Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
Non rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. la previsione della possibile diversità del termine di prescrizione del reato, conseguente alla diversa qualificazione giuridica del fatto contestato. (In motivazione la Corte ha precisato che il divieto di "reformatio in pejus" riguarda il solo trattamento sanzionatorio, in senso stretto, in concreto stabilito dal giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2013, n. 26729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26729 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 05/03/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 617
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 30387/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA MA N. IL 31/05/1937;
avverso la sentenza n. 360/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 31/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità;
Udito il difensore Avv.to DE TONI MA Antonio che insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DA MA ricorre per Cassazione avverso la sentenza 31.1.2012 con la quale la Corte d'Appello di Sassari, in funzione di giudice del rinvio secondo la decisione 19.2.2010 di questa Corte di cassazione lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione ravvisando nei fatti ascrittigli la violazione dell'art. 314 c.p.. La difesa richiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo.
p.1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), l'erronea applicazione dell'art. 597 c.p., deducendo che la riqualificazione del fatto nel più grave delitto di cui all'art. 314 c.p., in assenza di specifica impugnazione sul punto, si traduce in una violazione del principio del divieto della reformatio in pejus, poiché la suddetta riqualificazione finisce con l'incidere sui termini utili ai fini della maturazione della causa estintiva del reato per prescrizione. p.2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), vizio di erronea applicazione dell'art. 314 c.p. e di manifesta illogicità della motivazione e ciò con particolare riferimento alla richiamata delibera 189/98 del Presidente della Autorità Portuale di Cagliari. PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Dall'esame degli atti si evince che l'imputato, tratto a giudizio e condannato per la violazione degli artt. 81 cpv., 323 e 110 c.p., è stato successivamente ritenuto responsabile parzialmente dei fatti ascritti dalla Corte d'Appello di Cagliari che peraltro ha ritenuto, all'esito del dibattimento, di riqualificare i fatti in violazione dell'art. 314 c.p.. A seguito di ricorso, la Corte di Cassazione sezione 6, con sentenza 19.2.2010 ha annullato (con rinvio) la decisione della Corte d'Appello, ravvisando la violazione del dettato dell'art. 6, p.3, lett. A) e B) della Convezione Europea dei diritti dell'uomo. La Corte di legittimità ha affermato che la suddetta disposizione prevede un concetto ampio del principio del contraddittorio non limitato solo alla formazione della prova, ma tale da proiettare i suoi effetti anche nella valutazione giuridica del fatto, con la conseguenza che l'imputato avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di discutere in contraddittorio ogni profilo dell'accusa che gli veniva mossa, compresa la qualificazione giuridica dei fatti addebitati, in ciò richiamando le decisioni Corte Europea 11.12.2007 (Drassich) e 25.3.1999 (Pellissier) nonché le decisioni 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale. La Corte di legittimità, nella specie ha ravvisato che quanto dedotto dalla difesa in relazione alla qualificazione giuridica del fatto metteva in evidenza questioni di fatto sottratte al sindacato di legittimità, che imponevano la soluzione dell'annullamento con rinvio per permettere all'imputato di discutere gli aspetti di merito nella sede competente, essendogli stata preclusa tale possibilità. A seguito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dopo avere confermato la qualificazione del fatto in termini di violazione dell'art. 314 c.p., ha condannato lo imputato alla pena di mesi nove di reclusione. RITENUTO IN DIRITTO
Con il primo motivo la difesa ripropone il tema della violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3 e della inosservanza dell'art. 157 c.p., assumendo che la riqualificazione giuridica del fatto in termini di peculato (secondo la valutazione della Corte d'Appello che si pone in un diverso avviso rispetto al Tribunale), in luogo dell'originaria contestazione di abuso in atti di ufficio, finisce con il configurare una violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, posto che è diverso il termine di prescrizione previsto per le due diverse fattispecie.
La tesi sostenuta dalla difesa è manifestamente infondata;
va qui infatti ribadito il condiviso principio per il quale nell'ambito del divieto della "reformatio in pejus" può essere fatto rientrare solo ciò che è riconducibile al trattamento sanzionatorio (in senso stretto) in concreto stabilito dal giudice, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero. Pertanto non rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, la previsione della possibile diversità del termine di prescrizione del reato a seguito di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato. (Cass sez. 6, 4.2.2004 n. 23024 e nello stesso senso: Cass. Sez. 2, 8.3.2007 n. 11935; Cass. Sez. 5, 19.12.2006 n. 4984; Cass. Sez. 6, 30.1.2008 n. 11055; Cass. Sez. 3, 22.5.2009 n. 39841). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché sottopone all'esame di questa Corte questioni che f riguardando il merito della vicenda sono eccentriche rispetto all'oggetto proprio del giudizio di legittimità. Infatti, la questione relativa all'adozione della delibera 189/1998 attiene ad aspetti di fatto che non possono essere oggetto di rivisitazione in questa sede. In diritto va infine osservato che integra pacificamente il delitto di peculato anche l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale non abbia un possesso materiale della cosa mobile appartenente alla Pubblica amministrazione, purché ne abbia la disponibilità in senso giuridico.
Infatti, in tema di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione. Ne consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti "uti dominus" nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi. (Cass. Sez. 6, 22.1.2007 n. 11633; Cass. Sez. 6, 6.5.2008 n. 35852). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p., ravvisandosi nella condotta processuale estremi di responsabilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013