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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 203 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 203 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, e (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._1
FA TI e dell'Avv. Luciano Barni ed elettivamente domiciliati presso lo Studio sito in Prato,
Via Catani 28/A;
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Nesti, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLATA
E
(c.f. ), contumace;
CP_2 C.F._2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni
Per parte appellante: “Voglia l'intestato Tribunale * accogliere il proposto appello, per i motivi tutti dedotti in atti, e per l'effetto, * riformare la sentenza n. 444/2024 resa inter partes dal Giudice Di Pace di Prato, persona del
Giudice Dott. Emanuele Calabrese Ioppolo – R.G. n. 3282/2021 mai notificata, e così:
1. revocare la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace nella sentenza n. 444/2024 del 30.06.2024; 2. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di primo grado, che si quantificano in € 1.644,50 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e spese non imponibili come per legge;
3. accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio
1 di primo grado che qui si riportano: “insiste per l'accoglimento della domanda attorea così come quantificata in Atti di
Citazione insistendo sulla richiesta di € 729,56 cadauno per onorari stragiudiziali e di negoziazione previsti dalle tabelle del Decreto Ministeriale n. 55/2014, per i quali si chiede la condanna della come ribadito e Controparte_3 riconosciuto dalla Sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 24481/2020 “nella quale si sostiene e si ribadisce che tali spese non sono propedeutiche alle spese giudiziali e non sovrapponibili” ed ancora Corte di Cassazione, sezione II civile, con l'ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39384 nella quale viene dichiarato che le spese stragiudiziali sono intrinsecamente diverse dalle spese processuali e vanno valutate (e quindi risarcite) “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi Essere d'esito futuro del giudizio e per concludere riconosciute anche dalle innumerevoli Sentenze emesse dall'odierno Ufficio del Giudice di Pace ed a tale liquidazione dovranno aggiungersi gli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo (All.
7-8 Atti di Citazione). L'attività stragiudiziale e di negoziazione svolta dallo scrivente Procuratore risulta provata in Atti dall'invio a mezzo pec delle richieste danni avanzate a mezzo pec alla compagnia assicurativa entrambe in data 01/02/2021 (All.
5-6 Atti di Citazione) e dalle richieste di negoziazione assistita inviate sempre alla per il danno materiale in data 17/06/2022 e per le lesioni in data Controparte_3
29/06/2022 (All.
6-7 Atti di Citazione) Parte attrice inoltre chiede la condanna della al pagamento Controparte_3 delle spese di C.T.U. tecnica e medica come liquidate dal Giudicante e C.T.P. pari quest'ultime ad € 610,00 compresa
I.V.A. per l'attività svolta dal Dott. ed € 371,28 per l'attività svolta dal P.I. e di cui si Persona_1 CP_4 allega notula " 4. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”;
Per parte appellata: “«Voglia l'intestato Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
e reietta, così provvedere: nel merito, in tesi: • accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di
Appello per le ragioni tutte di cui in parte motiva e, all'effetto, integralmente respingere le pretese e le domande ivi avanzate, confermando integralmente la sentenza n. 444/2024 del 01.07.2024; In ogni caso: • con vittoria di competenze ed onorari, e spese di lite, oltre accessori di legge, o nella loro compensazione».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, di e Parte_1 Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello nei confronti di di avverso Controparte_1 CP_2 la sentenza n. 444/2024 emessa dal Giudice di Pace di Prato il 30 giugno 2024.
Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, aveva convenuto innanzi al Giudice di Parte_1
Pace e al fine di ottenere la soddisfazione del credito per Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno cedutole da Parte_3
A fondamento della domanda aveva premesso che il 22 gennaio 2021, la PEUGEOT 208, con targa EN041FJ di condotta da e assicurata presso Parte_3 Parte_2 Controparte_1 era stato violentemente urtata dalla BMW con targa BG388HB di il quale non aveva CP_2 rispettato il segnale di “stop”; il modulo CAI era stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
il danno subito dal veicolo ammontava ad euro 2.196,00, IVA compresa, oltre euro 122,00 per noleggio di veicolo sostitutivo;
il 1° febbraio 2021 aveva ceduto il proprio credito ad la richiesta di Parte_3 Parte_1 risarcimento del 1° febbraio 2021 inoltrata a si era rivelata inutile, così come Controparte_1 la pec inviata al fine di invitare la controparte a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita;
i costi dell'assistenza legale stragiudiziale ammontavano ad euro 729,56. 2 Anche aveva citato e innanzi al Giudice Parte_2 Controparte_1 CP_2 di Pace e, premettendo che il 22 gennaio 2021, alle ore 18.10 circa, in Prato, via degli Origliani, il veicolo
PEUGEUT 208 con targa EN041FJ da lui condotto era stato urtato nella parte destra dal veicolo BMW con targa BG388HB di proprietà di aveva chiesto la condanna di Parte_4 Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 4.090,12.
A fondamento della domanda aveva allegato che: la BMW condotta dallo ZOTKAJ non aveva rispettato il segnale di stop;
in seguito all'urto, il dott. aveva diagnosticato all'attore una distorsione Controparte_5 rachide cervicale con limitazione funzionale nei movimenti e vertigini con prognosi di 15 giorni e gli aveva prescritto FT e EK sino al 25 febbraio 2021; a seguito di visita medico legale erano stati rilevati postumi nella misura del 2-3%, con quantificazione del danno biologico in euro 2.198,56; le spese per le visite di controllo e la fisioterapia ammontavano ad euro 1.162,00; la richiesta di risarcimento inoltrata alla compagnia assicuratrice si era rivelata inutile, così come l'invito a procedere alla negoziazione assistita;
le spese per l'attività stragiudiziale svolta dal legale ammontavano ad euro 729,56.
i era costituita in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto delle domande rivolte Controparte_1 nei propri riguardi.
A sostegno della difesa, aveva dedotto che: le domande non erano procedibili non essendo stata correttamente seguita la procedura di cui all'art. 148, codice delle assicurazioni;
la dinamica del sinistro non era stata dimostrata;
non era stata offerta la prova degli esborsi sostenuti e comunque la pretesa risarcitoria era eccessiva;
non vi erano i presupposti per il riconoscimento della voce di danno riguardante l'assistenza legale stragiudiziale;
il BUI aveva già riportato analoghe lesioni nel 2009.
Dichiarata la contumacia di in entrambi i giudizi e disposta la riunione delle cause, il CP_2 procedimento era stato istruito mediante CTU tecnica e medico legale.
Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace aveva condannato ed Controparte_1
a corrispondere all la somma di euro 2.318,00 e a la CP_2 Parte_1 Parte_2 somma di euro 1.898,45, compensando tra le parti le spese di lite.
Con l'odierna impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver incluso tra i danni i costi per l'intervento stragiudiziale del legale e per aver compensato le spese di lite.
Si è costituita anche ed ha chiesto il rigetto dell'appello, mancando i Controparte_1 presupposti per il riconoscimento del danno connesso all'intervento del legale in sede stragiudiziale e condividendo le motivazioni della sentenza in ordine alla compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita sui documenti depositati ed è stata rimessa in decisione, all'esito del deposito degli scritti difensivi ex art. 352 c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025.
****
1. Sulla contumacia di CP_6
3 In sede pregiudiziale deve essere dichiarata la contumacia di il quale, ritualmente evocato in CP_6 giudizio ex art. 143 c.p.c. (essendo egli risultato irreperibile già nel giudizio di prime cure), non si è costituito né è comparso in udienza.
2. Sulle spese per l'assistenza legale stragiudiziale.
Con il primo motivo di appello la sentenza del Giudice di Pace è stata impugnata nella parte in cui non ha incluso nel danno risarcibile i costi della difesa stragiudiziale affrontati da e da Parte_1 Parte_2 er ottenere la soddisfazione del proprio credito.
[...]
Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali;
se, invece, come in questo caso, la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 13-03-2017, n. 6422).
Va, poi, ricordato che, ove il danneggiato abbia dato incarico ad un legale di svolgere attività stragiudiziale allo scopo di richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del legale non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 13/04/2017, n. 9548, rv. 643851-01). Ne consegue che “la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 20/06/2017, 10-07-
2017, n. 16990).
In merito, ha prodotto in primo grado una richiesta di risarcimento inoltrata alla compagnia Parte_1 assicuratrice del 17 giugno 2021, contenente la ricostruzione della dinamica e l'enunciazione dei danni subiti, che, tuttavia, non appare conforme alle prescrizioni normative.
Sul punto, l'art. 148, codice delle assicurazioni, dispone che: “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno […]Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati”.
4 La richiesta presentata non appare, dunque, essere rispettosa della norma, non avendo l'autore reso disponibile alla controparte il veicolo danneggiato, né allegato la fattura attestante gli interventi riparativi effettuati.
Dal canto proprio ha prodotto in primo grado la richiesta di risarcimento del 1° febbraio Parte_2
2021, nella quale viene ricostruita la dinamica del sinistro e viene domandato il ristoro dei danni biologici patiti di conseguenza. Anche in questo caso, tuttavia, mancano gli elementi necessari ad avviare la procedura di liquidazione del danno ex art. 148 codice delle assicurazioni.
La norma dispone al secondo comma che: “L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.”
In particolare, la richiesta inoltrata a difetta dei dati utili a consentire alla Controparte_1 compagnia assicuratrice di quantificare il danno e di formulare al danneggiato una proposta di risarcimento.
Pertanto, in entrambi i casi, l'attività stragiudiziale svolta non è stata affatto utile a soddisfare l'interesse del danneggiato al risarcimento, non essendosi rivelata funzionale a consentire alla controparte di formulare una proposta di risarcimento, e pertanto il relativo esborso non può essere riconosciuto come voce di danno emergente nel presente giudizio.
Peraltro, non risulta che l'attività di assistenza legale stragiudiziale sia proseguita dopo l'inoltro delle richieste risarcitorie e l'invito trasmesso alla controparte a concludere un accordo di negoziazione assistita.
Ne discende che correttamente il Giudice di Pace ha escluso l'esistenza di un danno emergente e il corrispondente motivo di appello deve essere respinto.
3. Sulla compensazione delle spese di lite.
Diversamente, l'appello deve essere accolto nella parte in cui denuncia l'applicazione della compensazione delle spese in assenza dei presupposti di legge.
A tal proposito, il Codice di Procedura Civile, dopo aver enunciato all'art. 91 c.p.c. il principio di soccombenza
(in base al quale le spese processuali devono essere sostenute dalla parte soccombente), consente con il secondo comma dell'art. 92 di operare la compensazione delle spese, in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77). Nel caso di specie, a ben vedere, non ricorrono le ipotesi tipizzate dalla legge e il provvedimento impugnato non ha segnalato la presenza di altre analoghe ragioni gravi ed eccezionali.
5 In particolare, la nozione di soccombenza reciproca va circoscritta all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
31/10/2022, n. 32061).
Segnatamente, la domanda di risarcimento del danno, sebbene articolata in più voci, deve essere considerata infatti unitaria (arg. da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2023, n. 2278; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
07/06/2019, n. 15523, rv. 654310-01), con la conseguenza che il mancato accoglimento di una o più voci di danno o l'accoglimento di una o più voci in misura minore rispetto a quella richiesta, non genera soccombenza.
In tali ipotesi, pertanto, la compensazione delle spese non costituisce conseguenza automatica e deve essere giustificata dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
Non può essere, dunque, condivisa l'assunto del Giudice di Pace e di parte appellata secondo cui l'accoglimento della domanda in misura inferiore alla richiesta costituisce una ragione sufficiente per compensare le spese di lite.
È infatti soccombente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle di controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla “gravità ed eccezionalità” delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché la sottolineatura da parte dello stesso del rischio che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata, dovendo le spese seguire il principio della soccombenza.
4. Conclusioni e regime delle spese.
In parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata e conseguentemente ed devono essere condannati a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2
e di le spese del giudizio di prime cure, che di liquidano, per ciascuna parte, Parte_1 Parte_2 in euro 1.265,00 per il giudizio di prime cure, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 1 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00; il tutto oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Gravano sulle parti soccombenti anche le spese di entrambe le CTU, liquidate nel giudizio di prime cure, con condanna a rimborsare alla controparte quanto eventualmente già versato a tale titolo.
d dovranno farsi carico anche delle spese di CTP affrontate Controparte_1 CP_2 dalle parti appellanti, nella misura di euro 610,00 quanto a e di euro 371,28 quanto a Parte_2
considerato che fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare Parte_1 rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima
6 ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento
(cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 20/11/2019, n. 30289, rv. 656253-01).
Stante la soccombenza reciproca, le spese di questo giudizio possono essere, invece, compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti sul procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione respinta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. CONDANNA ed a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2
e le spese di lite del giudizio di prime cure, Parte_1 Parte_1 Parte_2 che si liquidano, per ciascuna parte in euro 1.265,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
2. PONE definitivamente a carico di ed le spese di Controparte_1 CP_2 entrambe le CTU liquidate nel primo procedimento, con condanna a rimborsare alle controparti quanto eventualmente già versato a tale titolo;
3. CONDANNA ed a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2
le spese di CTP sostenute nel giudizio di primo grado, nella misura Parte_1 di euro 371,28;
4. CONDANNA ed a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
le spese di CTP sostenute nel giudizio di primo grado, nella misura di euro 610,00; Parte_2
5. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
6. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Prato, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al N. 203 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, e (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._1
FA TI e dell'Avv. Luciano Barni ed elettivamente domiciliati presso lo Studio sito in Prato,
Via Catani 28/A;
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Nesti, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE APPELLATA
E
(c.f. ), contumace;
CP_2 C.F._2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni
Per parte appellante: “Voglia l'intestato Tribunale * accogliere il proposto appello, per i motivi tutti dedotti in atti, e per l'effetto, * riformare la sentenza n. 444/2024 resa inter partes dal Giudice Di Pace di Prato, persona del
Giudice Dott. Emanuele Calabrese Ioppolo – R.G. n. 3282/2021 mai notificata, e così:
1. revocare la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace nella sentenza n. 444/2024 del 30.06.2024; 2. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di primo grado, che si quantificano in € 1.644,50 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e spese non imponibili come per legge;
3. accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio
1 di primo grado che qui si riportano: “insiste per l'accoglimento della domanda attorea così come quantificata in Atti di
Citazione insistendo sulla richiesta di € 729,56 cadauno per onorari stragiudiziali e di negoziazione previsti dalle tabelle del Decreto Ministeriale n. 55/2014, per i quali si chiede la condanna della come ribadito e Controparte_3 riconosciuto dalla Sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 24481/2020 “nella quale si sostiene e si ribadisce che tali spese non sono propedeutiche alle spese giudiziali e non sovrapponibili” ed ancora Corte di Cassazione, sezione II civile, con l'ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39384 nella quale viene dichiarato che le spese stragiudiziali sono intrinsecamente diverse dalle spese processuali e vanno valutate (e quindi risarcite) “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi Essere d'esito futuro del giudizio e per concludere riconosciute anche dalle innumerevoli Sentenze emesse dall'odierno Ufficio del Giudice di Pace ed a tale liquidazione dovranno aggiungersi gli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo (All.
7-8 Atti di Citazione). L'attività stragiudiziale e di negoziazione svolta dallo scrivente Procuratore risulta provata in Atti dall'invio a mezzo pec delle richieste danni avanzate a mezzo pec alla compagnia assicurativa entrambe in data 01/02/2021 (All.
5-6 Atti di Citazione) e dalle richieste di negoziazione assistita inviate sempre alla per il danno materiale in data 17/06/2022 e per le lesioni in data Controparte_3
29/06/2022 (All.
6-7 Atti di Citazione) Parte attrice inoltre chiede la condanna della al pagamento Controparte_3 delle spese di C.T.U. tecnica e medica come liquidate dal Giudicante e C.T.P. pari quest'ultime ad € 610,00 compresa
I.V.A. per l'attività svolta dal Dott. ed € 371,28 per l'attività svolta dal P.I. e di cui si Persona_1 CP_4 allega notula " 4. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”;
Per parte appellata: “«Voglia l'intestato Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
e reietta, così provvedere: nel merito, in tesi: • accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di
Appello per le ragioni tutte di cui in parte motiva e, all'effetto, integralmente respingere le pretese e le domande ivi avanzate, confermando integralmente la sentenza n. 444/2024 del 01.07.2024; In ogni caso: • con vittoria di competenze ed onorari, e spese di lite, oltre accessori di legge, o nella loro compensazione».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, di e Parte_1 Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello nei confronti di di avverso Controparte_1 CP_2 la sentenza n. 444/2024 emessa dal Giudice di Pace di Prato il 30 giugno 2024.
Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, aveva convenuto innanzi al Giudice di Parte_1
Pace e al fine di ottenere la soddisfazione del credito per Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno cedutole da Parte_3
A fondamento della domanda aveva premesso che il 22 gennaio 2021, la PEUGEOT 208, con targa EN041FJ di condotta da e assicurata presso Parte_3 Parte_2 Controparte_1 era stato violentemente urtata dalla BMW con targa BG388HB di il quale non aveva CP_2 rispettato il segnale di “stop”; il modulo CAI era stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
il danno subito dal veicolo ammontava ad euro 2.196,00, IVA compresa, oltre euro 122,00 per noleggio di veicolo sostitutivo;
il 1° febbraio 2021 aveva ceduto il proprio credito ad la richiesta di Parte_3 Parte_1 risarcimento del 1° febbraio 2021 inoltrata a si era rivelata inutile, così come Controparte_1 la pec inviata al fine di invitare la controparte a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita;
i costi dell'assistenza legale stragiudiziale ammontavano ad euro 729,56. 2 Anche aveva citato e innanzi al Giudice Parte_2 Controparte_1 CP_2 di Pace e, premettendo che il 22 gennaio 2021, alle ore 18.10 circa, in Prato, via degli Origliani, il veicolo
PEUGEUT 208 con targa EN041FJ da lui condotto era stato urtato nella parte destra dal veicolo BMW con targa BG388HB di proprietà di aveva chiesto la condanna di Parte_4 Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 4.090,12.
A fondamento della domanda aveva allegato che: la BMW condotta dallo ZOTKAJ non aveva rispettato il segnale di stop;
in seguito all'urto, il dott. aveva diagnosticato all'attore una distorsione Controparte_5 rachide cervicale con limitazione funzionale nei movimenti e vertigini con prognosi di 15 giorni e gli aveva prescritto FT e EK sino al 25 febbraio 2021; a seguito di visita medico legale erano stati rilevati postumi nella misura del 2-3%, con quantificazione del danno biologico in euro 2.198,56; le spese per le visite di controllo e la fisioterapia ammontavano ad euro 1.162,00; la richiesta di risarcimento inoltrata alla compagnia assicuratrice si era rivelata inutile, così come l'invito a procedere alla negoziazione assistita;
le spese per l'attività stragiudiziale svolta dal legale ammontavano ad euro 729,56.
i era costituita in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto delle domande rivolte Controparte_1 nei propri riguardi.
A sostegno della difesa, aveva dedotto che: le domande non erano procedibili non essendo stata correttamente seguita la procedura di cui all'art. 148, codice delle assicurazioni;
la dinamica del sinistro non era stata dimostrata;
non era stata offerta la prova degli esborsi sostenuti e comunque la pretesa risarcitoria era eccessiva;
non vi erano i presupposti per il riconoscimento della voce di danno riguardante l'assistenza legale stragiudiziale;
il BUI aveva già riportato analoghe lesioni nel 2009.
Dichiarata la contumacia di in entrambi i giudizi e disposta la riunione delle cause, il CP_2 procedimento era stato istruito mediante CTU tecnica e medico legale.
Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace aveva condannato ed Controparte_1
a corrispondere all la somma di euro 2.318,00 e a la CP_2 Parte_1 Parte_2 somma di euro 1.898,45, compensando tra le parti le spese di lite.
Con l'odierna impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver incluso tra i danni i costi per l'intervento stragiudiziale del legale e per aver compensato le spese di lite.
Si è costituita anche ed ha chiesto il rigetto dell'appello, mancando i Controparte_1 presupposti per il riconoscimento del danno connesso all'intervento del legale in sede stragiudiziale e condividendo le motivazioni della sentenza in ordine alla compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita sui documenti depositati ed è stata rimessa in decisione, all'esito del deposito degli scritti difensivi ex art. 352 c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025.
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1. Sulla contumacia di CP_6
3 In sede pregiudiziale deve essere dichiarata la contumacia di il quale, ritualmente evocato in CP_6 giudizio ex art. 143 c.p.c. (essendo egli risultato irreperibile già nel giudizio di prime cure), non si è costituito né è comparso in udienza.
2. Sulle spese per l'assistenza legale stragiudiziale.
Con il primo motivo di appello la sentenza del Giudice di Pace è stata impugnata nella parte in cui non ha incluso nel danno risarcibile i costi della difesa stragiudiziale affrontati da e da Parte_1 Parte_2 er ottenere la soddisfazione del proprio credito.
[...]
Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali;
se, invece, come in questo caso, la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 13-03-2017, n. 6422).
Va, poi, ricordato che, ove il danneggiato abbia dato incarico ad un legale di svolgere attività stragiudiziale allo scopo di richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del legale non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 13/04/2017, n. 9548, rv. 643851-01). Ne consegue che “la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., ud. 20/06/2017, 10-07-
2017, n. 16990).
In merito, ha prodotto in primo grado una richiesta di risarcimento inoltrata alla compagnia Parte_1 assicuratrice del 17 giugno 2021, contenente la ricostruzione della dinamica e l'enunciazione dei danni subiti, che, tuttavia, non appare conforme alle prescrizioni normative.
Sul punto, l'art. 148, codice delle assicurazioni, dispone che: “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno […]Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati”.
4 La richiesta presentata non appare, dunque, essere rispettosa della norma, non avendo l'autore reso disponibile alla controparte il veicolo danneggiato, né allegato la fattura attestante gli interventi riparativi effettuati.
Dal canto proprio ha prodotto in primo grado la richiesta di risarcimento del 1° febbraio Parte_2
2021, nella quale viene ricostruita la dinamica del sinistro e viene domandato il ristoro dei danni biologici patiti di conseguenza. Anche in questo caso, tuttavia, mancano gli elementi necessari ad avviare la procedura di liquidazione del danno ex art. 148 codice delle assicurazioni.
La norma dispone al secondo comma che: “L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.”
In particolare, la richiesta inoltrata a difetta dei dati utili a consentire alla Controparte_1 compagnia assicuratrice di quantificare il danno e di formulare al danneggiato una proposta di risarcimento.
Pertanto, in entrambi i casi, l'attività stragiudiziale svolta non è stata affatto utile a soddisfare l'interesse del danneggiato al risarcimento, non essendosi rivelata funzionale a consentire alla controparte di formulare una proposta di risarcimento, e pertanto il relativo esborso non può essere riconosciuto come voce di danno emergente nel presente giudizio.
Peraltro, non risulta che l'attività di assistenza legale stragiudiziale sia proseguita dopo l'inoltro delle richieste risarcitorie e l'invito trasmesso alla controparte a concludere un accordo di negoziazione assistita.
Ne discende che correttamente il Giudice di Pace ha escluso l'esistenza di un danno emergente e il corrispondente motivo di appello deve essere respinto.
3. Sulla compensazione delle spese di lite.
Diversamente, l'appello deve essere accolto nella parte in cui denuncia l'applicazione della compensazione delle spese in assenza dei presupposti di legge.
A tal proposito, il Codice di Procedura Civile, dopo aver enunciato all'art. 91 c.p.c. il principio di soccombenza
(in base al quale le spese processuali devono essere sostenute dalla parte soccombente), consente con il secondo comma dell'art. 92 di operare la compensazione delle spese, in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77). Nel caso di specie, a ben vedere, non ricorrono le ipotesi tipizzate dalla legge e il provvedimento impugnato non ha segnalato la presenza di altre analoghe ragioni gravi ed eccezionali.
5 In particolare, la nozione di soccombenza reciproca va circoscritta all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
31/10/2022, n. 32061).
Segnatamente, la domanda di risarcimento del danno, sebbene articolata in più voci, deve essere considerata infatti unitaria (arg. da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2023, n. 2278; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
07/06/2019, n. 15523, rv. 654310-01), con la conseguenza che il mancato accoglimento di una o più voci di danno o l'accoglimento di una o più voci in misura minore rispetto a quella richiesta, non genera soccombenza.
In tali ipotesi, pertanto, la compensazione delle spese non costituisce conseguenza automatica e deve essere giustificata dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
Non può essere, dunque, condivisa l'assunto del Giudice di Pace e di parte appellata secondo cui l'accoglimento della domanda in misura inferiore alla richiesta costituisce una ragione sufficiente per compensare le spese di lite.
È infatti soccombente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle di controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla “gravità ed eccezionalità” delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché la sottolineatura da parte dello stesso del rischio che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata, dovendo le spese seguire il principio della soccombenza.
4. Conclusioni e regime delle spese.
In parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata e conseguentemente ed devono essere condannati a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2
e di le spese del giudizio di prime cure, che di liquidano, per ciascuna parte, Parte_1 Parte_2 in euro 1.265,00 per il giudizio di prime cure, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 1 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00; il tutto oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Gravano sulle parti soccombenti anche le spese di entrambe le CTU, liquidate nel giudizio di prime cure, con condanna a rimborsare alla controparte quanto eventualmente già versato a tale titolo.
d dovranno farsi carico anche delle spese di CTP affrontate Controparte_1 CP_2 dalle parti appellanti, nella misura di euro 610,00 quanto a e di euro 371,28 quanto a Parte_2
considerato che fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare Parte_1 rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima
6 ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento
(cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 20/11/2019, n. 30289, rv. 656253-01).
Stante la soccombenza reciproca, le spese di questo giudizio possono essere, invece, compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti sul procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione respinta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. CONDANNA ed a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2
e le spese di lite del giudizio di prime cure, Parte_1 Parte_1 Parte_2 che si liquidano, per ciascuna parte in euro 1.265,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
2. PONE definitivamente a carico di ed le spese di Controparte_1 CP_2 entrambe le CTU liquidate nel primo procedimento, con condanna a rimborsare alle controparti quanto eventualmente già versato a tale titolo;
3. CONDANNA ed a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2
le spese di CTP sostenute nel giudizio di primo grado, nella misura Parte_1 di euro 371,28;
4. CONDANNA ed a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
le spese di CTP sostenute nel giudizio di primo grado, nella misura di euro 610,00; Parte_2
5. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
6. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Prato, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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