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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13833 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata imprese
Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice
3) Dott. ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.30159 dell'2023
promossa da
) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE PARIOLI N. 2 00197 ROMA rappresentata e difesa da DI GI CR ), C.F._1
giusta procura in atti C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIALE ANGELICO 193 00195 ROMA rappresentata e difesa da NE GI ) e da C.F._3
) giusta procura in atti C.F._3 PARTE OPPOSTA
Pagamento cessione quote
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
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Parte opponente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in accoglimento della presente opposizione e disattesa e reietta ogni contraria istanza, revocare e dichiarare, per tutti i motivi in narrativa, nullo e privo di efficacia l'opposto D.I. n. 7935/2023 (RG n. 8496/2023), emesso dal Tribunale di Roma in data 18.04.2023 e pubblicato in data 21.04.2023, per essere inesistente e/o inesigibile il credito fatto valere e, in ogni caso privo, dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.p. Con condanna alle spese e competenze professionali oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.
Parte opposta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, denegata ogni contraria istanza eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa,
- in via pregiudiziale concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7935/2023 del 21.04.2023 (R.G. 8496/2023) - detratto l'importo di €2.000,00 pagato dopo il deposito del ricorso monitorio - e così per complessivi € 1.593.786,75, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ovvero in subordine concederla per il minor importo di € 328.095,12, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al 15.02.2023 (data del deposito del ricorso monitorio), nonchè interessi ex art. 1284 comma 4° c.p.c. dal 16.02.2023 sino all'effettivo pagamento;
1) - in via principale rigettare tutte le domande e l'opposizione proposta da
[...]
giacchè infondata sia in Parte_2 fatto che in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7935/2023 del 21.04.2023 (R.G. 8496/2023) detratta dall'importo determinato in ricorso la somma di
€2.000,00 versata medio-tempore dalla debitrice;
2) - in via subordinata, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, verificata la intervenuta decadenza della debitrice dal beneficio della dilazione ex art. 1186 c.c., accertare e dichiarare che il sig. , per le causali esposte in narrativa, è CP_1 creditore della per la Parte_2 somma complessiva di € 1.593.786,75, maggiorata degli interessi nella misura legale dalle singole scadenze sino alla data della domanda (15.02.2023), e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.p.c. dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento e, per l'effetto, condannare la società debitrice al pagamento del predetto importo in favore del sig. ; CP_1 3) - in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al capo 2), comunque accertare e dichiarare che il sig. CP_1
, per le causali esposte in narrativa, è creditore della
[...] [...]
per la somma complessiva di € 328.095,12, Parte_2 corrispondente sino alla data odierna alle rate scadute e non pagate, e comunque alla maggior somma che risulterà maturata per rate scadute non pagate sino al giorno della emananda sentenza, maggiorata degli interessi nella misura legale dalle singole scadenze sino alla data della domanda (15.02.2023), e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.p.c. dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento, e, per l'effetto, condannare la società debitrice al pagamento del predetto importo in favore del sig. ; CP_1 4) in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda di cui al capo 1 che precede, accertare l'errata quantificazione delle spese e dei compensi legali della fase monitoria e, per l'effetto provvedere alla loro rideterminazione, condannando
[...]
a corrispondere al sig. Parte_2
a tale titolo € 1.713,00 per esborsi ed € 7.426,00 per onorari, oltre R.S.G. CP_1 (15%), CPA (4%) e IVA (22%).
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POSIZIONI DELLE PARTI e FATTI DI CAUSA
Il signor ha chiesto ed ottenuto il predetto decreto (n. 7935/2023 del CP_1
21.04.2023) per il pagamento della somma di Euro 1.595.786,75, maggiorato degli interessi nella misura legale dalle singole scadenze sino alla data della domanda
(15.02.2023), e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.p.c. dalla data di deposito del ricorso (15.02.2023) sino all'effettivo pagamento, a titolo di residuo corrispettivo per la Parte cessione a titolo oneroso, effettuata con atto notarile del 10.03.2016, in favore della della sua partecipazione pari a 33,2 % del capitale sociale della società . Controparte_2
La si è opposta al decreto ingiuntivo, deducendo che il contratto posto Parte_2
a fondamento dell'azione monitoria è un contratto di cessione di azioni con riserva di proprietà, sottoposto, peraltro, a condizione sospensiva. Fattispecie negoziale per la quale, in caso di inadempimento del compratore, non sarebbe configurabile la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1525 c.c. (inadempimento inferiore ad 1/8 del prezzo) e di conseguenza il venditore non sarebbe legittimato ad agire per pretendere il pagamento dell'intero prezzo, ma unicamente per richiedere la risoluzione del contratto, qualora l'inadempimento sia di particolare rilevanza.
Costituitosi nel giudizio di opposizione, il signor contestava in fatto e diritto le CP_1 allegazioni avversarie nonché deduceva la decadenza dal beneficio del termine della
[...] in applicazione dell'art 1186 c.c. evidenziando come l'inadempimento Parte_2 dell'opponente fosse grave e reiterato, tanto da spingersi oltre la tolleranza per il ritardo nel pagamento prevista all'art. 2 del contratto di cessione (6 rate mensili non consecutive).
In particolare, poi, evidenziava come nell'atto di cessione le parti concordavano che, nonostante la lunga rateizzazione (240 rate mensili per 20 anni) e la condizione sospensiva sopra descritta, la parte cessionaria fosse immessa immediatamente nella detenzione delle azioni cedute, con delega in favore della medesima di tutti i diritti in ordine alla partecipazione societaria (ad esempio il diritto di voto). Ciò rendeva ultronea la prevista condizione sospensiva.
All'esito della prima udienza di comparizione, concessa la richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 7935/2023 del 21.04.2023, assegnava termini per memorie ex art. 183 VI c.p.c.
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Le parti non avanzavano alcuna istanza istruttoria e dunque il giudizio veniva assegnato per decisione al collegio all'udienza del rinviato per discussione orale all'udienza del
5.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla fattispecie contrattuale fatta valere con il decreto ingiuntivo, va preliminarmente rammentato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale – come pure per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - deve provare soltanto la fonte negoziale del suo diritto e, se previsto, il relativo termine di scadenza;
non ha, invece, l'onere di provare l'altrui inadempimento, che deve essere semplicemente allegato. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti rilevanti come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite,
30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Orbene, il titolo contrattuale non è contestato, in quanto parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e concernente specificatamente il titolo della pretesa (cfr. Cassazione civile, se. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 secondo la quale il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed eventualmente del termine di scadenza), allegando l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. L'opponente non ha contestato il titolo negoziale in virtù del quale la pretesa dell'opposto è stata svolta, limitandosi a sostenere l'applicabilità del principio previsto dall'art 1525 c.c anche alla luce della non gravità del proprio inadempimento e sostenendo l'esistenza nell'atto di cessione di una condizione sospensiva che impedirebbe di promuovere azione per l'adempimento.
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Secondo parte opponente, quindi, sarebbe preclusa la domanda di adempimento sia per la presenza di una condizione sospensiva sia perché le rate inadempiute sarebbero di importo inferiore alla ottava parte del prezzo.
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La vendita con riservato dominio
La clausola inserita nel contratto de quo va correttamente inquadrata nell'istituto della vendita con patto di riservato dominio, che, come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, deve essere ricostruita come contratto ad effetti obbligatori immediati e ad effetti reali differiti. L'effetto obbligatorio sorge immediatamente dopo la conclusione dell'accordo poiché risiede nell'obbligo di consegnare il bene e di pagarne il prezzo;
mentre l'effetto traslativo non opera ex tunc, come avviene per effetto del principio di retroattività della condizione, bensì ex nunc, ossia con il pagamento integrale del prezzo.
Il venditore, infatti, mantiene la proprietà del bene sino al pagamento dell'ultima rata.
Nell'ottica di tutela dell'acquirente, le disposizioni degli artt.1525 e 1526 c.c. hanno come scopo quello di limitare la possibilità delle parti di munire la vendita con patto di riservato dominio di una clausola risolutiva espressa, per casi in cui l'acquirente sia inadempiente al pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo.
Parimenti, poiché la norma recita “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto ed il compratore conserva il beneficio del termini relativamente alle rate successive”, l'autonomia contrattuale delle parti è limitata nel senso che la disposizione di protezione non consente di poter richiedere la risoluzione al di fuori della rilevanza legale dell'inadempimento (ossia ottava parte del prezzo anche con una sola rata non pagata).
Rimane ferma l'esperibilità dell'azione di adempimento.
La tipologia di inadempimento, tipizzata dall'ordinamento, preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale, ma non già di poter far valere l'azione contrattuale di adempimento.
E' conforme al principio affermato dalle S.U. della Suprema Corte, l'assunto secondo cui le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 c.c., concernenti l'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto, hanno la funzione di impedire al venditore di poter chiedere la risoluzione del contratto oltre i limiti della rilevanza legale dell'inadempimento del
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compratore per il mancato pagamento del prezzo (come nell'ipotesi di omesso pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo), ma non già di poter far valere l'azione contrattuale di adempimento in relazione al bene oggetto del patto di riservato dominio (Cassazione civile sez. un., 26/11/1993, n.11718; Casse civile sez. II,
22/10/2013, n.23967)
Invero, nel contratto di compravendita del 10.03.2016, avente ad oggetto l'alienazione da parte del sig del 33,22% della partecipazione sociale della , di cui CP_1 Controparte_2 all'odierna contesa, segnatamente si prevede all'art 1 che “la proprietà delle azioni, venduta con riserva di proprietà , con il presente atto, cederà al pagamento dell'ultima rata del prezzo di cui appresso” ed ancora all'art 2 “la restante somma di Euro 2.052.472,25 verrà pagata in 20 anni in rate mensili e cosi per 240 rate, improduttive di interessi e scadenti il 20 di ogni mese a partire dal 20 marzo 2016 ognuna di Euro 8551,96. La tolleranza concordata tra le parti per il ritardo del pagamento delle rate mensili è di sei rate mensili anche non consecutive e si riferisce all'intera durata della dilazione”.
Nel caso di specie, come lamentato dal signor parte opponente avrebbe mancato di CP_1 versare un cospicuo numero di rate: rispetto al prezzo concordato in contratto di
€2.106.000,00, era stato versato l'importo di €53.527,75 con un residuo di rate di
€2.052.272,25; di cui erano state versate al febbraio al 2023 le seguenti nell'anno 2016:
€85.877,50, nel 2017: €103.053,00, nel 2018: €103.053,00, nel 2019: €76.702,00, nel
2020: €34.700,00, nel 2021: €40.300,00, nel 2022: €11.000,00, nel 2023: €2.000,00, per un totale al febbraio 2022 di €510.213,25( Acconto+Rate).
Inoltre, l'intimazione inviata a mezzo PEC in data 25.11.2022, rimaneva priva di alcun riscontro, salvo il versamento in favore del sig. a mezzo bonifico di un importo di CP_1
€2.000,00 effettuato nello stesso mese di novembre 2022 e di ulteriori € 2.000,00 effettuato il 20 gennaio 2023, entrambi provenienti dalla Star Dust Italia S.p.a. in nome e per conto della (pagamenti di cui ovviamente si è già tenuto nella Controparte_3 richiesta monitoria).
Nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo – sempre per il tramite Parte_2 della Star Dust Italia S.p.a. – corrispondeva soltanto ulteriori € 2.000,00 a mezzo bonifico in data 21.03.2023 e dunque la somma complessivamente pagata al sig. dalla CP_1 società opposta è pari ad € 512.213,25 (circostanza non contestata tra le parti).
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Come ben evidente, trattasi di somme significativamente inferiori al canone mensile di
€8551,96.
Ulteriormente nel corso del giudizio maturavano altri canoni non pagati.
Non viene dato conto di ulteriori pagamenti intervenuti neppure nelle memorie conclusionali.
Così ricostruita la situazione debitoria, richiamato il diverso ambito applicativo dell'art. 1525 c.c. (che impedisce la risoluzione ove l'inadempimento riguardi solo una rata inferiore all'ottava parte del prezzo), occorre chiarire se e in quali circostanze l'azione di adempimento possa giovarsi della decadenza del beneficio del termine.
Invero, in materia di vendita con pagamento rateale, non sussiste, salva speciale pattuizione, il diritto del venditore adempiente, il quale non intenda agire per la risoluzione contrattuale, di chiedere anche il pagamento delle rate non scadute, per la corresponsione delle quali sono stati apposti altrettanti termini in favore del debitore, e ciò perché la decadenza dal beneficio del termine non si verifica per il solo fatto dell'inadempimento della parte a cui favore il termine è stato apposto, ma soltanto nella ricorrenza delle ipotesi a tal fine previste dalla citata disposizione (Cass. n. 3178/1962).
Pertanto, la possibilità di agire per l'intero debito, nel caso di vendita con pagamento rateizzato e riserva di proprietà, sussiste solo nel caso di decadenza dal beneficio del termine.
Come è noto, la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989). A ciò dovendosi soltanto aggiungere che la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere.
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Nel caso concreto, l ha dimostrato di volersi avvalere della decadenza del CP_1 beneficio del termine posto a favore del debitore, chiedendo il pagamento dell'intero debito residuo e ravvisando la sussistenza del presupposto dell'insolvenza del creditore.
Orbene, la situazione di insolvenza di cui alla disposizione non è quella propria che motiva la liquidazione giudiziale ma si tratta di una situazione di pericolo rappresentata dal venir meno della garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore. Uno degli elementi è senz'altro quello del mancato versamento di numerose rate in assenza di contestazioni e l'essere stati gli ultimi pagamenti avvenuti da soggetto diverso.
Ulteriormente, il creditore ha tratto la convinzione della precaria situazione finanziaria ed economica della società anche dal bilancio depositato che non riporta il debito nei confronti dello stesso.
Infatti, alla voce debiti dello Stato patrimoniale è iscritto solo l'importo di €290.927, con un patrimonio netto di €176.342 ed un utile di €31.805. E' evidente che ove fosse stato iscritto il debito anche scadente negli esercizi successivi, il patrimonio netto sarebbe divenuto negativo e comunque l'utile, maturato nel bilancio al 31.12.2020, risulta inidoneo a sostenere il pagamento di €102.612 pari al debito annuale per la cessione delle partecipazioni. Tali circostanze non sono state oggetto di contestazioni da parte dell'opponente.
Né vale la deduzione che il passaggio di proprietà avverrà solo al pagamento dell'ultima rata di prezzo, in quanto in applicazione del D.Lgs. n. 139/2015, in tema di redazione del bilancio, in caso di contratti di vendita con riserva di proprietà, gli effetti contabili si verificano in modo immediato senza che abbia rilevanza il passaggio formale del diritto.
Giova ricordare che, “agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per
l'applicabilità della citata norma” (Cass. 24330/2011, nonché Cass. 6984/2003).
Per quanto argomentato, si ritiene sussistano i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente legittimità dell'azione di adempimento per l'intero
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ammontare residuo, detratto l'importo pagato nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Sulla condizione sospensiva
Alcun rilievo può essere ascritto alla clausola pure apposta, della condizione di sospensione dell'efficacia del contratto al pagamento dell'ultima rata del prezzo: tale dizione è stata usata impropriamente per rimarcare che l'effetto traslativo della proprietà doveva realizzarsi solo al pagamento dell'ultima rata. Invero, ove si volesse ritenere la validità di tale clausola, verrebbero meno anche gli effetti obbligatori del contratto di pagamento delle rate, sicché verrebbe vanificato l'intero impianto negoziale ed il contratto non potrebbe avere mai efficacia. Del resto, l'apposizione della condizione sospensiva del pagamento del prezzo è incompatibile con la previsione del conseguimento dell'immediata disponibilità materiale del bene da parte dell'opponente, dell'esecuzione parziale data al contratto e della possibilità di consolidare per tranches l'acquisizione delle quote ( art 2 “In considerazione della lunghezza del termine della dilazione del pagamento - 240 mesi dalla stipula dell'atto più sei mesi eventuali di tolleranza - si stabilisce che ogni 60 rate mensili pagate dalla stipula del contratto venga consolidata la cessione della piena proprietà della di ¼ pari dell'intero 33,22% oggetto della cessione del capitale della “ Star dust Italia Spa”).
Pertanto, nell'interpretazione complessiva del contratto, si reputa che il contratto non possa ritenersi sottoposto alla condizione di inefficacia fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo e, quindi, nelle more inefficace, in quanto il pagamento non costituirebbe più una controprestazione ma sarebbe dedotto come condizione meramente potestativa. Tale clausola sarebbe, comunque nulla e deve reputarsi non apposta.
Sulla domanda riconvenzionale
Non può essere accolta la domanda riconvenzionale alla modifica delle spese di lite liquidate nella fase monitoria, in quanto secondo la giurisprudenza, il criterio della soccombenza, previsto dall'art. 91 cod. proc. civ., non giustifica il frazionamento del relativo onere in relazione all'esito delle varie fasi del giudizio, ma dev'essere riferito unitariamente all'esito finale della lite.
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Conclusioni
Il sig. ha provato il proprio diritto all'adempimento del contratto, con condanna CP_1 della controparte al versamento dell'intero residuo prezzo, essendo decaduto dal beneficio del termine.
Il decreto ingiuntivo va comunque revocato per il versamento nelle more intervenuto della somma di €2000, con conseguente statuizione condannatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il D.I. . 7935/2023 del 21.04.2023 (R.G. 8496/2023);
2) Condanna a pagare a Controparte_3 CP_1
l'importo di €1.593.786,75, maggiorata degli interessi nella misura legale dalle singole scadenze sino alla data della domanda
(15.02.2023), e degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.p.c. dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale di di riforma CP_1 delle spese di lite della fase monitoria per quanto in narrativa.
4) Condanna a rifondere alla parte Controparte_3 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in €23.000 per onorari, oltre
[...]
15% di spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore D.ssa Cristina Pigozzo
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