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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N_________/_________ Reg. Sent N________/_________ Reg. Cron N___7585/2022____ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev Decisa il 5-2-2025 Depositata il 5-2-2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, al' esito dell' udienza del 5-2-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
rapp.ta e difesa dall'Avv.Vinci Giuseppe, come Parte_1 da mandato in atti
RICORRENE
contro
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Lecce alla Viale Marche, n.14
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accredito contribuzione e riliquidazione pensione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.7.2022 parte ricorrente esponeva di aver presentato all' in data 10.05.2019 domanda di pensione CP_1 anticipata e che l' aveva rigettato la domanda in quanto nel CP_1 periodo dal 1.9.1974 al 28.12.2018 non risultavano 2175 contributi settimanali (ma ne risultavano 2122); che a seguito di accesso al proprio cassetto previdenziale la ricorrente veniva a conoscenza del mancato accredito dei contributi relativi all' attività lavorativa di natura subordinata prestata dalla stessa per conto della ditta da nel periodo dal 1.1.77 al Testimone_1 Per_1
31.12.1977 e non riuscendo a reperire i giustificativi relativi all' anno 1977 e al fine di vedersi riconoscere la pensione anticipata aveva fatto richiesta di contribuzione volontaria
(regolarmente accolta) per colmare l' annualità scoperta effettuando il relativo versamento;
che con provvedimento del
25.2.2020 l' comunicava alla ricorrente la liquidazione della CP_1 pensione n 13045411 cat VO con decorrenza dal 1 ottobre 2019 ; che successivamente la ricorrente riusciva a recuperare i modelli O1/M relativi all' anno 1977 facendoli pervenire all' a CP_1 dimostrazione dell' attività lavorativa prestata continuativamente a decorrere dal 1974 (ivi compreso l' intero periodo dal 1.1.1977 al 31.12.1977) chiedendo l' aggiornamento del conto assicurativo per il periodo dal 1.1.1977 al 31.12.1977 ma l' rigettava la CP_1 richiesta in quanto “la documentazione allegata non è sufficiente per l' accredito, nel modello non è indicato il numero delle settimane lavorate e dei giorni, pertanto sono necessari i libri paga e matricola”; che la ricorrente intendeva proporre ricorso al fine di ottenere l' accredito dei contributi relativi al periodo dal 1.1.1977 al 31.12.1977 (condonati ai sensi dell' art 23 quater legge n 33/1980), il rimborso del versamento relativo alla contribuzione volontaria nonché la rideterminazione della propria pensione cat n 13045411 cat VO e la liquidazione delle mensilità arretrate non percepite a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda (10.05.2019); che l' non poteva CP_1 omettere l' accredito in favore della ricorrente dei contributi relativi al periodo dal 1.1.1977 al 31.12.1977 poiché la ricorrente nell' anno in questione aveva prestato la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze della ditta da Testimone_1
(come emerge dall' allegato modello O1/M dell' ano 1977 Per_1 sottoscritto dalla titolare della ditta il 13.3.1978) e poiché detti contributi erano stati regolarizzati mediante condono come previsto dall' art 23 quater della legge n 33/1980 (v timbro sui modeli O1/M del 1977); che in ogni caso detta contribuzione avrebbe dovuto essere accreditata in virtù del principio di automaticità.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva accertare che la stessa, dal 1.1.1977 al 31.12.1977 aveva prestato attività lavorativa di natura subordinata per conto della ditta Romano NI da Matino avendo diritto all' accredito della relativa contribuzione
(condonata ai sensi dell' art 23 quater legge n 33/1980) in ogni caso spettante anche in virtù dell' applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali;
riconoscere il diritto della ricorrente alla rideterminazione dell' importo della propria pensione di anzianità/ anticipata n 13045411/cat VO;
condannare l' ad accreditare in favore della ricorrente la CP_1 contribuzione maturata dalla stessa nell' anno 1977 nonché al rimborso del versamento relativo alla contribuzione volontaria;
condannare l' a corrispondere alla ricorrente le mensilità di CP_1 pensione arretrate (non pagate) a decorrere dalla data di presentazione della domanda (10.05.2019) nonchè interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo arretrato sino al soddisfo con vittoria di spese e competenze di lite.
L' , regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_1
All' odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiede l' accredito dei contributi versati per l' attività lavorativa prestata alle dipendenze della ditta Romano
NI da nel periodo dal 1.1.1977 al 31.12.1977. Per_1
Orbene, i contributi per cui si controverte risultano effettivamente pagati a seguito di condono, come previsto dall' art 23 quater della legge n 33/1980 (v. timbro apposto sul modello
O1/M del 1977). Nel predetto modello non veniva indicato il numero delle settimane lavorative poiché la titolare della ditta, nell' apposita sezione “mesi retribuiti nell' anno” apponeva una croce sulla voce “tutti” di conseguenza dovendosi considerare 52 settimane lavorative e una retribuzione annuale pari ad euro
1848,00.
Né può essere invocata la prescrizione, che matura certamente in caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali, ma non è decorsa affatto nel caso in esame in cui, invece, i contributi sono stati pagati.
Ciò che manca è la registrazione dei contributi stessi nell'estratto contributivo.
Pertanto ferma l'esistenza dei contributi versati per come indicati in premessa, va ordinato all di procedere all'accredito in CP_1 favore della ricorrente della contribuzione maturata dalla stessa dal 1.1.1977 al 31.12.1977 dovendosi considerare 52 settimane lavorative e una retribuzione annuale pari ad euro 1848,00.
Da tanto consegue il diritto di parte ricorrente al rimborso del versamento relativo alla contribuzione volontaria per l' anno 1977
e alla rideterminazione dell' importo della pensione anticipata n
13045411 cat VO con conseguente condanna dell' a corrispondere CP_1 alla ricorrente le mensilità di pensione arretrate a decorrere dalla data di presentazione della domanda (10.05.2019) oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente, dal 1.1.1977 al 31.12.1977, ha prestato attività lavorativa di natura subordinata per conto della ditta Tes_1
da Matino e ha diritto all' accredito della relativa
[...] contribuzione (condonata ai sensi dell' art 23 quater legge n
33/1980);
dichiara il diritto della ricorrente alla rideterminazione dell' importo della propria pensione di anzianità/ anticipata n
13045411/cat VO;
condanna l' ad accreditare in favore della ricorrente la CP_1 contribuzione maturata dalla stessa nell' anno 1977 nonché al rimborso del versamento relativo alla contribuzione volontaria;
condanna l' a corrispondere alla ricorrente le mensilità CP_1 di pensione arretrate (non pagate) a decorrere dalla data di presentazione della domanda (10.05.2019) oltre accessori come per legge;
condanna l a rifondere a parte istante le spese di lite che CP_1 liquida in euro 1800,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge, oltre CU par ad euro 43,00, con distrazione.
Lecce, 5.2.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa