Articolo 1 della Legge 13 luglio 1954, n. 502
Articolo 2
Versione
27 luglio 1954
Art. 1.
I contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio, relativi a merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di Borsa di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278 , e successive modificazioni, danno luogo ad entrata imponibile limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del corrispondente buono di consegna.
L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954