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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/07/2025, n. 10079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10079 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47358/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente
NT Di LI DI
Lilla De Nuccio DI rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 47358 del ruolo civile contenzioso dell'anno 2023, promosso da:
nato in [...] in data [...], elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marilena Cardone, che lo rappresenta come da procura in atti;
- ricorrente –
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace -
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.10.2023, il ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento emesso e notificato il 22.09.2023, con il quale il Questore di Roma, a seguito di parere negativo della competente Commissione territoriale del 29.08.2023, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, richiesto con istanza formalizzata in data
21.03.2022.
Il ricorrente ha esposto di aver lasciato il suo Paese di origine in ragione della condizione di estrema povertà nella quale si trovava e di aver fatto ingresso in Italia nel 2016, ove ha presentato domanda di protezione internazionale;
che la domanda è stata rigettata e non potendo
1 regolarizzare la propria posizione ha continuativamente svolto attività lavorativa senza regolare contratto;
che nel giugno 2020 presentava domanda di sanatoria, la quale non andava a buon fine;
che, comunque, ha continuativamente svolto attività lavorativa;
che con i proventi del proprio lavoro contribuisce al sostentamento della propria famiglia nel paese di origine;
che si è nel tempo integrato nel tessuto sociale italiano e dispone di un alloggio;
che, pertanto, tentava nuovamente di regolarizzare la propria posizione sul territorio presentando domanda di protezione speciale, rigettata senza la previa emissione di comunicazione di cui all'art. 10 bis l.
241/90.
In questa sede il ricorrente ha dunque lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del procedimento amministrativo, per carenza istruttoria e di motivazione. In conclusione, rappresentata la sussistenza del diritto vantato, in considerazione del livello di integrazione raggiunto e altresì della condizione socioeconomica del proprio paese di origine, previa istanza di sospensione degli effetti del decreto del Questore, ha chiesto accertarsi la sussistenza del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 286/90.
Il DI delegato ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissato udienza per il giorno 05.07.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
L'amministrazione resistente, nonostante rituale notifica, non si è costituita in giudizio e deve dichiararsi contumace.
Parte ricorrente, con note del 29.06.2024, ha rappresentato il mancato rilascio da parte della
Questura di Roma del titolo di soggiorno provvisorio, nonostante il decreto di sospensione di cui sopra;
ha esposto che, a causa di tale mancato rilascio, sta proseguendo la propria attività lavorativa senza contratto, fornendo a supporto del proprio regolare reddito ulteriori e aggiornate rimesse per i familiari in Bangladesh. Ciò posto, ribadito quanto già dedotto, ha chiesto di essere ascoltato in merito alla condizione di integrazione sul territorio in Tribunale ove ha riferito, senza l'ausilio di un interprete, di continuare a risiedere nell'abitazione indicata nella cessione di fabbricato del 2021, allegata al ricorso;
di lavorare al mattino presso un negozio di casalinghi e nel pomeriggio presso una pompa di benzina. In ultimo, in ragione delle dedotte difficoltà nell'ottenimento del permesso provvisorio, ha chiesto un rinvio per fornire ulteriore documentazione a supporto di quanto dedotto.
L'udienza è stata rinviata al 16.05.2025 per la quale sono pervenute note e documenti. In particolare, il ricorrente ha dedotto e documentato l'avvenuta regolarizzazione del proprio rapporto di lavoro e ha integrato quanto in atti con ricevute di rimesse aggiornate e documentazione inerente all'alloggio.
***
2 Preliminarmente, si rileva l'applicabilità ratione temporis della disciplina antecedente al d.l. n.
130 del 2023.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato per le motivazioni che seguono.
Da quanto rappresentato, nonché da quanto emerge dal medesimo decreto di rigetto del
22.09.2023, questo risulta fondato su parere negativo della competente commissione territoriale, genericamente richiamato, senza nessuna puntuale menzione al caso concreto.
Ciò posto, dal suddetto decreto non risultano evincibili le ragioni dell'esito negativo del provvedimento, né precise contestazioni sono state avanzate nel presente procedimento, ove controparte è rimasta contumace.
Evidenziata l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98 previgente la modifica disposta dal Dl. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023 n. 50, come noto, questa prevede ipotesi di divieti di espulsione e respingimento, tutelando con forme di protezione gradata, attraverso il riconoscimento della cd. protezione speciale, il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 19 D.lgs. 286/1998 in combinato disposto con art. 32, co. 3 D.lgs. 25/2008), oltre che ad una violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali ex art. 5, co. 6, D.lgs. 286/1998.
In particolare, l'art. 19 co. 1.1, d.lgs. n. 286/1998, consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste, tra gli altri, rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
A supporto della propria domanda il ricorrente ha prodotto, oltre a copia del proprio passaporto e copia n. 2 pec di sollecito esito domanda protezione speciale del 27.12.2022 e del 29.03.2023, con risposta della Questura di attesa parere del 17.04.2023: comunicazione di cessione di fabbricato presentata alla Questura di Roma il 23.12.2021; comunicazione di cessione di fabbricato del 03.05.2025, presentata alla Questura di Roma (timbro); copia della domanda di emersione di cui all'art. 103, co. 1, DL. 34/2020; n. 77 rimesse in denaro, dal 22.05.2016 al
23.03.2025 (n. 3 del 2016; n. 5 del 2017; n. 1 del 2018; n. 28 del 2023; n. 31 del 2024; n. 8 del
2025); comunicazione Unilav del 04.02.2025, per contratto a tempo parziale e indeterminato con qualifica di addetto alla pompa carburante;
n. 3 buste paga (febbraio – marzo 2025).
3 Quanto prodotto supporta le dichiarazioni in merito alla presenza e al continuativo impegno del ricorrente nell'integrarsi nel tessuto sociale e territoriale di accoglienza.
Lo stesso ha fatto ingresso in Italia circa nove fa e in giovanissima età (20 anni) e sin dal suo arrivo ha dichiarato di essersi impegnato nell'intento di trovare una stabile condizione lavorativa per supportare sé stesso e i propri cari rimasti nel Paese, impegno che ad oggi si è concretizzato con l'instaurazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quanto dedotto in merito ai reiterati sforzi nel regolarizzare posizioni lavorative già instaurate si ritiene in particolare suffragato dalla domanda di emersione, nella quale si attesta l'attività lavorativa svolta “in nero” già nei mesi precedenti alla stessa. A ciò si aggiunge un rilevante e pressoché continuativo numero di rimesse, alcune delle quali anche di importo relativamente sostanzioso (fino a 740 euro circa), che ben si ritengono elementi dai quali evincere la percezione di un continuativo reddito da parte del ricorrente, reddito che evidentemente gli permette da tempo di vivere in modo dignitoso e altresì sostenere i familiari in Bangladesh. Per quel che concerne l'alloggio e, dunque, la stabile presenza del ricorrente in particolare sul territorio romano, questa è documentata dalla cessione di fabbricato allegata in ricorso e aggiornata e integrata nelle more del giudizio, oltre che riscontrata nelle attestazioni del datore di lavoro, nei recapiti inseriti nella domanda di emersione e nelle stesse ricevute di versamenti di cui sopra. Posta dunque la costante e stabile presenza del ricorrente nel medesimo territorio appare ragionevole ritenere che lo stesso si sia ivi oramai socialmente integrato nel lungo lasso di tempo trascorso.
Ciò rilevato, anche considerato che il ricorrente, nonostante quanto disposto dal presente
Tribunale con il decreto di sospensione del 24.11.2023, si sia trovato fino a pochissimi mesi fa privo del titolo di soggiorno a cui ha diritto e necessario, tra le altre cose, alla registrazione dei propri rapporti lavorativi, si ritiene ragionevole che lo stesso abbia potuto documentare il rapporto di lavoro già dichiarato solo nelle more del giudizio e, pertanto, di aver supportato tutto quanto dedotto in merito al proprio livello di integrazione nel limite di quanto dallo stesso esigibile.
In conclusione, quanto prodotto comprova le deduzioni del ricorrente, il quale sostiene di trovarsi in Italia dal 2016 e di aver raggiunto in questo arco temporale un tenore di vita dignitoso, per sé stesso e altresì per fornire supporto ai suoi familiari, tramite il continuativo e oggi regolarizzato impegno lavorativo sul territorio, condizione che gli sarebbe preclusa nel paese di origine, anche considerata la condizione socioeconomica di quest'ultimo.
Tutto quanto rilevato, valutata l'espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
4 (all'art. 7), visto l'art. 8 CEDU, si ritiene che un eventuale rientro in Bangladesh, oltre a compromettere il suddetto percorso di integrazione, si profilerebbe lesivo del diritto alla sua vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo quale nuova identità e stabilità (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Pt_2
Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera,
23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), ciò anche in considerazione del rappresentato Per_1
contesto socio economico del paese di provenienza, confermato dalle autorevoli fonti consultate
(Freedom House, Freedom in the World 2023 - Bangladesh, 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2088488.html ; DFAT Country Information Report
Bangladesh, 30 November 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2086697/country- information-report-bangladesh.pdf ; OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human
Rights, Preliminary observations of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Ms , on her visit to Bangladesh from 31 October to 9 Persona_2
November 2022, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/trafficking/statements/2022-11-
08/20221109-eom-bangladesh-sr-trafficking-en.docx; USDOS – US Department of State: 2022
Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 luglio 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2077601.html ).
Alla luce delle considerazioni esposte sussiste il diritto al riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/98, come modificato dal d.l. n. 130/2020, previgente il DL. 20/2023, fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio dello Stato, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno biennale rinnovabile e convertibile di cui all'art. 19 d.lgs. n.
286/98 previgente, (disciplina di cui al DL 130/2020);
- spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025
Il Presidente dott.ssa Luciana Sangiovanni
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente
NT Di LI DI
Lilla De Nuccio DI rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 47358 del ruolo civile contenzioso dell'anno 2023, promosso da:
nato in [...] in data [...], elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marilena Cardone, che lo rappresenta come da procura in atti;
- ricorrente –
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace -
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.10.2023, il ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento emesso e notificato il 22.09.2023, con il quale il Questore di Roma, a seguito di parere negativo della competente Commissione territoriale del 29.08.2023, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, richiesto con istanza formalizzata in data
21.03.2022.
Il ricorrente ha esposto di aver lasciato il suo Paese di origine in ragione della condizione di estrema povertà nella quale si trovava e di aver fatto ingresso in Italia nel 2016, ove ha presentato domanda di protezione internazionale;
che la domanda è stata rigettata e non potendo
1 regolarizzare la propria posizione ha continuativamente svolto attività lavorativa senza regolare contratto;
che nel giugno 2020 presentava domanda di sanatoria, la quale non andava a buon fine;
che, comunque, ha continuativamente svolto attività lavorativa;
che con i proventi del proprio lavoro contribuisce al sostentamento della propria famiglia nel paese di origine;
che si è nel tempo integrato nel tessuto sociale italiano e dispone di un alloggio;
che, pertanto, tentava nuovamente di regolarizzare la propria posizione sul territorio presentando domanda di protezione speciale, rigettata senza la previa emissione di comunicazione di cui all'art. 10 bis l.
241/90.
In questa sede il ricorrente ha dunque lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del procedimento amministrativo, per carenza istruttoria e di motivazione. In conclusione, rappresentata la sussistenza del diritto vantato, in considerazione del livello di integrazione raggiunto e altresì della condizione socioeconomica del proprio paese di origine, previa istanza di sospensione degli effetti del decreto del Questore, ha chiesto accertarsi la sussistenza del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 286/90.
Il DI delegato ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissato udienza per il giorno 05.07.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
L'amministrazione resistente, nonostante rituale notifica, non si è costituita in giudizio e deve dichiararsi contumace.
Parte ricorrente, con note del 29.06.2024, ha rappresentato il mancato rilascio da parte della
Questura di Roma del titolo di soggiorno provvisorio, nonostante il decreto di sospensione di cui sopra;
ha esposto che, a causa di tale mancato rilascio, sta proseguendo la propria attività lavorativa senza contratto, fornendo a supporto del proprio regolare reddito ulteriori e aggiornate rimesse per i familiari in Bangladesh. Ciò posto, ribadito quanto già dedotto, ha chiesto di essere ascoltato in merito alla condizione di integrazione sul territorio in Tribunale ove ha riferito, senza l'ausilio di un interprete, di continuare a risiedere nell'abitazione indicata nella cessione di fabbricato del 2021, allegata al ricorso;
di lavorare al mattino presso un negozio di casalinghi e nel pomeriggio presso una pompa di benzina. In ultimo, in ragione delle dedotte difficoltà nell'ottenimento del permesso provvisorio, ha chiesto un rinvio per fornire ulteriore documentazione a supporto di quanto dedotto.
L'udienza è stata rinviata al 16.05.2025 per la quale sono pervenute note e documenti. In particolare, il ricorrente ha dedotto e documentato l'avvenuta regolarizzazione del proprio rapporto di lavoro e ha integrato quanto in atti con ricevute di rimesse aggiornate e documentazione inerente all'alloggio.
***
2 Preliminarmente, si rileva l'applicabilità ratione temporis della disciplina antecedente al d.l. n.
130 del 2023.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato per le motivazioni che seguono.
Da quanto rappresentato, nonché da quanto emerge dal medesimo decreto di rigetto del
22.09.2023, questo risulta fondato su parere negativo della competente commissione territoriale, genericamente richiamato, senza nessuna puntuale menzione al caso concreto.
Ciò posto, dal suddetto decreto non risultano evincibili le ragioni dell'esito negativo del provvedimento, né precise contestazioni sono state avanzate nel presente procedimento, ove controparte è rimasta contumace.
Evidenziata l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98 previgente la modifica disposta dal Dl. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023 n. 50, come noto, questa prevede ipotesi di divieti di espulsione e respingimento, tutelando con forme di protezione gradata, attraverso il riconoscimento della cd. protezione speciale, il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 19 D.lgs. 286/1998 in combinato disposto con art. 32, co. 3 D.lgs. 25/2008), oltre che ad una violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali ex art. 5, co. 6, D.lgs. 286/1998.
In particolare, l'art. 19 co. 1.1, d.lgs. n. 286/1998, consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste, tra gli altri, rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
A supporto della propria domanda il ricorrente ha prodotto, oltre a copia del proprio passaporto e copia n. 2 pec di sollecito esito domanda protezione speciale del 27.12.2022 e del 29.03.2023, con risposta della Questura di attesa parere del 17.04.2023: comunicazione di cessione di fabbricato presentata alla Questura di Roma il 23.12.2021; comunicazione di cessione di fabbricato del 03.05.2025, presentata alla Questura di Roma (timbro); copia della domanda di emersione di cui all'art. 103, co. 1, DL. 34/2020; n. 77 rimesse in denaro, dal 22.05.2016 al
23.03.2025 (n. 3 del 2016; n. 5 del 2017; n. 1 del 2018; n. 28 del 2023; n. 31 del 2024; n. 8 del
2025); comunicazione Unilav del 04.02.2025, per contratto a tempo parziale e indeterminato con qualifica di addetto alla pompa carburante;
n. 3 buste paga (febbraio – marzo 2025).
3 Quanto prodotto supporta le dichiarazioni in merito alla presenza e al continuativo impegno del ricorrente nell'integrarsi nel tessuto sociale e territoriale di accoglienza.
Lo stesso ha fatto ingresso in Italia circa nove fa e in giovanissima età (20 anni) e sin dal suo arrivo ha dichiarato di essersi impegnato nell'intento di trovare una stabile condizione lavorativa per supportare sé stesso e i propri cari rimasti nel Paese, impegno che ad oggi si è concretizzato con l'instaurazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quanto dedotto in merito ai reiterati sforzi nel regolarizzare posizioni lavorative già instaurate si ritiene in particolare suffragato dalla domanda di emersione, nella quale si attesta l'attività lavorativa svolta “in nero” già nei mesi precedenti alla stessa. A ciò si aggiunge un rilevante e pressoché continuativo numero di rimesse, alcune delle quali anche di importo relativamente sostanzioso (fino a 740 euro circa), che ben si ritengono elementi dai quali evincere la percezione di un continuativo reddito da parte del ricorrente, reddito che evidentemente gli permette da tempo di vivere in modo dignitoso e altresì sostenere i familiari in Bangladesh. Per quel che concerne l'alloggio e, dunque, la stabile presenza del ricorrente in particolare sul territorio romano, questa è documentata dalla cessione di fabbricato allegata in ricorso e aggiornata e integrata nelle more del giudizio, oltre che riscontrata nelle attestazioni del datore di lavoro, nei recapiti inseriti nella domanda di emersione e nelle stesse ricevute di versamenti di cui sopra. Posta dunque la costante e stabile presenza del ricorrente nel medesimo territorio appare ragionevole ritenere che lo stesso si sia ivi oramai socialmente integrato nel lungo lasso di tempo trascorso.
Ciò rilevato, anche considerato che il ricorrente, nonostante quanto disposto dal presente
Tribunale con il decreto di sospensione del 24.11.2023, si sia trovato fino a pochissimi mesi fa privo del titolo di soggiorno a cui ha diritto e necessario, tra le altre cose, alla registrazione dei propri rapporti lavorativi, si ritiene ragionevole che lo stesso abbia potuto documentare il rapporto di lavoro già dichiarato solo nelle more del giudizio e, pertanto, di aver supportato tutto quanto dedotto in merito al proprio livello di integrazione nel limite di quanto dallo stesso esigibile.
In conclusione, quanto prodotto comprova le deduzioni del ricorrente, il quale sostiene di trovarsi in Italia dal 2016 e di aver raggiunto in questo arco temporale un tenore di vita dignitoso, per sé stesso e altresì per fornire supporto ai suoi familiari, tramite il continuativo e oggi regolarizzato impegno lavorativo sul territorio, condizione che gli sarebbe preclusa nel paese di origine, anche considerata la condizione socioeconomica di quest'ultimo.
Tutto quanto rilevato, valutata l'espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
4 (all'art. 7), visto l'art. 8 CEDU, si ritiene che un eventuale rientro in Bangladesh, oltre a compromettere il suddetto percorso di integrazione, si profilerebbe lesivo del diritto alla sua vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo quale nuova identità e stabilità (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Pt_2
Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera,
23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), ciò anche in considerazione del rappresentato Per_1
contesto socio economico del paese di provenienza, confermato dalle autorevoli fonti consultate
(Freedom House, Freedom in the World 2023 - Bangladesh, 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2088488.html ; DFAT Country Information Report
Bangladesh, 30 November 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2086697/country- information-report-bangladesh.pdf ; OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human
Rights, Preliminary observations of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Ms , on her visit to Bangladesh from 31 October to 9 Persona_2
November 2022, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/trafficking/statements/2022-11-
08/20221109-eom-bangladesh-sr-trafficking-en.docx; USDOS – US Department of State: 2022
Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 luglio 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2077601.html ).
Alla luce delle considerazioni esposte sussiste il diritto al riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/98, come modificato dal d.l. n. 130/2020, previgente il DL. 20/2023, fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio dello Stato, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno biennale rinnovabile e convertibile di cui all'art. 19 d.lgs. n.
286/98 previgente, (disciplina di cui al DL 130/2020);
- spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025
Il Presidente dott.ssa Luciana Sangiovanni
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