve ritenersi legittimo, poiché i ricorrenti, in quanto discendenti in linea maschile di cittadino, hanno comprovato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano, considerato l'ex art. 1
l.555/219 per l'avo originario ed ex. art. 1 co. 1 lett. A) l. 91/92. (docc. da 1 a 14), di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Orbene, nel 2009 con sentenza n. 4466 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto potuto chiedere il rilascio del relativo Controparte_1 certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di inviare la richiesta per poter procedere alla consegna dei documenti, tuttavia hanno provato che, come visibile dalla lista di attesa, sono in evasione le richieste di dieci anni prima (doc. 015). A fronte di ciò, non è neppure possibile fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso pagina 3 di 5 che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento alla sig.ra
[...] nata in [...] il [...] e al sig. Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...].
[...]
A tal riguardo, si richiama il certificato dell'atto di nascita di nato il Persona_1
26.04.1887 a Fontaneto d'Agogna (NO) – avo italiano – (doc. 001); certificato dell'atto di nascita di
– figlio dell'avo italiano - (doc. 004); certificato dell'atto di nascita di Parte_2 [...]
– nipote dell'avo italiano - (doc. 006); certificato dell'atto di nascita di Per_4 Parte_2
– bisnipote dell'avo italiano - (doc. 008); certificati dell'atto di nascita di
[...] Parte_1
e di – trisnipoti dell'avo italiano – odierni
[...] Parte_2 richiedenti (doc. 010 e 011).
Risulta, inoltre, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e
Publica Sicurezza (Segreteria Nazionale di Giustizia – Dipartimento Migrazioni), prodotto in copia autentica, nonché dotato di apostille, il quale afferma che “NON RISULTA, fino alla presente data registro di naturalizzazione a nome di o Persona_1 Persona_1
o o , figlio di e di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_7 originario dell'Italia, nato il [...].” (doc. 003), che l'avo italiano Persona_2 mai si naturalizzava. Persona_1
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_1 propri figli.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a nata in [...] Parte_1 il 28.03.1991 e a , nato in [...] il [...], stante la Parte_2 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 4 di 5 ORDINA al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Così deciso in Torino, 25.10.2025
Il giudice unico
RT OT
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RT OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17109/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 tutti elettivamente domiciliati in Roma, in Via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio degli Avv.ti
RI De IM (CF ) e VA AI (CF ), che li C.F._3 C.F._4 rappresenta e difende
-ricorrenti-
CONTRO
con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Ministro p.t. (C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
-resistente-
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.10.2024 i ricorrenti domandavano al Tribunale di dichiarare di essere cittadini italiani e, conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
pagina 1 di 5 I ricorrenti deducevano di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_1
26.04.1887 a Fontaneto d'Agogna (NO), figlio di e Giudice (doc. 001). Persona_2 CP_2
L'avo emigrava in Brasile e qui contraeva matrimonio nel 1910 con (doc. Persona_3
002), non rinunciando mai alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 003).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- dalla predetta unione coniugale nasceva in data 01.09.1911 il figlio nato a [...], Parte_2
AN AO (Brasile) (doc. 004), il quale si coniugava con la sig.ra in data Controparte_3
11.11.1937 (doc. 005);
- dal matrimonio tra e nasceva in data 27.09.1938 Parte_2 Controparte_3 [...] in Brasile (doc. 006), il quale si sposava in con in data 04.04.1959 Per_4 Persona_5
(doc. 007);
- dal predetto matrimonio nasceva in data 09.06.1964 (doc. 008) che, Parte_2 successivamente, si univa in matrimonio con in data 08.02.1986 (doc. 009) Persona_6
e dalla loro unione nascevano, in Brasile, il 28.03.1991 (doc. 010) e Parte_1
, il 24.12.1994 (doc. 011). Parte_2
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pm nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.10.2025 svoltasi con modalità da remoto ex art. 127 bis c.p.c. i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Il comma 37 ha dettato la disciplina transitoria disponendo che la modifica della competenza avesse effetto dal 22 giugno 2022.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto pagina 2 di 5 Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Principio cardine della L. n. 91/1992, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre
Il caso di specie deve ritenersi legittimo, poiché i ricorrenti, in quanto discendenti in linea maschile di cittadino, hanno comprovato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano, considerato l'ex art. 1
l.555/219 per l'avo originario ed ex. art. 1 co. 1 lett. A) l. 91/92. (docc. da 1 a 14), di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Orbene, nel 2009 con sentenza n. 4466 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto potuto chiedere il rilascio del relativo Controparte_1 certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di inviare la richiesta per poter procedere alla consegna dei documenti, tuttavia hanno provato che, come visibile dalla lista di attesa, sono in evasione le richieste di dieci anni prima (doc. 015). A fronte di ciò, non è neppure possibile fare alcuna previsione in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento, atteso pagina 3 di 5 che il momento della convocazione non coincide con quello dell'emissione del provvedimento finale, ma solo con l'inizio dell'eventuale fase istruttoria, senza alcuna garanzia di conclusione in tempi certi e ragionevoli.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento alla sig.ra
[...] nata in [...] il [...] e al sig. Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...].
[...]
A tal riguardo, si richiama il certificato dell'atto di nascita di nato il Persona_1
26.04.1887 a Fontaneto d'Agogna (NO) – avo italiano – (doc. 001); certificato dell'atto di nascita di
– figlio dell'avo italiano - (doc. 004); certificato dell'atto di nascita di Parte_2 [...]
– nipote dell'avo italiano - (doc. 006); certificato dell'atto di nascita di Per_4 Parte_2
– bisnipote dell'avo italiano - (doc. 008); certificati dell'atto di nascita di
[...] Parte_1
e di – trisnipoti dell'avo italiano – odierni
[...] Parte_2 richiedenti (doc. 010 e 011).
Risulta, inoltre, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e
Publica Sicurezza (Segreteria Nazionale di Giustizia – Dipartimento Migrazioni), prodotto in copia autentica, nonché dotato di apostille, il quale afferma che “NON RISULTA, fino alla presente data registro di naturalizzazione a nome di o Persona_1 Persona_1
o o , figlio di e di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_7 originario dell'Italia, nato il [...].” (doc. 003), che l'avo italiano Persona_2 mai si naturalizzava. Persona_1
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_1 propri figli.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a nata in [...] Parte_1 il 28.03.1991 e a , nato in [...] il [...], stante la Parte_2 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 4 di 5 ORDINA al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Così deciso in Torino, 25.10.2025
Il giudice unico
RT OT
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