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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/06/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2403/2024 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il Parte_1
16.01.1985, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Giovanni Morelli e Giuliano Giannini , e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Lecce, alla via Sagrado n. 6
RICORRENTE
E in persona del Controparte_1
, Controparte_2
, in persona Controparte_3 del direttore pro tempore rappresentati e difesi dai funzionari dott.sse Annalisa Moschetti ed Elisabetta Dell'Avvocato e con queste ultime elettivamente domiciliati presso l in Bari, alla via Castromediano CP_4
n. 123
RESISTENTI
CONCLUSIONI
1 In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, nel termine di 30 giorni dall'udienza del 19.05.2025 trattata con la modalità della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
LA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 25.03.2024, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato per il profilo di docente di scuola secondaria superiore su posti di sostegno (cdc ADSS) presso l'IISS Leontine e
G. De Nittis di Barletta, a far data dall'1.09.2023 o alla diversa data accertata, previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento anche regolamentare.
Più specificamente, a sostegno del ricorso, ha dedotto: di aver partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami bandito con decreto n. 499/2020 per i posti di sostegno della scuola secondaria superiore (ADSS); di essere stata ammessa con riserva in virtù del titolo di specializzazione conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento;
che, in considerazione della posizione utile in graduatoria e della disponibilità dei posti per l'a.s.
2023/24, ha conseguito la nomina in ruolo presso l'IISS "Leontine
e G. De Nittis" di Barletta per l'a.s. 2023/24 ; che l' CP_5 con decreto prot. n. 24446 del
[...] Controparte_6
07.08.2023 ha disposto l'accantonamento del posto assegnatole in quanto inserita con riserva nella graduatoria definitiva, rifiutandosi di procedere all'assunzione in servizio;
che il comportamento dell'Amministrazione è illegittimo perché non si basa su alcuna disposizione legislativa o regolamentare;
che l'unica ipotesi di "congelamento" prevista riguarda la partecipazione con riserva disposta in virtù di provvedimenti giurisdizionali.
2 In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dic hiari il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato, previa eventuale disapplicazione degli atti presupposti;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, il Controparte_1
l' hanno eccepito, Controparte_3 preliminarmente, il difetto di giurisdizione e, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
Più specificamente, quanto al difetto di giurisdizio ne, ha eccepito che la questione è già stata oggetto di pronuncia da parte del
Giudice Amministrativo, avendo la ricorrente introdotto giudizio analogo innanzi al G.A. all'esito del quale il Consiglio di Stat, con sentenza n. 416/2024, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, evidenziando che la prospettata lesione della posizione soggettiva vantata dalla ricorrente deriva da un atto amministrativo (DM 138/2023) espressione del potere autoritativo di organizzazione delle istituzioni scolastiche pubbliche.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando la correttezza e legittimità della scelta del
, ispirata dalla necessità di considerare che il titolo CP_1 conseguito all'estero è in attesa di riconoscimento.
In conseguenza di ciò ha concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione o per il rigetto del ricorso.
LA DECISIONE
1. In via preliminare e assorbente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario quale giudice del lavoro sulla domanda proposta.
Come risulta dagli atti di causa la ricorrente, precedentemente all'introduzione del presente giudizio, ha proposto giudizio innanzi al TAR Puglia, impugnando, in particolare, gli atti di cui in questa sede ha chiesto la disapplicazione e in particolare :
3 - il decreto dell'USR Controparte_7 prot. n. 24129 del 4.08.2023, nella
[...] parte in cui, dopo aver disposto la pubblicazione delle sedi di assegnazione alle nuove nomine in ruolo per l'a.s.
2023/24, ha precisato che “nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all'immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all'accantonamento in attesa del giudicato” e che “per i candidati inclusi con riserva, pertanto, è disposto l'accantonamento del posto”;
- il decreto dell Controparte_8 prot. n. 2446 del 7.08.2023, con il
[...] quale è stato espressamente disposto l'accantonamento del posto conferito alla ricorrente medesima;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale agli atti specificamente impugnati.
Ciò si evince, in particolare, dalla sentenza del TAR n. CP_3
1219/2023 del 27.09.2023 allegata alla produzione del CP_1
(cfr. pag. 1 e 2).
Si tratta, a ben vedere, dei me desimi atti di cui la ricorrente ha chiesto la disapplicazione nel presente giudizio, come si evince dalla lettera a) delle conclusioni del ricorso (“ivi compresi ove occorra il Decreto dell' Controparte_8
Bari, prot. n. prot. n.24129 del 04/8/2023, il
[...]
Decreto dell' Controparte_8
Bari, prot. n. prot. n.24446 del 7/8/2023, il Decreto
[...] dell'USR Puglia Uff. III AT Bari prot. n. 22723 del 24/7/2023, nonché sempre ove occorra, in parte qua, il DM n. 138 del
13/7/2023, l'Allegato A “Istruzioni Operative”), in cui sono indicati i suddetti atti insieme ad altri propedeuti ci.
2.1 Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che la citata sentenza n. 1219/2023 del TAR , che dichiarava 1, è stata CP_3
4 poi appellata dalla odierna ricorrente con ri corso proposto innanzi al Consiglio di Stat o, che, con sentenza n. 416/2024 del
28.11.2023, ha accolto l'appello e annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado (cfr. sent. n.
416/2024 allegata alla produzione del ). CP_1
È opportuno richiamare quanto osservato dal Consiglio di Stato nella motivazione della citata decisione per affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo che per comodità espositiva sul punto si trascrive: “(…) la sentenza non ha considerato che in base alla stessa giurisprudenza di legittimità (ancora di recente in questo senso: Cass. civ, SS.UU., ord. 19 luglio 2022, n. 22566; sent. 20 dicembre 2016, n. 26272) se questo diritto è leso da determinazioni di carattere autoritativo dell'amministrazione, adottate nell'esercizio di poteri ad essa conferiti dalla legge, la posizione giuridica soggettiva del vincitore di concorso torna ad assumere la consistenza dell'interesse legittimo, conoscibile dal giudice amministrativo sempre per
Costituzione (artt. 24 e 113), oltre che per legge ordinaria (art. 7, comma 1, cod. proc. amm.).
5. Quest'ultimo è il caso oggetto del presente giudizio.
6. Come infatti sottolinea l'appello, la ricorrente ha contestato l'accantonamento del suo posto di docente di ruolo, conseguito quale vincitrice di concorso, in base ad una decisione dell'amministrazione scolastica adottata in attuazione di norme di carattere organizzativo relative all'immissione in ruolo per l'anno scolastico in corso, a loro volta enunciate a livello ministeriale, nello specifico attraverso il decreto del 13 luglio 2023, n. 138, più volte richiamato. Nello specifico, come risulta dai provvedimenti di nomina impugnati, il competente ufficio scolastico regionale ha fatto applicazione nei confronti della ricorrente, quale specializzata all'estero nelle more del riconoscimento in Italia della sua qualificazione professionale, della regola operativa
5 enunciata nel più volte richiamato allegato A al decreto ministeriale, secondo cui «nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all'immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all'accantonamento dei posti in attesa del giudicato».
7. Risulta dunque palese che la lesione da cui origina l'interesse ex art. 100 cod. proc. civ. ad agire nel presente giudizio rimonta alla disposizione ministeriale ora richiamata, espressione del potere autoritativo di organizzazione delle istituzioni scolastiche pubbliche e di provvista del relativo personale docente. La medesima disposizione è dunque riconducibile all'ipotesi del c.d. atto di macro-organizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sui quali la giurisdizione è rimasta al giudice amministrativo, e non invece al potere di direzione e organizzazione del lavoro nell'ambito della cornice così definita, che nel settore del pubblico impiego c.d. contrattualizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo testo unico sono assunti «con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro», e sono pertanto conoscibili dal giudice ordinario.
8. La medesima lesione non è inoltre suscettibile di essere rimossa attraverso il potere di disapplicazione di atti amministrativi spettante in materia a quest'ultimo, ai sensi del citato art. 63, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e cioè in «tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (…), incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro» quando «vengano in questione atti amministrativi presupposti» (così il primo periodo). Il potere di disapplicazione previsto dal secondo periodo della disposizione in esame è infatti destinato ad operare quando gli atti amministrativi presupposti «siano rilevanti ai fini della decisione
6 (…) se illegittimi». Come si ricava dalla formulazione delle norme in esame e dalla loro lettura combinata, il sindacato incidentale di legittimità su atti amministrativi devoluto al giudice ordinario postula quindi che in via principale sia azionata una posizione di diritto soggettivo, rispetto al quale la questione della legittimità dell'atto amministrativo si ponga quale antecedente logico- giuridico necessario per la decisione. Per ragioni di concentrazione della tutela la cognizione sull'atto amministrativo
è dunque attribuita al giudice cui è riferibile la tutela della posizione sostanziale di diritto soggettivo azionata in via principale, e per questa ragione assume le caratteristiche della cognizione incidentale che si traduce nella disapplicazione limitata al caso concreto dell'atto medesimo, se illegittimo, secondo il paradigma dell'art. 4, comma 1, della legge abolitrice del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248 - allegato
E.
9. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata afferma che «il potere di disapplicazione postula, pur sempre, che sia dedotto in causa un diritto soggettivo su cui incida un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo», mentre «nei casi in cui viene in rilievo una posizione di interesse legittimo non può operare il potere di disapplicazione previsto dal
D.L.vo n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, conformemente all'istituto generale di cui all'art. 5 della L. n. 2248 del 1865, all.
E, perché un'interpretazione che, estendendo il potere di disapplicazione del giudice ordinario e gli affidasse, nel contempo, la giurisdizione pur in assenza di diritti soggettivi già sorti, colliderebbe con l'art. 103 Cost., comma 1 e con la stessa formulazione del D.L.vo n. 165 del 2001, art. 63, comma 1» (Cass. civ., SS.UU., 15 gennaio 2021, n. 616; in termini analoghi: Cass. civ., SS.UU., ord. 28 febbraio 2019, n. 6040, e 21 dicembre 2018,
n. 33212). 10. Nel caso di specie, per quanto finora esposto la lesione è riferibile direttamente all'atto amministrativo, e
7 precisamente al decreto ministeriale in precedenza richiamato, nella misura in cui è per effetto delle disposizioni in esso contenute che il posto a concorso conseguito dalla ricorrente è stato accantonato nelle more della procedura di riconoscimento in
Italia della specializzazione per il sostegno dalla stessa conseguito all'estero. Alla lesione così definita si correla dunque un interesse alla rimozione dal mondo giuridico, ottenibile unicamente sulla base del petitum immediato di annullamento azionato nel presente giudizio, da cui si evince che la posizione giuridica soggettiva azionata è di interesse legittimo, la cui cognizione è devoluta al giudice amministrativo”.
2.2 Dall'esame della condivisibile decisione del Consiglio di
Stato, resa tra le stesse parti del presente giudizio, emergono alcuni profili particolarmente rilevanti e, in particolare:
- il fatto che la lesione della posizione soggettiva vantata dalla ricorrente è strettamente consequenziale, nel caso di specie, all'applicazione da parte dell “della regola CP_8 operativa enunciata nel più volte richiamato allegato A al decreto ministeriale”;
- il fatto che, quindi, tale lesione trova la propria origine in un atto amministrativo ma cro-organizzativo, previsto dall'art. 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la cui cognizione la giurisdizione è tuttora devoluta al giudice amministrativo;
- il fatto che la lesione consequenziale alla pretesa illegittimità di atti di questo tipo non è suscettibile di essere rimossa attraverso il potere di disapplicazione di atti amministrativi che spetta al giudice ordinario.
Nel caso di specie, sebbene la ricorrente prospetti che la domanda è proposta in termini diversi da quella formulata innanzi al G.A. - perché tesa in questo caso a conseguire l'assunzione e quindi la costituzione del rapporto a tempo
8 indeterminato - non può non considerarsi la sostanziale totale sovrapponibilità tra le due richieste, quanto meno sul piano dell'accertamento, preliminare e propedeutico rispetto all'eventuale accoglimento delle conclusioni, che il giudice è chiamato a svolgere sulla pretesa legitt imità degli atti di cui, in questa sede si chiede la disapplicazione.
2.3 A ciò si aggiunga che proprio la richiesta di sapplicazione degli atti in questione è preclusa in virtù di quanto statuito nella sentenza del Consiglio di Stato richiamata se si considera che a tale statuizione ha prestato ac quiescenza la stessa ricorrente riassumendo il giudizio innanzi al TAR , CP_3 giudizio poi conclusosi con sentenza di in ammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse avendo la ricorrente rinunciato al ricorso (cfr. sent. del TAR del 2025 prodotta CP_3 in atti).
Ne consegue, quindi, che sul difetto di giurisdizione del G.O. - e anche sulle ragioni alla base del medesimo riconducibile, in sintesi, ai limiti che incontra il potere di disapplicazione del
G.O. rispetto ad atti di macro-organizzazione come quelli che hanno determinato la prospettata lesione della posizione soggettiva vantata dalla ricorrente -si è formato un vero e proprio giudicato, non sindacabile in questa sede.
In ogni caso, come correttamente osservato dal Giudice
Amministrativo, deve escludersi che la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente possa essere qualificata come di diritto soggettivo, trattandosi di un interesse legittimo il cui riconoscimento presuppone l'accertamento in via principale della illegittimità degli atti impugnati e in particolare del DM n. 138 del 13/7/2023 - Allegato A “Istruzioni Operative che le parti resistenti hanno posto alla base della scelta di accantonare il posto di cui la ricorrente ha chiesto l'assegnazione definitiva.
9 A ciò si aggiunga che una diversa soluzione finirebbe con il consentire che in una vicenda sostanzialmente unitaria il
Giudice Ordinario e il Giudice Amministrativo si pronuncino con esiti potenzialmente opposti o divergenti, - potendosi valutare, almeno astrattamente e a titolo meramente esemplificativo, come legittimi in questa sede gli atti amministrativi propedeutici all'assegnazione delle classi ai docenti che invece il TAR avrebbe potuto dichiarare illegittimi e viceversa -, con il rischio concreto, quindi, di decisioni giudiziali contrastanti.
Alla luce di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile in questa sede per essere proposto innanzi a Giudice privo di giurisdizione sulla controversia.
Il dichiarato difetto di giurisdizione assorbe ogni valutazione sull'esame degli altri profili ed eccezioni sollevate dalle parti.
3. La particolarità della fattispecie, la parziale controvertibilità della questione (evincibile anche dalla riforma da parte del
C.d.S. della sentenza di primo grado che dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A.), le ragioni della presente decisione e il fatto che essa scaturisce anche da vicende in parte sopravvenute rispetto al momento dell'introduzione del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
2403/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, per essere dotato di giurisdizione il
Giudice Amministrativo;
2. compensa le spese processuali tra le parti .
Trani, 13.06.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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