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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza, esaminate le note scritte pervenute, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1303/2014, avente a oggetto “opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) mobiliare” e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualino Capalbo e dell'Avv. Stefania Martucci in virtù di mandato a margine del ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Campana in data 15.05.2013
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- contro
(oggi, ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale di Tor Marancia 4 (C.F.: , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE- e
, in persona del Prefetto p.t., con sede in alla Piazza XI Controparte_3 CP_3
Settembre
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE NON COSTITUITO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.04.2014, ha riassunto il giudizio dallo Parte_1 stesso proposto dinanzi al Giudice di Pace di Campana con ricorso depositato il 15.05.2013, R.G. n. 21/2013, a seguito dell'ordinanza emessa dal medesimo GdP in data 25.10.2013, depositata il 14.01.2014, comunicata in data 29.1.2014 al con la quale è stata dichiarata l'incompetenza Parte_1 per materia in favore del Tribunale di Castrovillari.
In particolare, nel giudizio dinanzi al GdP il ha dedotto che: Parte_1
- allo stesso è stato notificato in data 24.04.2013 da parte di Equitalia Sud s.p.a. - Cosenza, il provvedimento di fermo amministrativo n. Id. doc. 03481201300000573000 Id. fas. 2012 24425, sul veicolo Seat 1.2 TDI, tg. EL704RP, per un credito di €.1.608,31 relativo all'omesso pagamento della somma intimata con la cartella di pagamento n. 03420110008369070000, presuntivamente notificata in data 22.03.2011, riguardante crediti nei confronti della CP_3
[...]
- con preavviso di fermo n. 034802012000027000000 Id. fas. l' dava P.IVA_2 Controparte_1 preavviso dell'iscrizione del fermo amministrativo sulla stessa autovettura, per un credito dedotto pagina 1 di 8 di €.17.880,24 nei confronti della;
alla base di detto provvedimento, oltre Controparte_3 ad altre cartelle di pagamento (che venivano in precedenza annullate dal GdP di Campana) vi era anche la cartella di pagamento n. 03420110008369070000;
- il suddetto preavviso di fermo veniva impugnato e, anche se è pendente il relativo procedimento presso questo Tribunale al R.G. n. 34/2014, veniva sospeso preventivamente;
- l'atto impugnato è privo di titolo e perciò illegittimo poiché al non è stata notificata Parte_1 la cartella di pagamento alla base del provvedimento di fermo, né alcun atto ad essa presupposto, necessari antecedenti giuridici per l'emissione del preavviso di fermo, prima, e del fermo, poi;
- essendo il dedotto importo dovuto inferiore alla somma di €.2.000,00 era necessaria la preventiva notifica del preavviso di fermo per procedere alla successiva iscrizione del fermo amministrativo;
nella specie, vi è stata la notifica del preavviso di fermo, tuttavia, l'efficacia dello stesso atto veniva sospesa dal Tribunale.
Tanto precisato, ha chiesto al GdP, previa sospensione del fermo Parte_1 amministrativo, di: “(…) accogliere la domanda, per i motivi sopra esposti, annullando il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti e successivi. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.9.20213 si è costituita nel giudizio davanti al
GdP educendo: Controparte_1
- in via preliminare, l'incompetenza per territorio del GdP adito essendo competente il GdP o il Tribunale di Cosenza per il foro del convenuto, nonché l'incompetenza per materia del GdP, essendo competente il tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione;
- che è provata la regolare notifica al ricorrente della cartella di pagamento n.
03420110008369070000 in data 22.03.2011, sottesa al provvedimento di fermo impugnato;
l'azione è inammissibile stante l'onere dell'attore di impugnare tempestivamente la cartella notificata, cosa che manca nella specie rendendo il titolo definitivo e non più contestabile;
- che in merito alla notifica degli atti presupposti, la stessa non rileva in questa sede di impugnazione del fermo, in quanto la questione avrebbe dovuto essere eccepita in sede di opposizione alla cartella di pagamento, regolarmente notificata;
in mancanza di tale opposizione, la questione sulla regolarità della notifica, anche degli atti presupposti, resta preclusa nella presente sede;
- che l'opposizione avverso il fermo amministrativo e l'ipoteca iscritta ex art. 77 dPR 602/73 si realizza con le forme della opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi;
il ricorso pertanto è tardivo essendo stato depositato presso il GdP di Campana in data 15.05.2013, mentre l'atto impugnato (comunicazione di fermo) è stato ricevuto dal ricorrente in data 24.03.2013, come riconosciuto dal ricorrente e provato in atti;
- che l'opposizione riguarda, infatti, questioni attinenti non già al diritto di procedere ad esecuzione forzata, bensì a vizi formali dell'atto impugnato ovvero a violazioni formali del procedimento seguito dall'agente di riscossione;
in quanto tale l'azione è da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e quindi soggetta ai perentori termini di impugnazione previsti dall'art. 617 c.p.c., non rispettati nel caso di specie;
- che quanto alla dedotta mancata notifica del verbale di contestazione da parte della , è CP_3 onere della stessa dare prova di detta notifica;
in ogni caso, il verbale asseritamente già annullato non è quello;
- che in merito alla dedotta violazione della soglia di €.2.000,00 perché possa irrogare il CP_1 fermo, non sussiste alcuna norma tale da imporre all'agente di riscossione il suddetto divieto ed esiste soltanto una circolare interna di del 2007 prevedente, tuttavia, la possibilità, per i CP_1 crediti inferiori ad €2.000,00, di limitare il fermo ad una sola autovettura, in presenza di parco auto più ampio.
Ciò posto, la ha chiesto a questo Tribunale di: “- dichiarare l'incompetenza del Controparte_1
Giudice adito, essendo competente il Giudice di Pace ovvero il Tribunale di Cosenza;
- dichiarare la
pagina 2 di 8 domanda inammissibile e/o improcedibile in rito e perché tardiva;
nel merito - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ovvero la estromissione dal giudizio;
nel merito - in ogni Controparte_1 caso pronunciare il rigetto del ricorso medesimo perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra dedotti;
- in via gradata, nella sola ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne
da ogni responsabilità al riguardo e dalle spese di giudizio, dovendo risponderne Controparte_1 l'ente solo impositore ( ); - con vittoria di spese e competenza di causa”. Controparte_3
Nel giudizio dinanzi al GdP non si è costituita la . Controparte_3
Con ordinanza del 25.10.2013, depositata il 14.01.2014, comunicata in data 29.1.2014 al ed Parte_1 il 30.1.2014, è stata dichiarata la incompetenza per materia del GdP di Campana in favore del Tribunale di Castrovillari, con assegnazione alle parti dei termini di legge per la riassunzione e compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Con ricorso in riassunzione il ha instaurato il presente giudizio, riportandosi alle difese Parte_1 formulate davanti al GdP e rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettata ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, accogliere la domanda, per i motivi sopra esposti, annullando per l'effetto il provvedimento di fermo amministrativo impugnato, e tutti gli atti presupposti e consequenziali. 2.
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore dei procuratori anticipatari”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.05.2015, si è costituita nel presente giudizio riportandosi alle difese formulate davanti al GdP e chiedendo a questo Controparte_1
Tribunale di: “- dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile in rito e perché tardiva;
nel merito - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ovvero la estromissione dal Controparte_1 giudizio;
nel merito - in ogni caso pronunciare il rigetto del ricorso medesimo perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra dedotti;
- in via gradata, nella sola ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne da ogni responsabilità al riguardo e dalle spese di giudizio, Controparte_1 dovendo risponderne l'ente solo impositore ( ); - con vittoria di spese e competenza Controparte_3 di causa”. All'esito dell'udienza del 27.06.2018 è stata rilevata a nullità della notifica nei confronti della CP_3
- non effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ma presso la sede dell'Ente - ed è stata disposta la rinnovazione nei confronti della nei termini di legge, con fissazione Controparte_3 della successiva udienza al giorno 28.11.2018. In data 29.08.2018 il notificava, tramite PEC, l'atto di citazione alla , Parte_1 Controparte_3 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro. All'esito di alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo del Giudice di Pace di Campana - pervenuto il 28.11.2024 - la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza di discussione del 16.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte tempestivamente depositate.
2. In rito Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della , la quale, pur Controparte_3 ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
3. Ragione più liquida
In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale
Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014).
In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016),
pagina 3 di 8 nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del
2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
4. Nel merito.
4.1. Giova premettere i principi vigenti in materia.
La domanda esperita dal è volta alla impugnazione del fermo amministrativo disposto ex Parte_1 art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. In linea generale va evidenziato che, quando l'oggetto della controversia è un fermo amministrativo (o un preavviso di fermo), l'azione non può essere qualificata come opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi, bensì come autonoma azione di accertamento negativo, ipotesi alla quale aderisce, con la sentenza n. 14831 del 2008, la Suprema Corte che evidenzia la “chiara volontà del legislatore di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata, rafforzando l'idea, da alcuni sostenuta, che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, che nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria tipizzante disciplina nel capo 2^ del titolo 2^ (mentre la disciplina del fermo di beni mobili registrati, non a caso, sarebbe dettata nel capo 3^, del medesimo titolo)”. Tale orientamento è stato rimarcato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., ord.
n. 15354 del 2015), laddove è stato affermato che “dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati. Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la corrispondente iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria” (così anche, Cass., Sez. III, sent. n. 24234/2015). Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10261 del 27.04.2018, nella quale è stato precisato che l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è un'azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere all'iscrizione del fermo sia che si contesti l'iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (da ultimo, anche Cass. n. 6790/2024). L'impugnazione del fermo amministrativo, quindi, non si traduce in una opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. proprio in quanto la misura non è da considerarsi né atto esecutivo né quale atto prodromico all'esecuzione. Per l'effetto, trattandosi di azione di accertamento negativo - a differenza di quanto sostenuto da CP_1
pagina 4 di 8 - ad essa si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non già la disciplina CP_1 delle opposizioni esecutive, cosicché una volta ricondotta la opposizione avverso il preavviso di fermo nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi
(cfr. Cass., Sez. VI - L, ord. n. 18041/2019).
4.2. Sotto il profilo della giurisdizione, poi, appare necessario premettere che il d.lgs. 546/1992, all'art.19, con le modifiche apportate dal d.l. n. 248/2006, art. 35 co. 26 quinquies, convertito con modificazioni con l. n. 296 del 2006, che ha introdotto le lettere e bis) ed e ter), indica, tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 d.P.R. 602/1973 ed il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 d.P.R. 602/1973. Sul punto, è divenuto ormai pacifico l'orientamento secondo il quale “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (cfr. Cass., SS.UU. n. 14831/2008; Cass., SS.UU. n. 15425/2014; Cass., SS.UU. n. 15354/2015).
Tanto premesso, applicando i principi appena enunciati al caso di specie, dalla comunicazione del provvedimento di fermo, così come dal preavviso di fermo, depositati dal si evince che la Parte_1 cartella n. 03420110008369070000 attiene a “sanz. .l. 507/99 depenalizz.”, dunque, a sanzioni CP_4 amministrative ex art. 689 del 1981, ragion per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. 4.3. Ciò posto, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da nella propria comparsa di costituzione in sede di conclusioni. Controparte_1 Ebbene, risulta consolidato che “anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di, quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (Cass., Sez. VI - 3, ord. n. 10854/2018). È da ribadire, altresì, che la legittimazione necessaria passiva spetta senz'altro anche all'ente creditore nel caso in cui, come nella specie, venga in rilievo un provvedimento di fermo amministrativo di veicoli registrati, quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, sebbene la legittimazione necessaria passiva spetti all'agente della riscossione quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo quest'ultimo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. III, ord. n.13610/2024).
4.4. Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Riqualificata l'azione come di accertamento negativo del diritto dell'Ente a procedere all'iscrizione del fermo, il - senza nulla contestare sulla regolarità della notifica del preavviso di fermo e della Parte_1 comunicazione dello stesso fermo amministrativo - ha dedotto che il preavviso di fermo sarebbe stato già impugnato e sospeso, in via cautelare, nel corso del procedimento pendente dinanzi a questo
Tribunale al n. R.G. 34/2014.
Tale circostanza non risulta provata.
In atti risulta prodotto soltanto un provvedimento cautelare di sospensione da parte del G.E. del Tribunale di Rossano nel quale non risulta indicato l'atto oggetto del provvedimento. Inoltre, il provvedimento prodotto è stato emesso nel procedimento di espropriazione mobiliare n.
16077/12 R.G.E., quindi recante un numero di ruolo diverso da quello richiamato dal Parte_1
pagina 5 di 8 Ciò posto, il fermo ed il preavviso di fermo amministrativo sono atti autonomamente impugnabili di carattere afflittivo, sicchè la sola deduzione dell'avvenuta sospensione di un preavviso di fermo, in assenza di prova, non impedisce l'esame dei restanti motivi della presente azione. D'altronde, nella specie viene in rilievo un procedimento anteriore alla modifica del comma 2 dell'art. 86, d.P.R., n. 602 del 1973, apportata dal d.lgs. n. 69 del 2013, dunque, il preavviso di fermo, pur funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, come tale non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata. 4.5. È priva di fondamento l'eccezione di illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo, per la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa al provvedimento di fermo amministrativo.
Ebbene, a tal proposito, ha prodotto in atti la copia di un avviso di ricevimento Controparte_1 recante la prova dell'avvenuta consegna del plico in data 22.03.2011 a , per Parte_1 mezzo di un familiare convivente di quest'ultimo. A seguito della produzione dell'avviso di ricevimenti, peraltro, non è seguita alcuna specifica attività di contestazione da parte del circa la riferibilità del plico ricevuto alla cartella di pagamento n. Parte_1
03420110008369070000. Peraltro, nella ricapitolazione dei dati della spedizione e nell'estratto di ruolo in atti vi è coincidenza tra la data di ricezione del plico contente la cartella di pagamento n. 03420110008369070000 e l'avviso di ricevimento prodotto, entrambi indicanti il 22.03.2011, nonché tra il numero della raccomandata prodotta e quella indicata in tale riepilogo. A nulla rileva il fatto che dalla copia dell'avviso di ricevimento prodotta in atti non risulti leggibile il numero della cartella di pagamento,
Occorre, difatti, ribadire che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26 co. 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 (notifica della cartella esattoriale mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati), la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 17841/2023).
Ciò posto, nella specie, la coerenza del numero di raccomandata, della data di spedizione e di quella di ricezione del plico con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo e nei dati di spedizione supporta la conclusione della riferibilità dell'avviso di ricevimento in atti alla cartella di pagamento n. 03420110008369070000, non avendo viceversa il destinatario né dedotto né provato che l'avviso di ricevimento non contenesse la medesima cartella di pagamento.
Ai fini della prova della notificazione della cartella di pagamento in oggetto, inoltre, risulta irrilevante la mancata produzione in atti della cartella medesima. Difatti, nell'ipotesi, come nel caso di specie, di notifica della cartella di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 co. 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.
Cass., Sez. Trib., n. 4312/2023).
Alla luce della prova della notifica della cartella di pagamento, non può fondare l'accoglimento della domanda del neppure la generica allegazione circa la mancata notifica degli atti presupposti Parte_1 alla cartella di pagamento.
pagina 6 di 8 Sul punto è da premettere che “il destinatario di un "preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria", al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo, può agire in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa, oltre che in via ordinaria, anche con l'opposizione (tardiva) al verbale di accertamento dell'infrazione o all'ordinanza ingiunzione in quanto mai notificati al destinatario (il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva), ove intenda contestare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria
[…]. Tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (ivi compresa la omessa od intempestiva notifica del verbale di accertamento della violazione o della ordinanza-ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono, tuttavia, essere dedotti (come hanno chiarito le Sezioni Unite con la predetta sentenza n. 22080 del 2017) attraverso l'impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria, mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso recuperatoria".
3.4. L'opposizione a preavviso di fermo", in quanto diretta a contestare non (o non soltanto) i presupposti legali cui l'art. 86 d.P.R. n.
602/1973 ricollega la applicazione della misura coercitiva, ma i presupposti della stessa pretesa sanzionatoria e dunque del credito fatto valere dalla Amministrazione, dev'essere, in sostanza, considerata come "opposizione recuperatoria", quando è volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione (tardiva) all'ordinanza-ingiunzione (o al verbale di accertamento della violazione della norma stradale: art. 204 bis del codice della strada), con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689/1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011” (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 36728/2022).
Ciò analogamente a quanto sancito dalla sentenza Cass., SS.UU., n. 22080/2017, secondo cui l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 ‒ non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ‒ e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. A tal proposito, “non è d'ostacolo l'affermazione del principio stabilito da Cass. SU n. 15354 del 2015, secondo cui "il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore", atteso che proprio l'indicato rinvio alle regole generali sul rito e sulla competenza consente di ricondurre, in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni di norme del codice della strada, anche l'"azione di accertamento negativo" della pretesa creditoria sottesa alla misura del fermo amministrativo nell'alveo della disciplina processuale prevista per le "opposizioni a sanzioni amministrative" dal d.lgs. n. 150/2011, come già anticipato da
Cass. n. 9447 del 2016, e poi definitivamente statuito da Cass. SU n. 10261 del 2018, posto che in tutti i predetti casi - opposizione a sanzione;
accertamento negativo pretesa, opposizione preventiva - l'oggetto del giudizio verte sul rapporto obbligatorio che trova il suo fatto costituivo nell'accertamento dell'illecito amministrativo)” (Cass., Sez. II, ord. n. 36728/2022, cit.). Orbene, in applicazione dei suddetti principi, fornita la prova della notifica della cartella di pagamento alla data del 22.03.2011, nella specie sarebbe da considerarsi inammissibile l'opposizione recuperatoria, in quanto proposta oltre il termine decadenziale, decorrente dalla notificazione della cartella medesima, quale atto conseguenziale che, sulla base delle risultanze documentali, per primo ha portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria (per un caso analogo, si veda Cass., Sez. III, ord. n. 25346/2021).
pagina 7 di 8 In conclusione, la domanda deve essere rigettata.
5. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione delle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Nulla sulle spese, invece, nei confronti della parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia della;
Controparte_3
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- CONDANNA la parte ricorrente al pagamento in favore di Parte_1 oggi, ) delle spese di giudizio Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano in €.1.278,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali come per legge;
- NULLA sulle spese nei confronti di . Controparte_3
Così deciso il 3.3.2025.
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza, esaminate le note scritte pervenute, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1303/2014, avente a oggetto “opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) mobiliare” e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasqualino Capalbo e dell'Avv. Stefania Martucci in virtù di mandato a margine del ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Campana in data 15.05.2013
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- contro
(oggi, ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale di Tor Marancia 4 (C.F.: , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE- e
, in persona del Prefetto p.t., con sede in alla Piazza XI Controparte_3 CP_3
Settembre
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE NON COSTITUITO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.04.2014, ha riassunto il giudizio dallo Parte_1 stesso proposto dinanzi al Giudice di Pace di Campana con ricorso depositato il 15.05.2013, R.G. n. 21/2013, a seguito dell'ordinanza emessa dal medesimo GdP in data 25.10.2013, depositata il 14.01.2014, comunicata in data 29.1.2014 al con la quale è stata dichiarata l'incompetenza Parte_1 per materia in favore del Tribunale di Castrovillari.
In particolare, nel giudizio dinanzi al GdP il ha dedotto che: Parte_1
- allo stesso è stato notificato in data 24.04.2013 da parte di Equitalia Sud s.p.a. - Cosenza, il provvedimento di fermo amministrativo n. Id. doc. 03481201300000573000 Id. fas. 2012 24425, sul veicolo Seat 1.2 TDI, tg. EL704RP, per un credito di €.1.608,31 relativo all'omesso pagamento della somma intimata con la cartella di pagamento n. 03420110008369070000, presuntivamente notificata in data 22.03.2011, riguardante crediti nei confronti della CP_3
[...]
- con preavviso di fermo n. 034802012000027000000 Id. fas. l' dava P.IVA_2 Controparte_1 preavviso dell'iscrizione del fermo amministrativo sulla stessa autovettura, per un credito dedotto pagina 1 di 8 di €.17.880,24 nei confronti della;
alla base di detto provvedimento, oltre Controparte_3 ad altre cartelle di pagamento (che venivano in precedenza annullate dal GdP di Campana) vi era anche la cartella di pagamento n. 03420110008369070000;
- il suddetto preavviso di fermo veniva impugnato e, anche se è pendente il relativo procedimento presso questo Tribunale al R.G. n. 34/2014, veniva sospeso preventivamente;
- l'atto impugnato è privo di titolo e perciò illegittimo poiché al non è stata notificata Parte_1 la cartella di pagamento alla base del provvedimento di fermo, né alcun atto ad essa presupposto, necessari antecedenti giuridici per l'emissione del preavviso di fermo, prima, e del fermo, poi;
- essendo il dedotto importo dovuto inferiore alla somma di €.2.000,00 era necessaria la preventiva notifica del preavviso di fermo per procedere alla successiva iscrizione del fermo amministrativo;
nella specie, vi è stata la notifica del preavviso di fermo, tuttavia, l'efficacia dello stesso atto veniva sospesa dal Tribunale.
Tanto precisato, ha chiesto al GdP, previa sospensione del fermo Parte_1 amministrativo, di: “(…) accogliere la domanda, per i motivi sopra esposti, annullando il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti e successivi. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.9.20213 si è costituita nel giudizio davanti al
GdP educendo: Controparte_1
- in via preliminare, l'incompetenza per territorio del GdP adito essendo competente il GdP o il Tribunale di Cosenza per il foro del convenuto, nonché l'incompetenza per materia del GdP, essendo competente il tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione;
- che è provata la regolare notifica al ricorrente della cartella di pagamento n.
03420110008369070000 in data 22.03.2011, sottesa al provvedimento di fermo impugnato;
l'azione è inammissibile stante l'onere dell'attore di impugnare tempestivamente la cartella notificata, cosa che manca nella specie rendendo il titolo definitivo e non più contestabile;
- che in merito alla notifica degli atti presupposti, la stessa non rileva in questa sede di impugnazione del fermo, in quanto la questione avrebbe dovuto essere eccepita in sede di opposizione alla cartella di pagamento, regolarmente notificata;
in mancanza di tale opposizione, la questione sulla regolarità della notifica, anche degli atti presupposti, resta preclusa nella presente sede;
- che l'opposizione avverso il fermo amministrativo e l'ipoteca iscritta ex art. 77 dPR 602/73 si realizza con le forme della opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi;
il ricorso pertanto è tardivo essendo stato depositato presso il GdP di Campana in data 15.05.2013, mentre l'atto impugnato (comunicazione di fermo) è stato ricevuto dal ricorrente in data 24.03.2013, come riconosciuto dal ricorrente e provato in atti;
- che l'opposizione riguarda, infatti, questioni attinenti non già al diritto di procedere ad esecuzione forzata, bensì a vizi formali dell'atto impugnato ovvero a violazioni formali del procedimento seguito dall'agente di riscossione;
in quanto tale l'azione è da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e quindi soggetta ai perentori termini di impugnazione previsti dall'art. 617 c.p.c., non rispettati nel caso di specie;
- che quanto alla dedotta mancata notifica del verbale di contestazione da parte della , è CP_3 onere della stessa dare prova di detta notifica;
in ogni caso, il verbale asseritamente già annullato non è quello;
- che in merito alla dedotta violazione della soglia di €.2.000,00 perché possa irrogare il CP_1 fermo, non sussiste alcuna norma tale da imporre all'agente di riscossione il suddetto divieto ed esiste soltanto una circolare interna di del 2007 prevedente, tuttavia, la possibilità, per i CP_1 crediti inferiori ad €2.000,00, di limitare il fermo ad una sola autovettura, in presenza di parco auto più ampio.
Ciò posto, la ha chiesto a questo Tribunale di: “- dichiarare l'incompetenza del Controparte_1
Giudice adito, essendo competente il Giudice di Pace ovvero il Tribunale di Cosenza;
- dichiarare la
pagina 2 di 8 domanda inammissibile e/o improcedibile in rito e perché tardiva;
nel merito - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ovvero la estromissione dal giudizio;
nel merito - in ogni Controparte_1 caso pronunciare il rigetto del ricorso medesimo perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra dedotti;
- in via gradata, nella sola ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne
da ogni responsabilità al riguardo e dalle spese di giudizio, dovendo risponderne Controparte_1 l'ente solo impositore ( ); - con vittoria di spese e competenza di causa”. Controparte_3
Nel giudizio dinanzi al GdP non si è costituita la . Controparte_3
Con ordinanza del 25.10.2013, depositata il 14.01.2014, comunicata in data 29.1.2014 al ed Parte_1 il 30.1.2014, è stata dichiarata la incompetenza per materia del GdP di Campana in favore del Tribunale di Castrovillari, con assegnazione alle parti dei termini di legge per la riassunzione e compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Con ricorso in riassunzione il ha instaurato il presente giudizio, riportandosi alle difese Parte_1 formulate davanti al GdP e rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettata ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, accogliere la domanda, per i motivi sopra esposti, annullando per l'effetto il provvedimento di fermo amministrativo impugnato, e tutti gli atti presupposti e consequenziali. 2.
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore dei procuratori anticipatari”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.05.2015, si è costituita nel presente giudizio riportandosi alle difese formulate davanti al GdP e chiedendo a questo Controparte_1
Tribunale di: “- dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile in rito e perché tardiva;
nel merito - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ovvero la estromissione dal Controparte_1 giudizio;
nel merito - in ogni caso pronunciare il rigetto del ricorso medesimo perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra dedotti;
- in via gradata, nella sola ipotesi di accoglimento della domanda, tenere indenne da ogni responsabilità al riguardo e dalle spese di giudizio, Controparte_1 dovendo risponderne l'ente solo impositore ( ); - con vittoria di spese e competenza Controparte_3 di causa”. All'esito dell'udienza del 27.06.2018 è stata rilevata a nullità della notifica nei confronti della CP_3
- non effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ma presso la sede dell'Ente - ed è stata disposta la rinnovazione nei confronti della nei termini di legge, con fissazione Controparte_3 della successiva udienza al giorno 28.11.2018. In data 29.08.2018 il notificava, tramite PEC, l'atto di citazione alla , Parte_1 Controparte_3 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro. All'esito di alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo del Giudice di Pace di Campana - pervenuto il 28.11.2024 - la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza di discussione del 16.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte tempestivamente depositate.
2. In rito Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della , la quale, pur Controparte_3 ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
3. Ragione più liquida
In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale
Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014).
In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016),
pagina 3 di 8 nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del
2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
4. Nel merito.
4.1. Giova premettere i principi vigenti in materia.
La domanda esperita dal è volta alla impugnazione del fermo amministrativo disposto ex Parte_1 art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. In linea generale va evidenziato che, quando l'oggetto della controversia è un fermo amministrativo (o un preavviso di fermo), l'azione non può essere qualificata come opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi, bensì come autonoma azione di accertamento negativo, ipotesi alla quale aderisce, con la sentenza n. 14831 del 2008, la Suprema Corte che evidenzia la “chiara volontà del legislatore di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata, rafforzando l'idea, da alcuni sostenuta, che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, che nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria tipizzante disciplina nel capo 2^ del titolo 2^ (mentre la disciplina del fermo di beni mobili registrati, non a caso, sarebbe dettata nel capo 3^, del medesimo titolo)”. Tale orientamento è stato rimarcato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., ord.
n. 15354 del 2015), laddove è stato affermato che “dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati. Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la corrispondente iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria” (così anche, Cass., Sez. III, sent. n. 24234/2015). Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10261 del 27.04.2018, nella quale è stato precisato che l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è un'azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere all'iscrizione del fermo sia che si contesti l'iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (da ultimo, anche Cass. n. 6790/2024). L'impugnazione del fermo amministrativo, quindi, non si traduce in una opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. proprio in quanto la misura non è da considerarsi né atto esecutivo né quale atto prodromico all'esecuzione. Per l'effetto, trattandosi di azione di accertamento negativo - a differenza di quanto sostenuto da CP_1
pagina 4 di 8 - ad essa si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non già la disciplina CP_1 delle opposizioni esecutive, cosicché una volta ricondotta la opposizione avverso il preavviso di fermo nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi
(cfr. Cass., Sez. VI - L, ord. n. 18041/2019).
4.2. Sotto il profilo della giurisdizione, poi, appare necessario premettere che il d.lgs. 546/1992, all'art.19, con le modifiche apportate dal d.l. n. 248/2006, art. 35 co. 26 quinquies, convertito con modificazioni con l. n. 296 del 2006, che ha introdotto le lettere e bis) ed e ter), indica, tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 d.P.R. 602/1973 ed il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 d.P.R. 602/1973. Sul punto, è divenuto ormai pacifico l'orientamento secondo il quale “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (cfr. Cass., SS.UU. n. 14831/2008; Cass., SS.UU. n. 15425/2014; Cass., SS.UU. n. 15354/2015).
Tanto premesso, applicando i principi appena enunciati al caso di specie, dalla comunicazione del provvedimento di fermo, così come dal preavviso di fermo, depositati dal si evince che la Parte_1 cartella n. 03420110008369070000 attiene a “sanz. .l. 507/99 depenalizz.”, dunque, a sanzioni CP_4 amministrative ex art. 689 del 1981, ragion per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. 4.3. Ciò posto, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da nella propria comparsa di costituzione in sede di conclusioni. Controparte_1 Ebbene, risulta consolidato che “anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di, quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (Cass., Sez. VI - 3, ord. n. 10854/2018). È da ribadire, altresì, che la legittimazione necessaria passiva spetta senz'altro anche all'ente creditore nel caso in cui, come nella specie, venga in rilievo un provvedimento di fermo amministrativo di veicoli registrati, quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, sebbene la legittimazione necessaria passiva spetti all'agente della riscossione quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo quest'ultimo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. III, ord. n.13610/2024).
4.4. Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Riqualificata l'azione come di accertamento negativo del diritto dell'Ente a procedere all'iscrizione del fermo, il - senza nulla contestare sulla regolarità della notifica del preavviso di fermo e della Parte_1 comunicazione dello stesso fermo amministrativo - ha dedotto che il preavviso di fermo sarebbe stato già impugnato e sospeso, in via cautelare, nel corso del procedimento pendente dinanzi a questo
Tribunale al n. R.G. 34/2014.
Tale circostanza non risulta provata.
In atti risulta prodotto soltanto un provvedimento cautelare di sospensione da parte del G.E. del Tribunale di Rossano nel quale non risulta indicato l'atto oggetto del provvedimento. Inoltre, il provvedimento prodotto è stato emesso nel procedimento di espropriazione mobiliare n.
16077/12 R.G.E., quindi recante un numero di ruolo diverso da quello richiamato dal Parte_1
pagina 5 di 8 Ciò posto, il fermo ed il preavviso di fermo amministrativo sono atti autonomamente impugnabili di carattere afflittivo, sicchè la sola deduzione dell'avvenuta sospensione di un preavviso di fermo, in assenza di prova, non impedisce l'esame dei restanti motivi della presente azione. D'altronde, nella specie viene in rilievo un procedimento anteriore alla modifica del comma 2 dell'art. 86, d.P.R., n. 602 del 1973, apportata dal d.lgs. n. 69 del 2013, dunque, il preavviso di fermo, pur funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, come tale non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata. 4.5. È priva di fondamento l'eccezione di illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo, per la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa al provvedimento di fermo amministrativo.
Ebbene, a tal proposito, ha prodotto in atti la copia di un avviso di ricevimento Controparte_1 recante la prova dell'avvenuta consegna del plico in data 22.03.2011 a , per Parte_1 mezzo di un familiare convivente di quest'ultimo. A seguito della produzione dell'avviso di ricevimenti, peraltro, non è seguita alcuna specifica attività di contestazione da parte del circa la riferibilità del plico ricevuto alla cartella di pagamento n. Parte_1
03420110008369070000. Peraltro, nella ricapitolazione dei dati della spedizione e nell'estratto di ruolo in atti vi è coincidenza tra la data di ricezione del plico contente la cartella di pagamento n. 03420110008369070000 e l'avviso di ricevimento prodotto, entrambi indicanti il 22.03.2011, nonché tra il numero della raccomandata prodotta e quella indicata in tale riepilogo. A nulla rileva il fatto che dalla copia dell'avviso di ricevimento prodotta in atti non risulti leggibile il numero della cartella di pagamento,
Occorre, difatti, ribadire che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26 co. 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 (notifica della cartella esattoriale mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati), la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 17841/2023).
Ciò posto, nella specie, la coerenza del numero di raccomandata, della data di spedizione e di quella di ricezione del plico con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo e nei dati di spedizione supporta la conclusione della riferibilità dell'avviso di ricevimento in atti alla cartella di pagamento n. 03420110008369070000, non avendo viceversa il destinatario né dedotto né provato che l'avviso di ricevimento non contenesse la medesima cartella di pagamento.
Ai fini della prova della notificazione della cartella di pagamento in oggetto, inoltre, risulta irrilevante la mancata produzione in atti della cartella medesima. Difatti, nell'ipotesi, come nel caso di specie, di notifica della cartella di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 co. 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.
Cass., Sez. Trib., n. 4312/2023).
Alla luce della prova della notifica della cartella di pagamento, non può fondare l'accoglimento della domanda del neppure la generica allegazione circa la mancata notifica degli atti presupposti Parte_1 alla cartella di pagamento.
pagina 6 di 8 Sul punto è da premettere che “il destinatario di un "preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria", al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo, può agire in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa, oltre che in via ordinaria, anche con l'opposizione (tardiva) al verbale di accertamento dell'infrazione o all'ordinanza ingiunzione in quanto mai notificati al destinatario (il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva), ove intenda contestare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria
[…]. Tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (ivi compresa la omessa od intempestiva notifica del verbale di accertamento della violazione o della ordinanza-ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono, tuttavia, essere dedotti (come hanno chiarito le Sezioni Unite con la predetta sentenza n. 22080 del 2017) attraverso l'impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria, mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso recuperatoria".
3.4. L'opposizione a preavviso di fermo", in quanto diretta a contestare non (o non soltanto) i presupposti legali cui l'art. 86 d.P.R. n.
602/1973 ricollega la applicazione della misura coercitiva, ma i presupposti della stessa pretesa sanzionatoria e dunque del credito fatto valere dalla Amministrazione, dev'essere, in sostanza, considerata come "opposizione recuperatoria", quando è volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione (tardiva) all'ordinanza-ingiunzione (o al verbale di accertamento della violazione della norma stradale: art. 204 bis del codice della strada), con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689/1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011” (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 36728/2022).
Ciò analogamente a quanto sancito dalla sentenza Cass., SS.UU., n. 22080/2017, secondo cui l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 ‒ non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ‒ e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. A tal proposito, “non è d'ostacolo l'affermazione del principio stabilito da Cass. SU n. 15354 del 2015, secondo cui "il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore", atteso che proprio l'indicato rinvio alle regole generali sul rito e sulla competenza consente di ricondurre, in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni di norme del codice della strada, anche l'"azione di accertamento negativo" della pretesa creditoria sottesa alla misura del fermo amministrativo nell'alveo della disciplina processuale prevista per le "opposizioni a sanzioni amministrative" dal d.lgs. n. 150/2011, come già anticipato da
Cass. n. 9447 del 2016, e poi definitivamente statuito da Cass. SU n. 10261 del 2018, posto che in tutti i predetti casi - opposizione a sanzione;
accertamento negativo pretesa, opposizione preventiva - l'oggetto del giudizio verte sul rapporto obbligatorio che trova il suo fatto costituivo nell'accertamento dell'illecito amministrativo)” (Cass., Sez. II, ord. n. 36728/2022, cit.). Orbene, in applicazione dei suddetti principi, fornita la prova della notifica della cartella di pagamento alla data del 22.03.2011, nella specie sarebbe da considerarsi inammissibile l'opposizione recuperatoria, in quanto proposta oltre il termine decadenziale, decorrente dalla notificazione della cartella medesima, quale atto conseguenziale che, sulla base delle risultanze documentali, per primo ha portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria (per un caso analogo, si veda Cass., Sez. III, ord. n. 25346/2021).
pagina 7 di 8 In conclusione, la domanda deve essere rigettata.
5. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione delle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Nulla sulle spese, invece, nei confronti della parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia della;
Controparte_3
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- CONDANNA la parte ricorrente al pagamento in favore di Parte_1 oggi, ) delle spese di giudizio Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano in €.1.278,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali come per legge;
- NULLA sulle spese nei confronti di . Controparte_3
Così deciso il 3.3.2025.
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
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