Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie concorso esterno in associazione mafiosa anziché favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la questione attinente alla definizione giuridica del fatto rientra senz'altro nella cognizione del giudice d'appello, ove sia stata contestata in generale la sussistenza del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2014, n. 27460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27460 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 13/06/2014
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 1691
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 19567/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO ON nato a [...] il [...];
2) Di MO SA nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/3/2013 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato ZO ON l'avv. Aiello Valeria in sostituzione dell'avv. Foci Fabio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/3/2013, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 24/9/2012, appellata dagli attuali ricorrenti, previa assoluzione di ZO ON dal reato di porto di armi da guerra e qualificate le condotte ascritte al medesimo ZO ON al capo a) ed a Di MO SA come concorso esterno al clan camorristico dei Casalesi, rideterminava la pena inflitta al primo in anni quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado con la quale la Di MO SA era stata condannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati: segnatamente quello proposto dal ZO in ordine alla ritenuta responsabilità dello stesso, alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena con particolare riguardo all'aumento per la continuazione;
nonché quello proposto da Di MO SA in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, all'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
ZO ON:
2.1. violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 3 con riferimento ai dettami contenuti nell'art. 6 Cedu. Fa al riguardo rilevare che la sentenza impugnata, nel riqualificare il fatto originariamente contestato come violazione dell'art. 378 c.p. aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 in concorso esterno in associazione mafiosa viola il principio del divieto della reformatio in peius nonché i principi stabiliti dall'art. 6 della Cedu.
2.2. carenza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla sussistenza dell'ipotesi associativa ritenuta dalla Corte territoriale. Evidenzia sul punto la genericità e la mancanza di riscontri all'ipotesi della messa a disposizione del lido balneare gestito dal ricorrente in favore dei soggetti legati al clan dei casalesi.
2.3. carenza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Eccepisce, al riguardo l'incompatibilità
dell'aggravante in questione con il delitto di concorso esterno in associazione camorristica.
Di MO SA:
2.4. nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 443 c.p.p., comma 3, art. 597 c.p.p., commi 1 e 3, art. 648 c.p.p.. Fa al riguardo rilevare che l'appello proposto dal solo imputato non consente la rimozione del giudicato neppure sotto il profilo della diversa qualificazione giuridica del fatto, per non essere stato proposto dal P.M. alcun mezzo di impugnazione;
evidenzia che nel caso di specie era esperibile solo il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 443 c.p.p., avverso la sentenza di primo grado ed essendosi quindi formato sul punto il giudicato sostanziale e formale ai sensi dell'art. 648 c.p.p.. Eccepisce poi la violazione del principio di divieto di reformatio in peius, facendo rilevare che il giudice di appello, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 1, è vincolato al devolutum, limitato alla sussistenza del reato di favoreggiamento ed alla responsabilità dell'imputata; evidenzia che il principio ora richiamato riguarda anche la sostituzione del titolo di reato, se il punto non è stato oggetto di impugnazione neppure da parte dell'imputato.
2.5. nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. sotto il profilo del concorso esterno nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto anche sotto il profilo del travisamento della prova nonché nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Eccepisce al riguardo l'insussistenza degli elementi individuati dalla giurisprudenza come necessari per l'integrazione del concorso esterno in associazione mafiosa;
specificamente, sul piano oggettivo, evidenzia la mancanza di motivazione in ordine alla condotta effettiva volta alla realizzazione del programma criminoso e sul piano soggettivo, eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezza e volontà della ricorrente di rafforzare e conservare l'associazione criminosa. Rappresenta ancora che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN FR e RO EL non sono state valutate secondo i criteri stabiliti dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, cioè secondo i criteri della verosimiglianza del fatto contestato e della convergenza.
2.6. nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Fa rilevare, al riguardo, la carenza del dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa, eccependo ancora che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN FR e RO EL non sono state valutate secondo i criteri stabiliti dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, cioè secondo i criteri della verosimiglianza del fatto contestato e della convergenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati, per essere infondati tutti i motivi proposti.
3.1. Il primo motivo di ricorso proposto da ZO ON si presta ad essere esaminato congiuntamente al primo motivo proposto da Di MO RO, attenendo entrambi alla denunciata violazione, sia pure sotto profili parzialmente diversi, del principio del divieto della reformatio in peius stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 3, per avere la Corte territoriale, sia pure mantenendo inalterato il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, qualificato le condotte ascritte rispettivamente a ZO ON al capo a) ed a Di MO SA al capo c) - ritenute integranti il delitto originariamente contestato di cui agli artt. 378 e 81 cpv. c.p., L. n. 203 del 1991, art.
7 - come concorso esterno in associazione mafiosa.
Deve, al riguardo, in primo luogo evidenziarsi, con specifico riferimento alle doglianze contenute nel ricorso del ZO, che la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta pienamente conforme all'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte formatasi all'esito della decisione della Corte Edu nel caso AS (Corte Edu 11/12/2007, AS c/ Italia). Specificamente occorre rilevare che la ora citata decisione, con la quale era stata ravvisata una violazione del principio dell'equo processo di cui all'art. 6 Cedu, atteneva ad una fattispecie nell'ambito della quale la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dall'imputato che invocava la prescrizione del reato di corruzione allo stesso contestato, aveva riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 319 ter c.p., ritenendo sussistente un potere dovere del giudice di legittimità di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica;
ciò aveva comportato la mancata applicazione della prescrizione, dato che, in conseguenza dell'operata riqualificazione giuridica del fatto, il reato era risultato più grave di quello ritenuto nel giudizio di merito e, come tale, non poteva rientrare nei limiti di pena entro i quali operava la causa estintiva invocata. La Corte sovranazionale, nell'accogliere il ricorso, ha affermato che è diritto dell'imputato essere informato, in tempo utile, non soltanto dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche ed in modo dettagliato della loro qualificazione giuridica. Si è ritenuto, al riguardo, che il diritto ad un equo processo comporta l'onere di un'informazione precisa e completa in ordine all'accusa gravante sull'imputato, nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo tale da offrire alla parti la possibilità di conoscere e di dibattere ogni questione essenziale per lo svolgimento del processo, specie ove si tratti di questioni relative a motivi sollevati d'ufficio.
Sulla base di quanto finora esposto emerge chiaramente la sostanziale diversità della fattispecie oggetto del presente ricorso rispetto a quella sopra riportata. Segnatamente deve escludersi, in linea con le costanti affermazioni di questa Corte condivise dal Collegio (sez. 2 n., 32840 del 9/5/2012, Rv. 253267; sez. 6 n. 22301 del 24/5/2012, Rv. 254055), nel caso di specie, una violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu, così come interpretato dalla Corte Edu nella citata decisione nonché del medesimo principio fissato nel nostro ordinamento dall'art. 111 Cost., in conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto operata per la prima volta dal giudice d'appello; difatti gli imputati sono stati posti in condizione di contestare ed in effetti hanno contestato con il ricorso per cassazione, specificamente con il secondo motivo di ricorso proposto da entrambi, la nuova qualificazione giuridica dei fatti e non hanno in concreto subito alcuna compressione o limitazione del proprio diritto al contraddittorio;
in sostanza la diversa la qualificazione giuridica operata dal giudice di appello, in mancanza di una preventiva interlocuzione sul punto, costituisce una questione di diritto, la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità.
Deve, altresì, escludersi una violazione del principio del divieto della reformatio in peius in appello, fissato nell'art. 597 c.p.p., comma 3 per l'ipotesi in cui appellante sia solo l'imputato.
E difatti a questo riguardo questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che il principio in argomento riguarda unicamente la pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione (sez. 6 n. 1122 del 10/12/1996, Rv. 207508; sez. 2 n. 26729 del 5/3/2013, Rv. 256649). In sostanza nell'ambito del divieto della reformatio in peius, operante in assenza di impugnazione da parte del P.M., può essere fatto rientrare soltanto ciò che è riconducibile al trattamento sanzionatorio in concreto stabilito dal primo giudice e non anche le questioni attinenti alla definizione giuridica dei fatti;
il dato testuale contenuto nell'art. 597 c.p.p., comma 3 consente, tra l'altro, al giudice di appello di dare al fatto una definizione giuridica più grave, sia pure entro i limiti fissati dal cit. art. 597 c.p.p., comma 1; tali limiti devono essere individuati nel principio devolutivo, in base al quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Ed al riguardo questa Corte ha chiarito che in sede di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di "reformatio in peius" - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enuncleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (sez. 4 n. 15461 del 14/1/2003, Rv. 227783; sez. 6 n. 40625 del 8/10/2009, Rv. 245288). E dalla lettura dello stesso ricorso proposto dalla Di MO emerge chiaramente che la questione attinente alla definizione giuridica del fatto contestato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, rientrava senz'altro nella cognizione del giudice di appello, essendo stata contestata la sussistenza del fatto. In sostanza, come al giudice di primo grado è consentito, in forza della previsione contenuta nell'art. 521 c.p.p., comma 1 di dare al fatto una definizione giuridica diversa rispetto a quella enunciata nell'imputazione, così altrettanto al giudice di appello, sia pure in presenza della sola impugnazione dell'imputato che attenga alla sussistenza del fatto contestato, è riconosciuto il potere dovere, alla luce di quanto dispone l'art. 597 c.p.p., comma 3 e quindi nei limiti del divieto della reformatio in peius, di dare al fatto una definizione giuridica più grave. In tal senso erra la ricorrente nell'affermare che, in mancanza dell'impugnazione del P.M., che avrebbe potuto proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di primo grado, ove non avesse condiviso la qualificazione giuridica dei fatti, si sarebbe formato il giudicato sulla qualificazione giuridica del fatto, essendo precluso qualsiasi intervento sul punto da parte del giudice di appello. Viceversa l'impugnazione proposta dall'imputato, con la quale lo stesso ha contestato, per quel che qui rileva, la sussistenza del fatto e la propria responsabilità nonché la ritenuta integrazione della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, attribuiva al giudice di appello gli stessi poteri del giudice di primo grado, essendogli imposto di affrontare tutte le questioni attinenti alla sussistenza del fatto di reato contestato, nelle quali è certo ricompresa la qualificazione giuridica dello stesso, dovendo soggiacere soltanto al limite del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice. E la conclusione alla quale la Corte territoriale è pervenuta, qualificando i fatti contestati, originariamente collocati nell'ambito della violazione degli artt. 378 e 81 cpv. c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, come reato di concorso esterno nell'associazione camorristica dei Casalesi, risulta perfettamente in linea, alla luce delle considerazioni sopra svolte, con le decisioni di questa Corte di legittimità (sez. 5 n. 42611 del 20/4/2005, Rv. 232995; sez. 5 n. 3246 del 22/10/2008, Rv. 242953), in base alle quali, non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius, qualora, anorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che si tratti, come è avvenuto nel caso di specie, di un punto compreso nell'impugnazione.
3.2. Il secondo motivo di ricorso proposto da ZO ON ed il secondo motivo proposto da Di MO SA attengono entrambi, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, alla ritenuta sussistenza nei fatti accertati del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Trattasi di valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Sakani, Rv. 216260;
Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). E così segnatamente la Corte territoriale da, adeguatamente, atto, con motivazione immune da vizi di legittimità perché attinente a valutazioni di fatto non censurabili in questa sede, che era stata accertata a carico di entrambi gli imputati un'attività di aiuto indistintamente rivolta ai componenti dell'associazione e non ad uno specifico associato. In sostanza la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte di legittimità, in base ai quali il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (sez. 6 n. 40966 del 8/10/2008, Rv. 241701; sez. 1 n. 3756 del 7/11/2013, Rv. 258194). Ed anche con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si tratta di questioni che erano già state proposte in appello e sulle quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. In particolare, anche attraverso un rinvio alla decisione di primo grado, viene ribadito un giudizio di generale attendibilità dei collaboratori di giustizia escussi nell'ambito del procedimento. In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione.
In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Sez. 5 n. 3751 del 15/2/2000, Rv. 215722; Sez. 5 n. 3980 del 23/9/2003,
Rv.226230; Sez. 5 n. 7572 del 22/4/1999, Rv. 213643). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
3.3. Passando, infine, alla terza doglianza contenuta in entrambi i ricorsi proposti ed attinente alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, rileva il Collegio che la suddetta circostanza aggravante è stata ravvisata soltanto con riferimento al reato di detenzione delle armi contestato al ZO ON al capo b), essendo, invece, la stessa venuta meno, come espressamente enunciato nella sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi a) e c) in conseguenza della diversa qualificazione giuridica dei fatti. Non si pone quindi alcun problema di compatibilità dell'aggravante in questione con il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., per essere stata esclusa, in relazione ai fatti così qualificati, la ricorrenza della stessa. Invece con riguardo al reato di cui al capo b), la Corte territoriale ha evidenziato che l'attività di detenzione di armi posta in essere dall'imputato era univocamente volta ad agevolare l'attività del sodalizio criminoso dei Casalesi.
4. Al rigetto del ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2014