Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIAN0319 8/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 14998/98 - Consigliere- Cron. 6604 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 26/09/00 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro per diritti L. 3000 || 5.MAR. 2001.... tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA IL CANCELLIERE MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA COLETTI PIERFILIPPO, che lo rappresenta e difende ENNIO, STANCHIunitamente agli avvocati COLOMBO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OFFICIO COPIE AG SE, RO TO, OM EP, Pilasciata copia legale™ al Sig. COLETTL EL CL, DA UL, FA RI, GALLI per diritti L VA, GR IO, IN UC, SOLDATI 2000 Og MAR. 2001 IL CANCELLIERE IU, NE OL, GH AU, MOLTENI 3779 -1- LO CO, TI MA, GA TO, RI GIANLO, SP IO, AG NO, LA MA, IS ZO, NA LO, domiciliati in ROMA VIA SALARIA 83, elettivamente presso lo studio dell'avvocato GA R rappresentati e difesi dall'avvocato DOLFI EMILIO, giusta delega in atti;
controricorrente -- nonchè
contro
CEVA CL;
intimato avverso la sentenza definitiva n. 732/98 del Tribunale di COMO, depositata il 26/05/98 R.G.N. 116/96 e avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Como N. 1535/97 R.G.N. 116/96 depositata il 4/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato STANCHI;
udito l'Avvocato DOLFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per assorbito il secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 1535/97, cui faceva seguito la sentenza definitiva n. 732/98, per la liquidazione del credito accertato, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da RB ER con altri litisconsorti, nei confronti dell'ENEL, per l'accertamento del diritto alla riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente prevista anche per le mansioni da loro svolte quali letturisti, con la conseguente condanna del convenuto al pagamento delle retribuzioni straordinarie relative alle rese ovvero alle prestazioni eseguite nei tempi eccedenti il nuovo orario di lavoro. Il Tribunale, rigettate le eccezioni di rito dedotte dagli appellanti, nel merito, richiamava preliminarmente i contratti collettivi 22 aprile 86 e 21 febbraio 89, con i quali l'orario di lavoro veniva rispettivamente ridotto a 39 e a 38 ore settimanali. Esaminando quindi il problema se tali accordi fossero applicabili ai letturisti, il Tribunale considerata la retribuzione dei letturisti a tempo e non a cottimo, essendo la retribuzione determinata in relazione ad una 3 quantità predeterminata di rese da effettuarsi in un certo tempo, concludeva che anche i letturisti dovevano beneficiare della riduzione di orario a 38 ore, e nel contempo delle retribuzioni straordinarie per le rese eseguite oltre l'orario ridotto: tanto più che del tuttodi lavoro infondata era la tesi dell'appellato, per la quale la dichiarazione a verbale in calce all'art. 3 del contratto 1989 aveva effetto sospensivo degli effetti del contratto, ove non si voglia ritenere che una dichiarazione a verbale possa avere un : contenuto normativo prevalente su quello precettivo della disposizione contrattuale. Il Tribunale accoglieva invece l'eccezione di prescrizione quinquennale dedotta dall'appellato, posto che, da un lato le dichiarazioni provenienti dall'ENEL non avevano alcun valore di riconoscimento del diritto, e quindi non avevano effetto interruttivo;
dall'altro neanche tale effetto poteva attribuirsi all'atto di costituzione in mora degli appellanti, inequivocabile volontà del difettando della titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'Enel censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si sono costituiti con controricorso gli intimati resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso 1'ENEL deduce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia;
deduce inoltre violazione degli artt. 1174, 1175, 1374 c.c., nonché dell'art. 1362 c.c. e seg ella interpretazione degli accordi per i letturisti, nazionali e locali, oltre a vizio di : motivazione. Rileva in particolare l'ENEL che il le diversetribunale ha disatteso istanze istruttorie dedotte al fine di acquisire la prova delle modifiche organizzative e produttive intervenute nel lavoro dei letturisti, tali da ridurre di fatto la durata obbligatoria delle rese al di sotto della riduzione dell'orario prevista dal c.c.n.l. del 1989. Rileva inoltre la ricorrente che l'impugnata sentenza ha omesso di valutare la portata e il significato della dichiarazione a verbale n. 3 relativa ai letturisti limitandosi ad affermare, senza indagarne il contenuto, che essa non subordina l'operatività della riduzione di orario al raggiungimento di uno specifico e futuro 5 accordo per questa categoria di lavoratori. Ed appunto sul contenuto della dichiarazione a verbale n. 3 che si basa l'ulteriore censura della per la quale tale dichiarazione, di ricorrente contenuto negoziale, era rivolta ad una futura valutazione, nel quadro del perseguimento di sempre più elevati livelli di produttività, ed al fine di realizzare il pieno utilizzo produttivo, dell'orario di lavoro giornaliero, come si legge nella dichiarazione a verbale n. 2 all'art. 3, delle conseguenze che la riduzione di orario : avrebbe potuto portare sullo svolgimento delle attività di lettura, tenuto conto soprattutto dei riflessi che l'introduzione di nuovi sistemi avrebbe portato alla attività del letturisti: il che significa, in sintesi, che per la ricorrente, la dichiarazione a verbale aveva un effetto sospensivo delle riduzione di orario disposta dal c.c.n.l. del 1989. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto, in particolare per il primo motivo dedotto. Lamenta, infatti, la ricorrente di avere richiesto e rinnovato la richiesta di appello delle circostanze modificative intervenute sul dei letturisti, piano operativo per l'attività sperimentale dei tempi ovvero di una prova 6 impiegati "per giri di lettura ripetitivi", di avere prodotto le analisi dei fattori che hanno influenzato l'attività di lettura dei misuratori e la valorizzazione degli effetti successivamente riscontrati dopo gli accordi collettivi;
di avere prodotto le tabelle delle analisi quantitative delle zone di Como e di Erba, gli istogrammi delle variazioni nei tempi di attività di lettura nel periodo 1983/1984 nelle stesse zone, e ciò al fine di dimostrare "il fatto che gli appellanti, per effetto di tali condizioni sopravvenute nel tempo, : per l'espletamento della già usufruiscono prestazione richiesta, di un tempo medio lavorativo "' inferiore alla pretesa riduzione di orario. Il Tribunale, peraltro, prosegue la ricorrente ha 1 omesso l'esame di tali documenti e di tali istanze probatorie, con violazione del diritto di difesa. Ritiene la Corte che il denunziato difetto di attività istruttoria ha carattere di decisività, posto che, al di là degli accordi collettivi, ove fosse stato dimostrato che per le suddette ragioni, al momento della proposizione della domanda giudiziaria, la durata della prestazione di lavoro era divenuta inferiore, di fatto, a quella di 38 ore settimanali stabilita dall'accordo collettivo 7 del 1989, la domanda rivolta al pagamento di prestazioni di straordinario, sul lavoro presupposto del della attività proseguimento lavorativa oltre le 38 ore, doveva essere necessariamente respinta. In altri termini, se la prestazione di lavoro durava meno di 38 ore, non poteva accogliersi una domanda fondata sulla condizione di una attività lavorativa protrattasi oltre il nuovo limite di orario contrattuale. Accolto, dunque, questo motivo, gli altri restano assorbiti. Per quanto precede la Corte accoglie il ricorso, nei limiti di quanto dedotto con il primo motivo, provvedendo come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 26 settembre 2000. . 8 7 1 N 3 1 L E 3 - 3 5 - E G L L G A D E T L 0 E R L I I . O 1 ' D N I A T I S S E O T A R D , R O S O P S E A E A G G A , S R T I E S N T I S A D O B O A S D D L I T T I , L I D E E N S A E P M O 11 Presidente: II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Shill Depositata in Cancellería 5 MAR. 2001 Oggi, AL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A ZI OW 8