Articolo 6 della Legge 25 giugno 1913, n. 753
Articolo 5
Versione
22 luglio 1913
Art. 6.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Entrata in vigore il 22 luglio 1913