Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2013, n. 26729
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Sentenza 5 marzo 2013

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Non rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. la previsione della possibile diversità del termine di prescrizione del reato, conseguente alla diversa qualificazione giuridica del fatto contestato. (In motivazione la Corte ha precisato che il divieto di "reformatio in pejus" riguarda il solo trattamento sanzionatorio, in senso stretto, in concreto stabilito dal giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2013, n. 26729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26729
    Data del deposito : 5 marzo 2013

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