Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9420 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
0 94 20/0 2 IN NOME DE POPOLO IT ANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 1862/00 Cron. N.25214 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- 2. " Mario Putaturo DO ID -Consigliere- Ud. 19.04.2002 3. Pietro Cuoco -Consigliere- 4. Francesco NT Maiorano -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA VI NT, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 95, presso lo studio dell'Avv. Pancrazio Cutellé, rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Faro del foro di Agrigento come da procura a margine del ricorso Ricorrente 1724
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro tempore Ing. Giovanni Billia, Intimato per la cassazione della sentenza n. 987/98 del Tribunale del La- 2 voro di Agrigento del 3.12.1998/14.12.1998 nella causa iscritta al n. 846 R.G. dell'anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.04.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 16.6.1995, NT IL, premes- so di avere esperito con esito negativo l'iter amministrativo, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Agrigento l'INPS per sentir accertare il proprio diritto all'assegno ordina- rio di invalidità con la conseguente condanna dell'ente previden- ziale al pagamento degli importi dovuti, oltre accessori. L'ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, contrastava la do- manda, chiedendone il rigetto. All'esito, l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 16.6.1997, rigettava la domanda del ricorrente. Proposto gravame da parte del IL, il Tribunale di Agri- gento, con sentenza n. 987 del 1998, rigettava l'appello con la conferma dell'impugnata decisione. II Tribunale, in particolare, condivideva le argomentazioni e le re- lative conclusioni svolte dal consulente tecnico di ufficio di pri- mo grado, secondo cui il complesso delle patologie riscontrate in capo all'appellante (patologia respiratoria, patologia cardiova- scolare, difetto visivo, diabete mellito, patologia artrosica) evi- 3 denziava un quadro patologico di scarsa entità, tale da non inte- grare i presupposti di legge per l'insorgenza del diritto alla pen- sione di invalidità ovvero all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1994. Contro la sentenza ricorre per cassazione il IL con unico articolato motivo. L'INPS non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione, motivazione insufficiente, manifesta incongruità logica della mo- tivazione, omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Al riguardo osserva che il Tribunale, nell'accertare la condizione patologica di esso IL, è incorso nello stesso errore, in cui è caduto il giudice di primo grado, per avere considerato il ricor- rente come artigiano e non come lavoratore dipendente. Aggiunge che lo stesso Tribunale non ha proceduto ad un attento esame delle varie patologie riscontrate (in particolare patologia bronchitica, retinopatia diabetica, obesità), il cui accertamento avrebbe consentito di affermare l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento di assegno di invalidità. Lo stesso ricorrente infine rileva che aveva prodotto la copia del verbale di visita della Commissione Medica per gli invalidi civili del 10.10.1992, da cui risultava un'invalidità del 70 %. Le esposte censure non hanno pregio e vanno disattese. Il ricorrente ha mosso critiche generiche alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado non contrastando gli accurati accerta- menti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carer- ze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento delle patologie riscontrate a carico di esso Villa- reale. L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza, la quale ha accertato che la condizione patologica del IL non permetteva di ritenere invalido lo stesso con riguardo all'età, alla tipologia delle pato- logie riscontrate e all'attività lavorativa dell'assicurato, certa- mente non usurante. Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e le lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo della motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patolo- gico e la valutazione di parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, n. 142). Per quanto riguarda la doglianza relativa all'omesso esame del parere della Commissione Medica per gli invalidi civili, si osserva 5 che trattasi di atto avente effetti amministrativi e liberamente valutabile in sede contenziosa dal giudice, che, nel caso di specie, ha fondato il proprio giudizio sugli accertamenti del consulente tecnico di ufficio puntualmente documentati. In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- A S S zione, non essendosi l'INPS costituito. A T
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5 3 5 0 1 . N La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- T R 3 A 7 1 1 gittimità. S N G E G S E I L A Così deciso in Roma addì 19 aprile 2002 O A T L T L I E R I D D Il Presidente Il Consigliere relatore estensore O VincenzoИйсенко Чческа Alexandro be reass Saville IL CANCELLIERE Depositeto in Cancelleria 2781070 ANCELLERCi мене