Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9008 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Aula "B" 0 9 0 0 870 2 REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 14563/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CROW 24515 Ud. 30. 4. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Paolino Dell'Anno 1 Dottor Presidente Guglielmo Simoneschi 2. Dottor Consigliere 3. Dottor Grazia Cataldi Consigliere 4. Dottor Giovanni Amoroso Consigliere Consigliere 5. Dottor EL Di Lella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni ENEL, in per- sona del suo legale rappresentante, elettivamente domicilia- ta in Roma in via Salaria 332 presso lo studio dell'avvocato Antonio De Majo, che, unitamente agli avvocati Andrea Tosi e LA Maione, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
1896
contro
LI AN, EC IZ, GI AN, Sor- 1 TO RG, ON RG, GA LA, RT R- mando e Lo RU EL, domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife- si, giusta delega a margine del controricorso e in atti, da- gli avvocati Giuseppe Chidichimo e Emilio Dolfi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di NZ del 15 luglio 1998, depositata il giorno 22 successivo, nu- mero 235, r.g. 106/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 30 aprile 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Tosi e Dolfi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso al pretore di NZ, LI AN, EC IZ, GI AN, OR RG, ON RG, GA LA, RT DO e Lo RU Raffae- le, dipendenti della società ENEL con mansioni di letturisti consulenti, convennero in giudizio quest'ultima, chiedendo che - previo accertamento che la stessa era rimasta inadem- piente all'obbligo, previsto dal contratto collettivi nazio- nale di lavoro, di riduzione dell'orario settimanale di la- voro di quaranta ore non avendo apportato, nei loro confron- ti, una diminuzione di due ore, avendo prestato attività sempre nel rispetto della "resa giornaliera" individuata con gli accordi, nazionale, del 22 settembre 1983 e, locale, del 2 21 dicembre 1983 la stessa venisse condannata a corrispon- dere loro la maggiorazione per lavoro straordinario sulle ore effettuate in eccedenza a partire dal 1° 1990. Costitui- tosi il contraddittorio, il pretore, previo esperimento di consulenza tecnica e audizione di testimoni, accolse la do- manda. L'appello proposto dalla società è stato rigettato dal tribunale di NZ con la sentenza indicata in epigra- fe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che essendo - stato convenuto con l'accordo del 22 settembre 1983 che per i letturisti il rispetto dell'orario di lavoro dovesse rite- nersi adempiuto, per la difficoltà di una rigorosa opera di controllo sulla attività lavorativa quotidiana effettivamen- te prestata dagli addetti a essa, sulla base di una "resa giornaliera", e cioè di una prefissata determinazione di ore di lettura da effettuarsi nell'arco della giornata - nella assenza di variazioni di questo parametro rispetto a quello a suo tempo individuato, doveva necessariamente farsi deri- vare che, per la particolare categoria dei letturisti, l'o- rario lavorativo di quaranta ore settimanali, originariamen- te previsto, non aveva subito alcuna riduzione nonostante le successive clausole contrattuali disciplinanti la materia. Nè a diversa conclusione poteva pervenirsi in considerazione delle deduzioni svolte dalla società circa le modificazioni migliorative da tempo intervenute nella attività in questio- ne, che avevano notevolmente inciso sul tempo necessario per il suo espletamento, come del resto riconosciuto dalle parti con il concorde impegno, contenuto nel contratto del 1989, 3 del raggiungimento di un futuro accordo per i letturisti. Sul punto il giudice di secondo grado ha argomentato che la questione avrebbe dovuto formare oggetto di discussione tra le parti negli incontri che esse avrebbero dovuto avere. Non essendo questi avvenuti e non essendo stato affrontato il relativo problema nei successivi contratti collettivi nazio- nali, era da ritenersi che la riduzione dell'orario di lavo- ro non aveva determinato conseguenze nell'organizzazione della attività di lettura. Ne conseguiva la inadempienza dell'ente per avere esso unilateralmente ridotto il tempo destinato alla attività lavorativa. Dovevano quindi ritener- si ininfluenti i mezzi di prova richiesti diretti a dimo- strare la veridicità delle circostanze che la società aveva posto a fondamento della intervenuta modificazione in con- creto dell'orario di lavoro praticato dai letturisti. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società ENEL con ricorso sostenuto da quattro motivi. Gli intimati resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno deposi- tato memoria. Motivi della decisione: cheCon i quattro motivi a sostegno dell'impugnazione vanno esaminati congiuntamente in considerazione del loro comune oggetto, denunciandosi con tutti violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 del codice civile e con il secondo anche dell'articolo 2697, nonchè vizi della motivazione la società ricorrente espone che nei giudizi- di merito aveva inutilmente dedotto che i letturisti, a cau- 4 sa delle intervenute modificazioni delle condizioni di e- spletamento delle prestazioni richieste, necessitavano di un tempo medio lavorativo inferiore anche all'orario lavorativo come ridotto per effetto delle successive clausole contrat- tuali. A dimostrazione di tale deduzione era stata prodotta l'analisi dei fattori che avevano influenzato la attività di lettura dei misuratori e la valorizzazione degli effetti dei relativi mutamenti. Era stata richiesta ed espletata su que- ste circostanze una consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare i tempi effettivi per l'effettuazione delle lettu- le cui conclusioni sono state illogicamente disattese re, dal giudice di merito. La ricorrente espone altresì che, con riferimento alla riduzione dell'orario di lavoro disposto dall'articolo 3 del contratto collettivo nazionale del 1989, il giudice di merito ha omesso di valutare adeguatamente la portata e il significato della dichiarazione a verbale rela- tiva ai letturisti, essendosi limitato a enunciare che la stessa "non subordina l'operatività della riduzione dell'o- rario di lavoro per i letturisti al raggiungimento di un ac- cordo specifico per questa categoria di dipendenti", senza tenere conto nè della formulazione complessiva della clauso- la nè del contesto in cui la stessa era inserita, da ciò in- vece risultando che essa impegnava le parti, anteriormente all'entrata in vigore della riduzione generalizzata dell'o- rario di lavoro, a una verifica delle conseguenze che questa "potrebbe" determinare sullo svolgimento della attività di lettura "tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzio- 5 ne di nuovi sistemi di lettura porterà all'attività stessa". Tanto premesso, la ricorrente deduce: I) Il tribunale, nell'interpretare gli accordi collettivi del 22 settembre e del 22 dicembre 1983, parte dalla illogi- ca affermazione che le "rese medie" furono determinate sulla base di un orario settimanale lavorativo di 40 ore, commisu- randosi quest'ultimo al numero delle letture fissate, il che è profondamente errato per essersi confuso, come già questa Corte ha avuto modo di osservare, tra orario di lavoro e prestazione lavorativa (Cass., 19 gennaio 1999, n. 480). E infatti non era contestato, trattandosi tra l'altro di cir- costanza di comune conoscenza, che il tempo per effettuare una lettura è estremamente variabile dipendendo da moltepli- ci fattori (orario di effettuazione, condizioni atmosferiche e quanto altro). II) Dalla erronea affermazione che la richiesta di presta- zione del numero di letture medie giornaliere previste nei pregressi accordi del 1983 avrebbe avuto il significato di automatica richiesta di esecuzione di 40 ore lavorative set- timanali, superiori a quelle contrattualmente stabilite, si è fatta discendere la altrettanto erronea reiezione della deduzione difensiva della società che, non avendo i lavora- tori fornito dimostrazione alcuna in ordine allo svolgimento di attività per 40 ore settimanali, la domanda doveva essere rigettata per quanto disposto dall'articolo 2697 del codice civile e in applicazione del principio costantemente affer- mato da questa Corte in tema di onere della prova della ef- 6 fettiva prestazione di lavoro straordinario. III) Nel rilevare che le risultanze della consulenza tecnica erano inidonee a fare ritenere che gli accordi collettivi si erano limitati a prevedere esclusivamente la quantità media giornaliera dei risultati della prestazione lavorativa, il tribunale non ha tenuto conto che la volontà delle parti si era all'epoca riferita alle condizioni e modalità del lavoro all'epoca sussistenti, notevolmente modificatesi nel prosie- guo del tempo come accertato dal consulente, derivandone i- nevitabilmente la perdita di efficacia di tali accordi, da intendersi sostituiti dai successivi contratti intervenuti nei quali non si fa più alcun riferimento alle "rese medie". IV) Sempre in violazione delle disposizioni in materia di ermeneutica contrattuale, il giudice di merito ha ritenuto che alla dichiarazione a verbale di cui all'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 febbraio secondo la quale, per i letturisti, l'incidenza della 1989 - riduzione dell'orario sul numero delle rese era destinato a essere oggetto di un successivo incontro doveva attribuir- - si il valore di un "programma mero di intenti e non di un negozio qualificato da essenziali elementi costitutivi con- trattuali". Le censure sono fondate, dovendo qui ribadirsi il princi- pio enunciato da questa Corte nel decidere su altri ricorsi di identico contenuto, a termini del quale viola le regole della interpretazione complessiva delle clausole contrattua- della conservazione del contratto (articoli 1363 eli e 7 1367 del codice civile) la sentenza di merito che, nell'in- terpretare la clausola del contratto collettivo 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'Enel concernente la riduzione generalizzata per tutti i dipendenti dell'orario di lavoro, abbia deciso nel senso che tale riduzione comporta automati- camente la riduzione proporzionale delle cosiddette rese settimanali per i lavoratori letturisti, svalutando del tutto una dichiarazione a verbale contenuta nello stesso e avente efficacia interpretativa della clausolacontratto - in base alla quale è rimessa a un successivo accor- stessa do sindacale tra le parti la disciplina delle conseguenze che tale riduzione generalizzata potrebbe avere sulla pre- stazione lavorativa dei letturisti (Cass., 22 maggio 2000, n. 6670; Cass., 21 luglio 2000, n. 9647; Cass., 5 marzo 2001, n. 3198; Cass., 22 aprile 2002, n. 5820). E invero, il tribunale ha osservato che la dichiarazione a verbale, per il suo tenore testuale, riservava a un successivo accordo tra le parti la disciplina delle conseguenze della riduzione dell'orario lavorativo sullo svolgimento della specifica at- tività dei letturisti, restando implicitamente confermato che la riduzione doveva interessare anche questi ultimi. Or- bene, così argomentando attribuendo cioè alla dichiarazio- - ne in questione un valore meramente programmatico, quale "dichiarazione di intenti a intavolare trattative" per per- venire a un accordo sulle modalità della prestazione il - giudice di merito è incorso in una evidente illogicità, a- vendo tratto, dalla premessa di una riduzione generalizzata 8 dell'orario di lavoro la cui incidenza sul numero delle rese si sarebbe dovuta verificare in momento successivo, che sin dalla entrata in vigore della riduzione dell'orario lavora- tivo era stato automaticamente ridotto il numero delle rese originariamente stabilito. Non è seriamente contestabile la contraddittorietà del ragionamento, e ciò in quanto la af- fermazione che l'incidenza della riduzione dell'orario lavo- rativo sul numero delle prestazioni avrebbe dovuto formare oggetto di un successivo accordo deve necessariamente signi- ficare, per implicito, che una tale incidenza fosse disci- plinata nel momento della stipula del contratto collettivo. Ma, come già rilevato da questa Corte con le decisioni sopra citate, è insanabilmente contraddittorio ritenere, da un la- to, che il contratto già contenga la disciplina dell'inci- denza e, dall'altro, che si previde un successivo accordo per pervenire alla disciplina mancante. Resta quindi dimo- strata la totale omessa valutazione della dichiarazione a verbale, il cui senso - salvo che non si voglia ritenerla come priva di un qualsiasi significato pratico - sembra da intendersi come rinviare a un successivo momento la concreta verifica delle conseguenze della riduzione sul numero delle "rese" con una eventuale possibilità di una loro riduzione, non potendo queste confondersi come invece erroneamente con l'orario lavorativo, del quale ritenuto dal tribunale - rappresentavano esclusivamente la attività da svolgersi nell'arco di esso. Ne consegue che la riduzione dell'orario e ciò evidentemente deve valere anche con riferimento a - 9 quella precedente di cui al contratto collettivo del 1986 nella assenza di un successivo accordo sul numero delle re- se, non poteva comportare automaticamente la riduzione delle seconde, restando invece contrattualmente obbligati i lettu- risti alla prestazione delle stesse secondo l'originario ac- cordo restando subordinato il verificarsi del presupposto del superamento dell'orario di lavoro, con conseguente di- ritto al relativo compenso maggiorato, solo nella ipotesi che si fosse accertato, in concreto, l'effettivo superamento dell'orario di lavoro. A tale fine era necessario valutare se gli elementi probatori offerti dalle parti o in ogni modo acquisiti (consulenza tecnica) fossero tali da fornire la dimostrazione della tesi difensiva della società e, per il caso affermativo, se i lavoratori avessero assolto all'onere probatorio del superamento in concreto dell'orario di lavoro delle 38 ore settimanali per l'espletamento della attività alla quale erano addetti. Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Genova, che la deciderà nel rispetto dei principi sopra fissati e accerterà quindi se le migliorie apportate alle modalità e ai sistemi di lettura e le varia- zioni in ogni caso intervenute rispetto alla situazione di fatto pregressa che aveva giustificato l'accordo del 22 set- tembre 1983 abbiano in punto di fatto consentito di ridurre il tempo necessario per i letturisti all'espletamento della loro attività lavorativa. Allo stesso giudice si demanda la 10 regolamentazione anche delle spese del giudizio di legitti- mità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002. Il presidente estensore Pelim. Mill IL CANCELLIERE Depositato in Caresleria 2.0.614. 2002 ELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI PEGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LIGGE 11-8-73 N. 533 1113