Sentenza 28 dicembre 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi della motivazione (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, interpretando l'accordo quadro nazionale del 22 settembre 1983 per i dipendenti dell'ENEL in materia di cosiddette "rese" settimanali dei "letturisti", aveva ritenuto che la determinazione di "rese medie giornaliere" implicasse una pattuizione circa un coefficiente di corrispondenza diretto tra singole ore lavorative e rese, trascurando sia che dalla volontà di fissare i livelli complessivi medi di "resa" giornaliera non può ricavarsi la volontà di stabilire un rapporto tra una singola ora lavoro e le "rese", sia che, sul piano concettuale, le "rese" e l'orario di lavoro costituiscono nozioni connesse, ma differenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18337 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NC MILEO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI IO, ER GA, FA GI, LI NC, IS IO, EZ LO, LA UC, OR BR, MA IE, AN LO, SI FR RO DO, TA DA, TE RO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE MEDAGLIE D'ORO 232, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, rappresentati e difesi dagli avvocati IO DOLFI, BR MIRANDA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ENEL SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 07754/00 proposto da:
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE, 2 presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FURIO PACE, giusta procura, notarile del notaio BRAMBILLA di Milano del 7.3.2000, rep. n. 157357;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SI IO, ER GA, FA GI, LI NC, IS IO, EZ LO, LA UC, OR BR, MA IE, AN LO, SI FR, RO DO, TA DA, TE RO, elettivamente o domiciliati in ROMA V.LE MEDAGLIE D'ORO 232, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, rappresentati e difesi dagli avvocati IO DOLFI, BR MIRANDA, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 177/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 24/02/99 - R.G.N. 2029/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
uditi gli Avvocati DOLPI e MIRANDA;
udito l'Avvocato STANCHI per delega PACE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale, per quanto riguarda la remissione alle SS.UNITE, non sussistono le condizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Monza, MI SI, AE RR, GI NF, NC LI, NN RI, RL RE, AN La OR, NO SO, DI AR, AN GA, NC OS, DO NC, AN OR e TO AN, dipendenti dell'Enel con le mansioni di letturisti, lamentavano che, intervenute le riduzioni generalizzate dell'orario di lavoro da 40 a 339 ore con il c.c.n.l. 22.4.1986 e da 39 a 38 ore con il c.c.n.l. 21.2.1989, essi erano stati illegittimamente esclusi da tale riduzione, poiché la società aveva continuato a pretendere lo stesso numero di "rese" convenzionalmente ritenute corrispondenti alle 40 ore, e avevano chiesto la condanna dell'Enel ad attuare dette riduzioni di orario e a retribuire l'orario lavorato in eccedenza.
L'Enel resisteva alla domanda, sostenendo che i letturisti, in conseguenza di una serie di modifiche delle condizioni di lavoro, già di fatto osservavano un orario inferiore a quello risultante dalle riduzioni, e invocando il tenore di una dichiarazione a verbale contenuta nel contratto collettivo del 1989.
Il Pretore accoglieva la domanda solo quanto alla prima di dette riduzioni d'orario, rilevando che la citata dichiarazione a verbale aveva subordinato la ulteriore riduzione ad una verifica congiunta. A seguito di appello proposto sia dai lavoratori che dall'azienda, il Tribunale di Monza confermava la sentenza impugnata. Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado osservava preliminarmente che la prestazione dei letturisti, svolgendosi prevalentemente al di fuori dei locali del datore di lavoro e della sua sfera di controllo, non è commisurata a tempo ma a "rese", in base ad accordo del 22.9.1983, poi attuato con accordi locali: le parti avevano stabilito la resa media giornaliera (in numero di utenti controllati) ritenuta corrispondente ad un orario di 40 ore, tenendo anche conto della concentrazione degli utenti. Ad avviso del Tribunale, anche se era presumibile che il rapporto temporese stabilito nel 1983 non fosse più attuale, non era possibile una modificazione unilaterale da parte dell'Enel del rapporto stabilito in sede contrattuale dalle parti, ne' la attuazione della stessa modifica da parte del giudice, anche perché si inciderebbe su un elemento che concorre alla determinazione della retribuzione dei lavoratori e l'Enel non aveva proposto una precisa domanda in tal senso, ne' aveva richiamato alcuna norma su cui basarsi ai fini di un aggiornamento in sede giudiziale di detto rapporto. A diverse conclusioni il giudice di merito perveniva quanto alla riduzione dell'orario da 39 a 38 ore settimanali, di cui al contratto del 1989, sulla base della portata della dichiarazione a verbale relativa alla posizione dei letturisti, che se non escludeva i medesimi dalla riduzione oraria, subordinava questa alla verifica in concreto dei loro effettivi tempi lavorativi. In altri termini, come precisava meglio il Tribunale, l'astratta previsione di riduzione di orario, applicabile anche ai letturisti, richiedeva la concreta verifica dei loro tempi lavorativi.
D'altronde, che le parti avessero ritenuto meramente eventuale la riduzione delle rese in attuazione di detta riduzione d'orario era desumibile in via interpretativa, sia dall'uso del condizionale ("potrebbe"), sia dall'elemento temporale della previsione della verifica in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della riduzione d'orario (1.3.1990, rispetto all'1.7.1990), sia dal contesto in cui operavano i contraenti, già coinvolti da numerose controversie in tema di riduzione d'orario. Tali elementi contrastavano i dubbi che sarebbero potuti derivare dall'uso del tempo futuro ("apporterà") nell'ambito della stessa dichiarazione a verbale.
Quanto alla retribuzione per le prestazioni in eccedenza alle 39 ore, il Tribunale riteneva corretta l'applicazione della maggiorazione del 50% prevista in genere dal contratto per il lavoro straordinario, invece che del criterio stabilito dall'accordo 24.10.1986, punto e), per la retribuzione delle c.d. extra-rese. Tenuto presente che detta clausola aveva fatto salva l'applicazione dell'art. 6 del c.c.n.l., essa doveva essere interpretata - alla luce anche dell'istruttoria compiuta sul punto in altra causa dal Pretore di Vigevano - nel senso che il criterio delle extra-rese poteva applicarsi a quei casi peculiari in cui l'ente richiede al lavoratore delle prestazioni straordinarie di mera lettura, con esclusione quindi delle prestazioni di consulenza affidate ai letturisti. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione i lavoratori, percorrendo le linee di un ampio motivo di ricorso. L'Enel resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con un unico motivo articolato In tre parti, al quale i lavoratori resistono con controricorso. Essi in via pregiudiziale eccepiscono l'inammissibilità del ricorso incidentale perché proposto dalla S.p.a. Enel Distribuzione, cioè da soggetto diverso da quello che era stato parte nel giudizio di merito. Rilevano anche che la società costituitasi non ha chiarito le ragioni della sua rappresentanza processuale e che la procura prodotta e non indicata nel ricorso deve ritenersi invalida in quanto avente carattere meramente processuale e priva della specialità richiesta per il ricorso per cassazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti poiché hanno ad oggetto la medesima sentenza.
I ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1374, 1375, 1355, 1359, 1175, 2108, 2126, 2697 cod. civ., degli artt. 112, 115, 116 e 432 cod. proc. civ., degli artt. 12 e 13 disp. prel. al cod. civ., nell'interpretazione e nell'applicazione dell'accordo quadro per i letturisti-consulenti dell'Enel 27.9.1983, dell'accordo locale 24 ottobre 1996 per la zona di Bovisio, dell'art. 3 del c.c.n.l. dipendenti Enel 21.2.1989 e del Comunicato Enel 15.11.1986, unitamente a omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi.
Lamentano che il Tribunale di Monza, in violazione dei fondamentali precetti di ermeneutica contrattuale, abbia omesso - nella parte della sentenza che si riferisce alla riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 38 ore - di compiere un'indagine unitaria di interpretazione del senso letterale delle parole e della comune intenzione delle parti, onde valutare, con criterio complessivo, l'ambito di operatività di tali accordi. Le parti collettive con l'accordo quadro del 1983 e l'accordo locale successivo, mai disdettati, hanno voluto, infatti, concordare un criterio di controllo della misura temporale della prestazione, commisurando le rese all'allora vigente orario di lavoro di 40 ore (sulla base di una determinata equivalenza tempo-resa), senza trasformare un'obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, ovvero commisurare la prestazione a rese e non a tempo, come confermato dal comunicato aziendale 15.11.1986 che, applicando i criteri di cui agli accordi, aveva stabilito il sistema di calcolo dell'incidenza dell'ora o frazione di ora di assenza del letturista dal lavoro per qualsiasi causa (sciopero, permesso, ecc.). In particolare, la sentenza impugnata è contraddittoria laddove, da una parte, afferma il diritto dei letturisti alla riduzione dell'orario di lavoro e dall'altra, non assicura agli stessi la realizzazione del diritto, negando la funzione propria della giurisdizione. Inoltre la stessa sentenza non contiene un esame della dichiarazione a verbale in relazione all'intero contenuto dell'art. 3 del c.c.n.l. del 1989, che esclude dalla riduzione di orario solo categorie diverse dai letturisti, e al precedente contratto del 1986 e a quelli successivi del 1991 e del 1996, che non contengono alcuno specifico riferimento alla prestazione del letturista.
Nè ha considerato che, mentre l'art. 3 del c.c.n.l. ha un contenuto normativo, la dichiarazione a verbale concretizza una clausola esclusivamente obbligatoria e programmatica, diretta ai soggetti collettivi. Deve quindi escludersi che essa contenga una condizione sospensiva di una clausola normativa. Del resto una simile clausola sarebbe nulla, ex art. 1355 c.c., perché meramente potestativa, in quanto farebbe dipendere dalla mera volontà del datore di lavoro l'applicabilità o meno della già disposta riduzione di lavoro ai letturisti. Inoltre il ricorso alla dichiarazione a verbale per interpretare la clausola sulla riduzione dell'orario viola il principio secondo cui "in claris non fit interpretatio". D'altronde il riferimento solo alla seconda riduzione d'orario costituisce piena conferma dei criteri di riduzione già a suo tempo adottati per la prima riduzione: vi era solo l'impegno di esaminare gli effetti in futuro della riduzione di orario sull'attività di lettura, in particolare per risolvere le difficoltà derivanti dalla riduzione di detta attività. Infine i ricorrenti censurano la sentenza impugnata anche nelle parti in cui dà per non contestate le deduzioni dell'Enel circa l'evoluzione dei tempi di prestazione e esclude che i contraenti avessero proceduto ad una verifica congiunta: al contrario erano documentati vari incontri e quindi l'eventuale condizione di cui alla dichiarazione a verbale doveva ritenersi verificata. L'Enel con la prima parte del suo articolato motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1371, 1372, 1374, 2103, 2067, 2071, 2099 e 2697 c.c., degli artt. 3, 36 e 41 Cost., con riferimento agli artt. 3, 2^ comma, c.c.n.l. Enel 22.4.1986 e 21.2.1989, alla dichiarazione a verbale a detto articolo, all'Accordo quadro nazionale Enel 22.9.1983 e all'accordo locale 24.10.1986, unitamente a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia e a violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Lamenta che il Tribunale. pur avendo individuato le peculiarità delle prestazioni svolte dai letturisti nel fatto che le stesse, in forza dell'Accordo quadro nazionale 22.9.1983 e dei successivi accordi locali, non avevano per oggetto la messa a disposizione di una durata fissa e predeterminata di tempo lavorativo, ma una determinata prestazione lavorativa di lettura (con quella complementare di consulenza), quantificata nella sua media giornaliera in termini di "rese", abbia poi contraddittoriamente ritenuto che la riduzione oraria del tempo-lavoro prevista dai contratti collettivi potesse applicarsi direttamente ai letturisti, trascurando appunto che la determinazione delle rese costituisce oggetto di una specifica determinazione contrattuale correlata ad una serie di fattori variabili nel tempo e non esclusivamente al solo tempo reale destinato alla prestazione di lettura, sicché non è giustificata l'affermazione che ali accordi locali stabiliscano il rapporto tempo-rese. Al contrario vi è la equiparazione convenzionale di un certo numero di rese ad una giornata lavorativa, nell'ambito di un accordo globale dal quale non si può estrapolare il rapporto singola resa-tempo. In questo quadro, la mancata disdetta degli accordi comporta la perdurante vincolatività delle previste rese giornaliere.
Rileva che il giudice di merito è incorso nell'ulteriore contraddizione di rideterminare il numero delle rese in correlazione automatica alla riduzione oraria, dopo avere riconosciuto che la determinazione delle rese doveva ritenersi di esclusiva competenza degli accordi tra le parti contrattuali, e lamenta che lo stesso giudice, dopo avere travalicato la fonte contrattuale di determinazione delle rese, abbia contraddittoriamente omesso di accertare, in sostituzione della stessa, la compatibilità della riduzione delle rese con gli effettivi tempi di esecuzione delle letture determinati dai fattori agevolativi indicati dall'Enel, la cui esistenza, peraltro, lo stesso Tribunale aveva ritenuto presumibile.
Lamenta anche la mancata considerazione, sul piano interpretativo, del fatto che la mancata modificazione degli accordi locali a seguito della prima riduzione dell'orario era indicativa di una valutazione delle parti nel senso della compatibilità con tale riduzione del regime delle rese in atto, in relazione agli elementi sopravvenuti che avevano agevolato le letture. Del resto nel contratto collettivo successivo le parti, in coerenza con l'esplicitato intento di realizzare il pieno produttivo utilizzo dell'orario di lavoro (dichiarazione a verbale n. 2), avevano previsto che eventuali modifiche del regime delle rese in atto dovesse essere oggetto di una verifica contrattuale. Con la seconda parte del motivo l'Enel, denunciando violazione dell'art. 374 c.p.c. (presumibilmente, rectitis, 1374 c.c.), degli artt. 1362 segg. c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto caratterizzato dal requisito della determinabilità il capo della pronuncia di primo grado con cui si era ordinato all'Enel di provvedere ad una riduzione delle rese proporzionale alla riduzione dell'orarlo da 40 a 39 ore. Obietta che la riduzione delle rese esige un'operazione complessa, i cui risultati non possono che essere frutto di un calcolo particolare, che deve tener conto sia della individuazione temporale precisa della resa, sia degli altri elementi che in essa confluiscono, sia, infine, del frazionamento collegato alla sua divisione in minuti giornalieri. Con la terza parte del motivo l'Enel investe il capo della sentenza che individua i criteri di retribuzione per le prestazioni eccedenti l'orario di 39 ore, denunciando la violazione dei criteri interpretativi applicabili all'Accordo quadro e a quelli locali regolanti il calcolo della retribuzione per l'attività straordinaria dei letturisti (c.d. extra rese), nonché il riferimento, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non ad elementi di prova certi e controllati nel giudizio, ma a una sentenza del Pretore di Vigevano, basata su una inesatta valutazione di elementi istruttori. In sostanza si sostiene che avrebbe dovuto tenersi presente che, secondo l'evidente volontà delle parti, il criterio della extra rese è stato introdotto al fine di adeguare la regola di cui all'art. 6 del c.c.n.l. al particolare caso dei letturisti. Infatti la maggiorazione del 50% viene applicata solo ai tempi netti di lettura, al netto dei tempi di spostamento, nonché dell'ora concernente l'attività di consulenza, determinata forfetariamente in quanto non misurabile in base a parametri certi e non necessitante rendiconto. Nè dagli accordi era desumibile la distinzione, assolutamente non prevista dalla parti, tra prestazioni straordinarie effettuate occasionalmente e prestazioni effettuate con regolarità e continuità.
In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale dell'Enel. Essa è infondata. Il ricorso, infatti, è stato proposto dall'Enel s.p.a., rappresentata dall'Enel Distribuzione s.p.a., sulla base di una procura speciale, regolarmente prodotta unitamente al controricorso e al ricorso incidentale, con la quale la prima di dette società ha attribuito alla seconda il potere di rappresentarla in tutti i rapporti concernenti il ramo d'azienda (Divisione Distribuzione) conferito alla stessa in attuazione dell'art. 1 e segg. del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79. Con queste disposizioni è stata prevista, nell'ambito di una nuova disciplina del mercato elettrico, la costituzione da parte dell'Enel di una serie di società separate per lo svolgimento delle attività di produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, per l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione, ecc. In particolare, l'art. 13, comma i, prevede il conferimento alle nuove società di "tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito". Ne risulta confermata la sopravvenuta legittimazione anche sostanziale, quanto meno concorrente, della Soc. Enel Distribuzione riguardo ai rapporti di lavoro, anche già conclusi, inerenti al ramo d'azienda ceduto, rappresentanza comunque desumibile anche da varie clausole della citata procura speciale e, in particolare, da quella che abilita alla stipulazione di transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali.
Quanto alle questioni che formano oggetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale è opportuno ricordare che questa Corte ha già avuto occasione di prenderle in considerazione approfonditamente, in numerose sentenze espressione di un indirizzo ormai tendenzialmente omogeneo, compatibilmente con le particolarità delle singole vicende processuali (cfr. Cass. n. 480/1999, 6670/2000, 9647/2000, 3198/2001, 5820/2002, 8720/2002, 9008/2002). Detto orientamento ha preso inizio con Cass. n. 480 del 1999, che, tuttavia, sotto taluni aspetti approfondisce quanto già rilevato da Cass. n. 4807 del 1996. Detta sentenza del 1999 (peraltro pronunciata nell'ambito di una vicenda processuale in cui si era già formata, in senso favorevole ai lavoratori, la cosa giudicata circa la parte della domanda relativa all'incidenza sulle rese della riduzione d'orario da 40 a 39 ore) osserva in termini generali, sul piano logico-giuridico, che stabilita una disciplina delle "rese" intesa come previsione del numero minimo di letture la cui effettuazione quotidiana sia obbligatoria, deve rilevarsi che una simile pattuizione non attiene affatto all'orario di lavoro giornaliero, ma alla prestazione di lavoro (giornaliero): essa costituisce specificazione non già di quanto tempo il lavoratore debba essere in servizio, bensì di quanta attività egli debba svolgere. Pertanto "rese" ed orario di lavoro rappresentano due nozioni in concreto connesse ma concettualmente ben distinte, senza che la seconda possa ritenersi la mera trasposizione della prima mediante un mero fattore di conversione per passare dal numero delle ore di lavoro al numero delle rese. Considerata tale distinzione, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda la riduzione dell'orario di lavoro ma non modifichi gli accordi specifici circa il numero delle rese, i lavoratori. che rimangono obbligati al medesimo numero di rese, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario solo in caso di conseguente effettivo superamento dell'orarlo di lavoro. Relativamente all'interpretazione della dichiarazione a verbale n. 3 all'art. 3 del c.c.n.l. dei 1989 (trascritta sia nel ricorso principale che nel ricorso incidentale) - secondo cui "in relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore prevista con decorrenza dal 10 luglio 1990, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 10 marzo 1990 al fine di esaminare le conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento delle attività di lettura dei misuratori, tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzione dei nuovi sistemi di lettura apporterà all'attività stessa" - la sentenza aià citata innanzitutto rileva che era corretto attribuire alla stessa un'efficacia interpretativa delle clausole del contratto collettivo, in coerenza con la natura negoziale della dichiarazione stessa, del suo tenore e con il canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363) c.c.), che è funzionale all'attuazione del principio della ricerca della comune intenzione delle parti e - come precisato in varie occasioni da questa Corte - deve essere applicato con rigore in occasione dell'interpretazione di contratti collettivi e delle relative dichiarazioni a verbale (cfr. Cass. n. 8569/1996). Con specifico riferimento all'interpretazione compiuta dal giudice a quo, osserva che quest'ultimo, mentre giustamente aveva ritenuto che la dichiarazione a verbale si riferisse alle "conseguenze" della riduzione dell'orario di lavoro, e cioè alle rese, aveva poi illogicamente ritenuto che, in attesa o in mancanza dell'incontro previsto dalle parti, vi sarebbe stata un'automatica riduzione delle rese, proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. Tale conclusione, rileva la S.C.. era contraddittoria perché rappresentava la negazione del fatto che l'incidenza dell'orario di lavoro sulle rese sarebbe stato oggetto del successivo incontro, e che quindi al momento della stipula del contratto collettivo tale incidenza non era affatto stabilita ed era prevista solo come possibile.
In alcune successive sentenze di questa Corte è stato rilevato come dalla portata della citata dichiarazione a verbale possano trarsi argomenti rilevanti per valutazioni circa la (non) incidenza automatica sulle rese anche della riduzione da 40 a 39 ore, prevista dal contratto collettivo del 1986 (Cass. n. 5820, 8720 e 9008 del 2002, già citate). Questo Collegio condivide i rilievi di tipo logico-giuridico sviluppati nella sentenza di questa Corte n. 480/1999, nonché i principi dalla stessa enunciati circa la rilevanza delle note a verbale nell'interpretazione dei contratti collettivi, e deve quindi rilevare la non fondatezza o la non rilevanza delle censure mosse con il ricorso principale alla sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda dei ricorrenti con riferimento all'incidenza della riduzione da 39 a 38 ore dell'orario settimanale. Deve rilevarsi, infatti, che il Tribunale di Monza, sulla base di corretti criteri di ermeneutica contrattuale e con adeguata motivazione, ha individuato nella dichiarazione a verbale in questione la espressione della volontà delle parti collettive di escludere, salvo il sopravvenire di diversi accordi a seguito dei programmati incontri tra le parti, una variazione della disciplina delle rese. Questo nucleo essenziale della motivazione non è necessariamente collegato alle premesse della stessa sentenza, tendenti a configurare un rapporto diretto e proporzionale tra rese e orario contrattuale, e quindi discordanti dai criteri di qualificazione emergenti dalla giurisprudenza precedentemente citata. Nella stessa sentenza, inoltre, si rileva che, per effetto dell'evoluzione nel tempo delle condizioni e delle tecniche di lettura dei contatori, poteva essere concretamente ingiustificata una riduzione delle rese. Quindi il Tribunale, con adeguata motivazione, ha ritenuto comunque che (quanto meno) con il contratto collettivo del 1989 le parti abbiano inteso escludere l'automatica incidenza della riduzione dell'orario sul numero delle rese: in altri termini, che potesse ancora essere rilevante, ai fini di una automatica riduzione delle rese, il rapporto di conversione orario di lavoro-rese desumibile dagli accordi sulle rese. Ed è proprio questa l'effettiva portata della decisione, di cui invece è evidentemente del tutto atecnica l'affermazione che per i letturisti doveva ritenersi sospesa l'applicazione della riduzione di orario da 39 a 38 ore, peraltro ad essi ritenuta applicabile in linea di principio.
Del resto, a ben vedere, l'oggetto del presente giudizio non consiste nell'accertamento di quale dovesse e debba essere, in linea concretamente fattuale, l'orario di servizio applicabile ai ricorrenti e di quali siano le conseguenze della prestazione effettiva di ore di lavoro oltre l'orario contrattuale, poiché in realtà essi - come si evince dalla complessiva impostazione delle loro difese, confermata anche in questa sede - da un punto di vista concretamente operativo hanno chiesto l'accertamento del loro diritto ad effettuare un minore numero di rese e ad essere compensati per le rese prestate in eccedenza (sia pure giustificando tale rilevanza delle rese sulla base della tesi secondo cui esse, per l'effetto di certe corrispondenze, contrattualmente pattuite, tra orario e rese, sono l'unico strumento di misurazione di un lavoro in linea di principio disciplinato ad orario).
Delle singole deduzioni dei ricorrenti, in particolare, vengono a risultare irrilevanti, ai fini dell'accoglimento del loro ricorso, tutte quelle concernenti la natura degli accordi sulle rese e la loro incidenza sull'oggetto delle prestazioni dei letturisti, e il lamentato contrasto tra l'affermazione da parte del Tribunale dell'applicabilità della riduzione dell'orario anche a tale categoria di personale e la negazione in concreto della stessa. Sono ininfluenti anche i rilievi circa la prassi aziendale di computo sulle rese delle ore di sciopero, permesso, ecc. (è opportuno peraltro rilevare che, dalle modalità pratiche adottate dalla direzione aziendale al fine di risolvere problemi relativi alle vicende particolari che possano presentarsi in singoli rapporti di lavoro, non appaiono desumibili conclusioni di carattere generale circa la sussistenza di una volontà contrattuale diretta a stabilire un rapporto di corrispondenza tra le rese e singole ore lavorative, in contrasto con il fatto che in realtà sono state determinate rese medie giornaliere).
Quanto alla tesi della rilevanza esclusivamente obbligatoria della nota a verbale n. 3 in questione, essa non è sostenuta da adeguati motivi di censura dell'interpretazione che il giudice di merito ha adottato, peraltro in coerenza con il principio della rilevanza di tutte le clausole ai fini dell'interpretazione del contratto. La tesi, poi, che la pattuizione contenuta nella nota a verbale sarebbe nulla se implicante un effetto sospensivo, in applicazione dei principi sulle condizioni meramente potestative, non è rilevante, stante l'effettiva portata della pronuncia, già presa in considerazione. Deve peraltro osservarsi che per l'art. 1355 c.c. la condizione meramente potestativa rende nulla l'assunzione di un obbligo e non comporta invece la mera caducazione della condizione. In merito alla sussistenza o meno di riduzioni complessive dei tempi di lavoro, va rilevato che il giudice di merito certo non ha dato per scontate le tesi dell'Enel, limitandosi in sostanza a dare rilevanza, nell'individuare la ratio della dichiarazione a verbale, al dato pacifico del mutamento delle condizioni di lavoro, il quale rendeva non opportuna un'automatica riduzione delle rese. La logicità di un simile procedimento ermeneutico è confermato dal fatto che le progressive piccole riduzioni dell'orario di lavoro stabilite dalla contrattazione collettiva di norma accompagnano processi di riorganizzazione del lavoro e i conseguenti aumenti della produttività (generalmente superiori percentualmente alle riduzioni di orario pattuite). E non vi è nulla di illogico neanche nella mancata previsione di uno strumento che garantisse la riduzione delle rese qualora verifiche obiettive avessero dimostrato l'insussistenza di adeguati aumenti di produttività nell'ambito dell'attività dei letturisti, visto che, in ipotesi di contrastanti valutazioni delle parti al riguardo, ognuna di esse avrebbe avuto la facoltà di disdettare gli accordi sulle rese.
È appena il caso di rilevare che non risulta evidente una determinante influenza sul significato della dichiarazione a verbale dell'utilizzazione al plurale della parola "attività" nell'inciso "conseguenze (...) sulle attività di lettura", e che in realtà è coerente con l'interpretazione contestata il fatto che nella clausola non si assume come certo che la riduzione dell'orario dovesse avere incidenza sulle attività di lettura (cioè che dovesse comportare una riduzione quantitativa delle stesse).
Passando all'esame del ricorso incidentale, e, in particolare, al primo assorbente suo profilo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata è priva di un'adeguata e logica motivazione quanto all'interpretazione dell'accordo quadro nazionale 22.9.1983, e del conseguente accordo locale, in materia di rese, nel momento in cui ha ritenuto che la contrattata determinazione di "rese medie giornaliere" implicasse altresì una pattuizione circa un coefficiente di corrispondenza diretto tra singole ore lavorative e rese. Si tratta di una conclusione apodittica, inadeguatamente tratta implicitamente dall'applicabilità anche ai letturisti dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali vigente all'epoca della stipulazione dell'accordo sulle rese, e dalle ragioni di detto accordo. Viene trascurata, da un lato, la mancanza - a quanto consta - di elementi testuali indicativi di una volontà in tal senso, e, dall'altro la circostanza che, sul piano logico, dalla volontà di determinare dei livelli complessivi (medi) giornalieri di resa non può evincersi anche la volontà di stabilire un rapporto tra una singola ora di lavoro e rese.
Ciò anche perché costituisce un ostacolo alla determinazione di un tasso di conversione ora-rese la circostanza che il ciclo di lavoro dei letturisti, come è pacifico, non è scomponibile in ore omogenee di lavoro, essendo articolato - peraltro in maniera dissimile a seconda delle varie situazioni locali - in varie operazioni (fasi di accesso, di lettura vera e propria, di c.d. consulenza, ecc.). Del resto, appare evidente la possibile connessione tra tali particolarità e la previsione dell'accordo quadro (specificamente richiamata nel ricorso incidentale) che sarebbero stati individuati criteri per la determinazione dei compensi per le prestazioni eccedenti la rese normali, accompagnata dalla successiva precisazione che le maggiorazioni dei carichi richieste in via straordinaria avrebbero dato luogo a compensi proporzionali ai maggiori tempi di effettiva lettura, secondo modalità da definirsi localmente. Su un piano concettuale, poi, già osservato, "rese" ed orario di lavoro rappresentano due nozioni in concreto connesse ma concettualmente ben distinte, ne' la seconda può ritenersi la mera trasposizione della prima mediante un mero fattore di conversione da utilizzare per passare dal numero delle ore di lavoro al numero delle rese.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del ricorso incidentale e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2002