Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 1
Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, ancorchè sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie bancarotta fraudolenta documentale anziché bancarotta semplice come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di punto compreso nell'impugnazione, nonostante tale diversa qualificazione implichi inevitabili effetti in ordine al tempo di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2008, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO LF - Presidente - del 22/10/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 3811
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 016164/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MI IM N. IL 24/11/1943;
2) RG RO N. IL 31/12/1945;
avverso SENTENZA del 22/11/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati;
udito il difensore del ricorrente NU, avv. Guglielmetti Bruno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente IO, avv. Volpe Salvatore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 22.11.2007, ha confermato la sentenza del tribunale di Grosseto del 26.1.2005 con la quale NU MA e IO PI erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione ciascuno per il delitto di concorso in insolvenza fraudolenta patrimoniale e documentale. L'imputazione era relativa al fatto che gli imputati, quali coamministratori di fatto assieme all'amministratore unico CC LF, dall'ottobre 1992 fino alla dichiarazione di fallimento, della s.r.l. Edilgolfo dichiarata fallita il 16.12.1993, avevano distratto due autovetture, la somma di L. 87.861.183 che si sarebbe dovuta trovare in cassa, L.
5.700.000 prelevate dal conto corrente della società, un divano e due poltrone in pelle del valore di L. 6.049.246, L. 75.315.121 pari alla somma dei crediti riscossi e non versati nelle casse sociali, ed avevano dissipato L.
5.000.000 come sponsorizzazione per una squadra di calcio ed inoltre avevano tenuto in modo incompleto i libri e le scritture contabili.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NU MA deducendo come primo motivo che, pur essendo l'imputazione relativa al reato di bancarotta semplice (L. Fall., art. 217), la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistere il più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Come secondo motivo deduce che la bancarotta semplice si sarebbe prescritta fin dal 16.6.2001.
Come terzo motivo deduce che, per potere ritenere sussistente la bancarotta fraudolenta documentale, sarebbe stato necessario dimostrare l'esistenza del dolo.
Come quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla posizione attribuita a NU di amministratore di fatto perché le risultanze probatorie avrebbero dimostrato che egli aveva svolto solo compiti di consulenza per la sistemazione dei debiti della società. Contesta, quindi, che fosse emersa una sua qualche responsabilità per le singole distrazioni.
Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di IO PI sia avverso la sentenza che avverso l'ordinanza del 22.11.2007 con la quale era stata rigettata la richiesta di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore. Come primo motivo deduce la illegittimità dell'ordinanza perché, trovandosi il difensore impossibilitato per malattia ad affrontare la trasferta a Firenze come da certificato medico prodotto, all'udienza si era presentato l'avv. Guerra, che sarebbe stato da lui delegato solo per comunicare l'impedimento. L'averlo ritenuto un sostituto processuale sarebbe stato erroneo e la Corte, semmai, avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio. Sarebbe anche illogica la motivazione dell'ordinanza per avere ritenuto che la malattia certificata non fosse grave perché il processo di appello non sarebbe stato defatigante per non essere prevista istruttoria e perché nel certificato non sarebbe stato indicato il grado febbrile. Come secondo motivo deduce la violazione di legge per avere qualificato i fatti ritenuti dalla sentenza di primo grado come bancarotta semplice come integranti il più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale. Vi sarebbe stata una indebita reformatio in peius. La Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato.
Come terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sua posizione di amministratore di fatto. La prova sarebbe stata desunta da voci di dipendenti neanche di concetto ed in mancanza di prova della sua partecipazione ad un qualsiasi atto di gestione. Ritiene questa Corte che i ricorsi debbano essere rigettati entrambi per essere infondati.
È infondato il motivo dedotto dal IO relativo all'ordinanza 21.11.2007. L'art. 102 c.p.p., comma 2 dispone che il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore;
è quindi irrilevante il fatto che il difensore possa averlo delegato soltanto per fare presente il suo impedimento (Cass. pen., sez. 3^, 15.1.2008, n. 7458). Nel caso di specie l'avv. Volpe con dichiarazione 21.11.2007 aveva nominato l'avv. Stefano Guetto come "proprio sostituto processuale", pur aggiungendo alla nomina "al solo fine di chiedere rinvio della trattazione". La nomina come sostituto proviene dallo stesso avvocato Volpe e non è frutto di un erroneo giudizio operato dalla Corte. Accertato ciò, è irrilevante che la motivazione con la quale la Corte ha ritenuto non sussistere l'impedimento possa essere stata motivata in modo non corretto.
In relazione al motivo addotto da entrambi i ricorrenti e relativo fatto che in primo grado era stato contestato e quindi ritenuto sussistente solo il reato di bancarotta semplice e che sul punto specifico la sentenza non era stata impugnata dal p.m. va detto che ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 3 il giudice d'appello, restando immutata la pena inflitta poiché soltanto in relazione a questa esiste il divieto della reformatio in peius, può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, anche ritenendo sussistere gli estremi di un reato più grave, con tutte le conseguenze che ne derivano pure in ordine alla durata dei tempi per la prescrizione. Unico limite è dato dall'essere o meno compreso nell'impugnazione il relativo punto della sentenza appellata.
È stato ritenuto non violato il divieto se dalla diversa qualificazione giuridica, pur restando immutata la pena irrogata, consegue per il condannato un più grave trattamento penitenziario (Cass. Pen. Sez. 5^, 20.4.2005, n. 42611), o se la nuova qualificazione giuridica operata dal giudice d'appello non consente di applicare una causa estintiva del reato (Cass. Pen., sez. 6^, 10.12.1996, n. 1122). Deve anche ritenersi possibile che il giudice d'appello ritenga doloso un comportamento ritenuto in primo grado integrante un reato solo colposo (v. Cass. pen. sez. 5^, 9.6.2000,n. 8932). Nel caso di specie è stato ritenuto il più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale sulla base delle dichiarazioni del curatore che ebbe a riferire che il modo in cui erano stati tenuti libri e scritture contabili non avevano consentito la ricostruzione del giro di affari ed anche in relazione al dolo per tutti i fatti di bancarotta fraudolenta ritenuti sussistenti la motivazione esiste ed è corretta e non contiene vizi logici di sorta.
I motivi dedotti da entrambi i ricorrenti relativamente alla ritenuta posizione di amministratori di fatto della società fallita implicano valutazioni di fatto che non sono deducibili nel giudizio di legittimità; la motivazione, che richiama diverse deposizioni testimoniali ed il fatto che i ricorrenti detenessero gli strumenti di pagamento, pagando i dipendenti, riscuotendo i crediti e trattando le forniture, è corretta ed è priva di contraddizioni o vizi logici.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2009