Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Lidia Greco Giudice dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5262/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.MARLETTA
CRISTINA MARTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), residente a [...], 3 CATANIA, rappresentata e C.F._2
difesa dall'avv. PIZZOTTI SIMONETTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 26/11/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato 15.05.2002 (e regolarmente Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Acireale, atto n. 67, parte 2, serie A), matrimonio dal quale erano nati figli: il 03.05.1995, Persona_1 [...]
Pers
il 11.09.2007 ed l 17.09.2009. Per_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegava decreto di omologa n. 506/2017 del 06.07.2017.
Quanto alle condizioni accessorie chiedeva quanto segue:
- la casa familiare, sita in Acireale (CT), Via Biella n. 22/A, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla IG.ra , ove la stessa vive insieme ai tre figli;
CP_1
- a parziale modifica delle condizioni di cui al D.O. n. 506/2017, la rata del mutuo gravante sull'immobile adibito a casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, pari ad € 500,00 mensili, verrà corrisposta in misura del 50% ciascuno;
invero, mentre il reddito del IG. è rimasto invariato, la IG.ra ha ripreso l'attività Pt_1 CP_1
lavorativa e, allo stato attuale, lavora come consulente “Herbalife” e come cameriera nei ristoranti;
la stessa è, pertanto, in grado di contribuire in misura del 50% al pagamento del mutuo gravante sull'immobile di proprietà di entrambi;
Pers
- i figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_2
coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in
Acireale (CT), Via Biella n. 22/A; nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento del figlio , ormai maggiorenne, che vive insieme alla madre nella stessa casa Persona_4
familiare; Pers
- in ordine al mantenimento dei minori ed – il padre verserà la Persona_2 somma mensile di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie. si costituiva, aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva il Controparte_1
mantenimento anche per il figlio maggiorenne, opponendosi alla domanda di lui volta ad ottenere che le spese di mutuo fossero ripartite in parti uguali. All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, all'udienza del 27/09/2022 la causa è stata posta in decisione per la sentenza parziale di modifica dello status.
Emessa sentenza parziale le parti hanno nuovamente nuovamente le conclusioni all'udienza del 26/11/2024, in quella sede il g.i. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
vista la sentenza parziale emessa il 6/6/2023 vanno regolate le condizioni del divorzio. Pers Con riguardo all'affidamento dei minori e va senz'altro applicato il Persona_2
regime ordinario di affidamento condiviso, già disposto in sede di separazione: affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale, sita in Acireale (CT), Via Biella n. 22/A, di proprietà di entrambi
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
L'applicazione dell'affidamento esclusivo, pertanto, presuppone la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per il minore provocate dalla condotta di uno dei genitori ovvero elementi probatori da cui desumere l'assoluta inidoneità educativa o carenza genitoriale di uno dei genitori, situazione, queste, che non ricorrono nel caso in esame, nel quale entrambi i genitori esercitano correttamente ai doveri imposti dalla responsabilità genitoriale.
Ciò posto, i minori vanno collocati in via prevalente presso la madre, e gli incontri tra il genitore non collocatario ed i detti ragazzi rimessi alla loro valutazione in ordine ai Pt_2
tempi ed ai modi essendo il più grande quasi diciottenne e l'altro quasi sedicenne. Quanto alle statuizioni economiche relative ai figli, va evidenziato che Pt_1
percepisce uno stipendio lordo annuo ben consistente (era di circa 38.000 nel
[...]
lontano 2019 - dichiarazione dei redditi in atti – epoca, questa, cui risale l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, e certamente oggi ben maggiori) mentre CP_1
percepisce la ben più modesta retribuzione annua lorda di circa euro 7000.
[...]
Per quanto sopra, stante la sperequazione reddituale tra le parti e ten uto conto dell'assegnazione della casa coniugale, nonché la soluzione di collocamento sopra adottata, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico di l'obbligo di Parte_1
versare, in favore di , un assegno mensile a titolo di contributo per il Controparte_1
Pers mantenimento dei figli ed di euro 700,00, somma da rivalutarsi Persona_2
annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza, oltre cinquanta percento delle spese straordinarie per la prole.
Nulla è più dovuto per il figlio il 03.05.1995 prossimo a compiere Persona_1
trent'anni, un'età questa che fa venir meno salvo casi eccezionali -che qui non ricorrono
- l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori.
Va inoltre rigettata la tesi di volta a far dichiarare il permanere Controparte_1
dell'obbligo per lo di contribuire integralmente al pagamento delle rate di muto, Pt_1
onere questo che deve invece intendersi regolato dal contratto notarile a suo tempo stipulato. Vero è, infatti, che in sede di omologa si era accollato il Parte_1
pagamento dell'intero, ma è pur vero che tale onere era stato condizionato alla mancata indipendenza economica della moglie, indipendenza oggi raggiunta. Altrettanto (rigetto della domanda della deve dirsi quanto alla percezione dell'assegno unico per la CP_1
prole, assegno che per legge va corrisposto in favore di entrambi i genitori laddove – come nella specie- vi sia l'affidamento condiviso della prole.
Inammissibile per carenza di interesse va dichiarata la domanda della intesa ad CP_1
ottenere la condanna del lo al pagamento degli arretrati, e ciò disponendo già la Pt_1
creditrice di un titolo da porre se del caso in esecuzione.
Va dichiarata inammissibile la domanda di assegno divorzile siccome proposta dalla
[...]
solo in sede di comparsa conclusionale, senza peraltro specificare se le condizioni CP_1
sopravvenute che avrebbero, se sussistenti, giustificato la richiesta si siano verificate solo successivamente all'udienza di precisazione conclusioni. In considerazione della soccombenza reciproca sulle domande accessorie (lo è Pt_1
soccombente in ordine al quantum del mantenimento) le spese vanno compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5262/2020
R.G.:
Pers DISPONE l'affidamento condiviso dei minori ed con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre e regolamenta la loro presenza con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
assegna a - la casa familiare, sita in Acireale, Via Biella n. 22/A; Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare a la somma Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 700,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
PONE a carico di le spese straordinarie, nella misura del cinquanta Parte_1
percento; dichiara inammissibile sia la domanda di volta ad ottenere la Controparte_1
corresponsione degli arretrati sia la domanda intesa ad ottenere il pagamento dell'assegno divorzile.
Compensate le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 3/02/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore f.to Massimo Escher