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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1693/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1693/2022 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. CERLIANI ROBERTO Parte_3 Per 'avv. BELTRAMI MAURIZIO Controparte_1
Per essuno compare Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 2.1.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 11 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre. Cont L'Avv. Cerliani contesta le deduzioni di in particolare in punto a contestazioni del danno patrimoniale e del lucro cessante poiché la prova della perdita delle occasioni di lavoro (nel caso di specie dell'attrice di essere stata assunta da mithos immobiliare) può essere fornita avvalendosi di presunzioni precise e concordanti. Orbene dette presunzioni sono fornite dalla scrittura in atti e dal percorso lavorativo comprovato dalla certificazione acquisita. L'attrice escludendo il periodo covid ha sempre lavorato stagionalmente per cui è dimostrato che le lesioni riportate nel sinistro le hanno impedito di dare seguito all'impegno contrattuale che aveva concluso.
L'Avv. Beltrami contesta fermamente la rilevanza e conferenza probatoria di quanto oggi ex adverso dedotto.
Per mero tuziorismo difensivo l'Avv. Cerliani insiste per l'ammissione delle prove orali non ammesse e dunque per la revoca dell'ordinanza che le aveva escluse;
richieste avverso le quale l'Avv. Beltrami ribadisce la sua opposizione per tutti i motivi già illustrati nella memoria di replica ex art. 183 VI comma n 3 cpc. Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 15,45 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
CERLIANI ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CERLIANI ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELTRAMI Controparte_1 P.IVA_1
MAURIZIO elettivamente domiciliato in VIA ALLEGRETTI 7 null 47121 FORLI presso il difensore avv. BELTRAMI MAURIZIO
C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_3
al Tribunale di Rimini e al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza disattesa e rigettata e previe le opportune pronunce e declaratorie, accertare e dichiarare la civile responsabilità del IG. nonché della Compagnia in persona del suo Controparte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nella verificazione dell'evento avvenuto a Rimini in data
03.09.2019 e, conseguentemente, condannare, i predetti, unitamente ed in solidotra loro, al pagamento, a favore della IG.ra , a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_3 sofferti e per qualsiasi titolo, della somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, con la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori a decorrere dalla data dell'evento al deposito
pagina 3 di 11 della sentenza, tenuto conto dell'acconto ricevuto di Euro 7.000,00=, somma comprensiva di €
800,00= per spese e compensi legali fase stragiudiziale, con vittoria di spese e compensi legali.
Riservato ogni altro diritto e fatta salva, particolarmente, la facoltà di ulteriormente dedurre ed anche di diversamente concludere.”.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva che il giorno 03.02.2019 si verificava a Rimini – Via
Marecchiese un incidente stradale che la vedeva coinvolta quale pedone unitamente al veicolo targato
CR023LZ, condotto dal proprietario assicurato Controparte_1 Controparte_1
L'evento si verificava per responsabilità del conducente del veicolo targato CR023LZ che, in difetto di attenzione, non concedeva la dovuta precedenza all'attrice, che veniva investita sulle strisce pedonali finendo così rovinosamente a terra.
Aggiungeva che sul luogo dell'evento interveniva la Polizia Municipale di Rimini – Reparto Mobile per agli accertamenti di legge e che riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rimini, ove le veniva posta una prima diagnosi di “frattura composta del processo trasverso sn di L3”.
A causa il persistere della sintomatologia dolorosa, doveva sottoporsi ad ulteriori trattamenti medici e visite specialistiche, infine si sottoponeva a visita medico-legale dal Dott. che, in Persona_1 riferimento al trauma patito, le diagnosticava: “Esiti di trauma minore del rachide cervicale con rachialgie persistenti e limitazione antalgica nei movimenti del capo di grado II WAD embricantesi con esiti di trauma cranico;
esiti algo-disfunzionali di trauma lombare con frattura dell'apofisi traversa sinistra di L3, in discopatia erniaria L5-S1 concausata in aggravamento”.
Esponeva altresì che la odierna convenuta offriva, sulla scorta delle valutazioni Controparte_1
del proprio medico legale, la somma di Euro 6.200,00= per il danno sorte, oltre ad Euro 800,00= per competenze legali fase stragiudiziale, somme trattenute a titolo di acconto sul maggior avere.
Veniva poi depositato ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. avanti il
Tribunale di Rimini ed il relativo giudizio veniva rubricato al n. 658/2021 R.G.. Il nominato CTU Dott.
in data 03.09.2021, visitata l'attrice e le riconosceva per postumi algo-disfunzionali di Persona_2
trauma indiretto cervicale, per postumi algo disfunzionali di trauma contusivo del rachide lombare con frattura del processo trasverso di L3 a sx in paziente con scoliosi dx-convessa al passaggio dorso- lombare e discopatia erniaria L5-S1 concausata in aggravamento, un danno biologico da invalidità permanente di 10 punti percentuali, una inabilità temporanea di giorni 30 al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 30 al 25%, oltre a Euro 1.188,00= per spese mediche.
Deduceva conseguentemente che la responsabilità del sinistro era, quindi, totalmente ascrivibile alla condotta di guida del conducente del veicolo e quindi richiedeva di essere risarcita di tutti i danni pagina 4 di 11 patrimoniali e non patrimoniali riportati nell'evento di cui sopra con condanna in via solidale della compagnia e del conducente del veicolo Controparte_1 Controparte_1
Si costituiva in giudizio la sola contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito e rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia il Tribunale di Rimini, contrariis reiectis: previa in via istruttoria rinnovazione integrale e/o integrazione della CTU: accertare e dichiarare che la somma di €. 7.000,00 offerta e corrisposta in data 21.10.2020 da parte di Controparte_1
a è già pienamente congrua ed abbondantemente satisfattiva di ogni Parte_3
pregiudizio dalla medesima subito e, di conseguenza, respingere ogni ulteriore domanda risarcitoria attorea eccedente il predetto importo già complessivamente pagate ante causam perché del tutto
Cont infondata in fatto e in diritto e non comprovata. Con vittoria per di spese e compensi professionali, oltre accessori tutti di legge, sia del presente giudizio di merito sia del procedimento per
ATP. … ”.
In particolare parte convenuta deduceva di non aver mai contestato la responsabilità di CP_1
nella determinazione del sinistro stradale in oggetto ma di contestare la CTU espletata in sede
[...]
Contr di ATP, alla luce delle osservazioni critiche del Dott. CTP di ritenendo del tutto Tes_1 erroneo il riconoscimento in capo all'attrice di un 10% di IP.
Contestava altresì non solo la quantificazione, ma anche e soprattutto la sussistenza di un preteso danno morale da sofferenza soggettiva, esistenziale o comunque a vario titolo reclamato nonché la sussistenza dei presupposti per una personalizzazione del danno non patrimoniale.
Da ultimo contestava ogni altra voce di danno e di spesa, anche medica, anche in relazione al necessario nesso causale con il sinistro in oggetto e, dunque, contestava anche la ripetizione di tutte le spese mediche lamentate così come quantificate.
Deduceva l'eccessività delle notule dell'Avv. Cerliani sia per l'assistenza stragiudiziale, sia per la fase dell'ATP e della negoziazione assistita.
Evidenziava infine che in via di estrema correntezza, immediatamente dopo avere assunto CP_1
in gestione il sinistro ed espletato tutti gli accertamenti sul fatto e sul danno, con comunicazione in data
21.10.2020 formulava offerta inviando alla odierna attrice presso il suo legale la somma Parte_3 di €. 7.000,00.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto si doveva pertanto ritenere che la predetta somma di €.
7.000,00, offerta da in data 21.10.2020 a favore di fosse già CP_1 Parte_3
pienamente congrua ed abbondantemente satisfattiva di ogni effettivo pregiudizio dalla medesima subito, e, di conseguenza, ogni ulteriore domanda risarcitoria attorea eccedente il predetto importo già
pagina 5 di 11 versato ante causam doveva essere ritenuta del tutto infondata e andava completamente disattesa e respinta.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo per ATP ed espletamento di prove orali.
La dinamica del sinistro, nelle sue linee essenziali, appare chiara e comunque non contestata. Dalla lettura del rapporto di sinistro stradale redatto dagli Agenti intervenuti a seguito dei fatti emerge che “
l'autovettura Fiat Punto targata CR023LZ (veicolo A), condotta da circolava in Controparte_1
via Marecchiese con direzione da monte verso mare. Giunta in prossimità del numero civico 148, ove è posto attraversamento pedonale, urtava il pedone , il quale stava Parte_3 Parte_3 attraversando la carreggiata con orientamento da Ravenna verso Ancona. L'urto avveniva tra la parte anteriore dell'autovettura ed il corpo del pedone.” (cfr. doc. 5 relazione di incidente stradale- fascicolo attoreo).
Al proposito va precisato che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta
a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”
(Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022); nello stesso senso, “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 8663 del 04/04/2017); pertanto,
l'onere della prova che incombe sul conducente riguarda non solo la sussistenza di una anomalia nella condotta del pedone (che nel caso di specie dall'esame degli atti non emerge), ma anche che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (crf., Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 8663 del
04/04/2017, cit.).
pagina 6 di 11 Nel caso di specie manca la prova positiva che il conducente avesse tenuto una condotta connotata da tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze.
Del resto, la presenza di un pedone sulla sede stradale di una strada urbana non appare accadimento imprevedibile e straordinario, e certamente il conducente del veicolo avrebbe dovuto e potuto assumere un comportamento adeguato a prevenire il rischio connaturato a questa eventualità; peraltro, la
Compagnia non ha contestato nulla al proposito con la conseguenza che la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro deve certamente essere affermata e non può ritenersi esclusa.
La domanda è contestata invece sotto il profilo della quantificazione;
in proposito, è stata redatta consulenza tecnica d'ufficio medico legale nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, la cui relazione è stata acquisita agli atti del presente procedimento.
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attrice, per quanto concerne i danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate dalla medesima, ci si riporta dunque alle conclusioni della
CTU medico-legale, redatta dal CTU Dott. nel procedimento per accertamento tecnico Persona_2
preventivo, alle quali ci si può dunque senz'altro uniformare, siccome fondate su un ragionamento immune da vizi logici e giuridici.
Sul punto si osserva in particolare che le conclusioni cui è giunto il CTU paiono l'esito di un iter logico ineccepibile e privo di vizi condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi, replicandovi, del consulente di parte convenuta (come nel caso di specie) esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicchè non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte
(cfr. ex multis Cass. Civ. n 5229/11).
In particolare la CTU ha affermato che “l'incidente stradale del giorno 3-2-2019 , così come riferitomi,
è stato la causa unica diretta ed immediata delle lesioni di cui al giudizio diagnostico. Tali lesioni sono state clinicamente e strumentalmente documentate in sede di Pronto Soccorso e in successive visite mediche. La ernia discale L5-S1 trova la sua concausa in aggravamento con lata probabilità nel traumatismo lombare, che sicuramente è stato di gravità tale da determinare la frattura del processo trasverso di L3 a sinistra.”
Conseguentemente, sulla base delle conclusioni della Ctu, per le menomazioni subite, deve riconoscersi a parte attrice un danno biologico permanente del 10% per cento.
pagina 7 di 11 Alla luce dell'evoluzione clinica documentata in atti, devono, altresì, essere riconosciuti a parte attrice giorni 30 di I.T.P. al 75% , giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%.
Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano vigenti, tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro (27 anni) alla luce della tipologia delle lesioni riportate dalla stessa e descritte nella relazione del Ctu, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale nelle seguenti somme:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 22.728,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 28.637,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 33.812,00
Può essere riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva ed anche la personalizzazione in considerazione delle ripercussioni subite dall'attrice stante la prova (prove testimoniale) del disagio subito da quest'ultima per l'omesso svolgimento di attività ludico ricreative o sportive praticate con assiduità prima del sinistro e compromesse dai postumi invalidanti sopra descritti.
Deve quindi alla somma sopra indicata aggiungersi l'ulteriore importo di € 8.600,91.
Dovrà poi essere detratta la somma di €. 7.000,00, offerta da in data 21.10.2020 a favore CP_1
di e trattenuta da quest'ultima a titolo di acconto sul maggior danno. Parte_3
L'importo così determinato deve essere devalutato alla data dei fatti e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valore.
pagina 8 di 11 Sulla base di quanto accertato dal Ctu, è dovuto, infine, il risarcimento del danno patrimoniale, per spese sanitarie sostenute per euro 1.188,00.
Quanto al risarcimento del c.d. danno da perdita della capacità lavorativa in linea generale, si deve premettere che, per la sua configurabilità, “è necessario che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo
(e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante” (Cass., n. 21062/09; v. anche Cass., n. 9444/10). Più di recente, la
Cassazione ha affermato che “l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e deve, perciò, essere accertato in concreto;
a tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. Occorre, in altre parole, la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale” (Cass., n. 3290/13).
In generale, la risarcibilità del danno patrimoniale legato alla perdita o alla compromissione della capacità lavorativa specifica implica l'accertamento che la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa precedentemente esercitata dal danneggiato e che ciò abbia ulteriormente determinato l'abolizione o il decremento della sua capacità di guadagno (ex multis,
Cass., n. 21062/09).
Ebbene, tali circostanze non appaiono convenientemente provate e la relazione peritale non ha valutato la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica.
Nel caso specifico, parte attrice ha dedotto la perdita del rapporto di lavoro stagionale collegandola all'impossibilità fisica di adempiere alla data di inizio della prestazione lavorativa al rapporto contrattuale a tempo determinato stipulato dall'attrice con la Società Mithos Immobiliare S.r.l. in data pagina 9 di 11 10/01/2019, con decorrenza 01/03/2019 e termine 30/09/2019 (doc. 11 contratto a tempo determinato
Mithos Immobiliare S.r.l. / . Parte_3
Anche a voler prescindere che il documento prodotto è privo di data certa deve rilevarsi che si tratta non di rapporto contrattuale già stipulato ma di mera proposta contrattuale che non risulta essere stata accettata dalla stessa attrice. Nè l'attrice prima del sinistro ha dimostrato documentalmente di aver lavorato come lavoratore stagionale né di aver dovuto rinunciare a tale rapporto in conseguenza del sinistro per cui è causa.
In definitiva, la domanda proposta dall'attrice può essere accolta nei limiti sopra indicati.
Le spese – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza tenuto conto dei parametri di cui al
D.M. n. 55/14 e succ mod.
Entro dette spese giudiziali devono ricomprendersi altresì le spese sostenute dalla ricorrente attuale attrice, nel corso della consulenza tecnica d'ufficio acquisita al presente giudizio, per compensi al
C.T.U., al proprio difensore ed al proprio C.T.P., in ossequio al constante orientamento della Suprema
Corte, secondo il quale “tra le spese che devono esser regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente all'inizio del medesimo, e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di parte, sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, acquisito al processo di merito (Cass. 1690/2000)” (Cass.
27.7.2005, n. 15672; si veda anche Cass. n. 12759/1993, che precisa peraltro che le stesse non sono soggette a rivalutazione;
v. di recente anche Cass. 8.6.2017, n. 14268).
Relativamente agli esborsi corrispondenti al compenso professionale del difensore per l'attività stragiudiziale si osserva quanto segue.
La più aggiornata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13.3.2017, n. 6422 e Cass. SS.UU. n.
10.7.2017, n. 16990) ha riaffermato il principio secondo cui le spese sostenute per l'attività stragiudiziale in materia di infortunistica stradale, spesso affidata da agenzie o società all'uopo istituite, integrano un danno emergente, la cui utilità, ai fini della possibilità di porre tali esborsi a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio.
Ne discende – sempre secondo la richiamata giurisprudenza – che tale attività stragiudiziale “è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie” e non può essere assimilata alla liquidazione di queste ultime, rimanendo soggetta, anche nelle ipotesi in cui essa debba essere quantificata secondo i parametri forensi (perché appunto svolta da avvocato), ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
pagina 10 di 11 La citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 16990/2017, in particolare, prende definitivamente le distanze da quella giurisprudenza (Cass. n. 14594/2005), secondo la quale le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ritenendo tale pronuncia non corretta proprio perché il rimborso di tali spese (legali, ma non processuali) deve invece “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande”.
Nel caso di specie, la si è limitata a richiedere, in termini del tutto generici, le spese, diritti ed Pt_3
onorari della fase stragiudiziale, senza allegare né tanto meno dimostrare, né quali fossero state le specifiche prestazioni stragiudiziali espletate né il loro effettivo esborso da parte dell'attrice, non essendo all'uopo sufficiente la mera produzione documentale della nota spese dell'avvocato, di tal che neppure è possibile operare la necessaria valutazione sulla utilità e congruità di tali esborsi.
La mancata prova di un danno derivante alla attrice dalla condotta processuale della convenuta non consente la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la responsabilità esclusiva dei convenuti e Controparte_1 Controparte_1 in ordine al sinistro occorso a e per l'effetto li condanna in solido Parte_3
tra loro al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno che si liquidano in
€ 36.600,91 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna i convenuti e in solido tra loro a rifondere Controparte_1 Controparte_1
alla parte attrice le spese processuali - che si liquidano (compresa la fase di ATP) in complessivi
€ 9.953,00 per compensi professionali, € 1.220,00 (spese di CTU e CTP) ed € 825,30 per spese vive, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a di legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Cerliani dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.
Rimini, 29 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1693/2022 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. CERLIANI ROBERTO Parte_3 Per 'avv. BELTRAMI MAURIZIO Controparte_1
Per essuno compare Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 2.1.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 11 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre. Cont L'Avv. Cerliani contesta le deduzioni di in particolare in punto a contestazioni del danno patrimoniale e del lucro cessante poiché la prova della perdita delle occasioni di lavoro (nel caso di specie dell'attrice di essere stata assunta da mithos immobiliare) può essere fornita avvalendosi di presunzioni precise e concordanti. Orbene dette presunzioni sono fornite dalla scrittura in atti e dal percorso lavorativo comprovato dalla certificazione acquisita. L'attrice escludendo il periodo covid ha sempre lavorato stagionalmente per cui è dimostrato che le lesioni riportate nel sinistro le hanno impedito di dare seguito all'impegno contrattuale che aveva concluso.
L'Avv. Beltrami contesta fermamente la rilevanza e conferenza probatoria di quanto oggi ex adverso dedotto.
Per mero tuziorismo difensivo l'Avv. Cerliani insiste per l'ammissione delle prove orali non ammesse e dunque per la revoca dell'ordinanza che le aveva escluse;
richieste avverso le quale l'Avv. Beltrami ribadisce la sua opposizione per tutti i motivi già illustrati nella memoria di replica ex art. 183 VI comma n 3 cpc. Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 15,45 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
CERLIANI ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CERLIANI ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELTRAMI Controparte_1 P.IVA_1
MAURIZIO elettivamente domiciliato in VIA ALLEGRETTI 7 null 47121 FORLI presso il difensore avv. BELTRAMI MAURIZIO
C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_3
al Tribunale di Rimini e al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza disattesa e rigettata e previe le opportune pronunce e declaratorie, accertare e dichiarare la civile responsabilità del IG. nonché della Compagnia in persona del suo Controparte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nella verificazione dell'evento avvenuto a Rimini in data
03.09.2019 e, conseguentemente, condannare, i predetti, unitamente ed in solidotra loro, al pagamento, a favore della IG.ra , a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_3 sofferti e per qualsiasi titolo, della somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, con la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori a decorrere dalla data dell'evento al deposito
pagina 3 di 11 della sentenza, tenuto conto dell'acconto ricevuto di Euro 7.000,00=, somma comprensiva di €
800,00= per spese e compensi legali fase stragiudiziale, con vittoria di spese e compensi legali.
Riservato ogni altro diritto e fatta salva, particolarmente, la facoltà di ulteriormente dedurre ed anche di diversamente concludere.”.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva che il giorno 03.02.2019 si verificava a Rimini – Via
Marecchiese un incidente stradale che la vedeva coinvolta quale pedone unitamente al veicolo targato
CR023LZ, condotto dal proprietario assicurato Controparte_1 Controparte_1
L'evento si verificava per responsabilità del conducente del veicolo targato CR023LZ che, in difetto di attenzione, non concedeva la dovuta precedenza all'attrice, che veniva investita sulle strisce pedonali finendo così rovinosamente a terra.
Aggiungeva che sul luogo dell'evento interveniva la Polizia Municipale di Rimini – Reparto Mobile per agli accertamenti di legge e che riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rimini, ove le veniva posta una prima diagnosi di “frattura composta del processo trasverso sn di L3”.
A causa il persistere della sintomatologia dolorosa, doveva sottoporsi ad ulteriori trattamenti medici e visite specialistiche, infine si sottoponeva a visita medico-legale dal Dott. che, in Persona_1 riferimento al trauma patito, le diagnosticava: “Esiti di trauma minore del rachide cervicale con rachialgie persistenti e limitazione antalgica nei movimenti del capo di grado II WAD embricantesi con esiti di trauma cranico;
esiti algo-disfunzionali di trauma lombare con frattura dell'apofisi traversa sinistra di L3, in discopatia erniaria L5-S1 concausata in aggravamento”.
Esponeva altresì che la odierna convenuta offriva, sulla scorta delle valutazioni Controparte_1
del proprio medico legale, la somma di Euro 6.200,00= per il danno sorte, oltre ad Euro 800,00= per competenze legali fase stragiudiziale, somme trattenute a titolo di acconto sul maggior avere.
Veniva poi depositato ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. avanti il
Tribunale di Rimini ed il relativo giudizio veniva rubricato al n. 658/2021 R.G.. Il nominato CTU Dott.
in data 03.09.2021, visitata l'attrice e le riconosceva per postumi algo-disfunzionali di Persona_2
trauma indiretto cervicale, per postumi algo disfunzionali di trauma contusivo del rachide lombare con frattura del processo trasverso di L3 a sx in paziente con scoliosi dx-convessa al passaggio dorso- lombare e discopatia erniaria L5-S1 concausata in aggravamento, un danno biologico da invalidità permanente di 10 punti percentuali, una inabilità temporanea di giorni 30 al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 30 al 25%, oltre a Euro 1.188,00= per spese mediche.
Deduceva conseguentemente che la responsabilità del sinistro era, quindi, totalmente ascrivibile alla condotta di guida del conducente del veicolo e quindi richiedeva di essere risarcita di tutti i danni pagina 4 di 11 patrimoniali e non patrimoniali riportati nell'evento di cui sopra con condanna in via solidale della compagnia e del conducente del veicolo Controparte_1 Controparte_1
Si costituiva in giudizio la sola contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito e rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia il Tribunale di Rimini, contrariis reiectis: previa in via istruttoria rinnovazione integrale e/o integrazione della CTU: accertare e dichiarare che la somma di €. 7.000,00 offerta e corrisposta in data 21.10.2020 da parte di Controparte_1
a è già pienamente congrua ed abbondantemente satisfattiva di ogni Parte_3
pregiudizio dalla medesima subito e, di conseguenza, respingere ogni ulteriore domanda risarcitoria attorea eccedente il predetto importo già complessivamente pagate ante causam perché del tutto
Cont infondata in fatto e in diritto e non comprovata. Con vittoria per di spese e compensi professionali, oltre accessori tutti di legge, sia del presente giudizio di merito sia del procedimento per
ATP. … ”.
In particolare parte convenuta deduceva di non aver mai contestato la responsabilità di CP_1
nella determinazione del sinistro stradale in oggetto ma di contestare la CTU espletata in sede
[...]
Contr di ATP, alla luce delle osservazioni critiche del Dott. CTP di ritenendo del tutto Tes_1 erroneo il riconoscimento in capo all'attrice di un 10% di IP.
Contestava altresì non solo la quantificazione, ma anche e soprattutto la sussistenza di un preteso danno morale da sofferenza soggettiva, esistenziale o comunque a vario titolo reclamato nonché la sussistenza dei presupposti per una personalizzazione del danno non patrimoniale.
Da ultimo contestava ogni altra voce di danno e di spesa, anche medica, anche in relazione al necessario nesso causale con il sinistro in oggetto e, dunque, contestava anche la ripetizione di tutte le spese mediche lamentate così come quantificate.
Deduceva l'eccessività delle notule dell'Avv. Cerliani sia per l'assistenza stragiudiziale, sia per la fase dell'ATP e della negoziazione assistita.
Evidenziava infine che in via di estrema correntezza, immediatamente dopo avere assunto CP_1
in gestione il sinistro ed espletato tutti gli accertamenti sul fatto e sul danno, con comunicazione in data
21.10.2020 formulava offerta inviando alla odierna attrice presso il suo legale la somma Parte_3 di €. 7.000,00.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto si doveva pertanto ritenere che la predetta somma di €.
7.000,00, offerta da in data 21.10.2020 a favore di fosse già CP_1 Parte_3
pienamente congrua ed abbondantemente satisfattiva di ogni effettivo pregiudizio dalla medesima subito, e, di conseguenza, ogni ulteriore domanda risarcitoria attorea eccedente il predetto importo già
pagina 5 di 11 versato ante causam doveva essere ritenuta del tutto infondata e andava completamente disattesa e respinta.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo per ATP ed espletamento di prove orali.
La dinamica del sinistro, nelle sue linee essenziali, appare chiara e comunque non contestata. Dalla lettura del rapporto di sinistro stradale redatto dagli Agenti intervenuti a seguito dei fatti emerge che “
l'autovettura Fiat Punto targata CR023LZ (veicolo A), condotta da circolava in Controparte_1
via Marecchiese con direzione da monte verso mare. Giunta in prossimità del numero civico 148, ove è posto attraversamento pedonale, urtava il pedone , il quale stava Parte_3 Parte_3 attraversando la carreggiata con orientamento da Ravenna verso Ancona. L'urto avveniva tra la parte anteriore dell'autovettura ed il corpo del pedone.” (cfr. doc. 5 relazione di incidente stradale- fascicolo attoreo).
Al proposito va precisato che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta
a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”
(Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022); nello stesso senso, “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 8663 del 04/04/2017); pertanto,
l'onere della prova che incombe sul conducente riguarda non solo la sussistenza di una anomalia nella condotta del pedone (che nel caso di specie dall'esame degli atti non emerge), ma anche che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (crf., Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 8663 del
04/04/2017, cit.).
pagina 6 di 11 Nel caso di specie manca la prova positiva che il conducente avesse tenuto una condotta connotata da tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze.
Del resto, la presenza di un pedone sulla sede stradale di una strada urbana non appare accadimento imprevedibile e straordinario, e certamente il conducente del veicolo avrebbe dovuto e potuto assumere un comportamento adeguato a prevenire il rischio connaturato a questa eventualità; peraltro, la
Compagnia non ha contestato nulla al proposito con la conseguenza che la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro deve certamente essere affermata e non può ritenersi esclusa.
La domanda è contestata invece sotto il profilo della quantificazione;
in proposito, è stata redatta consulenza tecnica d'ufficio medico legale nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, la cui relazione è stata acquisita agli atti del presente procedimento.
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attrice, per quanto concerne i danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate dalla medesima, ci si riporta dunque alle conclusioni della
CTU medico-legale, redatta dal CTU Dott. nel procedimento per accertamento tecnico Persona_2
preventivo, alle quali ci si può dunque senz'altro uniformare, siccome fondate su un ragionamento immune da vizi logici e giuridici.
Sul punto si osserva in particolare che le conclusioni cui è giunto il CTU paiono l'esito di un iter logico ineccepibile e privo di vizi condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi, replicandovi, del consulente di parte convenuta (come nel caso di specie) esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicchè non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte
(cfr. ex multis Cass. Civ. n 5229/11).
In particolare la CTU ha affermato che “l'incidente stradale del giorno 3-2-2019 , così come riferitomi,
è stato la causa unica diretta ed immediata delle lesioni di cui al giudizio diagnostico. Tali lesioni sono state clinicamente e strumentalmente documentate in sede di Pronto Soccorso e in successive visite mediche. La ernia discale L5-S1 trova la sua concausa in aggravamento con lata probabilità nel traumatismo lombare, che sicuramente è stato di gravità tale da determinare la frattura del processo trasverso di L3 a sinistra.”
Conseguentemente, sulla base delle conclusioni della Ctu, per le menomazioni subite, deve riconoscersi a parte attrice un danno biologico permanente del 10% per cento.
pagina 7 di 11 Alla luce dell'evoluzione clinica documentata in atti, devono, altresì, essere riconosciuti a parte attrice giorni 30 di I.T.P. al 75% , giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%.
Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano vigenti, tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro (27 anni) alla luce della tipologia delle lesioni riportate dalla stessa e descritte nella relazione del Ctu, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale nelle seguenti somme:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 22.728,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 28.637,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 33.812,00
Può essere riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva ed anche la personalizzazione in considerazione delle ripercussioni subite dall'attrice stante la prova (prove testimoniale) del disagio subito da quest'ultima per l'omesso svolgimento di attività ludico ricreative o sportive praticate con assiduità prima del sinistro e compromesse dai postumi invalidanti sopra descritti.
Deve quindi alla somma sopra indicata aggiungersi l'ulteriore importo di € 8.600,91.
Dovrà poi essere detratta la somma di €. 7.000,00, offerta da in data 21.10.2020 a favore CP_1
di e trattenuta da quest'ultima a titolo di acconto sul maggior danno. Parte_3
L'importo così determinato deve essere devalutato alla data dei fatti e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valore.
pagina 8 di 11 Sulla base di quanto accertato dal Ctu, è dovuto, infine, il risarcimento del danno patrimoniale, per spese sanitarie sostenute per euro 1.188,00.
Quanto al risarcimento del c.d. danno da perdita della capacità lavorativa in linea generale, si deve premettere che, per la sua configurabilità, “è necessario che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo
(e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante” (Cass., n. 21062/09; v. anche Cass., n. 9444/10). Più di recente, la
Cassazione ha affermato che “l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e deve, perciò, essere accertato in concreto;
a tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. Occorre, in altre parole, la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale” (Cass., n. 3290/13).
In generale, la risarcibilità del danno patrimoniale legato alla perdita o alla compromissione della capacità lavorativa specifica implica l'accertamento che la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa precedentemente esercitata dal danneggiato e che ciò abbia ulteriormente determinato l'abolizione o il decremento della sua capacità di guadagno (ex multis,
Cass., n. 21062/09).
Ebbene, tali circostanze non appaiono convenientemente provate e la relazione peritale non ha valutato la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica.
Nel caso specifico, parte attrice ha dedotto la perdita del rapporto di lavoro stagionale collegandola all'impossibilità fisica di adempiere alla data di inizio della prestazione lavorativa al rapporto contrattuale a tempo determinato stipulato dall'attrice con la Società Mithos Immobiliare S.r.l. in data pagina 9 di 11 10/01/2019, con decorrenza 01/03/2019 e termine 30/09/2019 (doc. 11 contratto a tempo determinato
Mithos Immobiliare S.r.l. / . Parte_3
Anche a voler prescindere che il documento prodotto è privo di data certa deve rilevarsi che si tratta non di rapporto contrattuale già stipulato ma di mera proposta contrattuale che non risulta essere stata accettata dalla stessa attrice. Nè l'attrice prima del sinistro ha dimostrato documentalmente di aver lavorato come lavoratore stagionale né di aver dovuto rinunciare a tale rapporto in conseguenza del sinistro per cui è causa.
In definitiva, la domanda proposta dall'attrice può essere accolta nei limiti sopra indicati.
Le spese – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza tenuto conto dei parametri di cui al
D.M. n. 55/14 e succ mod.
Entro dette spese giudiziali devono ricomprendersi altresì le spese sostenute dalla ricorrente attuale attrice, nel corso della consulenza tecnica d'ufficio acquisita al presente giudizio, per compensi al
C.T.U., al proprio difensore ed al proprio C.T.P., in ossequio al constante orientamento della Suprema
Corte, secondo il quale “tra le spese che devono esser regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente all'inizio del medesimo, e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di parte, sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, acquisito al processo di merito (Cass. 1690/2000)” (Cass.
27.7.2005, n. 15672; si veda anche Cass. n. 12759/1993, che precisa peraltro che le stesse non sono soggette a rivalutazione;
v. di recente anche Cass. 8.6.2017, n. 14268).
Relativamente agli esborsi corrispondenti al compenso professionale del difensore per l'attività stragiudiziale si osserva quanto segue.
La più aggiornata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13.3.2017, n. 6422 e Cass. SS.UU. n.
10.7.2017, n. 16990) ha riaffermato il principio secondo cui le spese sostenute per l'attività stragiudiziale in materia di infortunistica stradale, spesso affidata da agenzie o società all'uopo istituite, integrano un danno emergente, la cui utilità, ai fini della possibilità di porre tali esborsi a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio.
Ne discende – sempre secondo la richiamata giurisprudenza – che tale attività stragiudiziale “è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie” e non può essere assimilata alla liquidazione di queste ultime, rimanendo soggetta, anche nelle ipotesi in cui essa debba essere quantificata secondo i parametri forensi (perché appunto svolta da avvocato), ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
pagina 10 di 11 La citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 16990/2017, in particolare, prende definitivamente le distanze da quella giurisprudenza (Cass. n. 14594/2005), secondo la quale le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ritenendo tale pronuncia non corretta proprio perché il rimborso di tali spese (legali, ma non processuali) deve invece “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande”.
Nel caso di specie, la si è limitata a richiedere, in termini del tutto generici, le spese, diritti ed Pt_3
onorari della fase stragiudiziale, senza allegare né tanto meno dimostrare, né quali fossero state le specifiche prestazioni stragiudiziali espletate né il loro effettivo esborso da parte dell'attrice, non essendo all'uopo sufficiente la mera produzione documentale della nota spese dell'avvocato, di tal che neppure è possibile operare la necessaria valutazione sulla utilità e congruità di tali esborsi.
La mancata prova di un danno derivante alla attrice dalla condotta processuale della convenuta non consente la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la responsabilità esclusiva dei convenuti e Controparte_1 Controparte_1 in ordine al sinistro occorso a e per l'effetto li condanna in solido Parte_3
tra loro al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno che si liquidano in
€ 36.600,91 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna i convenuti e in solido tra loro a rifondere Controparte_1 Controparte_1
alla parte attrice le spese processuali - che si liquidano (compresa la fase di ATP) in complessivi
€ 9.953,00 per compensi professionali, € 1.220,00 (spese di CTU e CTP) ed € 825,30 per spese vive, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a di legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Cerliani dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.
Rimini, 29 gennaio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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