TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2965/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2965/2025 V.G. posta in decisione il 23.09.2025 e promossa dai coniugi
C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via A. Orioli n.91 (avv. Fabio Massimo Sgarrino)
e
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Matera (MT), via degli Svevi n.53 (avv. Fabio Massimo Sgarrino)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 08.07.2025; preso atto che l'udienza del 16.09.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia minorenne in data 05.08.2010; Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e, C.F. C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il C.F._2
22/04/2006 in Nova Siri (MT), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2006;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Siri (MT) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“20. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore , il relativo contributo al suo Per_1
mantenimento, la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi e la figlia minore
nei modi e nei termini di cui al presente atto ed alla relativa convenzione congiunta allegata e di
seguito riportate: Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento Per_1
prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Ravenna (RA), via A. Orioli 91, Parte_1
con diritto dovere di visita del padre secondo le modalità specificate nell'allegato piano genitoriale;
confermare e disporre a carico di un assegno a titolo di concorso nel mantenimento CP_1
della figlia minore pari ad € 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre Per_1
aggiornamento ISTAT come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla Sig.ra disporre il Parte_1
pagamento da parte di in favore di di una somma mensile pari ad CP_1 Parte_1
€ 300,00 mensili a titolo di contributo per le esigenze domestiche e per la stessa;
i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto ed alla carta di identità
valida anche per l'espatrio, sia per motivi di lavoro che per diporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti impegnandosi reciprocamente a sottoscrivere le necessarie
dichiarazioni/autorizzazioni di legge, ove richieste.
Gli esponenti con la firma del presente ricorso, il suo rituale deposito e seguente definizione, salvo
il puntuale adempimento di quanto nel presente atto pattuito, di - chiarano espressamente di
rinunciare ad ogni e qualsiasi, senza alcuna eccezione, reciproca pretesa, ragione, credito, posta
economica che possa essere sorta o trova - re la sua origine e/o causa nel periodo matrimoniale
anche allo stato non conosciuta e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo
o ragione, neppure di danno patrimoniale e non patrimoniale, avendo le stesse regolato
definitivamente con il presente atto ogni rapporto patrimoniale e/o economico.
Le parti dichiarano e concordano che le spese, onorari e competenze del presente procedimento sono
a carico di .” CP_1
Ravenna, 01/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2965/2025 V.G. posta in decisione il 23.09.2025 e promossa dai coniugi
C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via A. Orioli n.91 (avv. Fabio Massimo Sgarrino)
e
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Matera (MT), via degli Svevi n.53 (avv. Fabio Massimo Sgarrino)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 08.07.2025; preso atto che l'udienza del 16.09.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia minorenne in data 05.08.2010; Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e, C.F. C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il C.F._2
22/04/2006 in Nova Siri (MT), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2006;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Siri (MT) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“20. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore , il relativo contributo al suo Per_1
mantenimento, la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi e la figlia minore
nei modi e nei termini di cui al presente atto ed alla relativa convenzione congiunta allegata e di
seguito riportate: Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento Per_1
prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Ravenna (RA), via A. Orioli 91, Parte_1
con diritto dovere di visita del padre secondo le modalità specificate nell'allegato piano genitoriale;
confermare e disporre a carico di un assegno a titolo di concorso nel mantenimento CP_1
della figlia minore pari ad € 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre Per_1
aggiornamento ISTAT come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla Sig.ra disporre il Parte_1
pagamento da parte di in favore di di una somma mensile pari ad CP_1 Parte_1
€ 300,00 mensili a titolo di contributo per le esigenze domestiche e per la stessa;
i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto ed alla carta di identità
valida anche per l'espatrio, sia per motivi di lavoro che per diporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti impegnandosi reciprocamente a sottoscrivere le necessarie
dichiarazioni/autorizzazioni di legge, ove richieste.
Gli esponenti con la firma del presente ricorso, il suo rituale deposito e seguente definizione, salvo
il puntuale adempimento di quanto nel presente atto pattuito, di - chiarano espressamente di
rinunciare ad ogni e qualsiasi, senza alcuna eccezione, reciproca pretesa, ragione, credito, posta
economica che possa essere sorta o trova - re la sua origine e/o causa nel periodo matrimoniale
anche allo stato non conosciuta e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo
o ragione, neppure di danno patrimoniale e non patrimoniale, avendo le stesse regolato
definitivamente con il presente atto ogni rapporto patrimoniale e/o economico.
Le parti dichiarano e concordano che le spese, onorari e competenze del presente procedimento sono
a carico di .” CP_1
Ravenna, 01/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè