Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2014, n. 27460
CASS
Sentenza 13 giugno 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie concorso esterno in associazione mafiosa anziché favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la questione attinente alla definizione giuridica del fatto rientra senz'altro nella cognizione del giudice d'appello, ove sia stata contestata in generale la sussistenza del fatto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2014, n. 27460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27460
    Data del deposito : 13 giugno 2014

    Testo completo