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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/07/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 78/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
riunita in camera di consiglio in data 22/11/2024 ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, come da normativa vigente, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°78 R.G. Lav.- anno 2024 - avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione
1
promossa da
e in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti E. Ferri e D. Maggiore, elettivamente domiciliati come in atti
APPELLANTE
nei confronti di
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici domicilia ope legis
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado.
Con ricorso depositato il 9/12/2021 innanzi al Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del
Lavoro, e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n.132 del 4/11/2021 notificata il 9/11/2021 con la quale era contestata la violazione del disposto legislativo di cui all'art. 29, comma del d.lgs. n. 276/2003 come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016, per aver essi illecitamente somministrato in virtù di appalto di servizi non genuino a far data dal 03/01/2017 e fino al 23/11/2017 i lavoratori e presso la sita in località Scalo Ferroviario di Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
San Polo Matese, violazione, la stessa, accertata in occasione dell'accesso ispettivo n. 07/13/30/31 del 23/11/2017 al quale seguiva la notifica nei confronti degli opponenti del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. CB0000/2018-536-01 del 19/4/2018 prot. n. 9867 del 24/4/2018.
2 Si ingiungeva, pertanto, agli opponenti il pagamento a titolo sanzionatorio della complessiva somma di €20.443,15 comprensiva delle spese di notifica.
Dopo aver diffusamente motivato circa i motivi della propria opposizione, spiegavano le seguenti conclusioni:
“Per le ragioni esposte, con riserva di più ampiamente dedurre, e Parte_4 Parte_2
come sopra rappresentati e difesi, chiedono che il Tribunale di Campobasso, in funzione di
[...]
Giudice del lavoro, previa concessione dell'istanza cautelare, accolga il ricorso promosso ed annulli i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese ed onorari.”
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con conseguente Controparte_1
conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Il Tribunale di Campobasso, espletata la prova orale, rigettava l'opposizione con sentenza in data
7/12/2023.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza proponevano appello i soccombenti deducendone l'erroneità e spiegando le conclusioni in epigrafe riportate.
Argomentavano diffusamente in ordine ai proposti motivi di doglianza, come da atto di appello, che in parte qua si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
L' , nel costituirsi in giudizio, contrastava il proposto gravame chiedendone il rigetto, CP_1 anch'esso ampiamente argomentando, come da atto di costituzione in appello che, del pari, in tali limiti si richiama e deve intendersi come qui riportato e trascritto.
Acquisite le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa come da separato dispositivo.
*************************
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, come in appresso precisato, ritenuto che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di appalto illecito o non genuino.
3.1. 3.1 È infondato il primo motivo di gravame, non ravvisandosi nel caso di specie la denunciata violazione dell'art. 14 L.689/1981, come giustamente ritenuto dal primo giudice.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il dies a quo dal quale
3 decorrono i novanta giorni previsti dalla su richiamata disposizione normativa coincide con la data di conclusione degli accertamenti e non con la mera notizia della commissione dell'illecito amministrativo e con la conoscenza del fatto materiale da cui l'illecito è scaturito (cfr. ad es. Cass.
6/2/2009 n. 3043; Cass. Sez. lavoro 17/2/2007 n. 3115; Cass. 10/11/1998 n. 11308; Cass. 18/2/2000
n. 1866; Cass. 24/2/2000 n. 2088, secondo le quali: “I limiti temporali entro cui, a pena dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione previsto dall'art. 28 delle legge 689/1981”).
Pertanto, l'accertamento può ritenersi concluso soltanto nel momento in cui l'autorità amministrativa ha completato l'attività volta a verificare la sussistenza degli elementi che valgano ad integrare la violazione riscontrata.
L'autorità giudiziaria potrà poi valutare la congruità del tempo impiegato dalla P.A. per ultimare tale procedimento, in relazione alla maggiore o minore complessità giuridica e fattuale del caso concreto, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (cfr ad es. Cass. 13/12/2011 n. 26734; nello stesso senso anche Cass. 3/9/2014 n. 18574, Cass. 2/4/2014 n.
7681).
Nella fattispecie che ne occupa, il primo giudice ha correttamente operato siffatta valutazione, avendo in particolare condivisibilmente evidenziato che “Va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dagli opponenti in ordine alla mancata contestazione nei termini di legge ovvero entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. art. 14 della l. 689/1981. In proposito, si osserva che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, la disposizione di cui all'art. 14, II comma, della l. 689/1981 - nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione - va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui
è compiuta (o si sarebbe dovuta compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie) l'attività amministrativa finalizzata alla verifica di tutti gli elementi dell'infrazione (ex multis Cass., 19/2/2019, n. 4820; Cass., 9/4/2014, n. 8371; Cass., 2/4/2014, n. 7681; Cass.,
4 13/12/2011, n. 26738; Cass. 6/2/2009, n. 3043; Cass. 18/4/2007, n. 2007; Cass., 30/5/2006, n.
12830; Cass., 19/11/2003, n. 17534).
Con riferimento al caso di specie, dalla documentazione allegata in atti emerge che gli odierni opponenti provvedevano all'esibizione della documentazione richiesta nel verbale di primo accesso ispettivo solamente il 26/1/2018, ricevuta il 29.1.18 (doc. 7 fascicolo di parte resistente) anziché entro il termine all'uopo fissato scadente il giorno 31/1/2017 pertanto, è evidente che solo da tale momento è stato possibile per l'Ispettorato resistente procedere compiutamente alla valutazione accertativa;
il verbale ispettivo risulta spedito il 26.4.18 e ricevuto il 30.4.18 (entro i 90 gg dal
29.1.18 considerando il mese di febbraio di gg 28).
Dunque, assolutamente ultronee risultano le contestazioni sollevate sul punto dagli opponenti dal momento che il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all' art. 14, II comma, della l.
689/1981 deve essere individuato successivamente alla data di invio della documentazione richiesta assumendo, in tale frangente, rilevanza anche le tempistiche collegate alle attività di accertamento delle quali l'amministrazione necessita al fine di esaminare e valutare le risultanze acquisite.
Del pari inconferenti – oltre che smentite per tabulas – sono, poi, le lagnanze degli opponenti circa il fatto che l' avrebbe provveduto a dar seguito alla richiesta di audizione dagli stessi CP_1
formulata solo a distanza di tre anni e, precisamente, in data 5/6/2021.
Dagli atti allegati dall' resistente risulta, infatti, provato che la richiesta di audizione CP_1
veniva formalizzata dagli opponenti unitamente alla presentazione di scritti difensivi in data
30.5.2018 e che l' resistente provvedeva ad una prima convocazione per il 26.6.2019, ma CP_1
che, in riscontro, il legale rappresentate della comunicava la propria Parte_2 indisponibilità richiedendo che l'incontro venisse fissato ad altra data.
Successivamente, in costanza del periodo pandemico, non risultando possibile, in ossequio alle disposizioni in tal senso dettate dall'Ispettorato Nazionale, procedere alle audizioni in presenza, gli opponenti venivano invitati ad effettuare l'audizione da remoto per il giorno 9.12.2020, ma essi, tuttavia, rifiutavano insistendo per parteciparvi in presenza a mezzo del Legale rappresentante;
quindi, l'audizione degli odierni opponenti veniva differita al 15.6.2021.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990, va rilevato che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9591/2006, ha ritenuto che l'inapplicabilità di detta norma nel procedimento di
5 irrogazione delle sanzioni amministrative, per cui, in assenza di una disposizione che sancisca un termine, l'autorità amministrativa ha ben cinque anni di tempo, prima che si consumi il termine di prescrizione, per emettere e notificare le relative ordinanze.
In proposito, la Suprema Corte nella richiamata statuizione (sent. n. 9591/2006) osserva che in senso contrario non depone «l'universalità della legge 241/1990, che, per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi. Per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare. E appunto in questo rapporto si pongono la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in specie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione peculiare, che richiede una distinta disciplina».
Né è concepibile, osservano ancora i giudici di nomofilachia, applicare il termine di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 alle singole fasi in cui si articola il procedimento sanzionatorio, con una segmentazione dell'azione amministrativa non prevista dalla legge;
diversamente opinando, infatti, verrebbe operata «un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».”(cfr.
3-6 della sentenza impugnata).
3.2. Ciò posto e passando al secondo motivo di impugnazione, la Corte rileva l'infondatezza anche di tale doglianza.
Com'è noto, l'art. 1655 c.c. declina la nozione del contratto di appalto come “contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Tale istituto è disciplinato, quanto alla sua distinzione rispetto alla diversa fattispecie della somministrazione di lavoro, dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 276/2003 secondo cui: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di
6 lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”.
Al fine, dunque, di individuare correttamente la fattispecie di cui trattasi, risulta fondamentale la presenza di due elementi: l'organizzazione dei mezzi e l'esercizio del potere organizzativo e direttivo in capo all'appaltatore.
Al riguardo, è utile richiamare il costante orientamento della Corte di Cassazione che ha avuto modo di chiarire i confini tra i due istituti laddove ha affermato che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (cfr. Sez. 6 – L,
Ordinanza n. 12551 del 25/6/2020, in fattispecie relativa ad un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, in cui la S.C. ha cassato la sentenza di merito per esser stato ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).
Ebbene, nel VUAN in data 24/4/2018 -oltre che nel verbale redatto all'esito dell'accesso e nelle dichiarazioni dei lavoratori di cui in appresso, nonché negli altri atti di cui al fascicolo di parte della
PA opposta- si legge che gli Ispettori del Lavoro effettuarono un accesso presso la sede della ditta
7 in San Polo Matese (CB), esercente attività di lavorazione, trasformazione e Controparte_3
commercio di polistirolo e materie plastiche in data 23/11/2017, e ivi trovarono sia lavoratori dipendenti della stessa società sia lavoratori dipendenti della società Controparte_3 [...]
con sede legale in Taranto, i quali operavano nello stesso stabilimento in virtù di Parte_2
contratto di appalto di servizi stipulato tra le due società in data 2/1/2017, avente a oggetto l'esecuzione dei servizi e delle lavorazioni costituite dal “taglio dei blocchi di EPS, confezionamento preformati, incollaggio Winpor, magazzinaggio, facchinaggio, trattamento scarti”. Nello specifico, oltre i sei lavoratori dipendenti della ditta gli Ispettori Controparte_3
identificarono e , dipendenti della società il Persona_1 Controparte_2 Parte_2 primo addetto al lavoro di carico e scarico delle merci, il secondo all'incollaggio di un tetto ventilato insieme a un dipendente della CP_3
Raccolte quindi le dichiarazioni dei lavoratori presenti nello stabilimento della società CP_3 al momento dell'accesso in data 23/11/2017, esaminata la documentazione pervenuta il
[...]
29/1/2018 nonché gli scritti difensivi presentati dalla società in data Parte_2
30/5/2018 e disposta l'audizione del in data 15/6/2021, l' riscontrò la violazione Pt_1 CP_1
degli artt. 29 e 84, comma 2, del d.lgs. 276/2003, ritenendo che la società non Parte_2
soddisfacesse i requisiti della “organizzazione dei mezzi necessari” e della “gestione a proprio rischio”, adottando per l'effetto l'ordinanza-ingiunzione n. 132-0-1 del 4/11/2021.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in loco escussi in sede di primo accesso ispettivo, e , è emerso che il potere organizzativo veniva esercitato Persona_1 Controparte_2
dalla committente Controparte_3
Per_ Il ha infatti al riguardo dichiarato che “Le direttive sul lavoro da svolgere e il controllo vengono effettuate dal personale di al quale mi devo rivolgere per chiedere ferie e permessi e il CP_3 lavoro da svolgere per il giorno successivo”; il ha dichiarato che “Le direttive sull'attività CP_2
da svolgere mi vengono impartite dal personale della in persona del sig. CP_3 Parte_5
Voglio precisare che talvolta lavoro con i colleghi assunti dalla svolgendo le
[...] CP_3 loro stesse mansioni e talvolta lavoro da solo sempre nel rispetto delle direttive della . CP_3
Per_ Va al riguardo precisato che il svolgeva attività di carico e scarico delle merci, mentre il era addetto, a seconda delle contingenti necessità, ad attività di varia natura, quali CP_2
8 imballaggio, pulizie, incollaggio, macina di polistirolo ed altresì che al momento dell'accesso ispettivo il fu trovato dagli ispettori intento a svolgere attività di incollaggio di un tetto CP_2
ventilato insieme ad un dipendente della . CP_3 Testimone_1
Può, dunque, affermarsi che correttamente gli ispettori hanno ritenuto non genuino il contratto di appalto de quo, essendo emersa un'illecita interposizione di manodopera atteso che i due lavoratori Per_ suddetti, e prendevano ordini e direttive sul lavoro da svolgere dal personale della CP_2
sotto il controllo dello stesso personale cui si dovevano anche rivolgere per chiedere CP_3
ferie e permessi ed il lavoro da svolgere per il giorno successivo.
Per_ Peraltro, le circostanze riferite da e a proposito dell'esercizio del potere direttivo e CP_2 dell'assimilabilità delle prestazioni lavorative rese dai lavoratori delle società in questione sono state suffragate dalle sostanzialmente conformi dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado. In particolare, il teste ha confermato la circostanza relativa all'identità delle attività Testimone_2
- carico e scarico merci, imballaggio, pulizia, produzione e taglio di pannelli di polistirolo - svolte
Per_ da e dipendenti della società rispetto a quelle eseguite dai CP_2 Parte_2 lavoratori della “In caso di necessità tramite i lavoratori di CP_3 Parte_6 [...] andavano a sostituire quelli di e poteva accadere anche il contrario…..per Parte_2 CP_3 attività semplici o d'urgenza il Sig. disponeva eventuali sostituzioni. Il Sig. a sua Pt_6 Pt_6
volta interloquiva in caso di necessità con il responsabile della Poron S.r.l. (Poliespansi) che all'epoca dei fatti, che non ricordo con precisione quando erano avvenuti, credo fosse il sig. Parte_5
.
[...]
Da ciò è dato evincere che per tutte le attività svolte in azienda, ad esclusione solamente di quelle che richiedessero specifiche professionalità, i lavoratori dell'una e dell'altra società erano pienamente fungibili tra loro.
Inoltre il teste , pur avendo riferito che: “Capitava raramente che i lavoratori della Testimone_1 lavoravano con quelli della […]”, ha in seguito dichiarato che: “il CP_3 Parte_2 giorno in cui c'è stata la visita ispettiva stavamo lavorando insieme, io e il stavamo CP_2 facendo l'incollaggio nel reparto incollaggio dove lavorava la , in tal modo Parte_2
confermando quanto risultante dal verbale di primo accesso ispettivo, ovvero che i lavoratori in questione svolgevano insieme la medesima attività lavorativa.
9 A confermare, inoltre, la non genuinità dell'appalto depone l'ulteriore circostanza che, con riferimento alle attrezzature utilizzate dai dipendenti della parte opponente-odierna appellante per l'esecuzione delle lavorazioni, come si evince dal contratto di appalto in questione, esse erano state concesse in comodato d'uso gratuito dall'appaltante, ad eccezione di un muletto elevatore : siffatta circostanza, confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi, è pregnante di semanticità in ordine all'assenza di organizzazione dei mezzi in capo alla società appaltatrice.
Vi è da dire, in aggiunta, che parte opponente-odierna appellante non ha dedotto alcunchè con riferimento all'assunzione del rischio connesso all'espletamento delle attività oggetto del contratto di appalto. Di qui la mancanza di autonomia produttiva ed organizzativa da parte della società appaltatrice.
Quanto al contrasto tra le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori con quelle rese nel giudizio di primo grado, la Corte ritiene di dover dare seguito ai propri precedenti in materia, in cui si richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione in tema di verbali ispettivi: “Nel giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento
o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dello stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art.
2699 e 2700 c. c., l'esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento.” (così Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/1992, n. 12545; cfr nello stesso senso C. 7913/90, Cass. civ., Sez. Unite,
24/7/2009, N°17355, Cass. Civ., Sez. II, 27/10/2008, Nç°25844; Cass. Civ., Sez. I, 21/9/2006,
N°20441).
È altresì noto l'orientamento giurisprudenziale di merito in tema di attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti secondo il quale:
“Nelle controversie insorte nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, i verbali ispettivi delle dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dei fatti, e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati, godono di un apprezzabile grado di
10 attendibilità, al punto che, in caso di contrasto tra dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, il giudice può, ex art. 116 c.p.c., legittimamente privilegiare, nella formazione del proprio libero convincimento, le dichiarazioni acquisite senza alcun preavviso nel corso dell'accesso ispettivo, ritenendole verosimilmente più sincere.” (cfr. Corte d'Appello Palermo, Sez. I, 09/10/2017, n. 1806 ed altresì nello stesso senso, ex multis, Corte d'Appello L'Aquila, Sez. lavoro, 11/01/2013, n. 1332;
Corte d'Appello Perugia, 07/07/2010, n. 556; Corte di Appello di Campobasso 17/2/2023 n. 95/2023 ed altre).
Orbene, nel caso di specie le affermazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza del sopralluogo, oltre ad essere sostanzialmente concordi tra loro, risultano in linea con quanto direttamente osservato dagli ispettori all'atto dell'accesso, come dianzi precisato.
Per_ Quanto alle divergenti dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, il , dipendente della società appaltatrice ha confermato di aver avuto contatti per il lavoro Parte_2
direttamente con il sig. , legale rappresentante della predetta società, per poi negare che le Pt_1
direttive sul lavoro gli venissero impartite dal personale della società committente Controparte_3
Per_ pur avendo lo stesso sig. dichiarato in sede di primo accesso ispettivo che proprio il personale Per_ della provvedeva anche a concedergli ferie e permessi. Il ha altresì negato che le CP_3
attrezzature utilizzate sul posto di lavoro appartenessero alla quando in realtà egli aveva CP_3 dettagliatamente riferito agli Ispettori che: “le attrezzature che utilizzo, muletto e altro sono di non abbiamo nessuna attrezzatura della Cooperativa”. CP_3
Anche il in sede di escussione testimoniale, ha fornito risposte divergenti rispetto a quanto CP_2
dettagliatamente dichiarato agli Ispettori del Lavoro nel corso del primo accesso ispettivo.
In particolare, agli Ispettori del Lavoro il aveva riferito con puntualità e precisione : CP_2
“…svolgo mansioni varie a seconda delle necessità, questa mattina infatti stavo incollando un tetto ventilato insieme al collega …. Con me lavorano tre colleghi che si chiamano Testimone_1 [...]
, e che, per quanto ne sappia, svolgono i miei stessi Per_1 Persona_2 Persona_3 compiti e lavorano come me per 8 ore…. Le mansioni mie e dei colleghi sono varie a seconda delle necessità, facciamo imballaggio, pulizie, incollaggio, macina di polistirolo. Le direttive sulla attività da svolgere mi vengono impartite dal personale della in persona del Sig. CP_3 Parte_7
Voglio precisare che talvolta lavoro con i colleghi assunti dalla svolgendo
[...] CP_3
11 le loro stesse mansioni e talvolta lavoro da solo sempre nel rispetto delle direttive del personale della
- cfr. il verbale in data 23/11/2017 di cui al fascicolo di parte dell' CP_3 Controparte_1
[...]
Per_ Balza, pertanto, evidente che dalle dichiarazioni rese dal e dal in occasione del primo CP_2
accesso ispettivo del 23/11/2017 si evince la sussistenza di quegli indici sintomatici - assimilabilità
e fungibilità delle attività compiute dai dipendenti dell'appaltatore e da quelli del committente, potere direttivo e organizzativo esercitato dal committente - rivelatori di un'interposizione illecita di manodopera. Correttamente, quindi il giudice di prime cure ha ritenute idonee a suffragare la fondatezza delle argomentazioni dell'opponente le dichiarazioni rese in sede di escussione Per_ testimoniale dal e dal attribuendo a quelle rese agli Ispettori “un valore probatorio CP_2 più pregante con riguardo soprattutto al profilo dell'attendibilità e della genuinità poiché rese nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di condizionamenti esterni (Cass. ord. n. 24209,
2/11/2020)”
Com'è noto, la norma fondamentale in tema di valutazione delle prove è quella di cui all'art. 116
c.p.c., giusta la quale nel caso di specie, la Corte reputa di fondare il proprio convincimento sulle circostanziate dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori, ritenendole attendibili, in quanto sostanzialmente conformi e genuine, poiché rese nell'immediatezza del sopralluogo ispettivo, in assenza di condizionamenti esterni.
Al riguardo superflua si appalesa ogni ulteriore considerazione.
4. Alla luce delle argomentazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, discende l'infondatezza dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.
6.Va, infine, dato atto che è dovuto dalla parte appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro
12 Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro del 7/12/2023, proposto con ricorso qui depositato il 7/6/2024 da e in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
p.t., nei confronti Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €2.000,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Campobasso, 22/11/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
13