Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 977
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Sentenza 13 gennaio 2023

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Massime1

In tema di procedura di collaborazione volontaria (c.d.voluntary disclosure) - introdotta dall'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, mediante l'inserimento, nel testo del d.l. n. 167/ 1990, dell'art 14 della Direttiva2003/48/CE, e all'art. 9 dell'Accordo tra la CE e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004, che vietano le doppie imposizioni, è riconosciuto al contribuente, il quale abbia definito la propria posizione fiscale mediante la voluntary disclosure, il diritto al rimborso dell'Euroritenuta operata dall'agente pagatore (per es., un istituto di credito estero) sui rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero ed oggetto di emersione.

Le fonti comunitarie, convenzionali e attuative interne, per le quali lo Stato del beneficiario effettivo riconosce al contribuente un credito di imposta o il diritto al rimborso delle imposte assolte all'estero "secondo la legislazione nazionale", pongono un limite esterno- garantendone un'applicazione comunitariamente e convenzionalmente orientata - alla disciplina nazionale della voluntary disclosure, e all'art. 165, commi 1 e 8, t.u.i.r. secondo cui il riconoscimento di una detrazione per le imposte pagate all'estero (per es., l'Euroritenuta) sui redditi ivi prodotti è subordinato alla condizione che gli stessi redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia, ed invece la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata»

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 977
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 977
    Data del deposito : 13 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

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