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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 526-1/2024 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 526-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Vittorio Emanuele Da Bormida n. 48, elettivamente domiciliata in Catania, Via
Guardia della Carvana n. 37, presso lo studio dell'Avv. Nicola De Luca (C.F.:
); C.F._2
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione costituito presso l'
[...]
nella persona del gestore dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;
rilevato che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni della debitrice;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo CP_3
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 128.809,46 così suddivisa:
rilevato che il nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 500,00; al mantenimento della debitrice istante contribuisce il compagno della stessa, come si legge nella relazione redatta dall'OCC; rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende lavorative della (“ha rassegnato le dimissioni per giusta causa così cessando il rapporto di Parte_1 lavoro con la “Sonia Partecipazioni s.r.l.” (all. n. 1_7), e ciò in quanto il datore di lavoro aveva omesso il pagamento degli stipendi di ottobre, novembre, dicembre e 13' mensilità
2018, 14 mensilità 2015 e 2016 e 13' del 2016 per un importo complessivo di € 12.961,07; ha poi agito in danno della predetta società notificando il D.I. RG 720/19”) nonché alle condizioni di salute della stessa (“Il 15/3/2020, all'esito della visita presso l'INPS, è stata accertata l'invalidità civile della debitrice affetta da atasia spino cerebellare, classificata tra le malattie rare,), con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60%, con decorrenza dal 14/1/2020. In data 13/4/2021 il Policlinico di Messina attesta la necessità di praticare fisiochinesiterapia a frequenza trisettimanale in regime ambulatoriale al fine di rieducare le reazioni di equilibri, i passi di protezione per evitare le cadute e il training dei cambi di direzione, terapia dal 18/10/2022 non sospendibile ed ancora in atto presso
O.D.A.( Il Tribunale di Catania, con sentenza del 5/6/2023 ha accertato lo stato di invalidità della debitrice nella misura dell'88%, con il riconoscimento dello stato di portatore di handicap grave dal 2023”); rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che la ricorrente è titolare dei seguenti beni: a)
Piena proprietà dell'abitazione di tipo popolare sita in Catania (CT), Via Vittorio Emanuele
Da Bormida n. 48, piano T -S1, riportata al Catasto al foglio 7, part. 357, sub 2, zona 1 Cat. A/4, classe 08, vani 4, rendita € 258,23, stimato dall'OCC in € 41.500,00; in ordine al valore del detto immobile, contestato dal creditore garantito di ipoteca, si dirà più avanti precisando fin da ora che allo stesso viene riconosciuto l'importo di € 45.587,02; b) proprietà per 500/3000 dell'abitazione di tipo civile sita in Gravina di Catania (CT) via Giacomo Puccini
n. 6, piano 4, riportata al catasto al foglio 5, part.491, sub 12, Cat. A/2, classe 03, vani 6, rendita € 387,34; sul detto immobile grava diritto di abitazione in favore della madre della ricorrente che, comunque, versa un canone mensile di € 100,00; c) diritto di abitazione dell'immobile di tipo civile sito in Catania (CT) via Del Bosco, 54, piano 3, riportato al catasto al foglio 10, part. 203, sub 93, cat. A/2, vani 6,5, rendita € 738,53; rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, la ricorrente è titolare dell'autovettura targata
DZ039AX acquistata a settembre del 2023 (veicolo immatricolato il 23/9/2009) per il prezzo di € 6.800,00; rilevato che, con decreto del 6/12/2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori, ad eccezioni di quelle formulate dal creditore Contr Contr
invero la contestazione della attiene al valore attribuito all'immobile, sul quale grava la garanzia ipotecaria a favore del detto creditore, sulla base di una perizia di parte allegata alla relazione redatta dall'OCC. Il RA , incaricato dalla , ha CP_5 Parte_1 Contr infatti stimato l'immobile in € 41.500,00; secondo la perizia prodotta, invece, dalla l'immobile in questione avrebbe un valore di € 60.000. Invero, esaminando la perizia prodotta dalla si evince che nella stessa perizia il valore “immediato” dell'immobile CP_6
è ben inferiore (€ 48.000) e molto più vicino a quanto riconosciuto a favore della CP_6 stessa:
rilevato che non si comprende per quale ragione la perizia di parte della dovrebbe CP_6 considerarsi maggiormente affidabile della perizia di parte redatta dal RA , CP_5 incaricato dalla;
invero, ad avviso di questo Giudice, quest'ultima- essendo Parte_1 fondata su un esame visivo e tecnico dell'immobile- appare invece molto più attendibile della perizia prodotta dalla fondata esclusivamente sul metodo comparativo. La stima CP_6 della infatti, non tiene conto delle condizioni effettive in cui si trova l'immobile e CP_6 delle irregolarità urbanistiche evidenziate invece dal tecnico di parte;
condizioni che possono facilmente evincersi sia dall'esame della perizia del ET che dalla allegata CP_5 documentazione fotografica. In ogni caso non vi è chi non veda che la (sebbene nel CP_6
2010) ha concesso un'ipoteca per l'importo di € 261.380,44 (capitale € 130.690,22) su un immobile che certamente già all'epoca aveva un valore commerciale assolutamente inidoneo a garantire, in caso di esecuzione forzata, il recupero integrale del credito da parte della
Ed ancora, si rileva che è ben noto che in seno all'esecuzione immobiliare, è valida CP_6
l'offerta minima per un valore inferiore al 25% del prezzo base d'asta; per cui, anche a voler considerare il valore indicato dalla Banca, l'immobile (supponendo una vendita – assai improbabile- al primo tentativo) potrebbe essere aggiudicato ad € 45.000, ovvero al medesimo importo offerto alla dalla nella presente procedura. Con la CP_6 Parte_1 differenza che, mentre in una esecuzione individuale (già in corso ma nella sua fase iniziale) la si vedrebbe costretta ad anticipare le somme per il perito, per il custode e per il CP_6
Delegato, rimanendo comunque soggetta all'alea della vendita forzata, nella specie la CP_6 non deve anticipare alcuna somma e conosce già in anticipo quali saranno gli importi alla stessa riconosciuti;
rilevato che, pertanto, le osservazioni in ordine alla convenienza vanno rigettate;
rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le seguenti modalità (cfr. piano rimodulato nella relazione ex art. 70 CCI):
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente
e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di ( ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; dispone che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 15/1/2025
Il Giudice
Laura Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 526-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Vittorio Emanuele Da Bormida n. 48, elettivamente domiciliata in Catania, Via
Guardia della Carvana n. 37, presso lo studio dell'Avv. Nicola De Luca (C.F.:
); C.F._2
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione costituito presso l'
[...]
nella persona del gestore dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;
rilevato che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni della debitrice;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo CP_3
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 128.809,46 così suddivisa:
rilevato che il nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 500,00; al mantenimento della debitrice istante contribuisce il compagno della stessa, come si legge nella relazione redatta dall'OCC; rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende lavorative della (“ha rassegnato le dimissioni per giusta causa così cessando il rapporto di Parte_1 lavoro con la “Sonia Partecipazioni s.r.l.” (all. n. 1_7), e ciò in quanto il datore di lavoro aveva omesso il pagamento degli stipendi di ottobre, novembre, dicembre e 13' mensilità
2018, 14 mensilità 2015 e 2016 e 13' del 2016 per un importo complessivo di € 12.961,07; ha poi agito in danno della predetta società notificando il D.I. RG 720/19”) nonché alle condizioni di salute della stessa (“Il 15/3/2020, all'esito della visita presso l'INPS, è stata accertata l'invalidità civile della debitrice affetta da atasia spino cerebellare, classificata tra le malattie rare,), con riduzione permanente della capacità lavorativa del 60%, con decorrenza dal 14/1/2020. In data 13/4/2021 il Policlinico di Messina attesta la necessità di praticare fisiochinesiterapia a frequenza trisettimanale in regime ambulatoriale al fine di rieducare le reazioni di equilibri, i passi di protezione per evitare le cadute e il training dei cambi di direzione, terapia dal 18/10/2022 non sospendibile ed ancora in atto presso
O.D.A.( Il Tribunale di Catania, con sentenza del 5/6/2023 ha accertato lo stato di invalidità della debitrice nella misura dell'88%, con il riconoscimento dello stato di portatore di handicap grave dal 2023”); rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che la ricorrente è titolare dei seguenti beni: a)
Piena proprietà dell'abitazione di tipo popolare sita in Catania (CT), Via Vittorio Emanuele
Da Bormida n. 48, piano T -S1, riportata al Catasto al foglio 7, part. 357, sub 2, zona 1 Cat. A/4, classe 08, vani 4, rendita € 258,23, stimato dall'OCC in € 41.500,00; in ordine al valore del detto immobile, contestato dal creditore garantito di ipoteca, si dirà più avanti precisando fin da ora che allo stesso viene riconosciuto l'importo di € 45.587,02; b) proprietà per 500/3000 dell'abitazione di tipo civile sita in Gravina di Catania (CT) via Giacomo Puccini
n. 6, piano 4, riportata al catasto al foglio 5, part.491, sub 12, Cat. A/2, classe 03, vani 6, rendita € 387,34; sul detto immobile grava diritto di abitazione in favore della madre della ricorrente che, comunque, versa un canone mensile di € 100,00; c) diritto di abitazione dell'immobile di tipo civile sito in Catania (CT) via Del Bosco, 54, piano 3, riportato al catasto al foglio 10, part. 203, sub 93, cat. A/2, vani 6,5, rendita € 738,53; rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, la ricorrente è titolare dell'autovettura targata
DZ039AX acquistata a settembre del 2023 (veicolo immatricolato il 23/9/2009) per il prezzo di € 6.800,00; rilevato che, con decreto del 6/12/2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori, ad eccezioni di quelle formulate dal creditore Contr Contr
invero la contestazione della attiene al valore attribuito all'immobile, sul quale grava la garanzia ipotecaria a favore del detto creditore, sulla base di una perizia di parte allegata alla relazione redatta dall'OCC. Il RA , incaricato dalla , ha CP_5 Parte_1 Contr infatti stimato l'immobile in € 41.500,00; secondo la perizia prodotta, invece, dalla l'immobile in questione avrebbe un valore di € 60.000. Invero, esaminando la perizia prodotta dalla si evince che nella stessa perizia il valore “immediato” dell'immobile CP_6
è ben inferiore (€ 48.000) e molto più vicino a quanto riconosciuto a favore della CP_6 stessa:
rilevato che non si comprende per quale ragione la perizia di parte della dovrebbe CP_6 considerarsi maggiormente affidabile della perizia di parte redatta dal RA , CP_5 incaricato dalla;
invero, ad avviso di questo Giudice, quest'ultima- essendo Parte_1 fondata su un esame visivo e tecnico dell'immobile- appare invece molto più attendibile della perizia prodotta dalla fondata esclusivamente sul metodo comparativo. La stima CP_6 della infatti, non tiene conto delle condizioni effettive in cui si trova l'immobile e CP_6 delle irregolarità urbanistiche evidenziate invece dal tecnico di parte;
condizioni che possono facilmente evincersi sia dall'esame della perizia del ET che dalla allegata CP_5 documentazione fotografica. In ogni caso non vi è chi non veda che la (sebbene nel CP_6
2010) ha concesso un'ipoteca per l'importo di € 261.380,44 (capitale € 130.690,22) su un immobile che certamente già all'epoca aveva un valore commerciale assolutamente inidoneo a garantire, in caso di esecuzione forzata, il recupero integrale del credito da parte della
Ed ancora, si rileva che è ben noto che in seno all'esecuzione immobiliare, è valida CP_6
l'offerta minima per un valore inferiore al 25% del prezzo base d'asta; per cui, anche a voler considerare il valore indicato dalla Banca, l'immobile (supponendo una vendita – assai improbabile- al primo tentativo) potrebbe essere aggiudicato ad € 45.000, ovvero al medesimo importo offerto alla dalla nella presente procedura. Con la CP_6 Parte_1 differenza che, mentre in una esecuzione individuale (già in corso ma nella sua fase iniziale) la si vedrebbe costretta ad anticipare le somme per il perito, per il custode e per il CP_6
Delegato, rimanendo comunque soggetta all'alea della vendita forzata, nella specie la CP_6 non deve anticipare alcuna somma e conosce già in anticipo quali saranno gli importi alla stessa riconosciuti;
rilevato che, pertanto, le osservazioni in ordine alla convenienza vanno rigettate;
rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le seguenti modalità (cfr. piano rimodulato nella relazione ex art. 70 CCI):
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente
e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di ( ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; dispone che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 15/1/2025
Il Giudice
Laura Messina