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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Giudice Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 63/2021 del R.G.A.C. riservata in decisione il 02/07/2025 pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Riccio Biagio (c.f.: ) come da procura su C.F._3 foglio separato;
APPELLANTI E (c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria della
[...]
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
(c.f.: ), tramite la mandataria Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
in virtù di procura ed autenticata dal Notaio , Notaio in Roma, Rep.
[...] Persona_1
56183 Racc. 28336 del 01.03.2018, registrata in Roma il 01.03.2018 al n. 2914 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Liguori Carmine (c.f. come da procura C.F._4 su foglio separato;
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso la sentenza n° 1682/2020, pubblicata dal Tribunale di Nola in data 16.11.2020. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Parte_1 Parte_2
28.12.2020, hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Controparte_1
quale mandataria della per
[...] Controparte_2
1 proporre appello avverso la sentenza n° 1682/2020, pubblicata dal Tribunale di Nola in data 16.11.2020, con la quale 1) era stata dichiarata l'inefficacia nei confronti di
[...] della convenzione matrimoniale di costituzione di fondo Controparte_2 patrimoniale stipulata da e in data in data 19.11.2010, a Parte_1 Parte_2 rogito del notaio dr. Rep. n. 37864 - Racc. n. 16529 - e trascritta a Persona_2
Napoli, il 24.11.2010 ai nn. 51061/34573 ed a Salerno in data 03.12.2010 ai nn. 48461/34010; 2) i convenuti ed erano stati condannare a pagare in favore Parte_1 Parte_2 della le spese di giudizio, liquidate in Euro 3.800,00, di Controparte_1 cui euro 800,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso. Gli appellanti hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, in riforma della sentenza impugnata:
1. di accertare che il credito per il quale si procede non è una pretesa fondata perché usurario e basato su fideiussione nulla;
2. di accertare, in ragione della nullità della fideiussione, che non vi è deroga alcuna all'art. 1957 c.c.; 3. ritenere che, poiché il credito è inesistente, sussiste il difetto di legitimatio ad causam nel seno dell'azione revocatoria. Con vittoria delle spese processuali. Instaurato il contraddittorio, è rimasta contumace la ma si è Controparte_1 costituita in giudizio – quale cessionaria del credito vantato da Controparte_3 [...]
nei confronti degli appellanti, contestando la Controparte_2 fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 25.6.2025 nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 2.7.2025; alla predetta udienza del 2.7.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 25.6.2025 ed alla successiva udienza del 2.7.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2015), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
2 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 02/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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