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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 9213/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Floris, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale sita in Roma, Via Anagnina 426, di proprietà del Sig. Pt 2,
è assegnata alla Sig.ra Parte 1 che vi risiederà unitamente ai figli minori
Per 1 e Persona 2 ;
3) i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, in particolare con riferimento all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Ciascun genitore manterrà
in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli saranno presso di sé.
Il Sig. Pt 2 incontrerà e terrà con sé i figli minori per due giorni di ogni settimana, il martedi e il giovedi pomeriggio e, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione familiare e potrà tenere i figli minori presso di sé a pernottare pure a settimane alterne nel secondo e nel quarto weekend del mese, dal venerdì sera prelevandolo presso l'abitazione alle ore 18, e fino alla domenica pomeriggio alle ore 18,00 riaccompagnandolo a casa;
Il Sig. Pt 2 avrà la possibilità di prelevare e tenere con sé i figli minori nelle festività Natalizie dalle ore 11,00 del 24 dicembre alle ore 11,00 del
25 dicembre negli anni pari, e dalle ore 11,00 del 25 dicembre alle ore
11,00 del 26 dicembre negli anni dispari, dalle ore 11,00 del 31.01 alle ore
11,00 dell'1.01 negli anni dispari e dalle ore 11,00 dell'1.01 alle ore 11,00
del 2.01 negli anni pari pure tenendolo a pernottare presso di sé,
prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa della madre, mentre la
Sig.ra Parte 1 trascorrerà le vacanze natalizie con i minori dalle ore
11,00 del 24 dicembre alle ore 11,00 del 25 dicembre negli anni dispari, e dalle ore 11,00 del 25 dicembre alle ore 11,00 del 26 dicembre negli anni pari e dalle ore 11,00 del 31.01 alle ore 11,00 dell'1.01 negli anni pari e dalle ore 11,00 dell'1.01 alle ore 11,00 del 2.01 negli anni dispari;
Il Sig. Pt 2 avrà la possibilità di prelevare e tenere con sé i figli minori nel periodo pasquale per due giorni, dalle ore 11,00 del sabato che precede la domenica di Pasqua al giorno di Pasqua ore 18,00 di tutti gli anni pari e dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua alle ore 21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari, pure tenendoli a pernottare presso di sé, prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa familiare, mentre la Sig.ra Parte 1
trascorrerà con i figli le vacanze pasquali per due giorni, dalle ore 11,00 del sabato che precede la domenica di Pasqua al giorno di Pasqua ore 18,00 di tutti gli anni dispari e dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua alle ore 21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari.
Il Sig. Pt 2 avrà la possibilità di prelevare e tenere con sé i figli minori nel periodo estivo per due settimane in tutto, anche non consecutive, nel mese di luglio o nel mese di agosto, pure tenendoli a pernottare presso di sé, prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa familiare, eguale periodo di due settimane i figli potranno trascorrere le ferie estive con la madre, previo accordo da assumersi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno e nel rispetto degli impegni del minore.
4) Il padre corrisponderà per il contributo alimentare e di mantenimento dei figli la somma di euro 450,00 che sarà versata alla Sig.ra Parte 1
mediante bonifico bancario con valuta entro il 25 di ogni mese, oppure a mano presso la sua abitazione, non adeguata annualmente secondo l'indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e sportive previamente concordate e debitamente documentate.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 26.6.2013 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013 parte II, atto n. 00345,
,
serie A03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 9213/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Floris, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale sita in Roma, Via Anagnina 426, di proprietà del Sig. Pt 2,
è assegnata alla Sig.ra Parte 1 che vi risiederà unitamente ai figli minori
Per 1 e Persona 2 ;
3) i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, in particolare con riferimento all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Ciascun genitore manterrà
in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando i figli saranno presso di sé.
Il Sig. Pt 2 incontrerà e terrà con sé i figli minori per due giorni di ogni settimana, il martedi e il giovedi pomeriggio e, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione familiare e potrà tenere i figli minori presso di sé a pernottare pure a settimane alterne nel secondo e nel quarto weekend del mese, dal venerdì sera prelevandolo presso l'abitazione alle ore 18, e fino alla domenica pomeriggio alle ore 18,00 riaccompagnandolo a casa;
Il Sig. Pt 2 avrà la possibilità di prelevare e tenere con sé i figli minori nelle festività Natalizie dalle ore 11,00 del 24 dicembre alle ore 11,00 del
25 dicembre negli anni pari, e dalle ore 11,00 del 25 dicembre alle ore
11,00 del 26 dicembre negli anni dispari, dalle ore 11,00 del 31.01 alle ore
11,00 dell'1.01 negli anni dispari e dalle ore 11,00 dell'1.01 alle ore 11,00
del 2.01 negli anni pari pure tenendolo a pernottare presso di sé,
prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa della madre, mentre la
Sig.ra Parte 1 trascorrerà le vacanze natalizie con i minori dalle ore
11,00 del 24 dicembre alle ore 11,00 del 25 dicembre negli anni dispari, e dalle ore 11,00 del 25 dicembre alle ore 11,00 del 26 dicembre negli anni pari e dalle ore 11,00 del 31.01 alle ore 11,00 dell'1.01 negli anni pari e dalle ore 11,00 dell'1.01 alle ore 11,00 del 2.01 negli anni dispari;
Il Sig. Pt 2 avrà la possibilità di prelevare e tenere con sé i figli minori nel periodo pasquale per due giorni, dalle ore 11,00 del sabato che precede la domenica di Pasqua al giorno di Pasqua ore 18,00 di tutti gli anni pari e dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua alle ore 21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari, pure tenendoli a pernottare presso di sé, prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa familiare, mentre la Sig.ra Parte 1
trascorrerà con i figli le vacanze pasquali per due giorni, dalle ore 11,00 del sabato che precede la domenica di Pasqua al giorno di Pasqua ore 18,00 di tutti gli anni dispari e dalle ore 18,00 del giorno di Pasqua alle ore 21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari.
Il Sig. Pt 2 avrà la possibilità di prelevare e tenere con sé i figli minori nel periodo estivo per due settimane in tutto, anche non consecutive, nel mese di luglio o nel mese di agosto, pure tenendoli a pernottare presso di sé, prelevandoli e riaccompagnandoli presso la casa familiare, eguale periodo di due settimane i figli potranno trascorrere le ferie estive con la madre, previo accordo da assumersi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno e nel rispetto degli impegni del minore.
4) Il padre corrisponderà per il contributo alimentare e di mantenimento dei figli la somma di euro 450,00 che sarà versata alla Sig.ra Parte 1
mediante bonifico bancario con valuta entro il 25 di ogni mese, oppure a mano presso la sua abitazione, non adeguata annualmente secondo l'indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e sportive previamente concordate e debitamente documentate.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 26.6.2013 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013 parte II, atto n. 00345,
,
serie A03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi