Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere-
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 45 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 216/2022(RG 4528/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di riliquidazione pensione, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Controparte 1
tempore, rappr. e difeso dall' avv. M.M. BERLOCO
- Appellante-
E
Controparte_2
Appellato-
OGGETTO: "ricostituzione di pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 2/2/2022 1'Pt 1 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, dopo avere rigettato la domanda del CP 2 dichiarandolo decaduto dall'azione, non ha provveduto sulle spese del giudizio in attuazione della regola della soccombenza, stante la dichiarazione da parte del CP 2 ex art 152 disp att cpc. L Pt 1 ha tuttavia scoperto che tale dichiarazione era falsa, atteso che dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno antecedente a quello del giudizio, risultava un reddito molto al di sopra dei limiti di legge per fruire dell'esenzione dalle spese del giudizio. Ha domandato pertanto la riforma della sentenza impugnata relativamente al capo delle spese, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del
Nessuno si è costituito per la parte appellata. L'appello è fondato. Il giudizio di primo grado è iniziato l'11/6/2021 e il ricorrente ha prodotto l'attestazione di percezione di un reddito familiare pari o inferiore al doppio del limite sancito dall'art 76 commi da 1 a 3, DPR 115/2002, pari a €
23090,00, dichiarazione debitamente sottoscritta su foglio separato. La stessa attestazione è stata riportata nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020, prodotta oggi dall'istituto, emerge invece che il reddito dichiarato superava ampiamente tale limite, attestandosi sui 32.000 euro. Deve dunque senz'altro revocarsi l'esenzione perché non spettava al ricorrente.
In riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese, condanna Controparte_2
[...] a rifondere le spese del giudizio di primo grado e anche di quello d'appello. Liquidate come da dispositivo. Stante la rilevanza penale di tale falsità, si inviano gli atti alla Procura della
Repubblica in sede per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell' Pt 1 per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che Controparte_2
liquida per il primo grado in € 1800,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori e per il secondo grado in € 2000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge. Si dispone la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza.
Taranto, 9/4/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa Rossella Di Todaro