Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2008, n. 3246
CASS
Sentenza 22 ottobre 2008

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Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, ancorchè sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie bancarotta fraudolenta documentale anziché bancarotta semplice come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di punto compreso nell'impugnazione, nonostante tale diversa qualificazione implichi inevitabili effetti in ordine al tempo di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2008, n. 3246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3246
    Data del deposito : 22 ottobre 2008

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