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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196 /2025
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANTONINO ALIBERTI che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MARIA RITA IELASI che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile conveniva in giudizio al fine di chiedere la modifica delle Controparte_1
condizioni di separazione previste nella sentenza n. 116/2023 pubblicata in data 7 maggio 2024.
Premetteva che:
- la sentenza sopra richiamata aveva stabilito in punto di diritto di visita che “il padre potrà terrà con sé il figlio, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze del minore: per due giorni a settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,30, comprensivo di cena, da concordare preventivamente con l'altro genitore (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato o dalle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica con anche la possibilità di pernotto del minore con il padre (con permanenza presso lo stesso continuativamente dalle ore 14,00 del sabato alle ore
17,00 della domenica), salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze del minore…”
- che, tuttavia, nel novembre 2024 la resistente aveva portato con sé in
Marocco il figlio per un mese e lo aveva comunicato al ricorrente solo dopo la partenza, precisando che al ritorno avrebbe concesso al padre di vedere il figlio;
- che una volta rientrati in Italia il minore aveva trascorso più tempo con il padre e i periodi di pernotto presso l'abitazione paterna si erano ampliati;
- che il minore aveva manifestato continuamente il desiderio di Per_1
passare più tempo con il padre;
- che le proprie condizioni economiche erano mutate poiché, a seguito della cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato (scaduto
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile il 30.12.2024), era diventato impossibile per il ricorrente far fronte al mantenimento disposto in favore del minore nella somma mensile di
€ 250,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, riuscendo a versare circa € 100,00 al mese;
- che in virtù degli aumentati tempi di permanenza del minore con il ricorrente, l'assegno unico universale avrebbe dovuto essere ripartito al 50% tra le parti, contrariamente a quanto previsto con la sentenza di separazione.
Chiedeva, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, nel merito, disporre la modifica delle condizioni di affido nelle parti e nei punti a), b) e c) indicati nel presente ricorso;
2.per l'effetto, in riforma della sentenza n. 480/2024, resa inter partes dal Tribunale di Barcellona P.G. (ME), Collegio
Civile, rel. D.ssa Marino Merlo – R.G. n. 116/2023 pubblicata il 7.5.2024, disporre che:
a. il padre potrà tenere con sé il figlio, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze del minore: per tre giorni a settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,30, comprensivo di cena, da concordare preventivamente con l'altro genitore (e, in mancanza di accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì), nonché a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato o dalle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica con anche la possibilità di pernotto del minore con il padre (con permanenza presso lo stesso continuativamente dalle ore 14,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica), salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze del minore;
b. le spese di mantenimento del minore saranno sostenute da ciascun genitore in maniera egualitaria in base alla permanenza dello stesso presso ciascuno di essi, ovvero in subordine, stante l'attuale stato di disoccupazione del signor disporre sospendersi l'obbligo al Pt_1
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile mantenimento fino alla ripresa dell'attività lavorativa dello stesso e comunque rimodulare
l'assegno di mantenimento in misura non superiore ad euro 100,00; c. stante la egualitaria collocazione del minore presso ciascun genitore l'assegno unico sia suddiviso nella misura del
50% ciascuno. 3 Ordinare alla resistente signora di non allontanarsi al di Controparte_1
fuori dello Stato italiano, o dal Comune di residenza, in compagnia del minore in assenza di specifica autorizzazione da parte del padre”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
rilevava l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente per carenza di motivi sopravvenuti.
In particolare, quanto al diritto di visita, rilevava che nessuna modifica dei tempi di permanenza vi era stata anzi, in più occasioni e in periodi diversi, il ricorrente si era fatto lecito non rispettare il diritto di visita, mancando di prendere con sé il minore anche per 40 giorni consecutivi. In merito al presunto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, contestava l'assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a comprovare l'esistenza di un contratto, la sua durata o il licenziamento. Aggiungeva che il ricorrente non aveva mai corrisposto regolarmente l'assegno di mantenimento in favore del figlio e che, per tale motivo, era stato destinatario di un atto di precetto per le somme maturate e non corrisposte.
Ciò premesso chiedeva di dichiarare inammissibili tutte le domande di modifica delle condizioni chieste dal ricorrente ed in particolare di: “1)
Rigettare la domanda di modifica relativa ai tempi di permanenza figlio-padre poiché infondata in fatto e diritto;
3) Rigettare la domanda di modifica della quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio e della percentuale di assegno unico poiché infondate in fatto e diritto;
4) Rigettare la domanda di limitazione di espatrio della sig.ra
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile con il figlio pocihè infondata in fatto e diritto;
5) Rigettare la richiesta istruttoria CP_1
testimoniale per le motivazioni di inammissibilità, genericità, inconducenza e infondatezza, rilevate. 6) Condannare il sig. alle spese e compensi del presente Parte_1
giudizio”
Con memoria depositata il 21 maggio 2025 parte ricorrente dava atto di essere stato assunto sempre in qualità di operaio agricolo presso la ditta “Eredi
Sciotto Mariano S.S. Agricola” con contratto a tempo determinato e con stipendio mensile di circa € 540,00, ribadendo le domande proposte con il ricorso introduttivo.
All'udienza del 12 giugno 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitava le parti alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Come è noto, la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione giudiziale ovvero con il decreto di omologazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
L'art. 473-bis.29 c.p.c., infatti, stabilisce che la revisione può essere chiesta
“qualora sopravvengano giustificati motivi”, pertanto, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o delle circostanze di fatto già considerate in sede di separazione, ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti siano idonee a modificare la situazione preesistente determinando la necessità di una diversa regolamentazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 26/04/2022, n. 13067; Cass. civ., sez.
I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n. 36171).
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto di ampliare il proprio diritto di visita e di ridurre, conseguentemente, l'assegno erogato per il mantenimento del figlio anche tenendo conto del modesto reddito percepito.
Il lasso di tempo intercorso tra la sentenza di separazione e la proposizione dell'odierno ricorso (un anno) non giustifica un ampliamento del diritto di visita in capo al padre posto che la vigente disciplina è già pienamente conforme sia alle esigenze (scolastiche ed extrascolastiche) del minore che al contemperamento con il diritto di visita paterno, rispetto al quale il Collegio non reputa opportuno apportare alcuna modifica.
Peraltro, non può non evidenziarsi che la tenera età del minore (5 anni) non giustifica un cambiamento repentino delle abitudini vieppiù considerando – come sopra detto – il ristretto arco temporale entro il quale il ricorrente ha proposto la modifica delle condizioni di affido.
Analogamente, deve essere rigettata la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento.
Come è noto, infatti, l'art. 315 bis prevede “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi.
Tale articolo, infatti, dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. È noto che entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, in modo da garantire la conservazione delle abitudini e dello stile di vita precedentemente da questo godute. Il versamento
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.). Occorre tener conto non solo delle risorse e delle potenzialità lavorative di entrambi i genitori, ma anche della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno nei confronti della prole (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/11/2021, n.35710).
Nel caso in esame, rispetto ai principi sopra espressi e già richiamati nella sentenza di separazione, si osserva che il reddito del ricorrente è rimasto pressoché immutato rispetto all'epoca della separazione (€ 570,00 mensile circa in luogo di € 600,00, cfr. documentazione allegata il 21 maggio 2025) di talché non ricorrono giustificati motivi per disporre la riduzione dello stesso.
Ciò anche tenendo conto della giovane età del ricorrente (46 anni), tale da imporgli un maggiore impegno nel reperimento di una stabile attività professionale.
È, parimenti, infondata la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto di
“ordinare alla resistente signora di non allontanarsi al di fuori dello Stato Controparte_1
italiano, o dal Comune di residenza, in compagnia del minore in assenza di specifica autorizzazione da parte del padre” posto che, essendo l'affidamento del minore condiviso (cfr. sentenza del 6 maggio 2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile di Gotto), le decisioni inerenti l'espatrio del minore devono essere assunte da entrambi i genitori analogamente a quelle relative al mutamento di residenza del minore.
In ordine, infine, alle censure sollevate da parte ricorrente in relazione al fatto che la resistente si sarebbe recata in Marocco senza il suo consenso, si osserva che parte resistente ha contestato la domanda avendo depositato (cfr. all. 17-
18) modulo di delega al viaggio, rispetto al quale il ricorrente non ha preso alcuna posizione.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto della modesta complessità della controversia e della breve durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in
€ 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
13.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile sensi del d.l. 80/2021.
- 9 -
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196 /2025
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANTONINO ALIBERTI che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MARIA RITA IELASI che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile conveniva in giudizio al fine di chiedere la modifica delle Controparte_1
condizioni di separazione previste nella sentenza n. 116/2023 pubblicata in data 7 maggio 2024.
Premetteva che:
- la sentenza sopra richiamata aveva stabilito in punto di diritto di visita che “il padre potrà terrà con sé il figlio, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze del minore: per due giorni a settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,30, comprensivo di cena, da concordare preventivamente con l'altro genitore (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato o dalle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica con anche la possibilità di pernotto del minore con il padre (con permanenza presso lo stesso continuativamente dalle ore 14,00 del sabato alle ore
17,00 della domenica), salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze del minore…”
- che, tuttavia, nel novembre 2024 la resistente aveva portato con sé in
Marocco il figlio per un mese e lo aveva comunicato al ricorrente solo dopo la partenza, precisando che al ritorno avrebbe concesso al padre di vedere il figlio;
- che una volta rientrati in Italia il minore aveva trascorso più tempo con il padre e i periodi di pernotto presso l'abitazione paterna si erano ampliati;
- che il minore aveva manifestato continuamente il desiderio di Per_1
passare più tempo con il padre;
- che le proprie condizioni economiche erano mutate poiché, a seguito della cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato (scaduto
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile il 30.12.2024), era diventato impossibile per il ricorrente far fronte al mantenimento disposto in favore del minore nella somma mensile di
€ 250,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, riuscendo a versare circa € 100,00 al mese;
- che in virtù degli aumentati tempi di permanenza del minore con il ricorrente, l'assegno unico universale avrebbe dovuto essere ripartito al 50% tra le parti, contrariamente a quanto previsto con la sentenza di separazione.
Chiedeva, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, nel merito, disporre la modifica delle condizioni di affido nelle parti e nei punti a), b) e c) indicati nel presente ricorso;
2.per l'effetto, in riforma della sentenza n. 480/2024, resa inter partes dal Tribunale di Barcellona P.G. (ME), Collegio
Civile, rel. D.ssa Marino Merlo – R.G. n. 116/2023 pubblicata il 7.5.2024, disporre che:
a. il padre potrà tenere con sé il figlio, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze del minore: per tre giorni a settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,30, comprensivo di cena, da concordare preventivamente con l'altro genitore (e, in mancanza di accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì), nonché a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato o dalle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica con anche la possibilità di pernotto del minore con il padre (con permanenza presso lo stesso continuativamente dalle ore 14,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica), salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze del minore;
b. le spese di mantenimento del minore saranno sostenute da ciascun genitore in maniera egualitaria in base alla permanenza dello stesso presso ciascuno di essi, ovvero in subordine, stante l'attuale stato di disoccupazione del signor disporre sospendersi l'obbligo al Pt_1
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile mantenimento fino alla ripresa dell'attività lavorativa dello stesso e comunque rimodulare
l'assegno di mantenimento in misura non superiore ad euro 100,00; c. stante la egualitaria collocazione del minore presso ciascun genitore l'assegno unico sia suddiviso nella misura del
50% ciascuno. 3 Ordinare alla resistente signora di non allontanarsi al di Controparte_1
fuori dello Stato italiano, o dal Comune di residenza, in compagnia del minore in assenza di specifica autorizzazione da parte del padre”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
rilevava l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente per carenza di motivi sopravvenuti.
In particolare, quanto al diritto di visita, rilevava che nessuna modifica dei tempi di permanenza vi era stata anzi, in più occasioni e in periodi diversi, il ricorrente si era fatto lecito non rispettare il diritto di visita, mancando di prendere con sé il minore anche per 40 giorni consecutivi. In merito al presunto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, contestava l'assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a comprovare l'esistenza di un contratto, la sua durata o il licenziamento. Aggiungeva che il ricorrente non aveva mai corrisposto regolarmente l'assegno di mantenimento in favore del figlio e che, per tale motivo, era stato destinatario di un atto di precetto per le somme maturate e non corrisposte.
Ciò premesso chiedeva di dichiarare inammissibili tutte le domande di modifica delle condizioni chieste dal ricorrente ed in particolare di: “1)
Rigettare la domanda di modifica relativa ai tempi di permanenza figlio-padre poiché infondata in fatto e diritto;
3) Rigettare la domanda di modifica della quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio e della percentuale di assegno unico poiché infondate in fatto e diritto;
4) Rigettare la domanda di limitazione di espatrio della sig.ra
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile con il figlio pocihè infondata in fatto e diritto;
5) Rigettare la richiesta istruttoria CP_1
testimoniale per le motivazioni di inammissibilità, genericità, inconducenza e infondatezza, rilevate. 6) Condannare il sig. alle spese e compensi del presente Parte_1
giudizio”
Con memoria depositata il 21 maggio 2025 parte ricorrente dava atto di essere stato assunto sempre in qualità di operaio agricolo presso la ditta “Eredi
Sciotto Mariano S.S. Agricola” con contratto a tempo determinato e con stipendio mensile di circa € 540,00, ribadendo le domande proposte con il ricorso introduttivo.
All'udienza del 12 giugno 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitava le parti alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Come è noto, la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione giudiziale ovvero con il decreto di omologazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
L'art. 473-bis.29 c.p.c., infatti, stabilisce che la revisione può essere chiesta
“qualora sopravvengano giustificati motivi”, pertanto, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o delle circostanze di fatto già considerate in sede di separazione, ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti siano idonee a modificare la situazione preesistente determinando la necessità di una diversa regolamentazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 26/04/2022, n. 13067; Cass. civ., sez.
I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n. 36171).
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto di ampliare il proprio diritto di visita e di ridurre, conseguentemente, l'assegno erogato per il mantenimento del figlio anche tenendo conto del modesto reddito percepito.
Il lasso di tempo intercorso tra la sentenza di separazione e la proposizione dell'odierno ricorso (un anno) non giustifica un ampliamento del diritto di visita in capo al padre posto che la vigente disciplina è già pienamente conforme sia alle esigenze (scolastiche ed extrascolastiche) del minore che al contemperamento con il diritto di visita paterno, rispetto al quale il Collegio non reputa opportuno apportare alcuna modifica.
Peraltro, non può non evidenziarsi che la tenera età del minore (5 anni) non giustifica un cambiamento repentino delle abitudini vieppiù considerando – come sopra detto – il ristretto arco temporale entro il quale il ricorrente ha proposto la modifica delle condizioni di affido.
Analogamente, deve essere rigettata la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento.
Come è noto, infatti, l'art. 315 bis prevede “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi.
Tale articolo, infatti, dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. È noto che entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, in modo da garantire la conservazione delle abitudini e dello stile di vita precedentemente da questo godute. Il versamento
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.). Occorre tener conto non solo delle risorse e delle potenzialità lavorative di entrambi i genitori, ma anche della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno nei confronti della prole (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/11/2021, n.35710).
Nel caso in esame, rispetto ai principi sopra espressi e già richiamati nella sentenza di separazione, si osserva che il reddito del ricorrente è rimasto pressoché immutato rispetto all'epoca della separazione (€ 570,00 mensile circa in luogo di € 600,00, cfr. documentazione allegata il 21 maggio 2025) di talché non ricorrono giustificati motivi per disporre la riduzione dello stesso.
Ciò anche tenendo conto della giovane età del ricorrente (46 anni), tale da imporgli un maggiore impegno nel reperimento di una stabile attività professionale.
È, parimenti, infondata la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto di
“ordinare alla resistente signora di non allontanarsi al di fuori dello Stato Controparte_1
italiano, o dal Comune di residenza, in compagnia del minore in assenza di specifica autorizzazione da parte del padre” posto che, essendo l'affidamento del minore condiviso (cfr. sentenza del 6 maggio 2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile di Gotto), le decisioni inerenti l'espatrio del minore devono essere assunte da entrambi i genitori analogamente a quelle relative al mutamento di residenza del minore.
In ordine, infine, alle censure sollevate da parte ricorrente in relazione al fatto che la resistente si sarebbe recata in Marocco senza il suo consenso, si osserva che parte resistente ha contestato la domanda avendo depositato (cfr. all. 17-
18) modulo di delega al viaggio, rispetto al quale il ricorrente non ha preso alcuna posizione.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto della modesta complessità della controversia e della breve durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in
€ 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
13.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile sensi del d.l. 80/2021.
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