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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2116/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P:IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11687/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RO sez.
30 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11687/30/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava parzialmente il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso il diniego di rimborso, con il quale il Comune di RO LE rifiutava il pagamento del rimborso IMU per l'anno 2018.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva RO LE sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando parzialmente infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio RO LE chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 è proprietaria di numerosi immobili siti nel Comune di Roma ed a seguito di procedure DOCFA, presentate all'agenzia del territorio per frazionamento e cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari site a Indirizzo_1, aveva chiesto il rimborso dell'IMU per l'anno 2018, in quanto le rendite catastali per le quali era stato effettuato il versamento erano inferiori a quelle accertate a seguito di DOCFA.
A seguito del silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso, veniva proposto ricorso che il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Dagli atti del procedimento emerge con chiarezza che, rispetto al credito di cui veniva chiesto il rimborso pari ad euro 171.107, Roma Capitale ha riconosciuto, nel corso del giudizio, un credito pari ad euro
123.967,48 a seguito dei nuovi calcoli effettuati. L'appello proposto da Ricorrente_1 riguarda, quindi, esclusivamente l'ulteriore importo di euro 47.139,52 relativo all'IMU del 2018.
Dalla documentazione prodotta da Roma Capitale, risulta che il rimborso dell'IMU non veniva riconosciuto per alcuni degli immobili ubicati in Indirizzo_2, che sono classificati in categoria catastale A/10, relativamente a quelli destinati a box e posti auto, per i quali si pretende l'esenzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo numero 504 del 1992, perché destinati alle finalità istituzionali dell'ente.
Ad avviso del Collegio appare corretta la valutazione di Roma Capitale in quanto le agevolazioni fiscali rappresentano disposizioni eccezionali e le finalità dell'istituto non appaiono svolte all'interno dei box e dei posti auto che, pertanto, non possono essere ritenuti esenti.
Altra questione riguarda le unità immobiliari di Indirizzo_3, che Ricorrente_1
sostiene esenti dall'IMU perché soggetti a vincolo storico artistico e archeologico.
Dall'esame degli atti non risulta che Ricorrente_1 abbia prodotto la documentazione da cui risulti che il fabbricato sia sottoposto a vincolo di interesse storico artistico e neppure che lo stesso sia di interesse culturale, in quanto difetta il requisito del decreto ministeriale che ne attesti il valore artistico o archeologico.
In difetto di tale provvedimento, non è possibile applicare ai beni in questione la riduzione IMU del 50% che viene invocata.
Si deve ritenere, pertanto, che Ricorrente_1 non abbia diritto all'ulteriore rimborso IMU rispetto a quello già accertato dalla sentenza di primo grado, a seguito del ricalcolo effettuato dal Comune di Roma Capitale.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate per entrambe i gradi di giudizio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2116/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P:IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11687/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RO sez.
30 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11687/30/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava parzialmente il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso il diniego di rimborso, con il quale il Comune di RO LE rifiutava il pagamento del rimborso IMU per l'anno 2018.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva RO LE sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando parzialmente infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio RO LE chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 è proprietaria di numerosi immobili siti nel Comune di Roma ed a seguito di procedure DOCFA, presentate all'agenzia del territorio per frazionamento e cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari site a Indirizzo_1, aveva chiesto il rimborso dell'IMU per l'anno 2018, in quanto le rendite catastali per le quali era stato effettuato il versamento erano inferiori a quelle accertate a seguito di DOCFA.
A seguito del silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso, veniva proposto ricorso che il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Dagli atti del procedimento emerge con chiarezza che, rispetto al credito di cui veniva chiesto il rimborso pari ad euro 171.107, Roma Capitale ha riconosciuto, nel corso del giudizio, un credito pari ad euro
123.967,48 a seguito dei nuovi calcoli effettuati. L'appello proposto da Ricorrente_1 riguarda, quindi, esclusivamente l'ulteriore importo di euro 47.139,52 relativo all'IMU del 2018.
Dalla documentazione prodotta da Roma Capitale, risulta che il rimborso dell'IMU non veniva riconosciuto per alcuni degli immobili ubicati in Indirizzo_2, che sono classificati in categoria catastale A/10, relativamente a quelli destinati a box e posti auto, per i quali si pretende l'esenzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo numero 504 del 1992, perché destinati alle finalità istituzionali dell'ente.
Ad avviso del Collegio appare corretta la valutazione di Roma Capitale in quanto le agevolazioni fiscali rappresentano disposizioni eccezionali e le finalità dell'istituto non appaiono svolte all'interno dei box e dei posti auto che, pertanto, non possono essere ritenuti esenti.
Altra questione riguarda le unità immobiliari di Indirizzo_3, che Ricorrente_1
sostiene esenti dall'IMU perché soggetti a vincolo storico artistico e archeologico.
Dall'esame degli atti non risulta che Ricorrente_1 abbia prodotto la documentazione da cui risulti che il fabbricato sia sottoposto a vincolo di interesse storico artistico e neppure che lo stesso sia di interesse culturale, in quanto difetta il requisito del decreto ministeriale che ne attesti il valore artistico o archeologico.
In difetto di tale provvedimento, non è possibile applicare ai beni in questione la riduzione IMU del 50% che viene invocata.
Si deve ritenere, pertanto, che Ricorrente_1 non abbia diritto all'ulteriore rimborso IMU rispetto a quello già accertato dalla sentenza di primo grado, a seguito del ricalcolo effettuato dal Comune di Roma Capitale.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate per entrambe i gradi di giudizio