Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 . / ee61554 Z N 4 A A / I R 6 T R 2 S : I L A : Udienza del 3.11.2000 Oggetto: I.V.A. L . G T P . E A U CANCELLERIA D R . B B L REPUBBLICA ITALIANA I E A R T D CO TES PREMA DI012 22/0 1 A T I 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIA I S 3 N R 1 E E S . T I N A A 0975531 M RIBOTARIA Composta dai sigg.ri Magistrati: Prou 2544 Presidente Dott. Vincenzo Carbone Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere LATE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Eugenio Amari UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Antonio Merone Richiesta copia studio Consigliere Dott. Salvatore Di Palma dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 ha pronunciato la seguente 113 CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da RA RO, elett.te dom.to in Rovigo, piazza D'Annunzio 41, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Merlin del foro di Rovigo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione 16, n. 4/16/1997 del 12.5/3.6.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.11.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 7 0 1 N. 61551 18 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Osservato in fatto - che, a seguito di verifica fiscale del nucleo di polizia tributaria di Venezia, l'Ufficio provinciale I.V.A. di Padova notificava alla ditta RA RO avvisi di rettifica della dichiarazione annuale I.V.A. 1991/1992; che il RA proponeva ricorso avverso gli atti di accertamento;
- che la Commissione tributaria di 1° grado di Padova rigettava il ricorso con decisione n. 515/01/95; che, proposto appello dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la pronunzia di 1° grado;
chepropone ricorso per cassazione il RA in base a sette motivi di ricorso con i quali deduce la violazione di varie norme del d.p.r. 633/1972; che resiste in giudizio l'Amministrazione finanziaria, la quale eccepis la inammissibilità del ricorso per la mancanza dell'esposizione del fatto da cui traeva origine la controversia, e in subordine l'infondatezzapel ricorso medesions;
ritenuto in diritto che é errata non solo la notifica del ricorso (eseguita presso l'Ufficio anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato), ma la individuazione stessa della controparte, indicata nell'Ufficio I.V.A. di Padova anziché nell'Amministrazione finanziaria;
-che la soggettività processuale degli uffici tributari si conclude con il giudizio d'appello, sicché il singolo ufficio é privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione;
che a tali conclusioni questa Corte é pervenuta (Cass. 2807/1999; Cass. 657/2000), con orientamento che il Collegio ritiene di condividere, in considerazione: a) dell'ampio richiamo effettuato al codice di procedura civile dall'art. 62, comma 2, del d. lgs. N. 546/1992; b) della norma interpretativa di cui all'art. 21 della legge n. 133/1999 relativa alla notificazione all'Amministrazione finanziaria, presso l'Ufficio 2 dell'Avvocatura dello Stato competente, delle sentenze della Commissione tributaria regionale ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione;
c) del riferimento fatto dagli artt. 10 e 11 del d. lgs. 546/1992, nel disciplinare la legitimatio ad causam e ad processum, al processo di fronte alle Commissioni tributarie;
d) del fatto che l'art. 52, comma 2, del d. lgs. 546/1992 subordina la proposizione dell'appello principale alla previa autorizzazione del responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate, mentre non si rinviene un'analoga disposizione per la proposizione del ricorso per cassazione;
- che, derivando l'inammissibilità dall'errata individuazione della parte (Ufficio anziché ministro), é irrilevante fare richiamo ad una sanatoria della nullità della notifica del ricorso per l'avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria;
che, non essendo stato proposto nei confronti di chi era legittimato a contraddire, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;
che le spese seguono il criterio della soccombenza processuale e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in lire 2.200.000, di cui lire 200.000 per onorario e lire 200.000 per spese, oltre le spese prenotate a debito.. Roma, 3.11.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Eye s Auce IL CANCELLIERE C1 ELLERIADEPOSITATO G EN. 2001 Innocenze Battista al Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 3