Sentenza 17 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8720 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Aula "B" 0 8 72 0 /02 REPUBBLICA ITALIANA gen. n. 16619/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 30. 4. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. 23836 composta dai signori -ekel.. Presidente 1 Dottor Paolino Dell'Anno 2. Dottor Guglielmo Simoneschi Consigliere 3. Dottor Grazia Cataldi Consigliere 4. Dottor Giovanni Amoroso Consigliere 5. Dottor Raffaele Di Lella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni ENEL, in per- sona del suo legale rappresentante, elettivamente domicilia- ta in Roma in piazza Martiri di Belfiore 2 presso lo studio dell'avvocato Pirfilippo Coletti, che, unitamente agli avvo- cati Ennio Colombo e Vincenzo Stanchi, la rappresenta e di- fende giusta delega a margine del ricorso;
1897
contro
AC EN, NI AN, VO LU, 1 EO LO, RT RG LU, De DI GE, Gi- lardi US, AN US, ED LU, IV IA e EN NN, elettivamente domiciliati in Roma in viale Medaglie d'Oro 232 presso lo studio dell'avvocato 01- ga Geraci, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, dall'avvocato Emi- lio Dolfi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di CO del 25 settembre 1998, depositata il 3 ottobre successivo, nume- ro 533, r.g. 728/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 30 aprile 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Stanchi e Dolfi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito quello in- cidentale;
Svolgimento del processo: Con ricorso al pretore di CO, AC EN, NI AN, VO LU, EO LO, RT RG LU, De DI GE, GI US, AN Giusep- pe, ED LU, IV IA e EN NN, dipen- denti della società ENEL con mansioni di letturisti consu- lenti, convennero in giudizio quest'ultima, chiedendo che previo accertamento che la stessa era rimasta inadempiente all'obbligo, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del 22 aprile 1986 e del 21 febbraio 1989, di ridu- 2 zione dell'orario settimanale di lavoro non avendo apporta- to, nei loro confronti, una diminuzione, in misura propor- zionale al minore orario lavorativo, della "resa giornalie- ra" individuata con accordo, nazionale, del 22 settembre 1983 e, locale, del 18 luglio 1984 la datrice di lavoro - - venisse condannata a corrispondere loro la maggiorazione per lavoro straordinario nella misura (fissata dal contratto del 1989) del 50% della retribuzione sulle ore effettuate in ec- cedenza a partire dal 1° maggio 1987. Costituitosi il con- traddittorio, il pretore accolse la domanda applicando pe- raltro la maggiorazione nella minore misura del 12,5% previ- sta dall'accordo del 1984. Gli appelli proposti da entrambe le parti sono stati rigettati dal tribunale di CO con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che essendo stato convenuto con l'accordo del- 22 settembre 1983 che per i letturisti il rispetto dell'ora- rio di lavoro dovesse ritenersi adempiuto, per la difficoltà di una rigorosa opera di controllo sulla attività lavorativa quotidiana effettivamente prestata dagli addetti a essa, sulla base di una "resa giornaliera", e cioè di una prefis- sata determinazione di ore di lettura da effettuarsi nell'arco della giornata nella assenza di variazioni di - questo parametro rispetto a quello a suo tempo individuato, doveva necessariamente farsi derivare che, per la particola- re categoria dei letturisti, l'orario lavorativo di quaranta ore settimanali, originariamente previsto, non aveva subito alcuna riduzione nonostante le successive clausole contrat- 3 tuali disciplinanti la materia. Nè a diversa conclusione po- teva pervenirsi in considerazione delle deduzioni svolte dalla società circa le modificazioni migliorative da tempo intervenute nella attività in questione, che avevano note- volmente inciso sul tempo necessario per il suo espletamen- to, come del resto riconosciuto dalle parti con il concorde impegno, contenuto nel contratto del 1989, del raggiungimen- to di un futuro accordo per i letturisti. Sul punto il giu- dice di secondo grado ha argomentato che la questione avreb- be dovuto formare oggetto di discussione tra le parti negli incontri che esse avrebbero dovuto avere. Non essendo questi avvenuti e non essendo stato affrontato il relativo problema nei successivi contratti collettivi nazionali, era da rite- nersi che la riduzione dell'orario di lavoro non aveva de- terminato conseguenze nell'organizzazione della attività di lettura. Ne conseguiva la inadempienza dell'ente per avere unilateralmente ridotto il tempo destinato alla atti- esso vità lavorativa. Dovevano quindi ritenersi ininfluenti i mezzi di prova richiesti diretti a dimostrare la veridicità delle circostanze che la società aveva posto a fondamento della intervenuta modificazione in concreto dell'orario di lavoro praticato dai letturisti. Quanto poi all'appello dei lavoratori, il tribunale ha osservato che per la maggiora- zione del compenso dovesse tenersi conto della misura in au- mento prevista per i letturisti dallo specifico accordo. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società ENEL con ricorso sostenuto da un motivo. AC EN, 4 NI AN, VO LU, EO LO, RT RG LU, De DI GE, GI US, Pi- rovano US, ED LU, IV IA e EN In- nocente resistono con controricorso con il quale propongono anche ricorso incidentale affidato ance esso a un motivo, al quale replica la ricorrente principale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione: Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in applicazione della regola dettata dall'articolo 335 del Co- dice di procedura civile. Pregiudiziale è l'esame della eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dai controricorrenti con la memoria illustrativa. Sostengono questi che la declaratoria di inammissibilità della impugnazione sarebbe imposta dal fatto che l'atto in questione è stato sottoscritto dal solo avvocato Ennio Colombo il quale ha anche provveduto alla au- tenticazione della firma apposta dal legale rappresentante della società che ha rilasciato la procura a difendere. Es- sendo all'epoca l'avvocato Colombo dipendente inserito nell'organico della società e da questa retribuito, la atti- vità professionale per conto della stessa gli era inibita per il disposto dell'articolo 3 del regio decreto 27 novem- bre 1933 numero 1578. Il rilievo non è fondato. E invero, questa Corte, chiamata a pronunciarsi proprio sulla specifi- ca questione, ha avuto modo di affermare il principio che - è stato condiviso anche dal Consiglio nazionale forense (per 5 tutte e tra le ultime, si veda la delibera numero 147 del relazione alla trasformazione2000) a termini del quale in di enti pubblici in società per azioni, la applicazione (in base al decreto-legge 21 giugno 1993 numero 198, convertito nella legge 9 agosto 1993 numero 292, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge) della dispo- sizione dell'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990 numero 218, che, a favore dei dipendenti, fa salvi "i dirit- ti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rive- nienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appar- tenenza", comporta il diritto degli avvocati e procuratori cosiddetti interni di mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e procuratori, con la re- lativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze ora si trovano (Cass., 3 dicembre 1997, n. 12286). Nè ha pregio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge numero 218 del 1990 proposta dai controricorrenti sotto il profilo del suo contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, e ciò perchè, da un lato, la stessa determinerebbe una disparità di trattamento tra le società di capitali alle quali è ini- bito di farsi difendere da propri dipendenti e le altre che possono invece farlo senza aggravio di ulteriori spese ne- cessarie per compensare un avvocato libero professionista, ei dall'altro, una analoga disparità di trattamento tra le seconde e le controparti in uno stesso processo dovendo que- 6 ste ultime, a differenza delle società già enti pubblici, affrontare l'esborso di spese per la loro difesa. Orbene, appare evidente la irrilevanza della eccezione che già è stata, in ogni caso, ritenuta manifestamente infondata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 6 agosto 1992 numero 9324 formulata con riferimento al primo aspetto, e - ciò in quanto non si verte nella specie in controversia tra società assoggettate al denunciato diverso trattamento. In- comprensibile appare poi la deduzione circa la asserita di- sparità di trattamento riservato alle altre parti del pro- cesso, pur sempre le prime non essendo sottratte all'obbligo di sostenimento delle spese per la assistenza nei giudizi, anche se queste forfettariamente previste nei contratti di lavoro con i professionisti addetti agli uffici legali. - denunciando violazione degli articoli Con l'unico motivo 112 e 115 del codice di procedura civile, 1174, 1175, 1374, 1375 e 1362 del codice civile, nonchè difetto della motiva- -zione la società ricorrente espone che nei giudizi di me- rito aveva inutilmente dedotto che i letturisti, a causa delle intervenute modificazioni delle condizioni di espleta- mento delle prestazioni richieste, necessitavano di un tempo medio lavorativo inferiore anche all'orario lavorativo come ridotto per effetto delle successive clausole contrattuali. A dimostrazione di tale deduzione era stata prodotta l'ana- lisi dei fattori che avevano influenzato la attività di let- tura dei misuratori e la valorizzazione degli effetti dei relativi mutamenti. Erano stati vanamente richiesti prove 7 testimoniali su queste circostanze e un esperimento giudi- ziale diretto ad accertare i tempi effettivi per l'effettua- zione delle letture. La ricorrente espone altresì che, con riferimento alla riduzione dell'orario di lavoro disposto dall'articolo 3 del contratto collettivo nazionale del 1989, il giudice di merito ha omesso di valutare adeguatamente la portata e il significato della dichiarazione a verbale rela- tiva ai letturisti, essendosi limitato a enunciare che la stessa "non subordina l'operatività della riduzione dell'o- rario di lavoro per i letturisti al raggiungimento di un ac- cordo specifico per questa categoria di dipendenti", senza tenere conto nè della formulazione complessiva della clauso- la nè del contesto in cui la stessa era inserita, da ciò in- vece risultando che essa impegnava le parti, anteriormente all'entrata in vigore della riduzione generalizzata dell'o- rario di lavoro, a una verifica delle conseguenze che questa "potrebbe" determinare sullo svolgimento della attività di lettura "tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzio- ne di nuovi sistemi di lettura porterà all'attività stessa". Il senso della dichiarazione a verbale risulta, per la ri- corrente, dalla interpretazione sistematica e precisamente dalla dichiarazione a verbale numero 2 all'articolo 3, ve- nendo precisato che la riduzione era stata concordata "anche in coerenza con la linea di perseguimento di sempre più ele- vati livelli di produttività" e che, "al fine di realizzare il pieno utilizzo produttivo dell'orario di lavoro giorna- liero", sarebbero stati adottati i provvedimenti "per garan- 0 08 tire l'espletamento da parte del personale dell'effettiva prestazione giornaliera netta" e che conseguentemente "sa- ranno tempestivamente rimosse le situazioni, comunque deter- minatesi, che di fatto ostacolano detto risultato". La in- terpretazione sistematica della clausola consentiva quindi di ritenere che l'impegno delle parti (comma 4) era rivolto a verificare la situazione dei letturisti, per i quali la durata era stabilita mediante la clausola di resa, al fine di assicurare una prestazione ridotta ma effettiva ("netta") con assorbimento di ogni situazione (remunerata) improdutti- va, "comunque determinata". La censura è fondata, dovendo qui ribadirsi il principio e- nunciato da questa Corte nel decidere su altri ricorsi di identico contenuto, a termini del quale viola le regole del- la interpretazione complessiva delle clausole contrattuali e della conservazione del contratto (articoli 1363 e 1367 del codice civile) la sentenza di merito che, nell'interpretare per i la clausola del contratto collettivo 21 febbraio 1989 dipendenti dell'Enel concernente la riduzione generalizzata per tutti i dipendenti dell'orario di lavoro, abbia deciso nel senso che tale riduzione comporta automaticamente la ri- duzione proporzionale delle cosiddette rese settimanali per i lavoratori letturisti, svalutando del tutto una dichiara- zione a verbale contenuta nello stesso contratto e avente efficacia interpretativa della clausola stessa- in base al- la quale è rimessa a un successivo accordo sindacale tra le parti la disciplina delle conseguenze che tale riduzione ge- 9 neralizzata potrebbe avere sulla prestazione lavorativa dei letturisti (Cass., 22 maggio 2000, n. 6670; Cass., 21 luglio 2000, n. 9647; Cass., 5 marzo 2001, n. 3198; Cass., 22 apri- le 2002, n. 5820). E invero, il tribunale ha osservato che la dichiarazione a verbale, per il suo tenore testuale, ri- servava a un successivo accordo tra le parti la disciplina delle conseguenze della riduzione dell'orario lavorativo sullo svolgimento della specifica attività dei letturisti, restando implicitamente confermato che la riduzione doveva interessare anche questi ultimi. Orbene, così argomentando attribuendo cioè alla dichiarazione in questione un valore meramente programmatico, quale "dichiarazione di intenti a intavolare trattative" per pervenire a un accordo sulle mo- dalità della prestazione il giudice di merito è incorso in - una evidente illogicità, avendo tratto, dalla premessa di una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro la cui in- cidenza sul numero delle rese si sarebbe dovuta verificare in momento successivo, che sin dalla entrata in vigore della riduzione dell'orario lavorativo era stato automaticamente ridotto il numero delle rese originariamente stabilito. Non è seriamente contestabile la contraddittorietà del ragiona- mento, e ciò in quanto la affermazione che l'incidenza della riduzione dell'orario lavorativo sul numero delle prestazio- ni avrebbe dovuto formare oggetto di un successivo accordo deve necessariamente significare, per implicito, che una ta- le incidenza fosse disciplinata nel momento della stipula del contratto collettivo. Ma, come già rilevato da questa 10 Corte con le decisioni sopra citate, è insanabilmente con- traddittorio ritenere, da un lato, che il contratto già con- tenga la disciplina dell'incidenza e, dall'altro, che si previde un successivo accordo per pervenire alla disciplina mancante. Resta quindi dimostrata la totale omessa valuta- zione della dichiarazione a verbale, il cui senso salvo che non si voglia ritenerla come priva di un qualsiasi si- gnificato pratico sembra da intendersi come rinviare a un successivo momento la concreta verifica delle conseguenze della riduzione sul numero delle "rese" con una eventuale possibilità di una loro riduzione, non potendo queste con- fondersi come invece erroneamente ritenuto dal tribunale - con l'orario lavorativo, del quale rappresentavano esclusi- vamente la attività da svolgersi nell'arco di esso. Ne con- segue che la riduzione dell'orario e ciò evidentemente de- - ve valere anche con riferimento a quella precedente di cui al contratto collettivo del 1986 nella assenza di un suc- - cessivo accordo sul numero delle rese, non poteva comportare automaticamente la riduzione delle seconde, restando invece contrattualmente obbligati i letturisti alla prestazione delle stesse secondo l'originario accordo restando subordi- nato il verificarsi del presupposto del superamento dell'o- rario di lavoro, con conseguente diritto al relativo compen- so maggiorato, solo nella ipotesi che si fosse accertato, in concreto, l'effettivo superamento dell'orario di lavoro. A tale fine era certamente decisivo l'espletamento dei mezzi di prova richiesti dalla ricorrente, ivi compreso l'eventua- 11 le esperimento giudiziario, e una compiuta valutazione della documentazione dalla stessa prodotta. Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Genova, che la deciderà nel rispetto dei principi sopra fissati e accerterà quindi se le migliorie apportate alle modalità e ai sistemi di lettura e le varia- zioni in ogni caso intervenute rispetto alla situazione di fatto pregressa che aveva giustificato l'accordo del 22 set- tembre 1983 abbiano in punto di fatto consentito di ridurre il tempo necessario per i letturisti all'espletamento della loro attività lavorativa. Allo stesso giudice si demanda la regolamentazione anche delle spese del giudizio di legitti- mità. Resta conseguentemente assorbito l'esame del ricorso inci- dentale essendo oggetto di questo il solo aspetto del quan- tum dovuto per effetto del lavoro straordinario che si assu- me essere stato prestato, circostanza evidentemente subordi- nata alla risoluzione della questione sull'an.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugna- ta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ge- nova. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002. Il presidente estensore POST Shillia OGNI IM DA 12 DA S ESENTE SEN REGISTRO, E ELL IL CANCELLIERE I A IRITTO Dequstrato r Carbotiesia G LEG D A O ELL 12 8 2012 D IL CANCEL