Articolo 14 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 maggio 1982
Art. 14. (Qualifiche)

I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:
1) presidente del Consiglio di Stato;
2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;
3) consiglieri di Stato;
4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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